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Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE. IMPIANTI E STRUTTURE PER AZIENDE ZOOTECNICHE OPERANTI NEI SETTORI DEL CONSUMO E TURISMO SOSTENIBILI (corso SOSaz). Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

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Presentation Transcript


  1. CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE IMPIANTI E STRUTTURE PER AZIENDE ZOOTECNICHE OPERANTI NEI SETTORI DEL CONSUMO E TURISMO SOSTENIBILI (corso SOSaz) Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Milano

  2. CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE La sicurezza del lavoro nella progettazione integrata Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Milano

  3. GENERALITA’ Sicurezza dei lavoratori ?

  4. GENERALITA’

  5. GENERALITA’ RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI OPRATORI IN DEFINITIVA: RAGIONI ETICHE RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL SISTEMA SANITARIO)

  6. GENERALITA’ Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004 Testo unico sicurezza 81/2008

  7. GENERALITA’ art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono ... attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

  8. GENERALITA’ Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (rif. 81/09)

  9. GENERALITA’ DEFINIZIONI Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

  10. GENERALITA’ DEFINIZIONI Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge; a certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro. Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

  11. GENERALITA’ Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004Linee guida per la prevenzione degli infortuni in zootecnia

  12. GENERALITA’

  13. GENERALITA’ In sede di progettazione fare riferimento al “principio di precauzione” DEFINIZIONI PRINCIPO: regola generale di condotta PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della ragione) ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di precauzione. Questo porta a spostare l’onere della prova della mancanza di rischio all’interno del processo di progettazione, dove, se non si ha la certezza che certe soluzioni non siano migliorative della situazioni di sicurezza ed ergonomia esistenti, è più corretto trovare soluzioni alternative migliorative.

  14. GENERALITA’ Cause che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori

  15. GENERALITA’ DEFINIZIONI PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o materiale di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di lavoro, macchina e strumento) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente. RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del danno eventuale.

  16. GENERALITA’: CONCETTO DI PERICOLO-RISCHIO Concetto Pericolo-rischio

  17. GENERALITA’

  18. GENERALITA’

  19. GENERALITA’ Qualsiasi costruzione rurale deve essere progettata e realizzato in modo da preservare la sicurezza e la salute ELIMINANDO LE FONTI DI PERICOLO. Riferimenti normativi : il DPR 547/55, il DPR 303/56 il Dleg.81/08.

  20. GENERALITA’ L’involucro” all’interno del quale l’operatore andrà ad operare struttura mobile, tettoia, stalla o edificio dedicato sia realizzato in modo da resistere alle sollecitazioni esterne ed interne Particolare attenzione deve essere posta al riutilizzo di edifici esistenti, magari precedentemente adibiti ad altri usi.

  21. GENERALITA’ Gli edifici strumentali debbono soddisfarerequisiti inerenti: • l’identificazione di opportune vie di circolazione ed evacuazione • di eventuali zone pericolose che dovranno essere contrassegnate • l’organizzazione degli spazi • la dimensione dei locali

  22. ACCESSO ALL’AZIENDA • scarsa visibilità • difficoltà di manovra per i mezzi in entrata/uscita • traffico eccessivo di mezzi con conseguente difficoltà di manovra e circolazione • pedoni che ostacolano il flusso dei mezzi e viceversa • elementi strutturali che rendono pericoloso o difficoltoso l’accesso • velocità d’entrata dei mezzi troppo elevata con conseguenza di rischio per l’incolumità dei conducenti e degli operatori • mancanza di indicazioni e di segnaletica

  23. ACCESSO ALL’AZIENDA Zone di entrata/uscita rispettino le seguenti indicazioni : • segnalate in modo chiaro e visibile; • abbiano una lunghezza pari ad almeno 5 m; • siano individuate delle specifiche velocità di sicurezza in entrata dei mezzi • siano individuati ed segnalati ingressi specifici per pedoni • sia garantito il passaggio contemporaneo degli autoveicoli in entrambi i sensi di marcia; • non vi siano angoli ciechi, strettoie, parti sporgenti che possano creare situazioni di pericolo; • sia garantita la massima visibilità di uscita, e se ciò non fosse possibile, agevolarla il più possibile con l’utilizzo di specchi ed altri apprestamenti. scarsa visibilità

  24. ACCESSO ALL’AZIENDA

  25. VIABILITA’ AZIENDALE • interdire le zone di lavorazione ai non addetti ai lavori ; • suddividere le zone commerciali - ricettive da quelle produttive; • individuare e delimitare delle zone specifiche per lo scarico-carico merci ; • analizzare il flusso aziendale in modo da non creare situazioni di pericolo (es. aree di transito pedonale occupate da mezzi operatori, clienti e pedoni che occupano strade destinate alle lavorazioni)

  26. VIABILITA’ AZIENDALE

  27. VIABILITA’ AZIENDALE

  28. VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI I pedoni o i veicoli debbono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione. I lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non devono correre alcun rischio. Per fare è necessario che : • il dimensionamento delle vie di circolazione per persone e merci, dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa; • sulle vie di circolazione quando siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente di almeno 0.70 m; • le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale; • il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori.

  29. VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, qualora comportino zone di pericolo in funzione della natura del lavoro, quali rischi di cadute dei lavoratori rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi atti ad impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette ad esempio: • nelle zone di pericolo deve essere segnalato che vi possono accedere solo i lavoratori autorizzati e comunque devono essere prese misure appropriate per la protezione; • le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile; • i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento, il transito delle persone e dei mezzi di trasporto; • i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacolano la normale circolazione.

  30. FLUSSI DI PRODUZIONE Al fine di evitare pericoli occorre: • individuare in fase di progettazione i flussi di produzione e di lavoro • formare gli operatori sui flussi di produzione aziendali indicando le procedure da seguire nell’ambito produttivo e del lavoro • analizzare in modo costante i flussi di lavoro. • formare i dirigenti sul corretto modo di gestire le risorse umane • integrare la gestione dei flussi di produzione con la gestione della sicurezza sul lavoro

  31. FLUSSI DI PRODUZIONE

  32. FLUSSI DI PRODUZIONE Inoltre, nel caso di esercizi in cui si preveda la produzione di alimenti, dovrà essere previsto un percorso di produzione che tenga conto della marcia in avanti dall’arrivo delle materie prime alla distribuzione e vendita, evitando che vi siano incroci che possono determinare contaminazioni crociate

  33. FLUSSI DI PRODUZIONE NO!

  34. Zona allevamento

  35. Centro Aziendale Efficienza: medio/buona Rischio per la presenza di flussi di materie “pericolose” anche se distanti nel tempo e nello spazio Rischio d’incrocio elevato tra flussi del proprietario, dei famigliari, dei commercianti e dei clienti Allevamento Efficienza: buona anche se migliorabile (-> riprogettazione -> grande semplificazione) Rischio: basso, presenza limitata quasi solo al proprietario Incrocio dei flussi: praticamente nullo (da pianificazione e da flussi relativi solo al proprietario) Conclusione analisi dei flussi

  36. Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle

  37. cartellonistica

  38. DIMENSIONI LOCALI CHIUSI i limiti per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu’ di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che comportino l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 1. altezza netta non inferiore a 3 metri 2. cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore 3. superficie pari ad almeno 2 m2 per lavoratore

  39. PORTE, PORTONI E PASSAGGI Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20 Quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli

  40. PAVIMENTI E PARETI Le caratteristiche che devono avere le pavimentazioni sono: - resistere ai carichi (distribuiti o concentrati); - resistenza meccanica (compressione, flessione, urti); - resistere agli sbalzi termici; - impermeabilità; - resistere all'usura ed all'abrasione; - resistere agli agenti aggressivi (chimici); - lavabilità; - antisdruccioli.

  41. PAVIMENTI E PARETI

  42. PAVIMENTI E PARETI Nella progettazione dello schema di fognatura è buona norma rispettare il requisito di ispezionabilità : occorre quindi posizionare i pozzetti in maniera razionale. La loro superficie non si può discostare troppo da quella della pavimentazione, per cui la miglior soluzione è quella di avere una vera e propria porzione di pavimento (sottofondo e piastrelle) mobile e che impedisca la formazione di interstizi inaccettabili sotto l'aspetto igienico sanitario.

  43. PAVIMENTI E PARETI

  44. SCALE • fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale o di altra protezione equivalente; • fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno dall’altro; • semplici portatili: debbono essere costruite di materiale adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso.

  45. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita’ delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare, per gli stessi, una sufficiente visibilita’ i campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. (dpr 547/55 art 28/29; dpr 303/56 art 10, modificati con il dleg 626/94 art.33).

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