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Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

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Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

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  1. Passaggio tra le aree dall’area B alla posizione economica C1- Funzionario amministrativo31 ottobre 2008 - arch.Anna Maria CampofredanoDECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  2. Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, costituente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Il Decreto Legislativo 81/08 è composto da 306 articoli -suddivisi in 13 titoli - e da 51 allegati tecnici ; l’entrata in vigore del 15 maggio 2008 ha disposto la contestuale abrogazione di più norme , compreso il Decreto Legislativo n. 626 /1994

  3. Il quadro previsivo contenuto nel Decreto legislativo riporta, tra i primi adempimenti la cui scadenza era fissata al luglio 2008, l’assunzione dei nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 .

  4. La disciplina del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 ha continuato a sovrapporsi, il più delle volte senza un organico coordinamento , con le numerose direttive comunitarie di volta in volta succedutesi nonché con la normativa preesistente

  5. Lo strumento normativo ,- in Italia che si avvale , fin dal secondo dopoguerra, di una delle legislazioni più avanzate del mondo, - non ci ha finora adeguatamente tutelati dal “non“ rispetto delle leggi ; probabilmente per la difficoltà strutturale , di intervenire su un complesso intreccio di fattori organizzativi, gestionali e comportamentali ancora tanto radicati negli ambienti di lavoro

  6. L’impianto della norma Dal punto di vista della tecnica normativa il Testo Unico segue un percorso che parte dalla definizione dei principi comuni, per poi addentrarsi nella disciplina di settori lavorativi che comportano specifiche attribuzioni di rischi. Nel titolo I ( artt.1-61) è contenuto l’impianto delle “ definizioni “ ed il sistema organizzativo della sicurezza ;

  7. In ordine al capo I , art. 3 ( campo di applicazione ) si evidenzia , che le disposizioni del Testo Unico possano applicarsi tenuto conto delle particolari effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (da individuarsi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico) ed in questo contesto ricadono , per l’ambito attinente al patrimonio storico tutelato, anche gli archivi, le biblioteche ed i musei.

  8. I Titoli da II a XI sono dedicati ,, all’attuazione di specifiche direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro , nel rispetto della direttiva 89/391/CEE; sono così disciplinate dal Titolo II , le caratteristiche dei luoghi di lavoro , e dai successivi Titoli, le lavorazioni comportanti rischi diffusi e trasversali a diversi processi lavorativi (Titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; Titolo IV attività nei cantieri edili; Titolo V segnaletica; Titolo VI movimentazione manuale dei carichi ; Titolo VII uso di attrezzature munite di videoterminali) . A seguire il Testo Unico distingue i settori lavorativi e le lavorazioni interessati da specifiche categorie di rischi , come organizzati e definiti nei Titoli VIII (esposizione ad agenti fisici), IX (esposizione a sostanze pericolose ) X (esposizione ad agenti biologici) XI (ambienti esplosivi).

  9. Principali aspetti innovativi Una tra le novità più rilevanti del testo unico consiste nell’ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega al datore di lavoro ; quindi oltre al lavoro subordinato, anche lavoro “flessibile” e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno in conformità alle tipologia di attività ed alla sede di lavoro.

  10. Datore di lavoro Gli articoli da 28 a 30 recano disposizioni in merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, individuando, rispettivamente, l’obbligo per il datore di lavoro di considerare tutti i potenziali rischi riferibili alla salute e sicurezza dei lavoratori, le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, le caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione;

  11. Preposto L’articolo 19 individua gli obblighi del preposto, tra i quali la vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, il controllo dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione , nonché la tempestiva segnalazione al datore di lavoro dell’inefficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;

  12. Lavoratori L’articolo 20 individua gli obblighi dei lavoratori, i quali sono tenuti a contribuire al rispetto degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; a segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; a sottoporsi ai previsti controlli sanitari.

  13. Medico competente L’articolo 25 definisce il ruolo del medico competente, potenziandolo, e individuandone gli obblighi. In particolare, il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, concorre , ove necessario, all’elaborazione delle linee guida per l’elaborazione di modelli di organizzazione del lavoro e dei luoghi di lavoro in funzione della valutazione e della gestione del rischio, sia in generale sia con riferimento a situazioni specifiche o casi particolari.

  14. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Viene valorizzato il ruolo della bilateralità, anche quale necessario supporto al datore di lavoro per l’adempimento degli obblighi di sicurezza e per il miglioramento delle tutele negli ambienti di lavoro; gli articoli 47 e 48 recano rispettivamente disposizioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  15. Gestione delle emergenze Ulteriore aspetto rilevante del titolo I del Testo Unico , è costituito dalle disposizioni organizzative, trasversali a ciascuna categoria di lavorazioni e rischi relative alla gestione dell’emergenza con particolare riguardo alla prevenzione e protezione dall’incendio ( Sezione VI articoli da 43 a 46 ).

  16. L’articolo 46 regolamenta la prevenzione incendi, che è definita come funzione di preminente interesse pubblico, diretta a conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e del patrimonio . Si prevede che le funzioni relative alla prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, siano riferite agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

  17. A completamento del Titolo I, il Testo Unico individua le caratteristiche concernenti la documentazione tecnico-amministrativa e le statistiche inerenti gli infortuni e le malattie professionali ;

  18. Tra i punti qualificanti ed innovativi della delega risultano , inoltre, le disposizioni relative alla “riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio”, amministrativo e penale con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, tenendo conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto ed utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente. Di significativo rilievo è inoltre la “clausola di salvaguardia”, secondo cui i Decreti di attuazione della delega “non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze” (articolo 1, comma 3).

  19. Formazione, come essenziale strumento di prevenzione e tutela, e definizione dei modelli di organizzazione e di gestione .

  20. Formazione Il Testo Unico innova sostanzialmente l’ambito della formazione, già nella definizione, laddove la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 definisce la formazione “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

  21. Ulteriore elemento importante , riportato nell’articolato del testo Unico è il distinguo concettuale e metodologico descritto nelle diverse definizioni di “ formazione “, “informazione” e “addestramento” che evidenzia la necessità di tenere conto delle specifiche caratteristiche e della graduazione tra ognuna di queste attività.

  22. Di fondamentale rilievo è infine il tema della certificazione della formazione.

  23. I nuovi modelli organizzativi nella Pubblica Amministrazione Il “modello di organizzazione e di gestione “ era già stato definito dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 , che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Secondo tale disciplina, l’Ente non risponde per un reato commesso da soggetti in posizione apicale se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, tale modello, idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesione grave (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche .

  24. In continuità ed aderenza con il Decreto Legislativo 231/2001 , e per quanto riportato nel Testo Unico alla lettera d) del comma 2 dell’art. 28 , tra i compiti del datore di lavoro, è quello di “indicare modelli di organizzazione e gestione “ di cui all’articolo 30” (lett. m);

  25. Il modello organizzativo e gestionale adottato deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

  26. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL /2001)

  27. Il Testo Unico in materia di appalti Di rilevante attualità è il criterio indicato della “revisione della normativa in materia di appalti”, che da un lato prevede misure volte a “migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici

  28. (Decreto Legislativo n. 163/2006) prevede che “ i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificatamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto ” , come indicato all’art. 8 di modifica dell’articolo 86, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

  29. Tale significativa indicazione si inserisce nella linea dei provvedimenti adottati negli ultimi anni a contrastare il lavoro irregolare, già a partire dalle norme di attuazione della c.d. “legge Biagi” (art.86, comma 10, Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni) con particolare riferimento all’istituzione, per il settore edile, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). .

  30. Si rammenta, al proposito che il Testo Unico riafferma il regime di nullità dei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione che non indichino lo specifico dei costi inerenti la sicurezza del lavoro. L’articolo 3 – lettera a, dispone inoltre che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, “elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze”, da allegare al contratto di appalto o affidamento d’opera.

  31. Il Testo Unico abroga il precedente Decreto Legislativo n.494, ed articola, nel Titolo IV (articoli 88-160) e nei relativi allegati dal X al XXIII, le norme aggiornate relative ai cantieri temporanei e mobili.

  32. Il titolo IV descrive al Capo I, le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. 88-104); al Capo II, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105-157); al Capo III, le sanzioni (art. 158-160)

  33. L’articolo 90 del Testo Unico, relativo agli “obblighi del committente o del responsabile dei lavori” ripropone con alcune modifiche l’articolo 3 del D. Lgs. n. 494/1996; di particolare rilevanza appare la modifica , riportata al comma 3 del medesimo articolo 90 del testo Unico, che dispone la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in tutti quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea senza più alcun riferimento all’entità di 200 uomini-giorno e ai rischi particolari già contenuti nell’allegato II al Decreto Legislativo n. 494/1996.

  34. La disciplina contenuta nell’art. 26 del Testo Unico, comma 6, di raccordo con il testo dell’art. 8, comma 1 della Legge 123/2007, contiene modifiche all’art. 86 del Codice di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e detta il principio della valutazione di congruità ed adeguatezza ai costi relativi alla sicurezza che non possono essere comunque soggetti a ribasso d’asta.

  35. Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi e per il coordinamento nelle grandi opere Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento che fissa le “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative”. La premessa al documento descrive le linee-guida come un primo atto di indirizzo a sostegno delle stazioni appaltanti individuate dall’art. 3 comma 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) ed a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

  36. Il Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” istituito presso Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha elaborato il documento in continuità di metodo con le linee guida per la valutazione dei costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici , già approvate dalla Conferenza delle Regioni.

  37. L’obiettivo della guida è quello di fornire uno schema di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, nel settore dei servizi e delle forniture

  38. A completamento di un quadro di riferimento in materia di sicurezza per tutte le tipologie di opere pubbliche, sono state redatte le linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle grandi opere pubbliche e per la realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi

  39. Il rispetto degli obblighi di coordinamento rappresenta un indicatore rilevante della capacità organizzativa della stazione appaltante;

  40. Abrogazioni L’art. 304 del Testo Unico dispone l’abrogazione di un corposo sistema di norme che hanno segnato, fin dagli Anni ’50 del secolo scorso, il percorso legislativo della materia prevenzionistica ;

  41. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955 n. 158; • D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956 n. 78; • D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro” (eccetto art.64) Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956 n. 105;

  42. D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200; • D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265;

  43. D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223; • D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223;

  44. D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13; • D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220;

  45. D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153) convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (è stato abrogato l’art. 36 bis, commi 1 e 2);

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