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UNICO PF. QUADRO RE – Redditi di lavoro autonomo. Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista. 1. Principi generali CRITERIO DI CASSA. Il principio fondamentale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo fa capo al cosiddetto criterio di cassa :

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  1. UNICO PF QUADRO RE – Redditi di lavoro autonomo Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista 1

  2. Principi generaliCRITERIO DI CASSA Il principio fondamentale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo fa capo al cosiddetto criterio di cassa: in base a tale principio il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute in ciascun periodo di imposta. Il legislatore ha, pertanto, fissato un criterio univoco e non suscettibile di valutazioni soggettive per l’individuazione delle voci che concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le deroghe previste dal Testo Unico (art. 54 TUIR)sono quindi da ritenersi tassative e sono previste nei commi successivi dello stesso articolo. 2

  3. Principi generaliCRITERIO DI CASSA – REGOLA GENERALE E RELATIVE ECCEZIONI 3

  4. QUADRO RE: Redditi di lavoro autonomo 4

  5. QUADRO RE: Dati relativi all’attività Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece: • barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”; • compilare ed allegare gli appositi modelli. 5

  6. Componenti positivi 6

  7. COMPENSI: righi da RE2 a RE6 I compensi possono essere percepiti in denaro, in natura o sotto forma di partecipazione agli utili. 7

  8. COMPENSI: rigo RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica COLONNA 1 Vanno indicati i redditi convenzionali percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, Legge 26/02/1987, n. 49. COLONNA 2 Va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. 8

  9. Compensi in denaro o natura IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI COMPENSI • L’utilizzo nell’art. 54 del TUIR del termine “percepiti” sembra denotare la volontà di dare rilevanza giuridica al momento in cui la somma entra nella disponibilità materiale e giuridica del percettore. • In tal senso si esprime altresì la C.M. 23.12.1997, n. 326/E, la quale precisa che il momento di percezione coincide con quello in cui il provento: • esce dalla sfera giuridica dell’erogante • ed entra in quella del percettore 9

  10. Compensi in denaro o natura PAGAMENTI IN CONTANTI • E’ la modalità di pagamento che presenta meno problemi in merito all’individuazione temporale del momento di incasso • Si ricorda che il DL 112/08 ha abrogato i limiti per l’incasso dei compensi con mezzi di pagamento diversi da quelli bancari (obbligo introdotto dall’art. 35, co. 12 e 12-bis, del DL n. 223/06, e successive modifiche Legge 27. 12.2006, n. 296) 10 SEGUE

  11. Novità D.L. 112/08 Abrogazione dell’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali su cui far confluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività Abrogazione obblighi di tracciabilità professionisti (decorrenza 25 giugno 2008) Abrogazione dei limiti oltre i quali è necessario riscuotere i compensi con mezzi di pagamento bancario (1.000 euro fino al 30.6.2008, 500 euro dall’1.7.2008 e fino al 30.6.2009 e 100 euro dall’1.7.2009) Le previsioni abrogate non contenevano sanzioni specifiche in caso di violazione delle stesse; In ogni caso, il principio di legalità di cui all’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 472/97, impedisce l’applicazione di sanzioni per violazioni passate N.B.:restano in vigore le disposizioni presuntive in materia di movimenti bancari non giustificati 11

  12. Incasso tramite assegno bancario Il momento fiscalmente rilevante è quello della materiale percezione dello strumento di pagamento o quello del suo materiale incasso? QUESTIONE • Prima posizione distingue tra: • Assegno “trasferibile”: il momento rilevante è quello della materiale percezione dell’assegno da parte del professionista • Assegno “non trasferibile”: il momento rilevante è quello del materiale accreditamento nel conto del professionista DOTTRINA Seconda posizione individua in ogni caso il momento rilevante all’atto della ricezione dell’assegno, indipendentemente dalle sue caratteristiche 12

  13. Incasso tramite bonifico bancario • Nel caso del bonifico, dovrebbe rilevare in ogni caso la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (data contabile), indipendentemente dalla data della valuta. • Ad esempio: • In data 30.12.2006 il cliente del professionista ha effettuato ordine di bonifico a saldo di una prestazione; • L’accredito della somma interviene il 2.1.2007; • La valuta dell’operazione è il 31.12.2006. • Il compenso rileva nell’anno 2007, e quindi va dichiarato nel modello UNICO 2008. • In tal senso si è espressa anche la C.T.P. di Novara (sentenza 7.12.99, n. 317), che ha anche precisato che è corretto inserire da parte del sostituto d’imposta una certificazione in un periodo e dichiarare il compenso del professionista in un periodo successivo. 13

  14. COMPENSI: rigo RE3 Altri proventi lordi Va indicato, l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare: • gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno; • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata). Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del comma 1 dell’art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata. 14

  15. Interessi moratori e di dilazione Gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, derivanti da un credito professionale, confluiscono nel reddito professionale per cassa Anche ai professionisti si applica il D.Lgs. 231/2002 relativo alla decorrenza degli interessi moratori in automatico sin dalla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento 15

  16. COMPENSI: rigo RE4 Plusvalenze patrimoniali Indicare, ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007 e nel 2008, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. 16

  17. Plusvalenze Le plusvalenze rilevano se: Realizzate mediante la cessione di beni a titolo oneroso Realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni Derivanti da autoconsumo o a finalità estranee all’esercizio della professione Segue 17

  18. Plusvalenze • Differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscalmente residuo del bene: • tassazione per cassa • In assenza di corrispettivo, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato DETERMINAZIONE Non è prevista la possibilità di rateizzare la plusvalenza in più esercizi RATEIZZAZIONE BENI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA • La plusvalenza concorre a formare il reddito in misura pari: • al rapporto tra ammortamenti dedotti e ammortamenti eseguiti in totale Segue 18

  19. Plusvalenze Conferma la rilevanza delle plusvalenze, esclusivamente con riferimento ai beni mobili acquisiti dal 4 luglio 2006 R.M. 21.7.2008, N. 310/E Già con una risposta ad interrogazione parlamentare (21.2.2007, n. 5-00752) e con una risposta ad un quesito in occasione di una videoconferenza del 19 maggio 2007, l’Amministrazione Finanziaria aveva precisato la rilevanza delle plus/minus riferite a beni acquisiti dal 4 luglio 2006 19

  20. Sopravvenienze attive Non prevede esplicitamente la rilevanza reddituale delle sopravvenienze attive nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ART. 54 TUIR R.M. 7.12.2007, N. 356/E: considera rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le indennità risarcitorie percepite da un professionista (sia per “danno emergente”, sia per “lucro cessante”) POSIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Videoconferenza 6.6.2007: assume rilevanza reddituale la cessione del contratto di leasing immobiliare 20

  21. Cessione elementi immateriali CESSIONE CLIENTELA E MARCHIO • Irrilevanza reddituale nell’ambito del lavoro autonomo: • in quanto redditi diversi ex art. 67 del TUIR R.M. N. 30/E/2006 E N. 108/E/2002 Rilevanza nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ART. 54 CO 1-QUATER TUIR Comma aggiunto dall’art. 36, co. 29, d.l. 223/2006 Salva la possibilità di tassazione separatase i proventi vengono percepiti in unica soluzione (lett. g/ter, co. 1, art. 17, Tuir) segue 21

  22. Cessione elementi immateriali C.M. 11/E/2007: • conferma tassazione separata anche se: • corrispettivo dilazionato, • ma incassato nello stesso periodo d’imposta • la qualificazione reddituale di componente positivo del reddito di lavoro autonomo resta ferma anche se a seguito di tale operazione il professionista intenda cessare la propria attività. • Pertanto, in caso di rateazione del corrispettivo, il professionista deve tenere aperta la partita Iva fino al completo incasso 22

  23. Cessione contratto di leasing segue Nell’art. 54 non vi sono disposizioni che regolano la fattispecie della cessione del contratto di leasing nell’ambito del lavoro autonomo (nel reddito d’impresa, la norma di riferimento è l’art. 88, co. 5, del TUIR) • Videoconferenza MAP del 6.6.2007: la cessione del contratto di leasing rientra tra le cessioni di elementi immateriali, tassabile ai sensi dell’art. 54, co. 1-quater, del TUIR (interpretazione basata sul fatto che nell’art. 53 si fa riferimento alla cessione della clientela o di “altri elementi immateriali riferibili all’attività” 23

  24. Cessione contratto di leasing Osservazioni: • Determinazione componente positivo tassato: corrispettivo percepito per la cessione del contratto: • Non vale la stessa regola prevista nel reddito d’impresa, in cui la sopravvenienza attiva è pari alla differenza tra valore normale del bene e valore attuale dei canoni residui e del prezzo di riscatto • Al pari delle plusvalenze, si ritiene che siano rilevanti le cessioni riferite a contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006 24

  25. Rimborsi spese SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ • Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo: • sono partite di giro: documento intestato al cliente – esempio anticipazione di imposte, bolli, diritti di cancelleria, ecc. • Si vedano C.M. 15.12.1973, n. 1/RT, R.M. 21.6.1976, n. 8/785, C.M. 30.4.1977, n. 7/1496 e R.M. 20.3.1998, n. 20/E) Sono spese sostenute in nome del professionista e per conto del committente Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo 25

  26. Rimborsi spese In occasione di una videoconferenza, l’Agenzia ha ritenuto rilevanti anche i rimborsi spese per vitto ed alloggio sostenuti direttamente dal committente • Spesa risultante • dal documento intestato al committente • integrato con i dati del professionista; • quest’ultimo li indica in parcella integrando il compenso e li deduce dal reddito MAGGIO 2006 ART. 54, CO 5, 2° PERIODO (modificato dall’art. 36, co. 29, DL 223/06) Conferma tale impostazione ed esclude tali importi dal limite del 2% dei compensi percepiti segue 26

  27. Rimborsi spese sostenute dal committente (C.M. 28/E/2006) Procedura: Il fornitore del servizio emette fattura al committente, indicando anche il nome del professionista che ha usufruito del servizio (costo indeducibile per il committente) Il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa sostenuta e invia copia della fattura al professionista stesso Il professionista emette fattura al committente, comprendendo le spese (che risultano quindi assoggettate a Iva e ritenuta); il costo è deducibile per il professionista senza il limite del 2%; Il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborso spese (deduzione del costo in capo al committente) segue 27

  28. Rimborsi spese sostenute dal committente (C.M. 5.9.2008, n. 53/E) Il DL 112/08 ha introdotto, dal 1° gennaio 2009, un regime di deducibilità limitata del 75% del costo sostenuto dal professionista per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande Come precisato dalla C.M. n. 53/E/2008, tale limite percentuale del 75% (come quello del 2%) non si applica laddove le spese siano state sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura segue 28

  29. Rimborsi spese RIMBORSI SPESE VIAGGIO Il nuovo art. 54, co. 5, fa riferimento alle sole spese per vitto e alloggio e non anche a quelle di viaggio • Se sostenute dal committente, rientrano nell’ambito applicativo della procedura prevista dall’art. 54, co. 5, del TUIR? • Non dovrebbero, visto l’esplicito riferimento alle sole spese di vitto e alloggio. • Peraltro, per le spese di viaggio non si pone mai la questione del tetto di deducibilità massimo del 2% dei compensi 29

  30. Riaddebito spese studio ai colleghi • Utilizzo locali da parte di più professionisti non associati; • utenze e spese • sostenute per intero da un professionista e riaddebitati in quota parte agli altri professionisti FATTISPECIE Il riaddebito deve essere soggetto ad Iva C.M. 18.6.2001, N. 58/E Ai fini delle imposte sui redditi, il riaddebito costituisce un minor costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze e degli altri rapporti 30

  31. COMPENSI: rigo RE5 • Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili • COLONNA 1 • Va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle • scritture contabili comprensivo degli importi indicati in colonna 1, qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti: • adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri; • adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore. • COLONNA 2 • Va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, comma • 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726). 31

  32. COMPENSI: rigo RE6 Totale compensi Va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, RE4, e RE5 colonna 3. 32

  33. Componenti negativi 33

  34. SPESE: righi da RE7 a RE20 Per quanto riguarda l’esposizione dei componenti negativi, si ricorda che le spese, salvo talune specifiche deroghe, sono deducibili nella misura in cui sono state effettivamente sostenute (principio di cassa) nel periodo di imposta e che le stesse devono essere inerenti l’esercizio dell’arte o professione. 34

  35. SPESE: rigo RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 516,46 Vanno indicati: • le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente; • l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente; • l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; segue 35

  36. SPESE: rigo RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 516,46 Vanno indicati: • il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori • il 90 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. 36

  37. Ammortamenti L’articolo 54 del Tuir dispone che “per i beni strumentali […] esclusi gli oggetti d’arte […] sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione […] dei coefficienti stabiliti […] con decreto del Ministero delle finanze”. Rinviando ad alcune slide successive a proposito della deducibilità per immobili e oggetti d’arte ed antiquariato, salta subito all’occhio come non è operato alcun rinvio alle norme contenute nell’articolo 102 del Tuir, riguardanti le imprese. Ne consegue che tale articolo è inapplicabile, quindi: Non sussiste l’obbligo di ridurre a metà il coefficiente di ammortamento per il primo anno di acquisto del cespite; Non si applica la disposizione che regola il cosiddetto ammortamento anticipato (dal 2008 abrogato anche per le imprese) Una tabella riepilogativa può chiarire la questione  37

  38. Ammortamenti – tabella riepilogo 38

  39. Ammortamenti • Quindi, alla luce di quanto detto, non sono previste particolari limitazioni al regime di deducibilità per i beni strumentali diversi dagli immobili, salvo quanto precisato di seguito: • misura massima = coefficienti di cui al D.M.; • beni ad uso promiscuo * = ammortizzabili nella misura del 50%; • autoveicoli e motoveicoli = criteri di cui all’articolo 164 del nuovo TUIR. • * = beni utilizzati sia per lo svolgimento di attività professionale, sia per uso personale/familiare dell’imprenditore (art. 54, co. 3 TUIR) 39

  40. SPESE: rigo RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili vanno indicati: • i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente; • il 40 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali; segue 40

  41. SPESE: rigo RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili • il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; • l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 41

  42. SPESE: rigo RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio Vanno indicati: • l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; • i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente; • il 40 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo; • il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. 42

  43. Leasing In caso di locazione finanziaria, in luogo delle quote di ammortamento, il professionista porta in deduzione i canoni di locazione maturati ovvero i canoni di noleggio pagati. Si tratta di una deroga al criterio generale di cassa sancita per evitare possibili comportamenti elusivi, quale: Previsione di un canone iniziale anticipato molto alto Si tenga inoltre presente che con lo stesso fine (evitare comportamenti elusivi), è stato previsto che per la deducibilità dei canoni il contratto deve avere una durata minima: “la deduzione […] è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto e comunque con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 se lo stesso ha ad oggetto beni immobili” (articolo 54, co. 2 TUIR). 43

  44. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori Art. 54, comma 2, del Tuir La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamentocorrispondente al coefficiente stabilito a norma del D.M. 31 dicembre 1988 44

  45. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in proprietà Quota di ammortamento Descrizione Deduzione Criterio 40% della quota di ammortamento su un costo fiscalmente riconosciuto al massimo di €: Competenza 1 solo veicolo 18.075,99 (auto) 4.131,66 (moto) 2.065,83 (ciclo) 45

  46. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in locazione finanziaria Canone di locazione finanziaria Descrizione Deduzione Criterio 40% del canone di locazione finanziaria per la parte proporzional-mente corrispondente al costo dei suddetti beni non eccedente €: Competenza Durata minima 1 solo veicolo 18.075,99 (auto) 4.131,66 (moto) 2.065,83 (ciclo) 46

  47. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in locazione - noleggio Canone di locazione - noleggio Descrizione Deduzione Criterio 40% del canone di locazione o di noleggio con i seguenti limiti, ragguagliati ad anno: 3.165,20 (auto) 774,69 (moto) 413,17 (ciclo) Cassa 1 solo veicolo 47

  48. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in locazione Spese impiego veicolo Descrizione Deduzione Criterio 40% senza alcun limite massimo Cassa 1 solo veicolo 48

  49. Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in locazione Automezzo concesso in uso prmiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta Descrizione Deduzione Criterio 90% di tutti i costi (senza limiti massimi, nemmeno per ammortamenti e canoni di leasing) • Competenza per ammortamenti e leasing • Cassa per spese di impiego 49

  50. Telefonia Nuovo art. 54, co. 3-bis (modificato dalla Legge n. 296/06): le quote di ammortamento, i canoni di leasing e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del D.Lgs. n. 259/03 sono deducibili nella misura dell’80% 50

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