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  1. 20121 Milano Via Monte Napoleone, 18 Tel +39 02 7645771 - Fax +39 02 783524 00187 Roma Via dei Due Macelli, 47 Tel +39 06 6784778 - Fax +39 06 6783915 40123 Bologna Via Cesare Battisti, 33 Tel.+39 051 6440604 - Fax +39 051 332126

  2. RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE Problematiche relative allo “Scambio di Informazioni” tra concorrenti con particolare riferimento alla sede associativa Enrico Adriano Raffaelli Milano, 16 maggio 2012

  3. 1. AGCM: NUOVE COMPETENZE 2. NOVITÀ: DL LIBERALIZZAZIONI 3. ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST 4. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA CONCORRENTI 5. CONCLUSIONI ARGOMENTI TRATTATI

  4. AGCM: NUOVE COMPETENZE Diritto antitrust, tutela consumatore, conflitto interessi + Impugnazioni dinanzi ai giudici amministrativi degli atti amministrativi restrittivi della concorrenza; Pareri obbligatori sui regolamenti che il Governo adotterà in tema di attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione e per disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche; Clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori; Rating di legalità delle imprese al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali; Pareri obbligatori sulle delibere quadro adottate dagli enti territoriali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali; Relazioni commerciali tra operatori economici – inclusi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

  5. NOVITÀ DL LIBERALIZZAZIONI Problemadel finanziamento dell’AGCM previsione dell’obbligo di versare all’AGCM annualmente, a partire dal 2012, un importo pari all' 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato per le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Eliminazione dell’obbligo di versarela contribuzione per la notifica delle operazioni di concentrazione (dal 1° gennaio 2013) . Attuali soglieche determinano l’insorgere dell’obbligo di notificare un’operazione di concentrazione all’AGCM non saranno più alternative bensì cumulative (andranno così esenti dall’obbligo di notifica le operazioni di dimensioni minori).

  6. ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST Perché le autorità antitrust sono cosi attente all’attività associativa? Le associazioni rappresentano un momento di incontro “istituzionalizzato” tra concorrenti; la loro attività si basa su situazioni (incontri tra imprese concorrenti) che normalmente sarebbero illecite ai sensi della normativa antitrust. In un ambito diverso da quello associativo, ancheSOLO UN INCONTROtra gli amministratori delegati o tra i rappresentanti di più imprese concorrenti può essere considerato un indizio dell’esistenza di un cartello tra le stesse imprese.

  7. ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST Perché le autorità antitrust sono cosi attente all’attività associativa? (2) CASO T-Mobile (Corte di Giustizia, rinvio pregiudiziale, C-0/08, sentenza del 4 giugno 2009) ANCHE UNA SOLA RIUNIONEtra i rappresentanti di imprese concorrenti, nel corso della quale si siano discussi temi “sensibili”, come il futuro comportamento sui prezzi da praticare, può costituire provadi una concertazione illecita setale contatto ha consentito alle imprese partecipanti di venire a conoscenza di informazioni sensibili relative ai propri concorrenti e, conseguentemente, di tenerne conto nella determinazione della propria successiva condotta commerciale sul mercato.

  8. ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ANTITRUST • Auspicabileper ogni impresa partecipare attivamente alla vita associativa • MA • FAREestrema attenzionea che i rapporti con i concorrenti non assumano in tale sede connotazioni tali da integrare violazioni della normativa antitrust. CONFINE TRA LECITO/ILLECITO

  9. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI • PRINCIPI GENERALI • - Lo scambio di informazioni È ILLEGITTIMOsolo: • quando ha finalità anticoncorrenziali e • riguarda dati commerciali sensibili. • - Lo scambio di informazioni NON è ILLEGITTIMO di per sé, anzi può essere pro-competitivo quando: • Facilita l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato; • Aumenta l’efficienza degli operatori presenti sul mercato; • Agevola scelte d’acquisto più consapevoli da parte dei consumatori; • Stimola il processo competitivo.

  10. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI EFFETTI PROCOMPETITIVI La valenza tendenzialmentepro-competitiva dello scambio di informazioni è ben chiara anche nelleLinee Direttrici della Commissione sull’applicazione dell’articolo 101.3 agli accordi di cooperazione orizzontale del gennaio 2011.

  11. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CRITICHE  LINEE GUIDA 5 agosto 2010

  12. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI • PRINCIPIO FONDAMENTALE • Ogni operatore deve determinare autonomamentela condotta commerciale che intende tenere sul mercato/le condizioni che intende riservare alla propria clientela • TUTTAVIA • Dirittodi reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti (c.d. parallelismo intelligente) • MA • Vietatoogni scambio, diretto o indiretto di informazioni strategiche tra concorrenti

  13. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI VIETATI tutti gli scambi di informazioni tra concorrenti che abbiano ad oggetto le intenzioni future individualidei partecipanti in materia di prezzi o quantità o altre variabili economico-commerciali di natura sensibile esiano dunque in grado di ridurre l’incertezza strategica nel mercato e l’indipendenza di comportamento dei competitors restrizione della concorrenza per oggetto valutazione effettirestrittivi  superflua

  14. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Irrilevanteche le imprese abbiano poi attuato o sfruttato le informazioni oggetto di scambio presunzioneche l’impresa, che sia rimasta attiva sul mercato, abbia tenuto conto dei dati di cui sia venuta a conoscenza, per determinare la propria condotta commerciale. Per superaretale presunzione, l’impresa deve dimostrare di essersi pubblicamente e chiaramente dissociata dall’accordo anticompetitivo raggiunto, ad esempio nel corso di una riunione associativa: Caso Meda Pharma, AGCM: partecipa a riunioni ma dimostra la non volontà di colludere. Caso Listino Prezzi Pasta, AGCM, 2009. Caso Cemento, Trib. UE, 2000. Caso Ascensori e scale mobili, Commissione, 2007.

  15. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CASO COSMETICI (AGCM, 2010) Lo scambio di informazioni tra le imprese partecipanti avrebbe consentito ai produttori di cosmetici di creare artificialmente un clima di mutua sicurezza sulle rispettive future politiche dei prezzi, propedeutico ad un maggiore allineamento degli aumenti annuali di prezzo richiesti alla GDO. L’obiettivo concordato dei produttori di cosmetici sarebbe stato, a prescindere dalla puntuale precisione dei dati scambiati nel corso dei “giri di tavolo” in Centromarca, il conseguimento generalizzato di un aumento di listino annuale al di sopra del tasso di inflazione annuale e slegato da corrispondenti aumenti dei costi di produzione. Attenzione“giro di tavolo”

  16. CASO COSMETICI SPAGNOLO (CNC, 2011) Sanzionata STANPA (AssociacionNacional de Perfumeria y Cosmetica) Promosso e organizzato un sistema di scambio di informazioni sui prezzi tra le imprese associate, consistente nel fare circolare tra le stesse i rispettivi listini di prezzo (applicati in futuro); obbligo di comunicare in anticipo all’associazione ogni modifica futura a tale listino; scambiate informazioni precise sul fatturato relativo a ogni brand, per tipo di prodotto, canale di vendita e mercato geografico.  violazione per oggetto del divieto di intese restrittive della concorrenza LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  17. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER VALUTARE LA LEGITTIMITA` DI UNO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A) NATURA delle informazioni scambiate; B) STORICITÀ delle informazioni scambiate; C) LIVELLO DI AGGREGAZIONE delle informazioni scambiate; D) NATURA PUBBLICA o meno delle informazioni; E )STRUTTURA del mercato in cui avviene lo scambio. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  18. Èpiù probabile che uno scambio di informazioni sia anticompetitivo se esso ha ad oggetto: INFORMAZIONI “SENSIBILI” A LIVELLO COMMERCIALE informazioni utili sotto il profilo strategico; informazioni relative ad una di quelle variabili economiche che, per loro stessa natura, dovrebbero rimanere “segrete”: prezzi (effettivi, sconti, aumenti, ecc..) / fatturati / incassati; quantità prodotte e vendute / costi di produzione; condizioni contrattuali progetti di marketing / investimenti / programmi e risultati di R&S (nei mercati in cui le imprese competono sulla R&S, quali quelli tecnologici) LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  19. LA STORICITÀ DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE Scambio di informazioni a rischio  quando i dati scambiati: attengono alle condotte commerciali future dei concorrenti; riguardano le condotte commerciali attualima rivelano le intenzioni per il futuro. Generalmente, DATI STORICI non presentano rischi antitrust: Commissione Europea Caso UK Agriculturaltractor almeno un anno prima Comunicazione  “non esiste una soglia predeterminata”; dipende da mercato a mercato Frequenza: attenzione anche solo uno scambio  rischioso / presunzione (caso T-Mobile) LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  20. LIVELLO DI AGGREGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE In linea generale: lo scambio di dati/informazioni INDIVIDUALI può facilitare la produzione di effetti anticompetitivi; lo scambio di dati/informazioni AGGREGATI può invece ritenersi lecito SALVO CHE le imprese non siano comunque in grado di SCOMPORRE l’informazione e risalire al dato individuale (es. scambio di informazioni in mercati oligopolistici o comunque elaborazioni statistiche effettuate con livello di dettaglio tale da agevolare la scomposizione dei dati aggregati). LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  21. LA REPERIBILITÁDELLE INFORMAZIONI SUL MERCATO Uno scambio di informazioni è tendenzialmente lecito quando i dati/le informazioni scambiati sono PUBBLICI MA se “valore aggiunto”  lo scambio può presentare profili di rischio anticoncorrenziale Linee Direttrici Commissione  informazioni “effettivamente pubbliche” (caso IAMA, CdS: informazioni di “pubblico dominio”) RISCHIO: reprimere ogni forma di collaborazione tra imprese LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  22. LA STRUTTURA DEL MERCATO Uno scambio di informazioni sarà più facilmente vietato se si verifica nell’ambito di un OLIGOPOLIOladdove, già per la stessa struttura del mercato (particolarmente trasparente ), la concorrenza è affievolita. interdipendenza di comportamento tra le imprese in esso attive e allineamento delle condotte commerciali delle imprese (parallelismo consapevole o intelligente). Le AUTORITÀ ANTITRUST hanno fatto ricorso al divieto di intese restrittive della concorrenza per censurare tutte le forme di scambi di informazioni (cd. pratiche facilitanti), che incrementando ulteriormente ed artificialmente la trasparenza del mercato, sono in grado di agevolare la creazione di un equilibrio collusivo nell’ambito di un oligopolio. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  23. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  24. Grazie dell’attenzione! RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE RUCELLAI & RAFFAELLISTUDIO LEGALE

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