1 / 15

L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI PER I LAVORI IN QUOTA

L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI PER I LAVORI IN QUOTA. Vengono definite “ Piattaforme di lavoro mobili elevabili ” le macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di

ely
Download Presentation

L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI PER I LAVORI IN QUOTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI PER I LAVORI IN QUOTA

  2. Vengono definite “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” le macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

  3. Il quadro legislativo relativo alla sicurezza sul lavoro, seguito all’introduzione del D. Lgs.626/94, tende a conseguire, come obiettivo primario, livelli elevati di sicurezza anche mediante un processo di responsabilizzazione e partecipazione degli operatori a tutti i livelli. In particolare, l’uso delle macchine in condizioni di sicurezza, comporta per i responsabili un obbligo complesso che parte dalla scelta delle nuove attrezzature, al loro utilizzo, per arrivare alla manutenzione. Tutte queste fasi sono oggetto di normazione puntuale e avanzata, fonte di precise responsabilità civili, amministrative e penali. Il D. Lgs. 626/94, all’art. 6, dispone il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare o dare in uso macchine o attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza. Tutto ciò comporta responsabilità ed obblighi a carico di: • COSTRUTTORI • UTILIZZATORI

  4. RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE I fabbricanti di piattaforme di lavoro aereo sono soggetti agli obblighi e divieti previsti dal D. Lgs. 626/94, e alle disposizioni del D.P.R. 459/96 (regolamento di recepimento della Direttiva Macchine) Le responsabilità sono di natura: • Tecnica • Documentale • Certificativa Si ricorda inoltre che il costruttore risponde anche di danno da prodotto difettoso così come previsto dal D.P.R. 224/1988

  5. RESPONSABILITA’ TECNICA Le misure per rendere le piattaforme conformi alle direttive, devono tendere a eliminare il rischio di incidenti durante l’esistenza prevedibile in tutte le sue fasi, comprese quelle di trasporto, montaggio e smontaggio. In particolare il costruttore deve esaminare il progetto per valutare i rischi effettivi che presenta in modo da individuare i requisiti essenziali di sicurezza (RES) ad esso applicabili e quindi deve: • Applicare il principio di integrazione della sicurezza che prevede l’eliminazione dei rischi in fase di progettazione e l’installazione dei dispositivi di sicurezza conformemente alla normativa vigente. (norma EN 280) • Individuare i rischi residui e indicare all’utente le modalità di uso della macchina e dei dispositivi di protezione individuale da adottare, per la sicurezza degli operatori, in presenza di tali rischi.

  6. RESPONSABILITA’ TECNICA Norma EN 280 Nel mese di luglio 2001, il CEN ha adottato la norma EN 280 concernente le piattaforme mobili elevabili e che fornisce i criteri per la progettazione strutturale, per la stabilità e per i metodi di prova da eseguire prima della loro messa in servizio. Il 14 giugno 2002 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, acquisendo pertanto lo status di norma armonizzata. Il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare n°11963 del 29-11-2004, ha chiarito che le piattaforme immesse sul mercato a partire da quella data e costruite nel rispetto della norma, beneficiano della automatica presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE. L’utilizzo da pare dei costruttori della norma EN280 consentirà pertanto di evitare la necessità dell’esecuzione della prova da parte dell’organismo notificato.

  7. Norma EN 280 La norma è attualmente in revisione e si prevede che nella prossima stesura vi saranno importanti modifiche che dovrebbero riguardare: • Un comando manuale di emergenza ai sistemi automatici di limitazione del carico e del momento per consentire il salvataggio delle persone nel cesto. • I punti di ancoraggio che dovranno essere contrassegnati con l’indicazione “soltanto per dispositivo di ritegno caduta”. • Il bloccaggio degli assi dinamici oscillanti sulle piattaforme semoventi per assicurare che il test avvenga nelle posizioni di “caso peggiore”. • L’attivazione, sulle piattaforme semoventi, di un sensore di ribaltamento con interruzione automatica di movimento anziché il solo allarme all’operatore.

  8. RESPONSABILITA’ DOCUMENTALE L’assolvimento delle responsabilità tecniche deve essere dimostrato, da parte del costruttore, mediante l’assunzione delle seguenti responsabilità documentali: • Predisposizione del fascicolo tecnico contenete tutta la documentazione relativa alle scelte progettuali, prove effettuate e soluzioni adottate per garantire il più elevato livello di sicurezza possibile. • Redazione del manuale di uso e manutenzione, scritto nella lingua dell’utente e con linguaggio comprensibile dagli utilizzatori a cui è destinato.

  9. RESPONSABILITA’ CERTIFICATIVA L’assolvimento delle responsabilità certificative rappresenta l’ultima incombenza del costruttore e si esaurisce con: • Rilascio della dichiarazione di conformità dellapiattaforma alle direttive che la riguardano. Tale dichiarazione è estremamente importante dal punto di vista legale in quanto costituisce l’atto che consente al costruttore di marcare la macchina e garantisce l’utente circa la corretta applicazione della normativa. La dichiarazione, oltre al riferimento alle direttive, deve contenere la identificazione del tipo, le eventuali norme seguite per soddisfare i RES e deve infine essere sottoscritta da soggetto che può impegnare il costruttore. • Apposizione dellaMarcatura CEe dei dati previsti di identificazione e delle caratteristiche tecniche della piattaforma. Dopo la marcatura CE il costruttore può procedere all’ immissione sul mercato, ricordando che con tale termine si deve intendere la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea di un prodotto, a titolo oneroso o gratuito, per la sua distribuzione o impiego.

  10. RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE L’utilizzatore delle piattaforme, in qualità di datore di lavoro, è titolare della responsabilità generale di garantire la sicurezza sul lavoro e quindi anche delle macchine. La responsabilità penale del costruttore non esclude automaticamente quelle dell’utilizzatore, in particolare tutte le volte in cui: • L’omissione • L’errore tecnico • Il difetto della macchina siano riconoscibili all’atto dell’acquisto o nel corso dell’esercizio e comunque in tempo utile per evitare l’infortunio. E’ bene sottolineare che, né l’omologazione eseguita da organi pubblici, né la dichiarazione di conformità/marcatura CE rilasciata dal costruttore, mettono al riparo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. L’utilizzatore può considerare la piattaforma sicura solo entro le limitazioni stabilite dal costruttore e seguendone scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale d’uso.

  11. RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE L’utilizzatore delle piattaforme, in qualità di datore di lavoro e garante della sicurezza, è tenuto all’osservanza del D. Lgs. 626/94 e in particolare del titolo III, così come modificato dal D. Lgs. 4 agosto 1999 n° 359, entrato in vigore il 19 aprile 2000, e relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. La definizione fornita dall’art. 34: attrezzatura di lavoro – qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, presuppone che, da parte dell’utilizzatore, vi sia la messa in servizio dell’attrezzatura, intendendo con tale termine la prima utilizzazione sul mercato dell’Unione Europea di un prodotto. Appare dunque chiara la profonda differenza fra i campi di applicazione del titolo III del D. Lgs. 626/94 (datore di lavoro) e del D.P.R. 459/96 (costruttore). Quest’ultimo riguarda infatti la progettazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato delle piattaforme che, messe in servizio come attrezzature di lavoro, passano invece sotto la disciplina del D. Lgs. 359/99 che ha apportato modifiche agli articoli 35, 36 e 37 del titolo III del D. Lgs. 626/94.

  12. L’applicazione del titolo III del D. Lgs. 626/94 alle piattaforme di lavoro mobili elevabili • Art. 35 Comma 2: il datore di lavoro oltre all’attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate, per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle piattaforme, deve anche adottare le misure necessarie affinché siano rispettate le disposizioni dei successivi commi 4 bis e 4 ter. Comma 3: il datore di lavoro deve valutare preventivamente se la piattaforma, munita di determinati sistemi di comando, inserita in un particolare ambiente di lavoro, all’interno del quale è destinata a una specifica utilizzazione, continuerà a mantenere inalterata la sua affidabilità al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori. Commi 4 e 4 bis: oltre a prendere le misure necessarie affinché le piattaforme siano installate in conformità alle istruzioni del costruttore ed utilizzate correttamente, il datore di lavoro deve procedere sia ad una valutazione preventiva del contesto in cui verranno inserite le attrezzature, sia ad un’accurata progettazione delle aree di lavoro.

  13. L’applicazione del titolo III del D. Lgs. 626/94 alle piattaforme di lavoro mobili elevabili Le piattaforme, infatti, pur intrinsecamente sicure, potrebbero essere posizionate ed operare in un’area in cui la presenza di altre attrezzature o lavoratori, ne alteri negativamente il livello di sicurezza. Comma 4 quater: il datore di lavoro deve provvedere, sulla base della normativa vigente, affinché le attrezzature, la cui tipologia è indicata nell’allegato XIV, siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, al fine di assicurarne la corretta installazione e il buon funzionamento. Comma 4 quinquies: con questo comma si richiede di conservare “una memoria storica” della piattaforma. I risultati delle verifiche del comma precedente devono essere, infatti, tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza competente, per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio.

  14. L’applicazione del titolo III del D. Lgs. 626/94 alle piattaforme di lavoro mobili elevabili • Art. 36 Commi 2 e 3: viene specificato che le modalità e le procedure tecniche delle verifiche devono continuare a seguire il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale le piattaforme sono state costruite e messe in servizio. Rimanda inoltre ad un decreto interministeriale che “stabilisce” specifiche modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche. Comma 8 bis e 8 ter: si richiede, al datore di lavoro, l’adeguamento ai requisiti dell’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, delle attrezzature già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5-12-98 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie, fissando inoltre i comportamenti in regime transitorio. Comma 8 quater:effettua un’importante precisazione indicando che le modifiche apportate alle attrezzature a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8 bis, non configurano immissione sul mercato.

  15. L’applicazione del titolo III del D. Lgs. 626/94 alle piattaforme di lavoro mobili elevabili • Art. 37 Commi 1 e 1bis: viene ribadita l’importanza dell’informazione dei lavoratori riguardo i rischi cui sono esposti durante l’uso delle piattaforme, informazione che deve essere estesa anche a tutto ciò che sta al contorno del posto di lavoro e potenzialmente in grado di concretizzarsi in uno o più rischi per gli addetti. L’importanza dell’informazione ai lavoratori viene riconosciuta anche dalla Direttiva Europea 2001/45/CE, ormai definitivamente in vigore, secondo la quale la scelta e la sicurezza dei mezzi di accesso aereo per il posizionamento di persone in quota e la conoscenza della sicurezza delle persone che le utilizzano, sono un’unità indivisibile per la riduzione degli infortuni sul lavoro. Il legislatore, così come non permette l’immissione sul mercato di piattaforme non rispondenti alla vigente normativa, analogamente non permette l’utilizzo delle stesse da parte di persone non adeguatamente addestrate, facendo ricadere sul datore di lavoro la responsabilità, civile e penale, dell’adeguata formazione del suo personale.

More Related