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Istruzione e formazione professionale: il ruolo sussidiario degli istituti professionali

Istruzione e formazione professionale: il ruolo sussidiario degli istituti professionali.

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Istruzione e formazione professionale: il ruolo sussidiario degli istituti professionali

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Presentation Transcript


  1. Istruzione e formazione professionale: il ruolo sussidiario degli istituti professionali

  2. Soltanto gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di I.F.P. nella fase transitoria e a regime (art. 8, comma 2 e art. 2, comma 3, del d.P.R.15/03/2010 *) Fase transitoria: le intese regionali “Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa.” (art. 8, comma2) *In corso di registrazione alla Corte dei Conti

  3. Per quale offerta? • Percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale per il conseguimento delle 21 qualifiche triennali di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO OPERATORE DELLE CALZATURE OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE OPERATORE EDILE OPERATORE ELETTRICO OPERATORE ELETTRONICO OPERATORE GRAFICO OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE OPERATORE DEL LEGNO OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE OPERATORE MECCANICO OPERATORE DEL BENESSERE OPERATORE DELLA RISTORAZIONE OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE OPERATORE AGRICOLO

  4. Quali sono i riferimenti nazionali per l’attuazione dei percorsi? • Standard formativi minimi • area istruzione generale (obbligo di istruzione – D.M. n. 139/2007) • area formazione professionale (Accordo Stato-Regioni 29/4/2010) • Livelli essenziali (d.lgs. 226/2005) richiamati nell’accordo • art. 15 - prestazioni • art. 16 - offerta formativa • art. 17 - orario minimo annuale • art. 18 - percorsi (nella fase transitoria si richiamano gli standard formativi minimi sopra citati) • art. 20 - valutazione e certificazione delle competenze • art. 21 - strutture e relativi servizi (nella fase transitoria si richiamano i contenuti dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 per l’accreditamento delle strutture formative) • Art. 22 – valutazione di sistema • Vincoli finanziari (prime indicazioni del MEF)

  5. Bozza tabella di confronto tra qualifiche percorsi I.F.P. e qualifiche I.P.

  6. VINCOLI FINANZIARI (prime indicazioni MEF) Nella fase transitoria (a.s. 2010/2011), le intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni interessate (art. 8, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010) consentono di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di gestione per la realizzazione di un’offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e quelli di I.F.P. nel rispetto dei seguenti criteri: • non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all’art. 64 della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; • i percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale, nel rispetto della normativa vigente. Dal punto di vista della spesa a carico del bilancio statale sarà perciò indifferente se una classe seguirà l’ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP;

  7. le classi ad ordinamento IFP attivate negli istituti professionali avranno una definizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a livello territoriale in accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di una tabella di corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti; • la Regione, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, si impegna a limitare nell’ambito della programmazione territoriale, l’attivazione negli Istituti Professionali di soli percorsi di IFP compatibili con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; • sarà definita dai sistemi informativi del MIUR una codifica dei percorsi IFP, per la loro corretta classificazione e monitoraggio nella base dati MIUR;

  8. l’attivazione dei nuovi indirizzi seguirà la normale programmazione territoriale per l'istruzione, disciplinata dalla legge .regionale, con l'attivo coinvolgimento delle province e la predisposizione di un piano regionale, che prevede l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di IFP, in considerazione anche della presenza di adeguati laboratori ed attrezzature; • eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla Regione; in tal caso, nel rispetto del Patto di Stabilità, saranno a carico del bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica; • l’intervento regionale nella contrattazione integrativa si espleta in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, e comunque senza maggiori oneri a carico dello Stato e nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, e quindi esplicitamente ed esclusivamente riferito ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrala, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

  9. l'obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione fino a 18 anniè da riferirsi allo stato di graduale attuazione del diritto dovere, così come definito all'articolo 6 del dlgs, 76/05 e dall'articolo 28 c. 1 del dlgs 226/05, che ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

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