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APPRENDISTATO

Titolo. APPRENDISTATO. Apprendistato professionalizzante. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

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APPRENDISTATO

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Presentation Transcript


  1. Titolo APPRENDISTATO

  2. Apprendistato professionalizzante • L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. • L’impresa deve garantire all’apprendista la realizzazione della formazione professionale.

  3. Apprendistato professionalizzante Limiti percentuali • La disciplina dell’apprendistato professionalizzante si applica agli assunti dal 3.5.06. • Agli assunti precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al verbale di accordo 9.7.2003 • Il numero di apprendisti che può essere assunto non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la stessa struttura lavorativa. • Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati o ne ha meno di 3, può assumere comunque sia fino a 3 apprendisti

  4. Apprendistato professionalizzante: Limiti di età • Possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale. • Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, trovano applicazione le norme del C.C.N.L. in quanto compatibili.

  5. Apprendistato professionalizzanteRegolamentazione • L’art. 23 del D. L. 112/2008 ha stabilito che la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante può essere pari a 6 anni, è stata annullata la durata minima; • tale regolamentazione è però rimessa a quanto previsto da ogni singolo contratto collettivo nazionale. • Si è inoltre precisato che il monte ore di formazione deve essere di 120 ore annue che possono essere effettuate sia presso l’azienda che presso le agenzie formative presenti sul territorio.

  6. Apprendistato professionalizzante: Precedenti rapporti di lavoro • Il Ministero ha precisato che non vi sono problemi ad instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che abbia già avuto delle esperienze lavorative purché le precedenti esperienze non siano state effettuate nella stessa qualifica professionale. • Nel caso in cui le esperienze lavorative precedenti, risultassero le medesime del rapporto che si va ad instaurare, è necessario prendere in considerazione la durata del precedente rapporto di lavoro ed andare a stornare i mesi/gli anni già effettuati nella stessa mansione. • La nota ministeriale prot. n.1223, 2.2.2007 precisa che non è ammessa la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che in precedenza abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. • Nella valutazione devono essere coinvolte le parti sociali.

  7. Apprendistato professionalizzante : Qualificazione professionale e durata • L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4S e 4. • Il periodo di apprendistato è pari a : • 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2, 3S e 3 • 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello 4S e 4 • Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  8. Apprendistato professionalizzante: Inquadramento e retribuzione • L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono i seguenti: • 2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del periodo. • 1 livello inferiore a quello di destinazione , per la seconda metà del periodo. Per gli apprendisti destinati al 4 livello , l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima metà dell’apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

  9. Apprendistato professionalizzante : Apprendisti part time • Nel caso di apprendisti assunti a tempo • parziale, l’orario di lavoro avrà durata • non inferiore al 60% • dell’orario previsto per i lavoratori qualificati

  10. Apprendistato professionalizzante: La figura del tutor Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa collaborando attivamente alla formazione del relativo percorso formativo. Il Ministero del lavoro, nella circolare n. 40/2004 ha precisato che l'inadempimento formativo del quale si renda colpevole il datore di lavoro viene valutato in base all'intera formazione del piano formativo individuale e della regolamentazione regionale, ovvero sulla scorta della contrattazione collettiva che ha attivato l'apprendistato aziendale.

  11. Apprendistato professionalizzante: Profili formativi e Piano formativo individuale • Il piano formativo individuale (PFI) viene considerato parte integrante del contratto di assunzione (lettera di assunzione) ed è formato a sua volta da due parti: • PFI generale nel quale viene descritto il percorso formativo dell’apprendista in base alle competenze scelte nel profilo formativo; • PFI di dettaglio nel quale viene descritta l’attività formativa. Questo PFI deve essere compilato per tutte le annualità previste dalla durata dell’apprendistato stesso e rappresenta l’articolazione della formazione dell’apprendista la quale è finalizzata al raggiungimento delle varie competenze indicate nel profilo formativo.

  12. Apprendistato professionalizzante: Profili formativi e Piano formativo individuale segue • Sia il PFI generale e sia il PFI di dettaglio possono essere modificati nella loro struttura fino alla fase di valutazione delle competenze acquisite dall’apprendista. • Gli strumenti e le modalità per la compilazione del Piano Formativo generale sono differenti da Regione a Regione e nel caso del Piemonte, è stato messo a disposizione l’applicativo sul sistema della Gestione on-line delle Comunicazioni Obbligatorie.

  13. Apprendistato professionalizzante: Capacità formativa dell’ impresa • Il percorso formativo dell’apprendista, il quale ha durata per tutto il rapporto dell’apprendistato stesso, può essere svolto tramite: • FORMAZIONE ESTERNA: presso gli Operatori della Pubblica Amministrazione Competenti in materia di apprendistato (Agenzie Formative presenti sul territorio); • FORMAZIONE INTERNA: presso l’azienda stessa nel caso l’azienda abbia i requisiti per la “capacità formativa”.

  14. Apprendistato professionalizzante: formazione esterna • Per attivare la formazione esterna era sufficiente scegliere tra le varie agenzie che si occupano di formazione presenti sul territorio.

  15. Apprendistato professionalizzante: formazione esterna - svantaggi • Il dipendente e' assente dall'ufficio un giorno alla settimana; il periodo in cui si viene chiamati ad adempiere l'obbligo può' coincidere con un periodo di scadenze per il datore di lavoro; • Non sempre la formazione e' mirata alle mansione per cui il dipendente e' stato assunto; • Il dipendente deve essere retribuito per le otto ore giornaliere di formazione anche se e' stato assunto part time. Ne consegue che le ore di corso che eccedono il suo orario contrattuale devono essere retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario; • Viene spesso vissuta sia dal dipendente che dal datore di lavoro come un'imposizione che non porta alcun beneficio.

  16. Nuova normativa apprendistato variazioni, pregi, criticità e note operative • Venerdì 29/04 è stato presentato dalla Regione Piemonte agli Enti Formativi, il nuovo programma online per l’iscrizione degli apprendisti ai corsi di formazione. • Il sistema sarà operativo dal 1° giugno 2011 e comporterà notevoli modifiche al sistema adottato fino ad oggi.

  17. Che cosa cambia rispetto alla vecchia normativa La preiscrizione dovrà obbligatoriamente essere inserita su un nuovo sistema informatico della Regione (vedi link allegato), direttamente dal Consulente o dall’azienda. Dal 1° giugno 2011, i Consulenti o le aziende non dovranno più inviare le preiscrizioni cartacee direttamente agli Enti di Formazione: si dovrà procedere solo ed esclusivamente tramite questo sistema online. Non esisterà più il certificato di avvenuta preiscrizione. Non sarà più necessario alcun documento cartaceo con firma dell’azienda e tantomento marca da bollo.

  18. !!!!!!!!!!Attenzione !!!!!!!!! • Il Consulente/azienda dovrà indicare sul sistema • online a quale Ente Formativo accreditato • intende iscrivere il proprio apprendista • entro e non oltre 30gg dalla data di assunzione • (N.B. a partire dall’autunno 2011, chi preiscriverà • l’apprendista oltre i 30gg, non avrà diritto alla • formazione finanziata dalla Provincia).

  19. Il nuovo programma online della Regione darà la possibilità • al Consulente di scegliere la sede dell’Ente Formativo dove • l’apprendista effettuerà la formazione. • Per problemi tecnici (almeno nella fase iniziale), si potranno • associare all’apprendista solo le sedi accreditate e non • quelle secondarie periferiche dell’Ente. • Sarà compito dell’Ente associare in maniera corretta • l’apprendista alla sede preferenziale più vicina alla residenza • dell’apprendista. • Il consulente/azienda dovrà redigere il Piano di Formazione • Generale in base alla qualifica dell’apprendista e, in seguito, • approvare il piano Formativo di dettaglio elaborato dall’Ente • di formazione

  20. N.B. Se non viene approvato il PFI di dettaglio, • l’azienda perde il diritto alla formazione finanziata • dalla Provincia. • Sia gli articoli 49 che gli articoli 16 dovranno svolgere • 120 ore di formazione. • Sarà possibile far effettuare le ore di professionalizzante • direttamente in azienda • Gli Enti non dovranno solo certificare che gli apprendisti • abbiano svolto 120 ore di formazione, ma anche le • competenze acquisite in tale periodo.

  21. Non esisteranno più apprendisti di Fascia 2 e Fascia 3. • Il percorso formativo sarà differenziato a seconda che gli • apprendisti siano: • Laureati 24 ore di materie trasversali • 96 ore di materie professionalizzanti. • Diplomati 48 ore di materie trasversali (tipo1) 72 ore di materie professionalizzanti. • Licenzia media 48 ore di materie trasversali (tipo2) 72 ore di materie professionalizzanti.

  22. I lati positivi della nuova normativa • Tutti i dati inseriti sull’applicativo GECO che i • Consulenti utilizzano per l’assunzione di un • apprendista, saranno importati direttamente sul nuovo • programma di gestione della formazione. • Le aziende, a seconda del titolo di studio, procederanno • direttamente alla formazione professionalizzante delle • proprie risorse. • Tutta la procedura sarà telematica…meno carte, papiri, • burocrazia.

  23. Aumenteranno i contatti tra azienda ed Ente Formativo; sarà necessaria collaborazione tra le parti: il Consulente del • lavoro sarà sollevato da molte problematiche relative alla formazione mentre aumenteranno le responsabilità dell’azienda. • Il fatto di avere un importazione dati in tempo reale dall’applicativo GECO, permetterà di eliminare la comunicazione di cessazione di un apprendista che ha terminato il rapporto di lavoro

  24. I lati critici della nuova normativa • Gli apprendisti dovranno essere preiscritti entro 30gg dall’assunzione (oltre tale periodo, non potrà esserci formazione finanziata dalla Provincia) • Gli apprendisti art.16 dovranno effettuare tutte le 120 ore di formazione. • Gli Enti Formativi accreditati continueranno ad essere un punto di appoggio in caso di problematiche riguardanti la formazione degli apprendisti e all’assolvimento degli obblighi burocratici, però non avranno la possibilità di effettuare attività di inserimento dati (o correzioni) per conto di Consulenti/aziende.

  25. Al momento attuale non è possibile effettuare prove di caricamento degli apprendisti (in modo da verificare funzionalità, criticità ed eventuali bachi del programma. • Non sarà più possibile effettuare spostamenti di sportello per esigenze lavorative: l’apprendista deve frequentare 120 di formazione entro 365 gg…altrimenti l’azienda perde il diritto alla formazione finanziata!

  26. Note e consigli operativi • Ricordarsi di preiscrivere l’apprendista entro 30gg dall’assunzione • Associare correttamente l’apprendista all’Ente Formativo prescelto (non sarà possibile effettuare cambi: se si effettua un errore di associazione, l’apprendista dovrà comunque effettuare la formazione presso l’ente erroneamente indicato) • Ricordarsi di compilare il piano Formativo Generale dell’apprendista • Ricordarsi di approvare il Piano Formativo di dettaglio predisposto dall’Ente Formativo

  27. Link provvisorio al nuovo sistema online: • http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/apprendistato/

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