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GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE. Competenza del giudice ordinario Interpretazione dei contratti collettivi tentativo obbligatorio di conciliazione. Competenza del giudice amm.vo. Controversie relative alle procedure concorsuali per assunzione;

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GIURISDIZIONE

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Presentation Transcript


  1. GIURISDIZIONE Competenza del giudice ordinario Interpretazione dei contratti collettivi tentativo obbligatorio di conciliazione

  2. Competenza del giudice amm.vo • Controversie relative alle procedure concorsuali per assunzione; • giurisdizione esclusiva per dipendenti non privatizzati di cui ai commi 4 e 5 dell’art.2

  3. Competenza del giudice del lavoro • Controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni; • controversie relative all’assunzione e alle indennità di fine rapporto; • gli atti amministrativi rilevanti sono disapplicati,se ritenuti illegittimi; • La pendenza di ricorso sull’atto amministrativo rilevante non è motivo di sospensione del processo. • il giudice può adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi , estintivi e di condanna.

  4. accertamento pregiudiziale • efficacia, validità, interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale; • sospensione del giudizio in corso con ordinanza non impugnabile che indica la questione; • comunicazione della cancelleria all’Aran della ordinanza, del ricorso e della memoria difensiva; • Aran convoca le OOSS. per interpretazione autentica o modifica clausola controversa; • in mancanza il giudice decide sulla questione con sentenza impugnabile con ricorso per Cassazione.

  5. Tentativo obbligatorio di conciliazione • Nelle controversie individuali di lavoro l’espletamento della procedura di conciliazione o il decorso del termine di gg.90 dalla presentazione della richiesta è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. • L’improcedibilità determina la sospensione del giudizio per l’esperimento del tentativo di conciliazione

  6. procedimenti di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. • (“ riforma del processo del lavoro”). • In particolare tale legge di riforma ha: • · reso più incisivo l’esperimento giudiziale di conciliazione delle liti affidato al giudice specializzato del lavoro ( art.420, commi 1 e 2, c.p.c.); • ·ha previsto una nuova disciplina conciliativa, preventiva al giudizio, destinata a svolgersi dinanzi ad organismi amministrativi, le Commissioni di conciliazione, rappresentative delle contrapposte componenti del mondo del lavoro ( artt.410 e 411 c.p.c.); • ·ha qualificato, per la prima volta in sede legislativa, come istituto di generale applicabilità la conciliazione sindacale (art.410, comma 1, c.p.c.);

  7. (“ riforma del processo del lavoro”). • ·ha conferito il crisma dell’inoppugnabilità alle rinunzie e transazioni poste in essere dal lavoratore in sede conciliativa. • Per effetto di questo insieme di statuizioni si è allineata, al rinnovato processo del lavoro una serie di sedi e occasioni di composizione consensuale delle liti, tutte aventi il compito di filtrare e assorbire una parte della vivace e permanente conflittualità sui diritti espressa dal mondo del lavoro: • · conciliazione amministrativa; • · conciliazione sindacale; • · tentativo giudiziale di conciliazione. • L'obbligatorietà deriva dalla sanzione di improcedibilità • Si tratta di una preclusione processuale rilevabile anche d'ufficio che obbliga il giudice a sospendere il processo

  8. Collegio di conciliazioneart. 69 bis • facoltà di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dal c.c.n.l; • in alternativa può avvalersi del collegio di conciliazione istituito presso Ufficio Prov. Lavoro competente rispetto alla sede di servizio; • contenuto della richiesta: • dati identificativi;-fatti e ragioni pretesa; nomina rappresentante nel collegio. • Composizione collegio: direttore Uff.Prov.Lavoro o delegato, rappresentante Amm.ne e lavoratore.

  9. Fase preconciliativa, • -         istruttoria della domanda con relativa acquisizione del fascicolo personale del richiedente; • -         espletamento della eventuale procedura preconciliativa; • -         elaborazione delle osservazioni ed invio al collegio di conciliazione; • -         nomina del rappresentante dell’Amministrazione; • -         predisposizione del provvedimento di attribuzione del potere di conciliare.

  10. Procedimento di conciliazione • Amm.ne deposita osservazioni scritte e nomina rappresentante entro 30 gg dal ricevimento della richiesta; • Entro successivi 10 gg. è fissata la comparizione delle parti con eventuale assistenza tecnica e/o sindacale; • il verbale di conciliazione è sottoscritto anche dalle parti e costituisce titolo esecutivo; • se la proposta del collegio non è accettata il verbale riassume anche le valutazioni delle parti ed è acquisito nel processo.

  11. Arbitrato art. 412 ter e quater c.p.c. • Possibilità di deferire le controversie individuali di lavoro alla decisione arbitrale ove previsto dai ccnl • Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con ricorso alla corte d’Appello

  12. L’arbitrato • Con modifica del codice di procedura civile, art. 412 ter, si prevede: • ove i CCNL consentano tale facoltà, • le parti possono deferire la risoluzione della controversia ad appositi collegi arbitrali. • Le parti devono stipulare un compromesso i cui patti derogatori sono vincolati alle disposizioni del CCNL ed all'insuccesso del tentativo di conciliazione. • Tale disposizione dovrebbe superare anche il divieto posto dall'art. 806 c.p.c .di stipulare il compromesso in presenza di controversie riguardanti il rapporto di lavoro subordinato. • Il lodo arbitrale può essere impugnato solo davanti alla corte d'appello

  13. Difesa delle pubbliche amministrazioni • Nei giudizi di primo grado in materia di lavoro le p.a. possono stare in giudizio con i propri funzionari muniti di mandato generale o speciale. • Gli enti locali possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno al fine di realizzare economie

  14. Ufficio del contenzioso del lavoro • Per quanto riguarda il giudizio in primo grado, l’ufficio del contenzioso del lavoro provvederà a tutta l’attività istruttoria necessaria per la difesa dell’Amministrazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, anche in fase cautelare e di reclamo. • Provvede altresì alla predisposizione del mandato speciale nei casi in cui si avvalga di un proprio funzionario per la difesa in primo grado ai sensi dell’art. 417 bis, c.1, c.p.c..

  15. Ufficio del contenzioso del lavoro • Sarà pertanto onere dell’UCL nei casi di cui al comma 1 dell’art. 417 bis c.p.c. eccepire l’eventuale improcedibilità della domanda giudiziale o nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c. (costituzione in giudizio del convenuto mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva). • l’ufficio del contenzioso provvede agli adempimenti prescritti dall’art.69, c.3, per la riassunzione del giudizio sospeso a seguito del rilievo del giudice della improcedibilità della domanda; attraverso il deposito in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza, di una memoria difensiva la quale può essere integrata e corredata di nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio.

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