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L’Origine Preferenziale delle merci

L’Origine Preferenziale delle merci. L’origine doganale delle merci. origine = provenienza origine = paese di produzione provenienza = paese di partenza/spedizione. All’individuazione dell’origine doganale delle merci sono connesse:

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L’Origine Preferenziale delle merci

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Presentation Transcript


  1. L’Origine Preferenzialedelle merci

  2. L’origine doganale delle merci origine = provenienza origine = paese di produzione provenienza = paese di partenza/spedizione

  3. All’individuazione dell’origine doganale delle merci sono connesse: finalità tributarie (es. dazi antidumping) finalità extratributarie (es. controlli sanitari)

  4. L’origine doganale delle merci origine (non preferenziale) origine preferenziale definisce la “nazionalità” di un prodotto Si specifica in relazione ad un determinato accordo o con riferimento alle norme unilateralmente stabilite dalla Comunità

  5. L’origine doganale L’informazione vincolante in materia di origine (IVO) OGGETTO: determinazione dell’origine di una merce e delle condizioni necessarie per acquisire l’origine VALIDITÀ: tre anni dalla data della comunicazione del suo rilascio EFFICACIA: obbliga le amministrazioni di tutti gli Stati membri soltanto per le merci per le quali le formalità doganali siano state espletate successivamente alla comunicazione del rilascio dell’IVO

  6. L’origine preferenziale • CONCETTO DI ORIGINE PREFERENZIALE • Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’”origine preferenziale”, a cui è connesso il riconoscimento di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione). • Il concetto di origine preferenziale presuppone di solito l’esistenza di un accordo bilaterale o plurilaterale, per effetto del quale viene riservato un trattamento daziario più favorevole ai prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti. • Può anche darsi l’ipotesi di benefici concessi unilateralmente dalla UE (SPG).

  7. L’origine preferenziale • FONTI NORMATIVE DI BASE • I principali accordi intervenuti tra la Comunità e i paesi terzi o gruppi di paesi terzi • La normativa fissata autonomamente dalla Comunità e riportata nel DAC artt. da 66 a 97 quinvicies per i Paesi in via di sviluppo nel quadro delle Preferenze Generalizzate • I Paesi e Territori d’Oltremare nella dec. N. 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 • I Paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro) Reg. CE n. 2007/200 del Consiglio del 18.09.2000) • I territori di Ceuta e Melilla nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione della Spagna

  8. L’origine preferenziale • REQUISITI GENERALI • I principi fondamentali per la concessione del trattamento preferenziale sono comuni a tutti gli accordi e sono i seguenti: • che si tratti di merci interamente ottenute o, in caso di prodotti non interamente ottenuti, che ci sia stata la lavorazione sufficiente; • che le merci non subiscano manipolazioni prima di raggiungere il territorio della Comunità • che la condizione di merci preferenziali sia documentata (EUR 1, FORM A, dichiarazione in fattura, etc.)

  9. L’origine preferenziale • A) Prodotti interamente ottenuti • L’origine preferenziale della merce è quella del paese dove tale merce è stata interamente prodotta • In ogni accordo è riportato l’elenco dei prodotti da considerare interamente ottenuti nel paese beneficiario, ed in genere, fatte poche eccezioni, tale elenco non differisce poi da quello già esaminato per l’origine non preferenziale • Si considerano interamente ottenuti: • i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino • i prodotti del regno vegetale ivi raccolti • gli animali vivi, ivi nati e allevati • i prodotti che provengono da animali vivi ed ivi allevati • …

  10. L’origine preferenziale • A bis) I prodotti non interamente ottenuti: le lavorazioni sufficienti a conferire l’origine preferenziale • L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari. • I protocolli di origine dei vari Paesi sono spesso simili e questo consente di individuare le regole principali utilizzate per stabilire se i prodotti hanno subito o meno una trasformazione sufficiente

  11. L’origine preferenziale • Le lavorazioni sufficienti a conferire l’origine preferenziale • LE REGOLE PRINCIPALI (ACCORDO UE – PAESI EFTA) • cambio della nomenclatura combinata • Per talune merci, conferisce l’origine preferenziale la lavorazione effettuata sui prodotti che sia tale da comportare l’attribuzione di una classificazione doganale differente rispetto a quella del prodotto prima della lavorazione; • criterio del valore aggiunto sufficiente • Per talune merci, conferisce l’origine preferenziale l’attività effettuata sui prodotti se è tale da comportare l’utilizzo massimo di una percentuale (in termini di valore) di componenti appartenenti ad altri Paesi.

  12. L’origine preferenziale • Le lavorazioni sufficienti a conferire l’origine preferenziale • LE REGOLE PRINCIPALI (ACCORDO UE – PAESI EFTA) • doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata + • criterio del valore aggiunto sufficiente • In taluni casi è richiesto il rispetto di entrambi i precedenti requisiti • 4. regole alternative • Talvolta sono previste due regole alternative. • È sufficiente sia rispettata una di esse

  13. L’origine preferenziale Le lavorazioni insufficienti a conferire l’origine preferenziale L’articolo 78 del Reg. 2454/93 (Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario) stabilisce in modo chiaro, fornendo il relativo elenco, quali lavorazioni non possono in alcun caso considerarsi “sufficienti” ai fini del conferimento dell’origine preferenziale. Ad esempio: le operazioni di conservazione effettuate affinchè i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; la scomposizione e composizione di confezioni; il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili; etc …

  14. L’origine preferenziale • C) Il trasporto diretto • ART. 78 DAC • Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del paese accordatario siano trasportati direttamente a destinazione senza attraversamento di altri Paesi… • PROVE DEL TRASPORTO DIRETTO (circ. 62D del 2001): titolo di trasporto unico, ovvero, certificato di non manipolazione. In mancanza, ogni altro documento ritenuto probatori. sostituito ART. 74 DAC introdotto dal reg. CE 1063/2010 I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica Le prove del trasporto diretto possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse

  15. L’origine preferenziale • D) Il certificato di origine • Il trattamento preferenziale è accordato purché la merce sia scortato da un certificato d’origine regolarmente rilasciato • ART 47 DAC – Il certificato d’origine deve essere • rilasciato dalle autorità appositamente abilitate; • recare tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce • comprovare, senza ambiguità, che la merce è originaria di un determinato paese.

  16. L’origine preferenziale D) Il certificato di origine Il certificato di circolazione EUR 1 L’EUR 1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una dogana estera. Può anche essere rilasciato ad esportazione avvenuta. Ha una validità di 4 mesi dall’emissione ed entro tale data deve essere presentato alle autorità del Paese di importazione

  17. L’origine preferenziale D) Il certificato di origine Il certificato EUR 2 Il formulario EUR 2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale. È previsto unicamente per spedizioni di vale unitario non superiore ad un importo in euro che varia in ragione del diverso accordo. Il modello EUR Med È previsto per i Paesi che fanno parte dell’accordo Pan-Euro-mediterraneo. L’ATR È previsto nell’ambito dell’accordo tra unione europea e Turchia

  18. L’origine preferenziale D) Il certificato di origine La dichiarazione su fattura La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR 1 possa essere sostituito con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni: a) per le spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 EURO b) senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati dall’Ufficio delle dogane, competente per territorio. La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina,ostampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso. Lo stesso deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, alle autorità doganali che ne facciano richiesta, tutti i documenti atti a provare il carattere originario dei prodotti esportati.

  19. L’origine preferenziale SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) (artt. dal 67 al 97 quinvicies DAC) definizione preferenze tariffarie riconosciute dalla comunità a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo, cd. paesi beneficiari requisiti (art.72) Interamente ottenuto Ottenuto da materie non originarie ma sufficientemente lavorate o trasformate (art. 76, all.13 bis) Non manipolazione (art.74) Prova dell’origine (Form A)

  20. L’origine preferenziale PREFERENZE CONCESSE UNILATERALMENTE VESRO ALCUNI PAESI BENEFICIARI (artt. dal 98 al 123 DAC) definizione preferenze concesse unilateralmente ai prodotti originari dei Paesi beneficiari requisiti (art. 98 e ss) Interamente ottenuto Ottenuto da materie non originarie ma sufficientemente lavorate o trasformate (all.15 DAC) Non manipolazione Prova dell’origine (Form A)

  21. L’origine preferenziale Il modello Form A È rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore, accompagnata dai documenti idonei a comprovare che i prodotti per i quali viene richiesto sono originari Ha validità di 10 mesi. REG. CE 1063/10 Dal 1° gennaio 2017, verrà introdotto un nuovo sistema di autocertificazione degli esportatori registrati (REX) a sostituzione del sistema di certificazione di origine delle autorità pubbliche (basato sul rilascio del certificato FORM A).

  22. Il cumulo dell’origine Nel caso in cui due o più paesi applichino le stesse regole sull’origine ed abbiano siglato tra di loro accordi di libero scambio, essi possono “cumulare l’origine”: ciò consente di qualificare come originari i prodotti ottenuti utilizzando merci originarie di un paese accordista anche se non sufficientemente trasformate. Si tratta quindi di un “meccanismo virtuoso” volto al riconoscimento reciproco dell’origine, e di conseguenza dei relativi benefici tariffari. In genere ogni accordo di libero scambio riporta nella parte relativa alle regole di origine il principio del cumulo.

  23. Origine Preferenzialedelle merci Dott.ssa Maria Alessandra Santillo Dott. Francesco Tarantino Dott. Gianluca Perniola Per informazioni e contatti Emaildogane.mantova@agenziadogane.it dogane.mantova.urp@agenziadogane.it Tel. 0376/343514

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