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I FONDI STRUTTURALI

I FONDI STRUTTURALI. STORIA DEI FONDI STRUTTURALI Atto unico europeo (1°luglio 1987) Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992).

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I FONDI STRUTTURALI

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Presentation Transcript


  1. I FONDI STRUTTURALI

  2. STORIA DEI FONDI STRUTTURALI • Atto unico europeo (1°luglio 1987) • Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992)

  3. L'Atto unico europeo (AUE) procede ad una revisione dei trattati di Roma al fine di rilanciare l'integrazione europea e portare a termine la realizzazione del mercato interno. L'Atto modifica le regole di funzionamento delle istituzioni europee ed amplia le competenze comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo, dell'ambiente e della politica estera comune.

  4. Articolo 130 A “ Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali. “

  5. UN LUNGO PERCORSO • Prima del 1988: il Trattato di Roma, il FEOGA e il FESR • 1988: la politica regionale di coesione e la riforma dei Fondi • 1989-1993: Primo periodo di programmazione • 1994-1999: Secondo periodo di programmazione • 2000-2006: Terzo periodo di programmazione • 2007-2013: Quarto periodo di programmazione

  6. 2007-2013 : I FONDI • Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) • Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) • Fondo di Coesione (FdC)

  7. 2007-2013: GLI OBIETTIVI Convergenza Competitività regionale e occupazione Cooperazione territoriale europea

  8. Per il periodo di programmazione 2007-2013 l'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari previsti dagli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008). A tali obiettivi viene destinato il 80 % della spesa per l'obiettivo Convergenza e il 16 % della spesa dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione

  9. Gli obiettivi: Convergenza L’obiettivo Convergenzaè volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’aumento ed il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della conoscenza, dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficienza amministrativa

  10. Gli obiettivi: Convergenza Ammissibilità dell’obiettivo Convergenza • Regioni un Pil pro capite inferiore al 75% della media comunitaria • Sostegno transitorio decrescente sino al 2013 per le regioni che avrebbero avuto un Pil pro capite inferiore al 75% nell’EU (phasing out) • Stati membri con un RNL inferiore al 90% della media comunitaria • Sostegno transitorio decrescente per gli Stati che avrebbero avuto un RNL medio inferiore al 90% nell’EU

  11. Gli obiettivi: mappa delle regioni ammissibili

  12. ITALIA 5 regioni nell’obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. Quest’ultima in sostegno transitorio, phasing out 15 Regioni nell’obiettivo competitività di cui una, la Sardegna, in sostegno transitorio, phasing-in

  13. Gli obiettivi: Competitività regionale e occupazione L’obiettivo Competitività punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi mediante l’incremento ed il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi

  14. Gli obiettivi: Competitività regionale e occupazione Ammissibilità all’obiettivo competitività • Tutte le Regioni che non sono interessate dall’obiettivo Convergenza • Sostegno transitorio precedentemente coperte dall’obiettivo 1 ma con un PIL superiore al 75% del PIL medio (phasing in)

  15. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea L’obiettivo Cooperazione è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato

  16. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea Ammissibilità • Ai fini della cooperazione transfrontaliera regioni individuate dalla Commissione nella decisione del 31 ottobre 2006 • Ai fini della cooperazione transnazionale tutte le regioni ma la Commissione e gli Stati Membri hanno individuato tredici zone di cooperazione • Ai fini della cooperazione interregionale tutte le regioni

  17. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea Le novità della riforma • Questo obiettivo non figurava nel precedente periodo di programmazione. Esisteva un programma comunitario INTERREG che aveva le medesime finalità

  18. Introduzione di sistemi premiali Uno Stato membro può decidere di istituire una riserva nazionale pari al 3% della dotazione complessiva, per l'obiettivo Convergenza e/o per l'obiettivo Competitività regionale In Italia nelle regioni dell’obiettivo Convergenza esiste un’ulteriore premialità da destinare a un numero limitato di progetti innovativi

  19. 2007-2013: I PRINCIPI D’INTERVENTO • Complementarietà, coerenza, coordinamento, conformità • Programmazione pluriennale • Addizionalità • Partenariato • Gestione concorrente • Proporzionalità • Pari opportunità • Concentrazione ed Earmarking

  20. I principi : complementarietà, coerenza, coordinamento, conformità Interventi complementari alle priorità nazionali, regionali, locali Interventi coerenti con le strategie comunitarie e conformi al Trattato La CE e gli Stati membri assicurano il coordinamento tra Fondi e altre risorse finanziarie messe in campo

  21. I principi : la programmazione (a) • I Programmi Operativi degli Stati nazionali devono contenere: • Un’analisi dello stato di fatto • Una motivazione delle priorità adottate • Informazioni sugli assi prioritari e sugli obiettivi specifici • Un piano finanziario • Le disposizioni di attuazione • Un elenco indicativo dei grandi progetti

  22. I principi : la programmazione (b) Le tre fasi della programmazione comunitaria Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione proposti dalla Commissione, adottati dal Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo Quadro di riferimento strategico nazionale proposto dallo stato membro nel rispetto del principio del partenariato e rispecchiando le priorità dell’Unione; decisione della Commissione in merito ad una parte del QRSN Programmi operativi proposti dallo stato membro o dalla regione; decisione della commissione

  23. I principi : l’addizionalità “I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro” [Art. 15 Reg. 1083/06] L’addizionalità si affianca al principio di complementarietà (tra azioni comunitarie e nazionali) Il rispetto dell’addizionalità è difficile da verificare. Per tale ragione, per le regioni dell’Obiettivo convergenza, la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali che lo Stato deve mantenere. Il principio dell’addizionalità è sottoposto a verifica intermedia e a verifica ex-post In particolare nei paesi della coesione, l’addizionalità può creare dei problemi per il conseguimento della stabilità macroeconomica legata all’Unione economica e monetaria

  24. I principi : il partenariato “Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi” [Art. 11 Reg. 1083/06] Il perseguimento degli obiettivi della politica di coesione avviene attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi coinvolgono: - le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti - le parti economiche e sociali - i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli altri organismi della società civile Il Comitato di Sorveglianza, in cui questi soggetti del partenariato sono rappresentati, è l’organo di indirizzo e controllo dei programmi comunitari

  25. I principi : gestione concorrente Ogni intervento finanziato con i fondi strutturali deve essere cofinanziato con risorse dello stato nazionale. I massimali per il cofinanziamento europeo dipendono dagli obiettivi e da altre condizioni specifiche.

  26. I principi: la proporzionalità • Le risorse umane e finanziarie impiegate dalla Commissione e dagli stati membri nell’attuazione dei fondi riguardo • Alla scelta degli indicatori • Alla valutazione • Alla gestione e controllo • Ai rapporti • sono proporzionali all’importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo

  27. “I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo ...” [Art. 4 Reg. 1083/06] Per il raggiungimento di un impatto maggiore i fondi strutturali sono soggetti a una concentrazione territoriale e a una concentrazione tematica, modulate in modo differenziato in relazione ai tre obiettivi prioritari: Convergenza Competitività regionale e occupazione Cooperazione territoriale

  28. FSE Germania Italia Francia ….. Calabria Sicilia Sardegna …. Lazio Toscana Palermo Siracusa Caltanisetta Ragusa Enna Messina Catania Agrigento Trapani

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