1 / 186

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Corso di Formazione progetto formativo lavorativo Percettori di ammortizzatori sociali in deroga SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO 28 ottobre 2011 Sistema Bibliotecario Vibonese sala multimediale Palazzo S. Chiara

feivel
Download Presentation

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MINISTERO DELLA GIUSTIZIATRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

  2. Corso di Formazione progetto formativo lavorativo Percettori di ammortizzatori sociali in deroga SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO 28 ottobre 2011 Sistema Bibliotecario Vibonese sala multimediale Palazzo S. Chiara A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

  3. I Punti che tratteremo: - 1 - Principi giuridici comunitari e nazionali a) l’evoluzione storica nella tutela del lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro b) normativa comunitaria c) la tutela costituzionale d) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle norme del codice civile e penale d) normativa regionale e) sicurezza e salute nella contrattazione Collettiva

  4. I Punti che tratteremo: - 2 - Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro a) legge 20 maggio 1970 n 300 ( Statuto dei Lavoratori ) b) decreto legislativo 626/94, normativa generale, speciale e i decreti attuativi c) decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 d) la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e) circolari e direttive ministeriali f) le circolari del Ministero della Giustizia in materia di salute e sicurezza g) “definizioni” e “soggetti” nella normativa in materia di salute e sicurezza

  5. I Punti che tratteremo: - 3 - Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori a) articoli 47, 48, 49 e 50 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 b) l’aspetto normativo dell’attività di rappresentanza dei lavoratori: diritti e doveri del rappresentante e dei lavoratori c) ergonomia e “ indicatori di benessere e malessere “ d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione agli adempimenti derivanti dalle qualifiche professionali dei lavoratori negli uffici giuudiziari e) RLS nei maggiori paesi europei f) apparato sanzionatorio

  6. Nei primi anni della c.d. industrializzazione gli infortuni sul lavoro venivano imputati o a distrazione, o a imprudenza, o a stanchezza o al compimento di una manovra anomala o scorretta. Che il sinistro fosse esclusivamente imputabile al fattore umano era alla base della c.d. “ideologia della fatalità”che storicamente ha assunto un duplice aspetto: il dogma della ineluttabilità degli infortuni sul lavoro lo spostamento della responsabilità sulle stesse vittime e, cioè, sui lavoratori considerati di volta in volta , sbadati, imprevidenti, fannulloni, inesperti, cocciuti, stupidi, disubbidienti, temerari e cosi via a seconda dell’estro o della fantasia lessicale degli imprenditori e dei loro esperti.

  7. inizio del nostro secolo Negli anni '30-'40. nei luoghi di lavoro non ci si poneva affatto il problema di dare alla forza lavoro un ambiente sicuro e salubre. L'organizzazione lavorativa era concepita solo in funzione del conseguimento del miglior risultato per l'impresa Si pone attenzione ai fattori connessi con gli infortuni e le malattie in ambito lavorativo. Messa a punto di strumenti di assistenza per lavoratori infortunati durante l’attività Istituzione di enti e comitati, governativi e non, preposti alla sorveglianza e al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

  8. Negli anni ’50 – ‘60 L'intervento resta prevalentemente incentrato sulla cura fisica dell'individuo ma si presta attenzione anche alle Conseguenze psichiche (affaticamento, disturbi psicosomatici Gli aspetti della sicurezza e della salute iniziarono a comprendere campi comela formazione/addestramento e la selezione dei dipendenti.

  9. Negli anni ‘70-‘80. spostamento dell'interesse dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie alla conservazione attiva della salute. Si sviluppano gli studi e le tecniche per migliorare la qualità della sicurezza nei contesti lavorativi. partecipazione attiva di tutte le componenti del mondo del lavoro (sindacati, gruppi di lavoratori).

  10. L'introduzione delle norme comunitarie recepite in Italia con il decreto legislativo 626/94 ha rappresentato una svolta importante per il modo di fare ed intendere sicurezza e prevenzione. Il modello culturale introdotto pone l'organizzazione al centro della gestione della sicurezza passaggio da un concetto di sicurezza, che ha nell'ambiente fisico di lavoro e nel singolo individuo il campo di intervento, a un concetto che porta il lavoro organizzato al centro dell'interesse per la prevenzione E' in base a come il lavoro è organizzato, alle scelte e alle decisioni organizzative adottate che possono realizzarsi le condizioni di pericolo o di rischio per il benessere fisico, ma anche psichico, dei lavoratori.

  11. Per la nuova normativa il fattore determinante al verificarsi o meno degli infortuni va ricondotto all'organizzazione del lavoro e alla cultura della sicurezza e non a carenze strutturali di macchine e impianti. Nella sicurezza e salubrità la prevenzione incide e condiziona la progettazione, l’ organizzazione e la gestione del lavoro Coloro che si occupano di prevenzione e tutela Della sicurezza in ambienti lavorativi pongono sempre più attenzione al benessere psichico e sociale oltre che fisico dei lavoratori. Il tema della prevenzione del rischio si estende così dai rischi fisici a quelli psicosociali

  12. La Corte di Cassazione III sezione Penale con sentenza del 18/2/2005 n. 6360 ha affermato che : “ in caso di infortunio sul lavoro determinato non dalla inosservanza di specifiche norme relative alla sicurezza sul lavoro ma da carenze nelle modalità di organizzazione del lavoro, il datore risponde del delitto di lesioni personali colpose per violazione dell’art. 2087 codice civile”

  13. Il fondamento giuridico dell’obbligo di sicurezza è dato dai principi di tassatività e massima sicurezza tecnologica Il principio di tassatività esclude ogni discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei mezzi protettivi non sono ammissibili esimenti di natura economica come l’eccessivo costo dei dispositivi Contrario al disposto costituzionale dell’art. 41 comma 2 Il quale pretende che le esigenze di protezione del lavoratore prevalgano sulle esigenze di produzione L’unica eccezione legittima al principio di tassatività è data dall’assoluta impossibilità di adozione di Misure di sicurezza

  14. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30/11/1995 affermava che “ la recente normativa ha confermato l’unico limite all’apprestamento delle misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e della collettività nelle conoscenze scientifiche e nella migliore tecnologia possibile “

  15. determinare le condizioni di sicurezza nella propria attività lavorativa Con la normativa in vigore il legislatore tende a responsabilizzare il datore di lavoro il quale deve: redigere un documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, individuare le misure di prevenzione e di protezione Stabilire i tempi di realizzazione delle misure stesse. La norma non dà altre indicazioni sui contenuti del documento lasciando al datore di lavoro la libertà di scegliere la metodologia da adottare per la propria valutazione, in sostanza si può configurare la valutazione come una autocertificazione.

  16. si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro ai quali spetta : • - la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza • programmare e gestire le misure di prevenzione, • coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, informarli e formarli, • assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario. • All'ente pubblico spetta: • assistere le aziende, • fornire ove possibile la consulenza necessaria, • controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle aziende

  17. RIEPILOGANDO la nuova normativa costituisce una importantissima innovazione del sistema preventivistico del nostro Paese, attraverso la definizione di un diverso approccio ai problemi della sicurezza in azienda e stabilendo obblighi del tutto nuovi a carico del datore di lavoro Il vecchio sistema preventivistico si basava su una serie di precetti penalmente sanzionati (fondamentalmente il DPR 547/55 ed il DPR 303/56 in materia rispettivamente di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro) attraverso i quali era imposto al datore di lavoro l’obbligo di rispettare tutta una serie di regole tecniche. Attualmente si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. ( articolo 29 d.lvo 81/2008 “ Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo .....”) Il nuovo sistema, derivante dalle norme comunitarie, prevede fondamentalmente la definizione di procedure che coinvolgono i soggetti impegnati nei luoghi di lavoro, attraverso la collaborazione e la consultazione e responsabilizzandoli soprattutto attraverso forme di autocontrollo e autocertificazione. In sostanza viene stabilito che la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro non sono più garantite dalla sola applicazione di un insieme di regole tecniche, ma devono esse stesse far parte della pianificazione aziendale, alla cui realizzazione concorrono azioni programmate, quali la valutazione dei rischi,l’adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di programmi di informazione e formazione sui rischi professionali, e l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ( vedi art. 30 d.lvo 81/2008 )

  18. La nuova filosofia che anima la normativa in vigore è orientata alla massima tutela del lavoratore, attraverso gli istituti della formazione e dell’informazione, che si aggiungono e supportano la piena attuazione della normativa già esistente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il coinvolgimento della componente sindacale, di cui è espressione la figura del rappresentante per la sicurezza, denota la volontà di operare con il consenso più ampio

  19. I cambiamenti più importanti, si possono così riassumere: a) Campo di applicazione generale; b) Valutazione preventiva globale ed integrata di tutti i rischi attraverso l’elaborazione del“documento sulla sicurezza”; c) Attuazione di opportune misure di sicurezza e prevenzione; d) Nomina dei “rappresentanti per la sicurezza” dei lavoratori e loro consultazione e coinvolgimento; e) Istituzione e compiti di un Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del Responsabile; f) Ruolo della sorveglianza sanitaria e medico competente; g) Esaltazione della informazione e formazione di ciascun lavoratore

  20. DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO? • Da' disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro • Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione dell'azienda • Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso • Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori • Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione dei lavoratori • Obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei lavoratori • Contiene disposizioni concernenti la pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui gli istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali • Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro • Stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli obblighi • Comprende una serie di allegati tecnici (prescrizioni minime per posti di lavoro con videoterminale, elenco degli agenti biologici, elenco dei dispositivi di protezione individuale, aspetti della movimentazione manuale dei carichi ecc.) In maniera più specifica regolamenta inoltre: l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, l'uso di attrezzature dotate di videoterminale, la protezione da agenti cancerogeni, la protezione da agenti biologici

  21. Il decreto legislativo n 81/2008 all’articolo 15 ha riassunto l’indirizzo normativo in materia di salute e sicurezza con le • MISURE GENERALI DI TUTELA • 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: • a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; • b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; • c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; • d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; • e) la riduzione dei rischi alla fonte; • f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; • h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; • la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • l) il controllo sanitario dei lavoratori; • m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; • n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; • o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; • p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; • r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; • s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; • u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; • v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. • 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

  22. NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza sul posto di lavoro già contemplata dall’art. 118 del Trattato Istitutivo CEE Roma maggio 1957 viene ribadita nella VERSIONE CONSOLIDATA (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 dicembre 2006 C. 312/E) Del Trattato sull’Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea con le modifiche apportate dal Trattato di Atene del 16 aprile 2003 e precisamente dal TITOLO XI - POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ - CAPO 1 - DISPOSIZIONI SOCIALI - Articoli 136, 137 e 140

  23. Articolo 136 La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

  24. Articolo 137 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 2. A tal fine il Consiglio: .....omissis.... b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. ....omissis.... 3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.... Omissis.....fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: — non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, — non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. Omissis

  25. Articolo 140 Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: — l'occupazione, — il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, — la formazione e il perfezionamento professionale, — la sicurezza sociale, — la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, — l'igiene del lavoro; — il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali

  26. NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza acquista rilievo con l’Atto Unico Europeo (anno 1987 ) che prescrive agli Stati membri di promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, in tale ottica, venivano emanate le prime otto direttive in materia La prima direttiva la numero n 89/391 viene considerata la direttiva quadro ispiratrice del D.lgs 626/94 e di tutta la successiva normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e riguarda le misure necessarie in generale per la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive riguardano invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso.

  27. Direttiva 89/391/CEE, del12.6.1989, attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( c.d. direttiva quadro) ( attuata con D.lvo 626/94,titolo I) Direttiva 89/654/CEE, del 30.11.1989,relativa a prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ( 1° direttiva particolare ) ( attuata con D-lvo 626/94 titolo II “luoghi di lavoro”) DIRETTIVE COMUNITARIE Direttiva 89/655/CEE, modificata con Direttiva 95/63/CE, del 30.11.1989 prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro ( 2° direttiva particolare) (attuata con D.lvo 626/94 titolo III “ uso delle attrezzature”) Direttiva 89/656/CEE , del 30.11.1989, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro ( 3° direttiva particolare) (attuata con D.lvo 626/94 titolo IV “ uso dei dispositivi di protezione individuale”) Direttiva 90/269/CEE , del 29.5.1990, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori ( 4° direttiva particolare ) ( attuata con D.lvo 626/94 titolo V “ movimentazione manuale dei carichi” ) Direttiva 90/270/CEE , del 29.5.1990, relativa a prescrizioni minime in materia di sicu- rezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (5° direttiva particolare ) ( attuata con D.lvo 626/94 titolo V I“ uso di attrezzature munite di videoterminali” ) Direttiva 90/394/CEE , del 28.6.1990, modificata con Direttiva 97/63/CE, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (6° direttiva particolare ) ( attuata con D.lvo 626/94 titolo VII“ protezione da agenti cancerogeni” ) Direttiva 90/679/CEE , del 26.11.1990, modificata con Direttiva 93/88/CE,97/59/CE, 97/65/CE, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti Biologici i durante il lavoro (7° direttiva particolare ) ( attuata con D.lvo 626/94 titolo VIII“ protezione da agenti biologici” ) Direttiva 92/57/CEE , del 24.6.1992, prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (8° direttiva particolare, attuata con D.lvo 494/96 ) Direttiva 92/58/CEE , del 24.6.1992, prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (9° direttiva particolare, attuata con D.lvo 493/96 ) Direttiva 92/85/CEE , del 19.10.1992, attuazione di misure volte a promuovere il migliora- mento della sicurezza e della sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere (10° direttiva particolare, attuata con D.lvo 645/96 ) Direttiva 92/91/CEE , del 03.11.1992, prescrizioni minime tese al miglioramento della salute e sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione (11° direttiva particolare, attuata con D.lvo 624/96 ) Direttiva 92/104/CEE , del 03.12.1992, prescrizioni minime tese al miglioramento della salute e della sicurezza nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (12° direttiva particolare, attuata con D.lvo 645/96 ) Direttiva 93/103/CEE , del 23.11.19932, prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (13° direttiva particolare, attuata con legge 128/98 ) Direttiva 98/24/CE , del 07.04.1998,protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14° direttiva particolare, attuata con legge 25/99 )

  28. ROMA 29 OTTOBRE 2004 TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA Articolo II-91: ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose

  29. Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro il riferimento è, come abbiamo visto, alle direttive della Comunità Europea che di fatto hanno dato impulso alla nuova legislazione in materia ma non possiamo non richiamare la normativa di riferimento presente nel nostro ordinamento giudiziario al di la degli specifici provvedimenti legislativi in materia le più importanti delle quali precedenti alle direttive comunitarie ed in alcuni casi anticipatrici delle stesse

  30. La Carta Costituzionale : La nostra Costituzione prevede il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32), l’art. 35 statuisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, prevedendo la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Da ciò deriva l’obbligatorietà della tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’art. 41 sulla libertà di iniziativa privata che non deve, tra l’altro, svolgersi in contrasto con la dignità umana L’ art. 117 ( modificato legge cost. 18.10.2001 n 3) ...sono materia di legislazione concorrente quelle relative a.....tutela e sicurezza del lavoro.. Ai principi Costituzionali è seguita una legislazione in materia (soprattutto negli anni ’50 ) quali il DPR 547/55, sugli infortuni del lavoro e il DPR 303/56 su l’igiene nei luoghi di lavoro.

  31. Codice Civile L’art. 2087 ( tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare le condizioni di lavoro, con la previsione che il datore di lavoro, dovrà adottare tutte le misure che, a seconda della specificità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Ai sensi del richiamato articolo “ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “

  32. l’articolo 2087 c.c. sanciva Da un lato il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico dall’altro il dovere del datore di lavoro di applicare le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura di prevenzione ( pur non imposta dalla normativa specifica ) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale. ( c.d. DEBITO DI SICUREZZA) Sul piano pratico va detto che la norma in oggetto ha funzionato, sino all’entrata in vigore del D.lgvo 626/94, soprattutto in sede giudiziale nelle azioni per il risarcimento dei danni avanzate dal lavoratore, vittima dell’infortunio sul lavoro, contro il datore di lavoro inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione

  33. La giurisprudenza ha emanato sentenze di ampio respiro quando ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno o quando ne ha sancito la penale responsabilità mentre ha sempre rigettato le istanze di condanna dell’obbligo di adozione di misure prevenzionali (Cassazione sent. 1451/50 e 1812/51 )

  34. L’articolo 2087 nel risentire delle interpretazioni degli art. 32 e 41 Costituzionale risponde, per un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, al principio di “ umanizzazione del posto di lavoro” Particolarità del lavoro= l’insieme dei fattori di rischio di un Determinato luogo di lavoro Il datore di lavoro ex art. 2087 è tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate la integrità psicofisica e morale dei propri dipendenti Esperienza= conoscenze professionale del datore di lavoro unite alle istanze conoscitive che possono essere formulate dei lavoratori . Tecnica= obbigo del datore di lavoro di tenersi aggiornato circa le scoperte tecniche in materia di sicurezza

  35. La Corte di Cassazione IV sezione Penale con sentenza del 26/4/2000 n. 7402 ha affermato che : “ il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza

  36. CASS. SEZ. LAVORO Sent. 23/2/1995 n. 2035 “ La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’articolo 2087 c.c, in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”

  37. La Corte di Cassazione IV sezione Penale con sentenza 3/11/1998 n. 11424 “ Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza “

  38. La Corte di Cassazione. SEZIONE Civile Sent. 23/1/1999 n. 653 “ ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica ”

  39. L’art. 2087 codice civile nel rapporto di pubblico impiego In passato la tutela della salute avveniva in una ottica risarcitoria extracontrattuale e la posizione di supremazia della Pubblica Amministrazione rendeva possibile una tutela in via indiretta dell’interesse del lavoratore solo quando venivano posti dei limiti legislativi a tutela di interessi generali A partire dal D.lvo 29/93 il pubblico impiego è stato equiparato al lavoro privato = quindi massima applicazione nel rapporto di Lavoro pubblico di tutta la normativa codicistica e speciale

  40. Codice Civile e tutela risarcitoria del lavoratore ART. 2087 codice civile RESPONSABILITA DI NATURA CONTRATTUALE ART. 2043 codice civile RESPONSABILITA c.d. aquilana DI NATURA EXTRACONTRATTUALE ART. 2059 codice civile RESPONSABILITA DI NATURA NON PATRIMONIALE ( risarcimento del danno biologico ( c.d. danno alla salute) ,danno morale e danno esistenziale ) condanna all’ adempimento dell’obbligo di adozione di misure previdenziali

  41. È a partire dagli anni ’90 che pur configurando l’inadempimento dell’obbligo ex art. 2087 c.c. quale responsabilità contrattuale “ la condotta del datore di lavoro può determinare anche un illecito extracontrattuale con conseguente possibilità di concorso di responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale , senza che la preclusione della prima, per prescrizione quinquennale, possa incidere sulla sussistenza della seconda non ancora prescritta “ ( Cass. 7768/95,1168/96, 12763/98)

  42. Tribunale Forlì 15 marzo 2001“In ragione dei danni psicofisici subiti dal lavoratore e della responsabilità del datore di lavoro valutata alla luce del combinato disposto degli art. 2087, 2043 cc, e 32 Cost., si attribuisce altresì al giudice, il compito di procedere, in via equitativa, alla relativa liquidazione utilizzando, quali parametri di riferimento, il tempo in cui il demansionamento si e' protratto e la retribuzione percepita dal lavoratore nel medesimo periodo. Tribunale Pisa 25 luglio 2001 “...... che il danno conseguente alla violazione dell'art. 2087cc, per la parte in cui tutela la personalità morale del lavoratore, non corrisponda sempre solo ai c.d. danno biologico, cioè quel danno che comprometta la capacita di relazionare nella vita civile, mediante la causazione di un pregiudizio fisico o psichico. La legge, infatti, tutela non l'integrità" fisica ma la personalità morale del lavoratore. Ne consegue che può ben darsi che vi sia una evidente lesione della personalità morale senza alcun danno psichico. Il danno alla personalità morale, qualificabile come danno esistenziale (e non come danno biologico ne come danno morale ) può concorrere con il danno alla vita di relazione e con il danno morale CASSAZIONE Sentenza 16/6/2001 n. 8182 “l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorso al lavoratore e limita l'azione risarcitoria di quest'ultimo al danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità penali ex. art. 10 DPR n. 1124/1965: in sostanza, l'assicurazione copre il danno patrimoniale legato alla riduzione della capacità lavorativa e non il danno alla salute o quello morale di cui all'art. 2059 C.C. che il lavoratore, in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, può rivendicare ove sussistano i presupposti di responsabilità del datore di lavoro

  43. CASSAZIONE III Sezione Civile Sentenza 20/6/2001 n 8381“ Nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività' svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del "neminem laedere", sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 cc e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cc CASSAZIONE Sentenza 7/1/2002 n. 89la Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2059 c.c. . La Suprema Corte ha affermato che “ non è necessaria l’esistenza di un nesso di causalità tra le mansioni affidate e l’evento, essendo sufficiente un semplice rapporto di occasionalità necessario, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni.”

  44. CASSAZIONE Civile Sezione lavoro Sentenza 22/3/2002 n. 4129 “nel danno sofferto dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza impostigli dall’art. 2087 c.c. rientra anche il danno morale quante volte da quella inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore di lavoro anche un rilievo penale che giustifica l’attribuzione del risarcimento ex art. 2059 c.c. . CASSAZIONE Sentenza 11/1/2007 n. 238 “l’illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona può dare luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica.

  45. Codice Penale : Art. 437 ( Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di 10 anni) chiunque ometta di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove. Art. 451 ( Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito ( sino ad un massimo di un anno ) chiunque con colpa omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso, contro disastri o infortuni sul lavoro Art 589 ( Omicidio colposo) aggravante se l’evento mortale è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art 590 ( lesioni personali colpose) aggravante se l’evento e è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

  46. Disposizioni in tema di Processo Penale • ( articolo 61 decreto legislativo 81/2008) • Esercizio dei diritti della persona offesa • In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. • Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

  47. Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Art. 9 ( tutela della salute e dell’integrità fisica) ai sensi del quale i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica Sentenza Cass. Sez. lav. n. 9808/97 “ il fatto che le norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali o al rappresentante per la sicurezza il potere di controllo sull’adozione o sulla idoneità delle misure di prevenzione, non esclude che i lavoratori uti singuli possano agire in giudizio per ottenere l’adozione da parte del datore di lavoro elle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica,posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività “

  48. Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Lo Statuto dei lavoratori trova applicazione nell’ambito della Tutela sindacale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nell’esercizio delle attribuzioni cui è investito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può ricevere pregiudizi di qualsiasi tipo. Questi è tutelato dalle norma della legge 300/70 ( quelle contenute nel titolo III dello Statuto dei lavoratori ) che riconoscono e garantiscono le rappresentanze sindacali ed il loro operato all’interno dell’azienda. Secondo l’orientamento dottrinale si ritiene che la tutela riconosciuta al rappresentante per la sicurezza è quella prevista per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nei cui confronti operano forme di tutela particolari. Di conseguenza essi hanno diritto: Alla procedura cautelare e di urgenza per immediata reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo ( art. 18 St. Lav.) Al nullaosta preventivo delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento ad altra unità lavorativa ( art. 22 St. Lav.) A permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato ( art 23 St. Lav.) A permessi non retribuiti per partecipare a convegni o congressi attinenti la carica ricoperta ( art. 24 St. Lav.)

  49. NORMATIVA REGIONALE : • Ai sensi dell’Articolo 117, quinto comma, della Costituzionale tutela e sicurezza del lavoro sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni • Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente : • «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis). • 3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». • ai sensi dell’art.. 11. • Omississ... •     8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. • In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. • I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. • Ai sensi dell’articolo 1 Comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81: • . In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

  50. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -1 Art. 4, punto 3 lett. A, CCNL 1998-01 In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie: A livello di singola amministrazione:. .omissis..- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro Art. 4, punto 3 lett. B, CCNL 1998-01 In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie: Presso ogni sede centrale o sede distaccata individuata come sede di contrattazione a seguito di nomina di RSU:. .omissis..- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro Art. 6, A punto 2 lett. g, CCNL 1998-01 INFORMAZIONE ( preventiva ) Ai soggetti sindacali di cui all’art.8,comma1 ( OO.SS di categoria firmatarie del CCNL di comparto): misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 6, A punto 3 lett. e, CCNL 1998-01 INFORMAZIONE ( successiva ) Ai soggetti sindacali di cui all’art.8,comma 2 ( OO.SS di categoria territoriali firmatarie del CCNL e le RSU): le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 6, C punto 2 lett. e, CCNL 1998-01 CONSULTAZIONE È prevista la consultazione del rappresentante per la nei casi di cui all’art. 19 D.Lvo 626/94 ( ora art. 50 d.lvo81/2008)

More Related