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FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013

FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013. Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali. TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA. TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. TARES.

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FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013

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  1. FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013 Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA

  2. TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

  3. TARES ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

  4. TARES Con la legge di stabilità 2013, il comma 1, dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

  5. TARES Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in se le due tipologie di imposizione fiscale . TASSA Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati IMPOSTA Entrata di natura fiscale volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni

  6. TARES Il GOVERNO HA, FINORA, ESCLUSO LA POSSIBILITA’ DI DIFFERIMENTO DELL’ISTITUZIONE DEL TRIBUTO Alla richiesta di differimento dell'istituzione del tributo sono stati opposti problemi di finanza pubblica, considerato che unitamente alla tassa sui rifiuti i Comuni dovranno riscuotere anche la maggiorazione, che serve a tagliare dal 2013 sia il fondo di riequilibrio sia il fondo perequativo, in misura corrispondente al suo gettito standard.

  7. TARES Il GOVERNO HA ESCLUSO LA POSSIBILITA’ DI DIFFERIMENTO DELL’ISTITUZIONE DEL TRIBUTO La Commissione Ambiente al Senato aveva approvato un emendamento che rinviava l’entrata in vigore della Tares al mese di luglio 2013 La Commissione Bilancio al Senato, però, ha bocciato l’emendamento per mancanza di copertura finanziaria

  8. TARES ENTRATA IN VIGORE TARES TIA1 TIA 2 TARSU

  9. TARES ADDIZIONALE ECA (l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) L’art.5 del D.M. 02/05/1996, attuativo dell’art. 3, comma 39, della L. n. 549/95 prevedeva che “L’eccedenza dei proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art.3, commi da 24 a 42 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, confluisce alle risorse della fiscalità generale del Comune”

  10. TARES L’incasso dell’addizionale ex Eca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares.

  11. TARES Il comma 1 dell’art. 14 del d.l. 201/2011 parla esplicitamente di TRIBUTOcomunale quindi è indubbia la natura tributaria del prelievo IVA Competenza Commissioni Tributarie

  12. TARES – Soggetto attivo Il comma 2, dell’art. 14, del d.l. 201/2011 chiarisce che Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il COMUNE nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati al tributo

  13. TARES – Soggetto attivo Il legislatore ha esplicitato la soggettività attiva comunale, definendo la competenza del Comune su base territoriale e il concetto di debenza del tributo al Comune nel cui ambito territoriale l’immobile insiste interamente o prevalentemente. TALE REGOLA NON ERA PREVISTA PER TARSU E TIA1. La chiara individuazione del soggetto attivo sembra orientata a riaffidare agli Enti Locali la competenza gestionale in materia.

  14. TARES – Soggetto attivo Secondo la “Nota di lettura” dell’IFEL su “TARES:il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili” il ripristino dell’affidamento del prelievo ai Comuni non appare in contrasto con l’affidamento della responsabilità della gestione del servizio a soggetti sovracomunali.

  15. TARES – Soggetto attivo L’art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011non fa riferimento ad Unioni, Ambiti territoriali ed a nessun altro soggetto fuorché il COMUNE. Ma tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 (spendingreview) il legislatore ha inserito a) L’organizzazione generale dell’amministrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE f) L’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

  16. TARES – Soggetto attivo Il legislatore nazionale, non ritenendo adeguato il mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o appartenenti alla Comunità montana) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ha disposto che almeno tre funzioni venissero svolte in forma associata (unione o convenzione) entro il 2013 e le altre entro il 2014. Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di nove mesi, dall’art. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe.

  17. TARES – Soggetto attivo UNIONI SPECIALI Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L. 148/2011, e modificato dal D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la disciplina specifica.

  18. TARES – Soggetto attivo Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è affidata la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell‘Unione.

  19. TARES – Soggetto attivo In Sicilia ci sono pure le SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (S.R.R.) In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 L.r. n. 2/2007, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun ATO, costituiscono una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente L.r. n. 9/2010 (art. 6, comma 1, L.r. 9/2010)

  20. TARES – Soggetto attivo La S.R.R. deve esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quindi, tra l’altro: • deve organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza • deve adottare un apposito piano d'ambito • deve aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.

  21. TARES – Soggetto attivo S.S.R. e TARES SONO COMPATIBILI ?

  22. TARES – Soggetto attivo La formulazione originale del D.L. 201/2011 poneva forti dubbi sulla compatibilità delle disposizioni in materia di Tares con la legge regionale n. 9/2011, istitutiva delle S.R.R. La nuova formulazione riconsidera le società d’ambito (ATO) e le strutture che svolgono il servizio in regime di privativa pubblica.

  23. TARES – Presupposto oggettivo e soggetto passivo Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva riferimento a immobili “oggettivamente utilizzabili”). Le aree scoperte, cosiddette “operative”, sono già tassabili ai fini Tarsu e Tia e lo saranno anche ai fini Tares.

  24. TARES – Soggetto passivo Il presupposto del tributo è dato, alternativamente da: • Possesso • Occupazione • Detenzione

  25. TARES – Soggetto passivoUtenze domestiche Occupanti le utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

  26. TARES – Soggetto passivoUtenze domestiche Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

  27. TARES – Soggetto passivoUtenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, • [alternativa1] quello di … unità. • [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

  28. TARES – Presupposto oggettivo Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011: Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

  29. TARES – Presupposto oggettivoLe aree pertinenziali non di civile abitazione A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali. Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili.

  30. TARES – Presupposto oggettivo Il parcheggio di un supermercato, per esempio, oggi non versa la tassa sui rifiuti, con la TARES dovrà versarla.

  31. TARES – Presupposto oggettivo TARES = TARSU Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli.

  32. TARES – Presupposto oggettivo La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora, ritenuto illegittima la previsione regolamentare che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la Tares. Per il Comune, in questo caso, l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo soggettivamente inutilizzato. (*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010

  33. TARES – Presupposto oggettivo Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili esprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.

  34. TARES – Presupposto oggettivo La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000

  35. TARES – Presupposto oggettivo La Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare l’immobile.

  36. TARES – Presupposto oggettivo L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo.

  37. TARES – Presupposto oggettivo Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

  38. TARES – Presupposto oggettivo REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

  39. TARES – Presupposto oggettivo I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio.

  40. TARES – Presupposto oggettivo Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

  41. TARES – Presupposto oggettivo Nel D.L. n. 201/2011 manca qualsiasi indicazione sull’applicabilità o meno della maggiorazione (da 0,30 a 0,40 centesimi a metro quadro). Secondo IFEL, trattandosi di una distinta quota di imposta e destinata al finanziamento di “servizi indivisibili” diversi dalla gestione dei rifiuti, l’eventuale volontà di escluderne le scuole statali andava esplicitata.

  42. TARES – Base imponibile Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES ERA la superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C.

  43. TARES – Base imponibile Per gli immobili già denunciati, i Comuni dovevano modificare d’ufficio le superfici che risultavano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate. Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto dare comunicazione agli interessati

  44. TARES – Base imponibile PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA GIA’ COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE

  45. TARES – Base imponibile Con la legge di stabilità 2013 SI TORNA AL PASSATO ! La Tares è calcolata sulla superficie calpestabile e questo vale per tutti gli immobili (sia a destinazione ordinaria che speciale).

  46. TARES – Base imponibile FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA, PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO, ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO,E’ COSTITUITA DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O ASSIMILATI.

  47. TARES – Base imponibile Il legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per TARSU o TIA, anche per gli immobili a destinazione ordinaria (A, B e C).

  48. TARES – Base imponibile Intanto, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000.

  49. TARES – Base imponibile I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare: • Dati catastali; • Numero civico di ubicazione dell’immobile e numero interno

  50. TARES – Base imponibile da accertare Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per gli immobili di categoria A, B e C, PUO’ considerare come superficie assoggettabile al tributo quella dell’80% della superficie catastale.

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