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Corso di laurea magistrale in giurisprudenza - Sede di Ragusa - Diritto del lavoro a.a. 2010-11

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza - Sede di Ragusa - Diritto del lavoro a.a. 2010-11. Il diritto del lavoro nella prospettiva storica. Le partizioni della disciplina. Diritto del rapporto individuale di lavoro Diritto sindacale (o dei rapporti collettivi di lavoro)

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Corso di laurea magistrale in giurisprudenza - Sede di Ragusa - Diritto del lavoro a.a. 2010-11

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Presentation Transcript


  1. Corso di laurea magistrale in giurisprudenza- Sede di Ragusa -Diritto del lavoro a.a. 2010-11 Il diritto del lavoro nella prospettiva storica

  2. Le partizioni della disciplina • Diritto del rapporto individuale di lavoro • Diritto sindacale (o dei rapporti collettivi di lavoro) • Diritto della previdenza e della sicurezza sociale • Diritto processuale del lavoro I due grandi ambiti “settoriali” di riferimento: il lavoro privato e il lavoro pubblico (uguali ma diversi…..)

  3. Il lavoratore subordinato vs. Il datore di lavoro (privato/pubblico) Il lavoratore autonomo vs. Il committente I soggetti del rapporto del lavoro

  4. A tutelare un contraente ritenuto debole A perseguire finalità pubbliche ulteriori… A chi/cosa serve il diritto del lavoro? Un’alternativa basilare: l’occupazione

  5. La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori

  6. “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) La “diversità” del contratto di lavoro

  7. Nell’ideologia delle prime codificazioni, c’è spazio per queste differenziazioni? • Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il lavoro?

  8. La riconduzione del contratto di lavoro allo schema della locazione (di opere) nel codice civile del 1865 Identità formale della posizione giuridiche delle due parti Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro

  9. Le origini “europee” della legislazione sociale: Tutela del lavoro minorile Tutela delle donne Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro Prime norme a tutela delle organizzazioni sindacali Il recepimento in Italia fra il 1886 e il 1919: il referente pregiuridico è “l’operaio degli opifici industriali” La formazione, con legge n. 295 del 1893, del collegio dei probiviri (magistratura arbitrale) che statuiscono secondo equità I primi accordi sindacali Il contributo determinante della c.d. legislazione sociale

  10. Le luci: il consolidamento e l’accentuazione della disciplina giuslavoristica. Alcuni esempi: 1) legge sull’impiego privato (1924); 2) leggi sull’orario di lavoro e i riposi; 3) libretto di lavoro; 4) istituti previdenziali e assicurativi. Le ombre: il corporativismo autoritario, con la conseguente soppressione delle libertà associative e sindacali e la repressione del diritto di sciopero; la progressiva limitazione delle tutele dei lavoratori, in periodo di guerra, in nome del primato della produzione nazionale. Il periodo corporativo: poche luci, molte ombre…

  11. Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione Alla luce delle esperienze della legislazione sociale e corporativa si afferma anche in Italia l’idea di una “diversità” ed “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato

  12. La codificazione del 1942 (fase terminale del regime corporativo) Riflette l’idea dell’autonomia del diritto del lavoro rispetto al diritto privato: • La collocazione: nel Libro V (diritto commerciale e del lavoro) piuttosto che nel libro IV, Titolo III (diritto delle obbligazioni) • I contenuti: a prescindere dai riflessi “ideologici”, si tratta di disposizioni che riflettono la specialità del diritto del lavoro.

  13. L’art. 2094 cod. civ. “E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

  14. La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La corrispettività attenuata es: le ipotesi di sospensione del rapporto (2110 c.c.) L’autonomia negoziale limitata es: la rigidità delle mansioni (2103 c.c.) La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi tratti dal codice civile

  15. Una particolare tecnica normativa attraverso la quale si offre tutela al lavoratore in quanto “contraente debole” Il limite all’autonomia individuale attraverso l’invalidità degli atti di rinunzia o dei negozi transattivi con i quali il lavoratore dispone di diritti derivanti da norme inderogabili di legge o contratto collettivo: l’art. 2113 cod. civ.

  16. L’inderogabilità della normativa giuslavoristica alla luce del disegno costituzionale

  17. Ma come si rende effettivo il principio? Una disposizione fondamentale dell’intero ordinamento: il 2° comma dell’art. 3. Cost. L’art. 1 della Costituzione e il principio “lavoristico” (la Repubblica è fondata sul lavoro)

  18. Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) di fatto

  19. Il rafforzamento del principio: l’art. 4 sul “diritto al lavoro” Lo Stato assume l’impegno conseguenziale a garantire la “piena occupazione” attraverso strumenti di politica economica: il lavoro diventa così un vero e proprio “diritto sociale”

  20. Il Titolo III della Costituzione • Art. 35: tutela del lavoro in tutte le forme ed applicazioni; • I Minimi fondamentali: • diritto alla retribuzione e ai riposi (art. 36); • Parità donne e minori (art. 37) • Garanzie previdenziali (art. 38) • Libertà sindacale e diritto di sciopero (art. 39 e 40)

  21. L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità: si completa con l’art. 41 Cost.

  22. La storia recente del diritto del lavoro attraverso la sua “regolazione”: le 4 fasi • La legislazione protettiva ed antifraudolenta (1949-1965) • L’espansione del garantismo normativo e lo statuto dei lavoratori (1966-1975) • Riconversione produttiva, crisi economica e legislazione dell’emergenza (1976-1984) • Il diritto del lavoro “maturo” fra flessibilità e garantismo (1985-2010)

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