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Pubblicità ingannevole

Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo a.a. 2012-2013 Analisi della Sentenza. Pubblicità ingannevole. Michela Ghisleni 736334 Marta Bettinelli 7537 70 Arianna Miti 753656. =.

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo a.a. 2012-2013 Analisi della Sentenza Pubblicità ingannevole Michela Ghisleni 736334 Marta Bettinelli 753770 Arianna Miti 753656 =

  2. PROVVEDIMENTODELL' AUTORITA‘ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ADUNANZA del 22 dicembre2009, Roma

  3. LA MASSIMA L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato applica a In Viaggi S.r.l una sanzione amministrativa pecuniaria a causa di un messaggiopubblicitario diffuso dalla stessa sul proprio catalogo nonché sul suosito internet econtestato da due consumatori per la sua presunta ingannevolezza,in base agli artt. 20, 21 e 22 Cod. Cons.

  4. CHI: LE PARTI IN VIAGGI S.r.l. DUE CONSUMATORI - Professionista (Ai sensi dell’art. 18,comma1,lettera b Cod.Cons.: è professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista) - Agenzia di viaggio - Organizzatore pacchetti di viaggio VS • - Consumatore (Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a Cod.Cons.: è consumatore qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale)

  5. COSA E QUANDO: I FATTI 2008 COSA E QUANDO: I FATTI (segue) agosto settembre

  6. QUANDO: I FATTI 2008 - Agosto: i due consumatori si recano all'hotel "Tropicana New Tower" prenotato attraverso il catalogo "Mar Rosso 2008" di In Viaggi S.r.l; - Settembre: i due consumatori chiedono l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza del mercato per pubblicità ingannevole (la distanza effettiva dell'hotel dal mare è di 500 metri e non in prossimità di esso, come riportato sul catalogo; inoltre per poter accedere alla spiaggia occorre attraversare una strada asfaltata e carrabile).

  7. QUANDO: I FATTI 2009 30 luglio 19 agosto 21 ottobre 30 novembre 22 dicembre

  8. QUANDO: I FATTI 2009 - 30 luglio: comunicazione, ad entrambe le parti, dell'avvio del processo istruttorio; -19 agosto: il professionista ha fornito le informazioni richieste, successivamente integrate con nota il 28 settembre, presentando la sua difesa: -La distanza tra il confine dell’hotel e la spiaggia è di 160m, mentre tra l’inizio di questa e la sua fine è di 150m; -l’hotel si trova su un promontorio il quale è definito da Treccani come “terra protesa sul mare”; -nel catalogo è presente l’informazione riguardante la conformazione della spiaggia a terrazzamenti e la presenza delle scale per raggiungerla;

  9. QUANDO: I FATTI 2009 - 21 ottobre:conclusione fase istruttoria; - 3 novembre: è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come da prassi; - 30 novembre: l'AGCom ha emesso il parere; - 22 dicembre: pronuncia definitiva.

  10. COSA: LE DECISIONI ) IL PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poichè il messaggio è stato diffuso tramite internet,in data 3 novembre 2009 è stato richiesto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'Art 27, comma 6 del C del Consumo, la quale ha ritenuto che la pratica commerciale in esame NON viola il dispositivo di cui gli artt. 20, 21, 22 cod. Cons.in base alle seguenti considerazioni:

  11. COSA: LE DECISIONI(segue) 1. La documentazione riporta il vero per quanto riguarda la distanza dal mare dell'hotel Tropicana New Tower; 2. L'affermazione "situato direttamente sul mare" rispetta le reali caratteristiche dell'albergo; 3. Il messaggio, essendo veritiero, non è in grado di orientare indebitamente le scelte del consumatore.

  12. COSA: LE DECISIONI(segue) AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO La condotta posta in essere da In Viaggi S.r.l. nella promozione dell struttura ricettiva, oggetto di segnalazione, si configura scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b) e 22 del Cod.Cons., in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a influenzare indebitamente le scelte del consumatore medio.

  13. COSA: LE DECISIONI(segue) LA SANZIONE In base ai criteri individuati nell'art 11 della legge n. 689/81 e all'art. 27 comma 13 del Cod.Cons. la sanzione applicata a In Viaggi ha un valore di 5000 euro la quale deve essere pagata entro i modi e i limiti di tempo stabiliti, pena ulteriore mora (art. 27 comma 6) o sospensione temporale dell'attività (art. 27 comma 12).

  14. GLI ARTICOLI IMPLICATI Gli articoli considerati sono gli Artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. • L'Art. 20 riguarda il Divieto delle pratiche  commerciali scorrette : “Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”

  15. GLI ARTICOLI IMPLICATI(segue) • L'Art. 21 riguarda le Azioni ingannevoli: “E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”; gli elementi indicati sono ad esempio l’esistenza stessa o la natura del prodotto, le sue caratteristiche principali e il suo prezzo • L'art. 22 riguarda le Omissioni ingannevoli 

  16. GLI ARTICOLI IMPLICATI(segue) • Art. 18 Cod.Cons, comma 1, lettere a e b sulla definizione di Consumatore e Professionista • Art. 27 Cod.Cons, commi 3, 4 e 6 sulle modalità di intervento dell'Autorità Garante e dell' applicazione di eventuali sanzioni • Art. 16 del Regolamento dell'AGCM sulle attività della direzione "Tutela dei Consumatori" della stessa • Dlgs 237/1997 sulle modalità di pagamento delle sanzioni nei confronti dello Stato • Art. 11 della legge 689/81 sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

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