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ITALIASCUOLA.IT. “SCUOLA PIU’ SICURA” LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008, MODIFICATO DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, N. 106. PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI. E’ FONDAMENTALE RICORDARE CHE :.

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  1. ITALIASCUOLA.IT “SCUOLA PIU’ SICURA” LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008, MODIFICATO DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, N. 106. PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  2. E’ FONDAMENTALE RICORDARE CHE: • Il percorso di formazione non si esaurisce con la partecipazione al seminario in presenza; • Attraverso il canale tematico “Sicurezza a scuola”, attivato sul sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it), è possibile PORRE QUESITI AI CONSULENTI, scaricare i materiali dei relatori, consultare una raccolta di quesiti e risposte (I casi e i pareri), selezionare altri approfondimenti. • Italiascuola.it eroga anche servizi di formazione e consulenza in materia di sicurezza per scuole singole e reti di scuole. Per informazioni, telefonare al numero 0521/949014 • Se qualcuno non ha ancora ricevuto la password- può telefonare al numero 0521/949014 • Per accedere al sito………………….…. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  3. Andare sul sito di Italiascuola www.italiascuola.it e nella barra di sinistra cliccare sul canale tematico “Sicurezza a scuola”; una volta nel canale, digitare i codici di accesso nello spazio in alto a destra ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  4. QUADRO NORMATIVO GENERALE: D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), MODIFICATO DAL D.Lgs, n. 106 del 3 Agosto 2009 ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  5. QUADRO NORMATIVO GENERALE: D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 • Premessa La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni. Con l’emanazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, modificato dal D.Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009, è stato perseguito, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  6. A tale scopo, la legge delega 3 Agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, • bensì anche larivisitazionedella medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  7. Il D.Lgs. N. 81/2008 è stato elaborato nel rispetto della filosofia delle Direttive Comunitarie in materia e del D.Lgs. N. 626/94, il quale – come noto – trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, • (dove, per aziendasi intende “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”) • da realizzare tramite la partecipazione di TUTTI i soggetti delle comunità di lavoro. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  8. Il D.Lgs. N. 81/2008, meglio noto come “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”(T.U.S.), si compone di 306 articoli (suddivisi in 13 Titoli) e 51 Allegati Tecnici. • ARTICOLAZIONE DEL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO • Titolo I [Art. 1- 61] – Principi comuni • Titolo II [Art. 62-68]- Luoghi di lavoro • Titolo III [Art. 69-87] – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I. • Titolo IV [Art. 88-160] – Cantieri temporanei o mobili • Titolo V [Art. 161-166]- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro • Titolo VI [Art. 167-171] - Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII [art. 172-179] - Attrezzature munite di videoterminali ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  9. Titolo VIII [Art. 180-220] – Agenti Fisici • Titolo IX [Art. 221-265] – Sostanze pericolose • Titolo X [Art. 266-286] – Esposizione ad agenti biologici • Titolo XI [Art. 287-297] – Protezione da atmosfere esplosive • Titolo XII [Art. 298-303] – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale • Titolo XIII [Art. 304-306] – Disposizioni Finali ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  10. ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.Lgs. N. 81/2008 • 15 Maggio 2008: per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione) • 29 Luglio 2008 (posticipata al 15 Maggio 2009): per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lett. a) (valutazione di TUTTI i rischi), e 28 (oggetto della valutazione dei rischi), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale); • 26 Aprile 2010: per le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo V (Protez. dai rischi radiaz. ottiche artificiali); • da definire: per le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV (Protez. dai Rischi esposiz. a campi elettromagnetici); ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  11. Il Titolo I (Principi comuni) del Testo Unico esprime la logica dell’intervento legislativo contenendo le “disposizioni generali” necessariamente da applicare a TUTTE le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Esso contiene le principali NOVITA’ rispetto a quanto richiesto dai criteri delega di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in particolare con riguardo • all’ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all’azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  12. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs. N. 81/2008, modificato dal D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106,riferite al Titolo I – Principi comuni • E’ STATA INTRODOTTA UFFICIALMENTE LA FIGURA DEL “PREPOSTO”, FIGURA CENTRALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, I CUI ELEMENTI DISTINTIVI SONO STATI TRATTI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  13. PREPOSTO(Art. 2, comma 1, lett. e). T.U.S.) <<Preposto>>: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (Nelle istituzioni scolastiche rivestono la funzione di “Preposto”, il Direttore SGA nei confronti del Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze e i Docenti nei confronti dei propri studenti.n.d.r.) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  14. SALUTE(Art. 2, c. 1, lett. o), T.U.S.) E’ STATO INTRODOTTO (NOVITA’) IL CONCETTO DI “SALUTE”, CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (O.M.S.): <<Salute>>: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  15. SISTEMA ISTITUZIONALE(Artt. dal 5 al 9, T.U.S.) • SONO STATI ISTITUITI ORGANISMI INTERMINISTERIALI, DI INDIRIZZO POLITICO, CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI, CHE HANNO COMPITI DI PREVENZIONE, FORMAZIONE, VIGILANZA, SALUTE E SICUREZZA. • (Commissione consultiva permanente, Comitati regionali, Sistema informativo nazionale per la prevenzione, ecc.) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  16. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – SINP - (Art. 8. c. 1, TUS) • E’ stato istituito il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (…) e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificati. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  17. ISTITUZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA (Art. 30, T.U.S.) SI RITIENE INDISPENSABILE anche in ogni scuola (come in ogni azienda) l’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), (idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa del datore di lavoro), che assicuri l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dall’art. 30, D.Lgs. N. 81/2008. (V. avanti) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  18. 2. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  19. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. Nei riguardi (…) “degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (…) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicatetenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltreVENTIQUATTRO mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati ai sensi dell’art. 17. c. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti (…); decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto”. (Art. 3, comma 2, T.U.S.) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  20. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI(Art. 11, c. 1, lett. c), T.U.S.) • Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’art. 6 sono definite (…) le attività promozionali della CULTURA e delle AZIONI DI PREVENZIONE con riguardoin particolare a: (…) c) Finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  21. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI(Art. 11, c. 1, lett. c), T.U.S.) di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomia scolastiche. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  22. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI(Art. 11, c. 4, TUS) Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoroè facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  23. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI(Art. 11, c. 4, TUS) percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  24. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 18, c.3) • Gli obblighi relativi agli interventi strutturalie di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, IVI COMPRESE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  25. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 18, c.3) • In tal caso gli OBBLIGHI previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, • con la RICHIESTA DEL LORO ADEMPIMENTO all’Amministrazione competente (Comune o Amm. Provinciale) o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  26. QUADRO NORMATIVO PRE-ESISTENTE SPECIFICO DELLA SCUOLA • Prima dell’emanazione del T.U.S., nel quadro normativo sulla Sicurezza, specifico per la scuola, • rivestivano rilevante importanza sia il D.M. n. 382, del 29 Settembre 1998 (“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione …”), • sia la C.M applicativa n. 119 del 29.04.1999, nei quali sono state approfondite le problematiche attinenti a vari aspetti: • D.S./Datore di lavoro, Valutazione dei Rischi, RSPP, Organizzazione del SPP, Sorveglianza sanitaria, Formazione e Informazione, Rapporti con gli Enti locali, R.L.S., ecc. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  27. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. (Art. 26) • DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI – D.U.V.R.I. • Particolare attenzione il Dirigente scolastico/Datore di lavoro deve porre nel momento in cui si stanno predisponendo gli atti per la realizzazione di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE all’interno dell’istituzione scolastica, in considerazione del fatto che le suddette attività possono generareINTERFERENZE con le ALTRE ATTIVITA’ PRESENTInella sede di esecuzioni. (Art. 26 T.U.S.) (V. Avanti) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  28. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S.(Art. 32, c.8,9,10) RSPP E ASPP Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari (…), il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa il RSPP individuandolo fra: a) Il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, del T.U.S., che si dichiari a tal fine disponibile; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  29. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. Art. 32, c. 8, 9,10) • b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, del T.U.S., che si dichiari disponibile ad operare in pluralità di istituti. • In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) sopra riportate, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di unico esperto esterno, • tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  30. QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DELLA SCUOLA INTEGRATO DAL T.U.S. Art. 32, c. 8, 9,10) • in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro • o con altro esperto esterno libero professionista • Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP • deve comunque organizzare un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con un adeguato numero di addetti. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  31. 3.OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  32. DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI LAVORO • RESPONSABILITA’DEL DIRIGENTE SCOLASTICO come DATORE DI LAVORO • D.Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008 • Art 2 – Definizioni • Comma 1 – Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  33. DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI LAVORO (…) b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione (…). ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  34. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI • Il dirigente scolastico/datore di lavoro NON può delegare le seguenti attività: a) la VALUTAZIONE di TUTTI i RISCHI con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO previsto dall’art. 28, D.lgs. N.81/2008 (D.V.R.); b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) • (praticamente il Dirigente scolastico non può delegare nulla in quanto non può attribuire l’autonomia di spesa al delegato) ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  35. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • Il Dirigente scolastico/datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, D.Lgs. N. 81/2008, DEVE: • a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. N. 81/2008; • b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di Primo Soccorso e,comunque, di gestione dell’emergenza; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  36. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositividi Protezione Individuale (D.P.I.), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, ove presente; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  37. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) messi a loro disposizione; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  38. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) g) richiedere al Medico Competente (ove nominato) l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. N. 81/2008; h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  39. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • i)informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • l) adempiere agli obblighi di INFORMAZIONE e FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. N. 81/2008; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  40. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; • n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.),l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  41. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, • copia della Valutazione di tutti i Rischi e del conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), anche su supporto informatico; N.B. Novità D.Lgs. n. 106/2009: il DVR E’ CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA; • nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) (dati sugli infortuni); ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  42. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • p) elaborare il Documento Unico diValutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), di cui al comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08 (presenza di lavori, servizi e forniture a scuola),ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, • ridurre al minimo i rischi da interferenza fra i lavori di soggetti esterni e le attività scolastiche; • su richiesta del R.L.S. e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia allo stesso (consultato esclusivamente in azienda); ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  43. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottatepossano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché per il loro tramite, al S.I.N.P. di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  44. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) s) consultareil Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nelle ipotesi di cui all’art. 50, D.Lgs. 81/08: Attribuzioni del R.L.S.; t) adottare le misure necessarie ai fini della Prevenzione Incendi e dell’Evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43 (T.U.): Gestione delle Emergenze – Disposizioni generali. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  45. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; • v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori , convocare la riunione periodica di cui all’art. 15 T.U.; • z)aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  46. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) aa) comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché per il loro tramite, al S.I.N.P. di cui all’art. 8,in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei R.L.S.; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; • bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitarianon siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  47. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) Comma 1.bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, art. 18, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4 (funzionamento del SINP). ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  48. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) Comma 2. Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e al Medico Competente (ove nominato) informazioni in merito a: • a) la natura dei Rischi • b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive ; • c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • d) i dati sugli infortuni comunicati all’INAIL e quelli relativi alle malattie professionali; • e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  49. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) Comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti SONO TENUTI A VIGILARE in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando L’ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DEI MEDESIMI ARTICOLI qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore e dei dirigenti. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

  50. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) IMPORTANTE NOVITA’ IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - IL DUVRI e IL PSC(Art. 26, T.U.S.). • Nel momento in cui si stannopredisponendo gli atti per la realizzazione di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE all’interno dell’istituzione scolastica, • il Dirigente scolastico/datore di lavoro deve porre particolare attenzione, in considerazione del fatto che le suddette attività possono generare • INTERFERENZE con le ALTRE ATTIVITA’ PRESENTI nella sede di esecuzione. ITALIASCUOLA.IT Andrea Bighi

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