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ing. Domenico Mannelli

ing. Domenico Mannelli. Contenuti. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Allegato V: Attrezzature di lavoro allegato VI: uso delle attrezzature di lavoro

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  1. ing. Domenico Mannelli

  2. Contenuti • Capo I Uso delle attrezzature di lavoro • Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale • Capo III Impianti e apparecchiature elettriche • Allegato V: Attrezzature di lavoro • allegato VI: uso delle attrezzature di lavoro • allegato VII: verifica delle attrezzature • Allegato VIII schede DPI • Allegato IX: norma di buona tecnica (elettrico)

  3. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

  4. Definizioni • attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; • uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale: • la messa in servizio o fuori servizio, • l'impiego, il trasporto, la riparazione, • la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; • zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; • lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; • operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

  5. AUSL rileva mancata Osservanza RES macchina marcata CE Articolo 70 - Requisiti di sicurezza comma 4 Prescrizione e Sanzione (?) al DL Segnalazione MSE Segnalazione AUSL Competente per sanzione al fabbricante e al grossista e al venditore MSE esegue Accertamenti Presso il fabbricante positivo esito negativo ? MSE = Ministero Sviluppo Economico

  6. Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro • 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

  7. Scelta attrezzature art. 71 c. 2 Valutazione idoneità con rischi presenti nell’ambiente di lavoro Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere Scelta attrezzatura Rischio NON accettabile Rischio accettabile Rischio NON accettabile Rischio NON accettabile Valutazione rischi derivanti dall’impiego dell’attrezzatura Valutazione rischi da interferenz con le altre attrezzature già in uso. Rischio accettabile Rischio accettabile comprare

  8. attrezzature aziendali Art. 71 c. 1 valutazione di idoneità all’esistenza Attrezzatura preesistente al DPR 459/96? Attrezzatura conforme allegato V ? Attrezzatura marcata CE ? Attrezzatura conforme Dm emanati ai sensi dell’articolo 395 DPR 547/55, ovvero dell’articolo 28 D. Lgs. 626/94.? no no si si si Esiste dichiarazione di conformià e libretto uso e manutenzione ? no si no no si L’attrezzatura può rimanere Attrezzatura da rimuovere o da marcare CE Attrezzatura da adeguare o rimuovere

  9. articolo 28 D. Lgs. 626/94 - Adeguamenti al progresso tecnico. - • 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: • a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. • b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale; • c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

  10. attrezzature aziendali Art. 71 c. 4 valutazione di idoneità all’uso Attrezzatura oggetto di idonea manutenzione per la sicurezza e corredata, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione Attrezzatura installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso ? Esiste ed è aggiornato il registro di controllo se previsto? Attrezzatura assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare ? si si si no no si no no L’attrezzatura non può essere usata L’attrezzatura può essere usata

  11. Question? • Quando è previsto il registro di controllo ? • Un esempio di registro … di manutenzione

  12. Misure tecniche ed organizzative • Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI.

  13. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • sufficiente spazio disponibile tra elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti • tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte devono potere essere addotte e/o estratte in modo sicuro • operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante

  14. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari ovvero occorre adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione

  15. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. • Un cartello indicatore richiamante l’obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore

  16. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Rischio di proiezione di oggetti • Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

  17. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Rischi dovuti agli elementi mobili •  È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione Occorre mettere apposito avviso • IL motore deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. • L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso. • .

  18. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Rischio di caduta di oggetti • Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

  19. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Rischio da materie e prodotti pericolosi e nocivi • materie e prodotti pericolosi e nocivi sono quelle infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti,

  20. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO •   Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose.

  21. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Accesso per la manutenzione • l’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

  22. uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no • La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti)

  23. uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no • Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (strisce gialle e cartelli) •   L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. • Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. • 2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. • 2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. • 2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. • Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. • 2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro. • 2.10 Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone. • 2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

  24. uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no • Barriere e segnaletica • Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. • I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

  25. uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no • Barriere e segnaletica • Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. • Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

  26. uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no • Guida cieca • Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

  27. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi • Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.  attenzione ai POS

  28. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi •   Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.  attenzione ai POS

  29. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi • A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. • Il posto di comando deve essere occupato in permanenza. • I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. • Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

  30. ENPI circolare 83 maggio 1983, n. 42 Verifiche ponti mobili sviluppabili. • Si va diffondendo l'impiego di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi. • Va contrastata la tendenza a ritenere applicabile l'art 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso. • Da quanto sopra discende che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e … si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'Ispettorato del lavoro come situazione di pericolo.

  31. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone • Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. • Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

  32. Rischi per Energia elettrica • Per i lavori all’aperto è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra. • Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. • L’eventuale trasformatore deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra.  attenzione ai POS

  33. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi • Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. • Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. (o altri) • In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.  attenzione ai POS

  34. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi •   Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. Attenzione ai POS

  35. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi •   Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. • In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori. Sollevamento elementi prefabbricati

  36. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi •  L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. • Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. Attenzione ai POS

  37. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi • Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

  38. Cosa dice l’allegato V • Riproduce parte del DPR 547 sui requisiti di sicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro: • parte I: requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro • parte II: prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

  39. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Sistemi e dispositivi di comando • Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di lavorodeve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo

  40. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Sistemi e dispositivi di comando • La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. • Lo stesso vale: • per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, • per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

  41. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Sistemi e dispositivi di comando • La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. • Lo stesso vale: • per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, • per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

  42. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Occorre prevenire: • I rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento • Le emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. •  I rischi dovuti alla stabilità •  I rischi dovuti agli elementi mobili • I rischi dovuti all’illuminazione • I rischi dovuti a temperature estreme • I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni • I rischi dovuti a Vibrazioni • I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. • I rischi dovuti a incendio ed esplosione

  43. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE • Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione • Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no •   Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi. • Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro • I rischi dovuti all’illuminazione • I rischi dovuti a temperature estreme • I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni • I rischi dovuti a Vibrazioni • I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. • I rischi dovuti a incendio ed esplosione

  44. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro • Mole abrasive • Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili • Macchine di fucinatura e stampaggio per urto •  Macchine utensili per metalli ischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni • Macchine utensili per legno e materiali affini • Presse e cesoie • Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori

  45. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. • Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro • Macchine per centrifugare e simili • I Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri • Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili • Macchine per filare e simili • Telai meccanici di tessitura • Macchine diverse • Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili • Forni e stufe di essiccamento o di maturazione • Impianti macchine ed apparecchi elettrici

  46. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: • a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; • b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

  47. Macchina marcata CE Modifica ? Modifica modalità utilizzo ? Modifica prestazioni? Migliora condizioni di sicurezza? no no si si si no si no Ordinaria o straordinaria manutenzione Conservare evidenze modifca Nuova marcatura CE

  48. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; Attenzione ai POS

  49. Controlli delle attrezzature • Le attrezzature soggette a influssi (?) che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: a controlli periodici e a controlli straordinari (per riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ) da persona competente . I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

  50. Controlli delle attrezzature • il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

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