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Vanessa Manni vanessa.manni@ispesl.it

Vanessa Manni vanessa.manni@ispesl.it. CORSO PER RSPP-ASPP MODULO A RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI. RISCHI PER LA SICUREZZA. Strutture Macchine Impianti elettrici Incendio - Esplosioni Sostanze e preparati pericolosi. dovuti a. RISCHI PER LA SALUTE. dovuti a.

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Vanessa Manni vanessa.manni@ispesl.it

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  1. Vanessa Manni vanessa.manni@ispesl.it CORSO PER RSPP-ASPP MODULO A RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

  2. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI RISCHI PER LA SICUREZZA Strutture Macchine Impianti elettrici Incendio - Esplosioni Sostanze e preparati pericolosi dovuti a RISCHI PER LA SALUTE dovuti a RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici dovuti a

  3. AGENTI BIOLOGICI I microrganismi sono presenti ovunque nell’ambiente, la maggior parte di essi sono innocui per gli esseri umani e svolge inoltre molte funzioni importanti. Essi possono essere utilizzati per laproduzione di farmacio per ladegradazione di sostanze inquinantiin ambienti contaminati, oltre ad essereresponsabili della produzione di circa la metà della quantità di ossigenoche normalmente respiriamo. Alcuni microrganismi possono essere causa di infezioni, allergie, o esplicare effetti tossici, costituendo quindi un problema che coinvolge direttamente il settore occupazionale

  4. RISCHIO BIOLOGICO Per lungo tempo il rischio biologico in ambito lavorativo è stato considerato soprattutto comeRISCHIO INFETTIVOper quei gruppi di lavoratori esposti a microorganismi inambito sanitarioe per quelli a rischio di contrarre zoonosi (veterinari, agricoltori ecc.). Successivamente tra i rischi di natura biologica sono stati riconosciuti quelliallergici e tossici. È stato così possibile ricondurre ad esposizioni lavorative a muffe, funghi, endotossine batteriche ed enzimi, sindromi irritative delle mucose e delle prime vie respiratorie ecc.

  5. RISCHIO BIOLOGICO E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale: • rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro; • rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta.

  6. RISCHIO BIOLOGICO • Il rischio biologico specifico è a sua volta distinguibile in: • a) rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevedel’uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici,per es. si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l’agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche • b) rischio biologico potenziale: deriva da una esposizionenon intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

  7. RISCHIO BIOLOGICO • L’esposizione a rischio biologico è possibile, ad esempio, nei seguenti ambiti: • impresa di pulizia: il rischio biologico deriva dalla possibilità di contatto con materiali infetti di varia provenienza; • lavanderia (il rischio biologico è dovuto alla manipolazione di indumenti sporchi e potenzialmente infetti di varia provenienza e d’uso); • attività indoor: il rischio biologico deriva dall’inalazione di aerosol contaminati da microrganismi presenti nell’aria degli ambienti indoor;

  8. RISCHIO BIOLOGICO • aree di lavoro con impianti ad aria condizionata con alti livelli di umidità: il rischio biologico deriva da muffe/lieviti e legionella diffuse negli ambienti di lavoro • attività lavorative con trasferimenti all’estero (l’esposizione ad agenti biologici si può realizzare durante i viaggi in paesi in via di sviluppo dove sono presenti alcune malattie infettive non così diffuse nei paesi di provenienza, quali ad esempio: epatite A, B , febbre tifoide, febbre gialla, meningite meningococcica, rabbia, encefalite giapponese, malaria ecc);

  9. RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Il recepimento a livello nazionale delle direttive comunitarie con la promulgazione del D.Lgs. 626/1994, ha colmato una lacuna nel corpo legislativo italiano in tema di tutela della salute in ambito professionale Recepimento della Direttiva Europea 2000/54/CE Titolo X del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

  10. TITOLO X D.LGS 81/2008 CAPO III Sorveglianza Sanitaria Campo di applicazione Definizioni Classificazione Comunicazione Autorizzazione CAPO I CAPOII Obblighi del Datore di Lavoro

  11. CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

  12. AGENTI BIOLOGICI Batteri Virus Funghi Parassiti Colture cellulari Ecc

  13. DEFINIZIONI Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico Coltura cellulare: Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

  14. CLASSIFICAZIONE Classificazione analitica dei microrganismi in base alla loro pericolosità per l’uomo (art. 278; All. XLVI)

  15. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Infettività Capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione) Patogenicità Capacità di produrre malattia a seguito di infezione (produzione di malattia) Trasmissività Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili) Neutralizzabilità Disponibilità di efficaci terapie o misure profilattiche (vaccini) per prevenire la malattia

  16. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo I Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Es. Lattobacilli

  17. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo II Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche Es. Legionella, salmonella

  18. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo III Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; Esempio: HIV**, antrace

  19. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo IV Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche Es. Virus Ebola, virus lassa

  20. ALLEGATO XLVI

  21. CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICIAllegato XLVI Fattori fisiologici: Es. Gravidanza Fattori patologici: Immunodeficienze, patologie croniche, ipersensibilità Comprende un elenco di tutti gli agenti biologici patogeni per l’uomo (Gruppi 2-3-4) E’ costituita in relazione agli effetti sull’individuo sano, non tiene conto degli stati individuali eventualmente predisponenti a determinate patologie: E’ il medico competente che sulla base degli accertamenti anamnestici e delle visite terrà conto di tali fattori predisponenti nell’idoneità del lavoratore alla specifica mansione

  22. USO DELIBERATO Agenti biologici deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo, per esservi trattati, manipolati, o trasformati, ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo • Ogni volta che i microrganismi si configurino come: • materia prima • substrato • catalizzatore • reagente o prodotto in un processo lavorativo I laboratori diagnostici di tipo microbiologico sono compresi nelle attività lavorative che usano agenti biologici

  23. ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO

  24. ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO

  25. ESPOSIZIONE POTENZIALE Presenza di microrganismi, senza la deliberata intenzione di farne oggetto di attività lavorativa La presenza di agenti biologici ha qui piuttosto carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile più che di voluto e specifico oggetto di lavoro La differenza tra esposizione potenziale ed utilizzo deliberato condiziona la frequenza e l’entità dell’esposizione e conseguentemente l’entità del rischio

  26. Industrie alimentari • Agricoltura • Contatto con animali e/o con prodotti di origine animale • Servizi sanitari (compresi isolamento e post-mortem) • Laboratori clinici, veterinari e diagnostici (esclusi i laboratori di microbiologia) • Impianti di smaltimento di rifiuti e raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti • Impianti di depurazione delle acque reflue ATTIVITÀ CHE POTENZIALMENTE ESPONGONO AD AGENTI BIOLOGICI (ALL XLIV)

  27. MISURE GENERALI DI TUTELA • Informazione Formazione (art.278) • Sorveglianza Sanitaria (capo III Art.279) • Prevenzione e controllo • Registro degli esposti e degli eventi accidentali • Registro dei casi di malattia e decesso

  28. INFORMAZIONI E FORMAZIONE (art.278) Nelle attività in cui la V.R. evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

  29. INFORMAZIONI E FORMAZIONE Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato per l’informazione. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente

  30. SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore

  31. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 271) Informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: • della classificazione degli agenti biologici   • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;  • dei potenziali effetti allergici e tossici; • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, in correlazione all'attività lavorativa svolta; • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. Ripetuta ogni tre anni oppure in occasione di modifiche dell'attività lavorativa

  32. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria

  33. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art. 273: Misure Igieniche Art. 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie, c. 1 e 2: 1.Il DL, in sede di V.R., presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. Il DL definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. Art. 275 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari c.3: Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. Art. 279: Sorveglianza Sanitaria: Prevenzione e controllo

  34. COMUNICAZIONE (Art. 269) • Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: • il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;  • il documento di valutazione del rischio

  35. COMUNICAZIONE (Art. 269) Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

  36. AUTORIZZAZIONE (Art.270) • Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della Salute. • La richiesta di autorizzazione è corredata da: • le informazioni di cui all‘articolo precedente;  • l'elenco degli agenti che si intende utilizzare E’ rilasciata dal Ministero della Salute sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.

  37. ENTI ISTITUZIONALI http://www.ispesl.it http://www.iss.it http://www.medlav.unimo.it http://www.unipd.it/ammi/spp/index.html http://www.unipv.it/safety/welcome.html http://www.cdc.gov/ http://www.ccohs.ca/

  38. www.ispesl.it

  39. www.ispesl.it

  40. www.ispesl.it

  41. www.ispesl.it

  42. www.ispesl.it

  43. www.iss.it

  44. http://www.medlav.unimo.it/ov/

  45. http://www.unipd.it/ammi/spp/index.html

  46. http://www.unipv.it/safety/welcome.html

  47. http://www.cdc.gov/

  48. http://www.ccohs.ca/

  49. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Evitare l’uso dell’agente pericoloso, o sostituirlo con uno meno pericoloso (dove possibile) Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti Progettare adeguatamente i processi lavorativi Adottare misure di protezione collettiva Adottare dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) Adottare misure igieniche per prevenire la propagazione di un agente fuori dal luogo di lavoro

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