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La cessazione dei sindaci

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La cessazione dei sindaci

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Presentation Transcript


    1. La cessazione dei sindaci Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2011

    2. morte, rinuncia, scadenza del termine, decadenza, revoca, fusione società, trasformazione società, modifica del modello di governance, cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale (nelle s.r.l.). Cause di cessazione sindaci

    3. Da vedere Art. 2400, 2401, 2477 c.c. Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (15 dicembre 2010). Norma 1.6. Massime notarili (Triveneto). Giurisprudenza e dottrina.

    4. Morte del sindaco Non si pongono particolari questioni. Si procederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 2401 c.c.

    5. Sostituzione 2401, 1° c.: «in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’art. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica». 2401, 2° c.: «in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano». 2401, 3° c.: «se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo».

    6. Criteri di subentro Il criterio dell’ordine di età è subordinato rispetto a quello del rispetto della composizione professionalmente qualificata del collegio. In tal senso anche il principi di comportamento (norma 1.7.).

    7. Iscrizione cessazione sindaci Spetta agli amministratori, Entro 30 giorni dalla notizia della cessazione.

    8. Durata incarico 2400, 1° c.: i sindaci «restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito»; la durata di tre esercizi è imperativa (non si può derogare ne in aumento, ne in diminuzione); i sindaci sono rieleggibili, ma il rinnovo non può essere tacito.

    9. Scadenza termine Principi di comportamento (1.6.): Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione della assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “nomina dell’organo di controllo”.

    10. Revoca 2400, 2° c.: «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato». condizione: giusta causa, la revoca è inefficacie finché non è approvata dal tribunale, i sindaci nominati dallo stato o da enti pubblici possono essere revocati solo da chi li ha nominati, la revoca può conseguire ad azione di responsabilità (in tal caso occorre approvazione tribunale?).

    11. Principi di comportamento Norma 1.6.: Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione statale o di enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

    12. Revoca e azione di responsabilità L’art. 2407, 3° c. fa applicazione si sindaci delle norme relative alle azioni di responsabilità amministratori; ci si è chiesti se in caso di revoca ai sensi dell’art. 2393, occorre approvazione del tribunale? L’orientamento della giurisprudenza di merito prevalente era in senso contrario, opposta la tesi prevalente in dottrina.

    13. Cass. 12-12-2005 n. 27389 Il problema è stato affrontato dalla cassazione nel 2005 e poi nuovamente nel 2010. Essa ha sottolineato la fondamentale differenza tra la posizione di amministratori e sindaci, «perché mentre per i primi il rapporto di fiducia con chi detiene la maggioranza del capitale sociale è imprescindibile, non solo all’atto della nomina ma per tutta la durata dell’incarico, per i secondi la questione è più complessa. Il loro essere organi di controllo ed il fatto che la loro funzione risponda non solo all’interesse dei soci, unitariamente intesi, ma anche – più specificamente – a quello dei soci di minoranza, dei terzi e del mercato in genere, ogni qual volta si tratti di vigilare sull’osservanza di norme di legge poste anche a tutela di questo più ampio raggio di interessi, rende necessari particolari presidi d’indipendenza (almeno nei limiti del possibile) non solo nei confronti degli amministratori, sul cui operato il controllo sindacale è soprattutto destinato a svolgersi, ma anche nei riguardi di quel medesimo azionariato di maggioranza del quale gli amministratori sono normalmente espressione».

    14. Cass. 12-12-2005 n. 27389 Per questa ragione la revoca dei sindaci da parte dell’assemblea, diversamente da quella degli amministratori, «deve essere approvata infatti dal tribunale, e questa corte ha già avuto occasione di precisare che tale approvazione non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto (di volontaria giurisdizione) con il quale viene esercitato un controllo sull’esistenza della giusta causa, ponendosi come fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell’effetto della revoca». «Non è affatto logico supporre che questa fondamentale differenza nel regime di revoca degli amministratori e dei sindaci, attesa la ragione su cui essa riposa, sia destinata a venir meno nel peculiare caso di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità».

    15. Cass. 12-12-2005 n. 27389 «La deliberazione con la quale l’assemblea di una società per azioni autorizzi l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non implica l’immediata sostituzione. É superfluo aggiungere che l’assemblea può comunque sempre contestualmente deliberare la revoca per giusta causa dei sindaci contro I quali abbia anche deliberato l’esercizio dell’azione di responsabilità, fermo però restando la necessità di sottoporre detta deliberazione di revoca all’approvazione del tribunale a norma dell’art. 2400, 2° comma, c.c.».

    16. Le motivazioni sono riprese in modo integrale dalla più recente pronuncia n. 20826 del 2010. Cass. 7 ottobre 2010, n. 20826

    17. quando sopraggiunge una causa di ineleggibilità ai sensi dell’art. 2399; quando il sindaco è cancellato o sospeso dal registro dei revisori contabili, si applica solo ai revisori contabili, cosa succede se viene meno requisito previsto dal regolamento revisori, ma non dell’art. 2399? In particolare se altri sindaci hanno il requisito dell’iscrizione nel registro revisori contabili? Decadenza per perdita dei requisiti

    18. art. 2404, 2° c.: «il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio»; e se le riunioni non si sono tenute? art. 2405, 2° c.: «i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio»; il sindaco deve essere regolarmente informato. Decadenza sanzionatoria

    19. Operatività delle cause di decadenza E’ necessario accertamento? Norma di comportamento 1.6.: la decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina. Dottrina divisa. L’accertamento serve a rendere nota la decadenza all’interno della società e poi nei confronti dei terzi con l’iscrizione della cessazione nel registro delle imprese.

    20. Cass. 9 maggio 2008, n. 11554 Alcune socie di una società impugnarono una delibera assembleare di approvazione del bilancio sulla base di una pluralità di argomenti, tra cui la circostanza che un membro del collegio sindacale doveva ritenersi decaduto per la mancanza del requisito dell’indipendenza.

    21. (segue) Le situazioni d'incompatibilità da cui sia colpito un sindaco di società operano di diritto, in modo automatico, senza la necessità di alcuna pronuncia assembleare (o di altro organo della società) che le faccia valere. Questa corte si è pronunciata ripetutamente nel senso dell'automaticità della decadenza del sindaco, in presenza di una delle situazioni ipotizzate dall’art. 2399 c.c., non sembrando lecito ipotizzare al riguardo un procedimento accertativo che il legislatore non ha affatto previsto. Le doglianze della società ricorrente sono però volte a mettere in discussione la circostanza che, nel caso in esame, il rapporto di consulenza professionale intrattenuto dal sindaco rag. V. con la società comportasse davvero l'insorgere di una causa di decadenza. A tal riguardo va detto anzitutto che "il rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita" dal quale la disposizione dell'art. 2399 fa discendere l'ineleggibilità - e quindi la decadenza - del sindaco non si identifica necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, in tal senso formalmente stipulato tra il professionista e la società. Esso ricorre anche in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela. Se così non fosse, risulterebbe sin troppo agevole aggirare la norma e ne verrebbe comunque palesemente tradita la ratio, che risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo.

    22. (segue) Altra questione è se, una volta riconosciuta l'esistenza e l'automatica operatività della causa di decadenza di uno dei sindaci, l'intero collegio sindacale debba considerarsi illegittimamente costituito, con conseguente illegittimità degli atti da esso compiuti, o se tali atti possano restare validi nel caso siano stati adottati con il voto favorevole degli altri due componenti del collegio. In mancanza di una specifica disciplina circa l'invalidità degli atti del collegio sindacale, appare arbitraria la pretesa di fare applicazione della cosiddetta prova di resistenza anche per le deliberazioni di tale organo. Nel funzionamento e nella costituzione stessa di un organo collegiale è insito, infatti, un meccanismo di reciproca integrazione dell'opera dei suoi componenti, che non si riduce alla semplice espressione di voto e non è quindi suscettibile di esser considerata solo a seconda del segno positivo o negativo del voto stesso, realizzandosi invece sovente forme di integrazione di competenze professionali diverse che, pur senza corrispondere a differenti funzioni, rendono tuttavia l'attività di ciascun componente dell'organo complementare a quella degli altri. Ne consegue che la decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l'impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell'organo e, di riflesso, in una ragione d'illegittimità degli atti da esso compiuti.

    23. (segue) L'illegittima costituzione del collegio sindacale è destinata ad inficiare la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude, perché la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento. Altrettanto non può dirsi per l'ulteriore deliberazione assembleare sulla quale si sofferma ricorso. Il rilevato vizio di costituzione del collegio sindacale è idoneo ad incidere sulla legittimità degli atti da quel medesimo organo compiuti, ma non pure degli atti di organi diversi, salvo che - come nel caso già richiamato dell'approvazione assembleare del bilancio d'esercizio - si tratti di atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico. Nulla perciò consente di ritenere che l'accertato difetto di costituzione del collegio sindacale sia idoneo a compromettere la validità di una deliberazione assembleare avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante all'amministratore della società perché tale deliberazione (a differenza dell'eventuale remunerazione per incarichi particolari, deliberata dallo stesso consiglio di amministrazione previo necessario parere dell'organo di controllo) non comporta alcun ruolo attivo del collegio sindacale. Diversa sarebbe la conclusione, ovviamente, se la determinazione del compenso spettante all'amministratore fosse in qualche modo commisurata agli utili risultanti dal bilancio. Ma non risulta che fosse così nel caso in esame.

    24. Per concludere sulla decadenza La decadenza opera automaticamente ed è efficace dal momento in cui si verifica la circostanza che la provoca. L’accertamento della decadenza ha solo l’effetto di rendere la decadenza nota e di provocarne gli effetti: subentro dei supplenti, obbligo iscrizione cessazione nel registro delle imprese.

    25. Rinuncia (dimissioni) si può fare in ogni momento, non è richiesta una particolare forma, ma non può essere tacita, se manca giusta causa la società potrebbe richiedere un risarcimento.

    26. Applicazione della prorogatio Nel caso di dimissioni dei sindaci si applica la prorogatio? La prevalente giurisprudenza era per la risposta affermativa. In particolare si vedano: Cass. n. 5928 del 1986, cass. 18 gennaio 2005, n. 941 e sentenze merito. ma una parte di quella di merito era di opposta opinione: Trib. Monza, 26 aprile 2001, Tribunale Napoli 15 ottobre 2009. La dottrina è sempre stata divisa.

    27. Principi di comportamento Norma 1.6.: Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all’organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più membri del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. In caso di rinuncia, laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti; laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci affinché provveda ad integrare il collegio.

    28. Commento Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come un atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario dello stesso; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso. L’istituto della prorogatio assume, pertanto, carattere eccezionale e non suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge, e segnatamente alla rinuncia, con riferimento alle quali la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni. Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell’organo gestorio attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.

    29. Massima Triveneto H.E.1: «la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, I comma, c.c.). In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale. É sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione. Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie».

    30. Due pronunce opposte del Tribunale di Milano Trib. Milano 3 febbraio 2010: «si deve ritenere, in ossequio al disposto dell'art. 2401 comma 3 c.c., che il (…) collegio è rimasto nelle sue funzioni, in regime di prorogatio sino alla effettiva assunzione della carica da parte dei successori, circostanza questa occorsa, come si è detto, non già con la sola nomina dei successori ad opera dell’assemblea (…), ma invece con l'accettazione [da parte dei nuovi sindaci]» Trib. Milano, Sez. VIII (decr.), 2 agosto 2010: «effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell’assemblea, non solo quando sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente (…) ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti».

    31. (segue) In entrambi i casi si era verificata la rinuncia da parte di tutti i sindaci. Nel primo caso si trattava di azione di responsabilità e si intendeva stabilire fino a che momento i sindaci conservavano la responsabilità stessa. Nel secondo caso si assisteva alla mancata iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dei sindaci da parte degli amministratori in attesa della nomina dei nuovi.

    32. Argomenti a favore efficacia immediata (1) Dato testuale. Non decisivo. Modifica riforma 2003. Potrebbe essere ritenuta conferma prorogatio. Permanenza in carica potrebbe essere anche prolungata come nel caso di liquidazione o fallimento. Lo stesso si verificherebbe in caso di scadenza del termine. Nel caso di fallimento l’effetto di sterilizzazione degli organi è normale.

    33. Argomenti a favore efficacia immediata (2) Nelle dimissioni vi è un’espressione di volontà di lasciare la società che manca nella scadenza del termine. Ma nessuno dice che nella scadenza del termine vi sia volontà di proseguire. Seri dubbi su possibilità dimissioni contemplata da massima triveneto. Confronto con decadenza. Confronto non proponibile perché diversi scopi e presupposti.

    34. Argomenti a favore prorogatio Principio generale secondo cui devono essere evitate tutte le soluzioni di continuità nel funzionamento degli organi essenziali della società Applicazione analogica 2385, confermata da nuovo 2400, 1° co. Omogeneità trattamento scadenza termine e dimissioni. Ma perché un sindaco deve rimanere in carica anche per anni quando ha chiesto di essere sostituito ed anche se sussiste una giusta causa di dimissioni?

    35. Quale soluzione? Soluzione tranquillizzante non c’è. Occorrerà attendere cassazione, se mai ci si arriverà. Ci sono due interessi meritevoli di tutela che si contrappongono: garantire continuità funzione controllo, garantire diritto dimissioni. Non è fornito un criterio certo di prevalenza: nel breve periodo dovrebbe prevalere l’interesse alla continuità, nel lungo periodo quello alle dimissioni.

    36. Operazioni straordinarie Tanto la fusione che la trasformazione può provocare la cessazione del collegio sindacale: Trasformazione (vale il principio di continuità) Passaggio da società di capitali a società di persone. Passaggio da società di capitali a srl. Fusione Quale collegio sindacale deve redigere la relazione al bilancio della società che è stata assorbita? Vale il principio dell’organo in carica.

    37. Modifica modello governance I modelli di governance sono tipici: Non sono ammesse soluzioni ibride. Non è ammessa interpolazione con modelli società di persone. Il modello tradizionale è quello di default. Lo statuto può adottare uno degli altri due modelli.

    38. Modificabilità modello (2) E’ possibile una clausola che preveda tutti e tre i modelli e rimetta poi all’assemblea ordinaria di scegliere volta per volta? Art. 2380, 1° c.: «se lo statuto non dispone diversamente ....»; art. 2380, 2° c.: «lo statuto può adottare ....». Occorre una modifica statutaria approvata da un’assemblea straordinaria. Così massima 17 Milano e H.C.1 Triveneto.

    39. Modificabilità modello (3) «Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo» (art. 2380, 2° c.). Occorre approvazione tribunale quando la delibera comporta scadenza del collegio sindacale? Si applica prorogatio? Non consta giurisprudenza.

    40. Principi di comportamento Norma 6.1.: Nelle società per azioni, la variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Commento: Nelle S.p.A, la adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l’art. 2400, secondo comma, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina l’efficacia della cessazione alla preventiva approvazione del tribunale.

    41. Massime Triveneto (1) H.C.12: dalla data di efficacia della modifica «si verifica la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilità di prorogatio». H.E.2: «posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400 secondo comma c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale».

    42. Massime Triveneto (2) H.E.4: Con il passaggio al sistema di amministrazione e controllo “monistico” dal sistema tradizionale (c.d. “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, conformemente all'art. 2409-bis comma 3 c.c., rimetta il controllo contabile al Collegio Sindacale, interviene una situazione di incompatibilità assoluta ed automatica, dal momento che nelle società per azioni di tipo monistico il controllo contabile è inderogabilmente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (l'art. 2409-noviesdecies c.c. rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 2409-bis c.c. e non già invece al comma 3). Ne consegue: che il Collegio Sindacale cessa - pur sempre a far data dal momento in cui la variazione di sistema avrà effetto (art. 2380 comma 2 c.c.) – senza che ciò comporti “revoca” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.; che l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo potrà, ricorrendo tutti i presupposti all'uopo fissati dall'art. 2409-quater c.c., conferire l'incarico del controllo contabile al revisore/società di revisione ovvero demandare tale decisione di conferimento dell'incarico ad una successiva assemblea ordinaria.

    43. Massime Triveneto (3) H.E.5: Con il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico al sistema tradizionale (od “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, recependo l'art. 2409-bis commi 1 e 2 c.c., rimetta il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, non interviene alcuna situazione di incompatibilità assoluta ed automatica del revisore in carica, dal momento che sia nelle società per azioni di tipo monistico che in quelle tradizionali il controllo contabile è normativamente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (invero la regola di sistema è la medesima: l'art. 2409 bis comma 1 c.c., richiamato dall'art. 2409-noviesdecies c.c. per il monistico). Ne consegue che, ove in conseguenza della variazione del sistema di governance la società per azioni intenda rimettere il controllo contabile al Collegio Sindacale - nel presupposto che sussistano tutti i requisiti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c. - l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo, dovrà modificare in tal senso lo statuto sociale. Tale modifica statutaria – perfettamente aderente al dettato normativo – non costituisce “revoca” dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-quater c.c.

    44. Dottrina La modifica del modello di governance non comporta la necessità dell’approvazione del tribunale. La cessazione sarebbe immediata alla data di efficacia della modifica. Ma se non nominati nuovi organi? La modifica potrebbe prestarsi a utilizzi poco commendevoli: possibilità di invocare l’abuso di potere (la figura è stata utilizzata in alcune ipotesi di cessazione degli amministratori quale utilizzo improprio della clausola simul stabunt simul cadent e la modifica del numero dei membri del c.d.a.

    45. Collegio sindacale nella s.r.l. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria: se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (2477, 2° c.), se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile (2477, 3° c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di totale attivo, 8.800.000 € di ricavi, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3° c. lett. a), se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (2477, 3° c. lett. b). Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4° c.). Nel caso di superamento dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata l’obbligo viene meno se per due esercizi non vengono più superati due dei limiti citati.

    46. Cessazione obbligo collegio sindacale Norma di comportamento 1.6.: Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c. al di sotto dei limiti previsti dalla legge determina la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale. Se la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dell’incarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza. Non consta giurisprudenza.

    47. Dottrina Sia con riferimento alla costituzione, sia alla cessazione la tesi prevalente assegna rilievo all’avvenuta formazione del bilancio. V. art. 2477, 6° co.: «l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale». Il collegio cesserebbe automaticamente con l’approvazione del bilancio che attesta il venir meno dei parametri per il secondo esercizio consecutivo. La decisione con cui si prende atto del venir meno dell’obbligo non costituisce una revoca, ma accerta (funzione dichiarativa) l’effetto estintivo del rapporto nato per effetto di una norma di legge

    48. La cessazione dei sindaci Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2011

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