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I PROFILI FISCALI E CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE

I PROFILI FISCALI E CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE. L’agevolazione Fiscale 2010 – 2012. MODELLO RETI. MODELLO UNICO. L’agevolazione Fiscale.

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I PROFILI FISCALI E CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE

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Presentation Transcript


  1. I PROFILI FISCALI E CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE

  2. L’agevolazione Fiscale 2010 – 2012 MODELLO RETI MODELLO UNICO

  3. L’agevolazione Fiscale A fronte della scadenza della misura prevista dalla legge n. 122-2010 per i redditi del triennio 2011-2013, Confindustria  ha proposto di prorogare per altri tre anni il regime di sospensione d’imposta sugli utili reinvestitinella realizzazione dei programmi di rete fissando un plafond di 100 milioni di euro

  4. L’agevolazione Fiscale Grazie al regime di sospensione sugli utili previsto dalla legge n. 122-2010, conversione del decreto-legge 78/2010, lo Stato ha messo a disposizione nel periodo 2011-2013 48 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2011, 14 milioni nel 2012 e 14 milioni nel 2013, agevolando gli investimenti finalizzati alla realizzazione del programma di rete. Il provvedimento ha favorito investimenti in innovazione e beni strumentali, e di riflesso anche l’occupazione

  5. Agevolazioni Fiscali – Aiuto di stato ? • Rete contratto: no aiuto di stato – decisone Commissione Europea C 8939 (2010) • Rete soggetto: aiuto di stato -Circolare 20 /E Agenzia Entrate 18 Giugno 2013

  6. Possibilità per le reti di acquistare la soggettività giuridica • Reti contratto: prive di soggettività giuridica • Reti soggetto: possibilità, su base volontaria, di acquisire le soggettività giuridica ( introdotte dal decreto crescita e decreto crescita bis del 2012)

  7. Reti - contratto In questo caso l’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e fiscale, comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Ne consegue che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipantisecondo le regole impositive fissate dal Testo Unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.

  8. La soggettività tributaria

  9. La soggettività tributaria La risoluzione ribadisce che la Rete non ha soggettività tributaria

  10. La soggettività tributaria La rete di imprese può ottenere la partita iva ? No, possono ottenere la partita iva solo le reti-soggetto

  11. Fatturazione attiva e passiva Soluzioni alternative: • Pluralità di fatture ai singoli partecipanti nelle quali viene addebitato il costo di loro competenza direttamente dal cedente / prestatore • Fattura ad un singolo partecipante e «rifatturazione» con riaddebito pro-quota da parte del singolo partecipante alle altre impese aderenti sulla base di quanto definito dal contratto di rete o nei regolamenti interni (impresa capofila)

  12. Fatturazione attiva e passiva • In quest’ultimo caso il mandatario rileva nelle proprie scritture contabili le operazioni effettuate per conto dei «retisti». • Fatturazione diretta alla rete assimilata a soggetto privato e quindi con IVA non deducibile.

  13. Fatturazione attiva e passiva Il sostenimento dei costi è rilevante ai fini IVA, IRAP e delle imposte sui redditi, solo in capo alle imprese che hanno aderito al contratto di rete. Queste spese non assumono rilevanza diretta in capo alla rete, tenuto conto della mancanza di soggettività fiscale della stessa.

  14. Conto corrente intestatoalla rete contratto Si può aprire un C/C con il codice fiscale di rete Come attribuire interessi attivi e le ritenute operate dalla banca? PRO-QUOTA A CIASCUNA IMPRESA IN PROPORZIONE AGLI APPORTI

  15. Reti - contratto Funzione del rendiconto annuale alle imprese contraenti: • Fornire un’ adeguata informazione della consistenza e dell’impiego del fondo patrimoniale • Riportare tutte le entrate (derivanti dagli apporti dei contraenti e dalle eventuali vendite a favore di terzi) e le spese di competenza dell’ anno

  16. Rete contratto

  17. Rete contratto

  18. Reti contratto

  19. Le reti soggetto Per quanto concerne le c.d. “reti soggetto”, la circolare n. 20/E/2013 chiarisce che - a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese - la rete diviene un nuovo soggetto con autonoma rilevanza nei confronti del Fisco ai fini dell’imposizione IRES, IRAP e IVA. In particolare, viene precisato che le reti in questione potranno qualificarsi come enti commerciali o come enti non commerciali a seconda che svolgano o meno attività commerciali in via prevalente o esclusiva.

  20. Le reti soggetto Riguardo alla soggettività passiva ai fini IVA, la circolare chiarisce le modalità operative per l’attribuzione del numero di partita IVA da parte delle suddette reti, le quali in sede di dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10), dovranno indicare l’apposito codice “59 - Rete di imprese”.

  21. Le reti soggetto Viene rappresentato, inoltre, che la rete-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13, D.P.R. n. 600/1973, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e redigono il bilancio di esercizio secondo le norme previste per i consorzi con attività esterna.

  22. Le reti soggetto • Per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, invece, la circolare chiarisce che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. • Conseguentemente, i conferimenti operati al fondo patrimoniale dovranno essere trattati alla stregua di “partecipazioni” assunte nel soggetto.

  23. Le reti soggetto • Nel caso in cui le reti-soggetto esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera b), e si rendono applicabili le disposizioni relative alla «Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti», di cui agli articoli 81 e seguenti del Tuir; • Nel caso in cui le reti-soggetto nonesercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lettera c), e si rendono applicabili le disposizioni relative agli « Enti non commerciali residenti»,di cui agli articoli 143 e seguenti del Tuir.

  24. La rete soggetto Ai fini Irap, le reti soggetto – in quanto rientrano tra gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 73, comma 1, del Tuir – sono, in ogni caso, soggetti passivi d’imposta in relazione all’attività esercitata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446. • se rientrano tra gli enti commerciali di cui alla lettera b), al fine di determinare la base imponibile Irap verranno applicate le disposizioni dell’articolo 5 del Dlgs n.446 del ‘97. • Se rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lettera c) verranno applicate le disposizioni dell’articolo 10 del Dlgs del ‘97

  25. Costituzione rete d’imprese STIPULA DEL CONTRATTO/ATTO DI RETE: atto pubblico o scrittura privata autenticata (necessaria dunque l’intermediazione di un notaio); REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: presso l’agenzia delle entrate con versamento dell’imposta di registro (attività anche questa eseguita dal notaio che ha partecipato alla redazione del contratto).

  26. Iscrizione nel registro delle imprese ISCRIZIONE: solamente nel Registro delle imprese in cui ha sede la rete (se rete con soggettività giuridica ) ISCRIZIONE: nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, con efficacia a decorrere dal momento dell’esecuzione dell’ultimo di tali adempimenti, posti a carico di tutti i sottoscrittori originari.

  27. Iscrizione nel registro delle imprese Per evitare inutili duplicazioni è necessario che le imprese partecipanti scelgano l’IMPRESA DI RIFERIMENTO (esclusivamente ai fini della registrazione in CCIAA), la quale sarà l’unica obbligata all' iscrizione completa del nuovo contratto di rete, mentre le altre imprese partecipanti riporteranno nella modulistica solo gli estremi di registrazione, il nome del contratto e il codice fiscale dell'impresa di riferimento;

  28. Attribuzione del codice fiscale • Dove: Presso un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle entrate, presentando il modello AA5. • Data di costituzione: per uniformità di registrazione si ritiene corretto indicare, la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese.

  29. Attribuzione del codice fiscale Denominazione: deve contenere la locuzione “Rete di imprese” seguita dalla descrizione identificativa della rete. Natura Giuridica: codice “59 – Rete di imprese”. Sede Legale: luogo indicato nel contratto di rete.

  30. Attribuzione del codice fiscale • Codice attività:qualora alla rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca”. Può comunque essere utilizzato un codice diverso da quello “generico” il che può essere utile al fine di poter partecipare a finanziamenti di varia natura.

  31. Attribuzione del codice fiscale Rappresentante:viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica). In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati, così come alla conclusione del contratto di rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la comunicazione di estinzione.

  32. Imposta di registro • Reti contratto: Imposta fissa 168,00 Euro ( In quanto si ritengono applicabili i principi espressi con circolare n°32/E del 22 gennaio 2008 in merito alla costituzione di vincoli di destinazione non traslativi ) • Reti soggetto: • conferimento di beni immobili : (8%) + imposte ipotecarie e catastali • apporto di denaro o beni mobili : • In caso di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva principale: imposta in misura fissa (168 Euro ) • In caso in cui non è previsto lo svolgimento di attività commerciale o agricola in via principale: 3% (art.9 Tariffa)

  33. Modifiche al contratto di rete A livello normativo è ammessa la possibilità di variazione del contratto di rete anche senza l’intervento notarile, difatti il DL n.5 10/02/2009 all’art. 4 c.4ter, come modificato dalla Legge 134/2012, recita:

  34. Modifiche al contratto di rete «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese ATTRAVERSO IL MODELLO TIPIZZATO con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.»

  35. Modifiche al contratto di rete • Alla data attuale i suddetti modelli tipizzati non risultano però ancora pubblicati, pertanto agli Uffici della Camera di Commercio per il momento vengono accettate esclusivamente pratiche che in allegato presentano atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  36. Modifiche al contratto di retesoluzioni semplificative Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Sarà poi l’ufficio del registro delle imprese a provvedere alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.

  37. Modifiche al contratto di rete In buona sostanza nel caso di ingresso di nuove imprese al momentooccorre l’intervento del notaio, e l’indicazione nell'atto di quale delle imprese partecipanti alla rete ha l'onere di redigere e depositare presso il registro delle imprese la modifica al contratto di rete. Sarà cura e onere della CCIAA iscrivere e comunicare l'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese a cui sono iscritte le altre partecipanti, limitando quindi notevolmente i costi amministrativi dell'atto.

  38. Rappresentazione in bilancio da parte delle aziende facenti parte della rete Stato Patrimoniale La quota del fondo patrimoniale comune assegnato all’impresa appartenente al network costituisce un’immobilizzazione finanziaria, da iscriversi, quindi, nella voce B)III) dell’attivo dello stato patrimoniale.Il criterio di valutazione è, pertanto, rappresentato dal costo originario del conferimento iniziale. 

  39. Conti d’ordine Ai sensi dell’art. 2447-septies, ultimo comma, c.c., qualora dalla partecipazione alla rete derivi l’assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società è necessario indicare, con specifica denominazione, il relativo impegno in calce allo stato patrimoniale, per l’importo massimo del rischio.

  40. Conto economico Il principio contabile nazionale OIC 2 raccomanda la distinta indicazione dei ricavi e costi relativi al patrimonio destinato alla rete, pur non essendo prescritta dalla disciplina civilistica, in quanto fornisce una più immediata ed intelligibile visione d’insieme dei componenti dell’unitario risultato economico della società. In mancanza, è comunque opportuno riportare una specifica illustrazione nella nota integrativa, nella sezione in cui sono commentati i dati della società.

  41. Nota integrativa Il principio contabile nazionale OIC 2 raccomanda che l’informativa di bilancio deve, inoltre, comprendere l’indicazione di elementi utili a descrivere la partecipazione al contratto di rete, ed in particolare: a) il valore e la tipologia dei beni e rapporti giuridici apportati alla rete,inclusi quelli eventualmente conferiti da terzi;

  42. Nota integrativa b) i criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e ricavo, previsti dai principi contabili nazionali OIC 13 ed OIC 23; c) gli utili destinati alla rete, e l’esistenza della riserva( La riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti, in relazione ai quali è stato accantonato l’utile, attesa la natura di sospensione d’imposta dell’agevolazione fiscale).

  43. Distacchi in rete semplificati Con una disposizione aggiunta al Decreto lavoro (Dl 76/13) in sede di conversione nella legge 99/13, è stata introdotta una particolare disciplina per il distacco del lavoratore tra aziende legate da un contratto di rete. Nei distacchi tra imprese contrattualmente collegate in rete, non sarà più necessario dimostrare la sussistenza del principale requisito di legittimità del distacco, l’interesse del distaccante, che vale a differenziarlo dalla somministrazione.

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