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Studio Petruzziello – Dottori Commercialisti

Studio Petruzziello – Dottori Commercialisti. Comunicazione operazioni Iva. Spesometro. Data Flow Srl Parma, 16 Dicembre 2011. Agenda. Termini di invio della comunicazione Soggetti obbligati Oggetto della comunicazione: principio generale Operazioni incluse Operazioni escluse Contratti

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Presentation Transcript


  1. Studio Petruzziello – Dottori Commercialisti Comunicazione operazioni Iva Spesometro Data Flow Srl Parma, 16 Dicembre 2011

  2. Agenda • Termini di invio della comunicazione • Soggetti obbligati • Oggetto della comunicazione: principio generale • Operazioni incluse • Operazioni escluse • Contratti • Casi particolari • Elementi della comunicazione • Riferimenti normativi

  3. Termini di invio Allo scopo di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale, il DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro). La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica: • per 2010 entro il 31 dicembre 2011 • dal 2011 in poi, entro il 30 aprile dell’anno successivo (per l’anno 2011 entro il 30 aprile 2012). Una volta presentata la comunicazione nei termini è possibile integrare o rettificare il modello rinviando la comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza.

  4. Soggetti obbligati Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta, compresi i contribuenti in regime di contabilità semplificata, chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Le operazioni da comunicare sono quelle: • rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); • ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori); • (dal 01/07/2011) rese a soggetti nei confronti dei qualinon sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali).

  5. Oggetto della comunicazione La comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva: • operazioni imponibili • operazioni non imponibili • operazioni esenti Di conseguenza, non sono da considerare come operazioni rilevanti ai fini IVA quelle fuori campo di applicazione dell’imposta perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Elementi da considerare per individuare l’oggetto della comunicazione: • importo della fattura/corrispettivo • natura della operazione • data di registrazione della fattura/corrispettivo

  6. Oggetto della comunicazione: soglia dovranno essere comunicate soltanto operazioni soggette all’obbligo 2010 di fatturazione di ammontare pari o superiore a: 25.000 euro, al netto dell’Iva. 1.1.2011 la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a: 3.000 euro, al netto dell’Iva. 1.7.2011 l’obbligo si estende anche alle operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a: 3.600 euro, al lordo dell’Iva (corrispettivi).

  7. Operazioni incluse • cessioni di autoveicoli; • fatture ricevute da contribuenti soggetti al regime dei minimi; • esportazioni indirette di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti del c.d. “esportatore abituale”; • cessioni interne dei beni nelle triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del DL 331/93; • operazioni per cessioni gratuite per le quali il cedente abbia emesso autofattura; • operazioni con cui si destinano beni a finalità estranee all’impresa (autoconsumo); • operazioni soggette al regime del margine; • Operazioni soggette al regime del reverse charge.

  8. Operazioni escluse • operazioni “fuori campo”; • escluse ex art. 15 (spese anticipate),: • importazioni; • esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 (c.d. “dirette”, anche in triangolazione); • operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (cessioni e acquisti di beni, prestazioni di servizi “generiche”); • operazioni oggetto di dichiarazione c.d. BLACK LIST; • operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 29.9.73 N. 605, ad esempio: • contratti di assicurazione; • contratti di somministrazione di energia elettrica. acqua gas; utenze telefoniche; • contratti di mutuo e atti di compravendita di immobili. • cessioni di immobili; • passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura; • Dall’1.7.2011 operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.

  9. Contratti Regola generale: “Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali”. Quindi nel valutare se una certa operazione debba essere oggetto di comunicazione si dovrà fare riferimento all’ammontare del corrispettivo pattuito contrattualmente (anche verbalmente) e non a quanto effettivamente fatturato o pagato nell’anno. A fronte di un pagamento/incasso frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi totali di importo complessivo superiore alla soglia dovrà essere comunicato l’importo totale delle operazioni rese e ricevute nell’anno anche se il corrispettivo relativo al contratto è inferiori a detti limiti.

  10. Contratti Contratti con corrispettivi periodici: Il provvedimento dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo superiore/uguale alla soglia (3.000/25.000). Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di 3.000/25.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione. Il soggetto passivo può comunicare gli estremi delle singole fatture registrate nel corso dell’anno solare oppure l’importo complessivo delle stesse indicando gli estremi dell’ultima registrata.

  11. Contratti Contratti collegati: Ai fini del calcolo del limite di 25.000 euro (3.000 euro dal 2011), occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti tra loro collegati, anche se stipulati in anni diversi. Perché i contratti siano collegati ci deve essere un collegamento negoziale ossia un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l’altro, riguardare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo. Il soggetto passivo può comunicare singolarmente gli estremi delle singole fatture registrate nel corso dell’anno solare oppure l’importo complessivo delle stesse indicando gli estremi dell’ultima registrata.

  12. Casi particolari Acconto e saldo (anche in anni diversi) L’operazione resta unitaria anche nel caso in cui il pagamento, che sia regolato mediante acconto e saldo, venga effettuato in anni diversi. Qualora il corrispettivo contrattualmente stabilito sia almeno pari alla soglia, anche se nell’anno di riferimento è stato fatturato un acconto di importo inferiore alla soglia deve essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno. Fatture differite Per le cessioni di beni scortate da Ddt, il superamento della soglia deve essere verificato con riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario. Fatture con sconto “condizionato” L’importo deve essere indicato con riferimento alla somma incassata e, quindi, al netto dello sconto.

  13. Casi particolari Fatture “miste” In presenza di un’unica fattura riportante operazioni di natura diversa (cessioni di beni e prestazioni di servizi), per la determinazione della soglia si deve avere riguardo al corrispettivo globale indicato nella fattura. Fatture cointestate In tal caso l’operazione deve essere comunicata per ciascun intestatario, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura.

  14. Casi particolari Note di Variazione Riguardo ai dati da indicare nella comunicazione occorre tenere conto anche delle note di variazione (in aumento o in diminuzione). Ne consegue che l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di 25.000 euro (3.000 euro dal 2011) scende al di sotto di detto limite; se invece l’importo dell’operazione è in origine superiore al limite dei 25.000 euro (3.000 euro dal 2011) e con la nota di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite stesso, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Analogamente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 25.000 euro (3.000 euro dal 2011), supera detto limite. Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

  15. Elementi della comunicazione Tipologia di invio Dati identificativi del contribuente Dati del soggetto che invia la comunicazione Caratteri di controllo Partita iva/codice fiscale del contraente Dati dell’operazione: data di registrazione numero della fattura (solo se si tratta di cessione di beni o prestazione di servizi) modalità di pagamento Importo dovuto Imposta Tipologia dell’operazione Importo non frazionato Importo frazionato Corrispettivo periodico Cessione e/o prestazione Acquisto e/o prestazione ricevuta

  16. Riferimenti normativi Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21). Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, prot. 2011/92846. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, prot. 2011/133642. Circolare N.24/E del 30 maggio 2011.

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