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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI. I sistemi giuridici nei Paesi di lingua italiana (Italia, Svizzera, S. Marino, SCV). Il sistema italiano. Una questione preliminare : In che misura i sistemi anteriori all’unificazione del Paese (1861)

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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

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Presentation Transcript


  1. SISTEMI GIURIDICI COMPARATI I sistemi giuridici nei Paesi di lingua italiana (Italia, Svizzera, S. Marino, SCV)

  2. Il sistema italiano Una questione preliminare : In che misura i sistemi anteriori all’unificazione del Paese (1861) [e prima ancora, alla cesura data da Rivoluzione Francese e Codificazione di stampo francese] rilevano per la descrizione e valutazione del sistema italiano odierno.

  3. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (I) • L’impero, ed il diritto romano, fino al 476 d.c. • Il periodo “gotico” e bizantino 476 – 553

  4. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (II) Il periodo longobardo (569 - 774), l’Editto di di Rotari (643), e lo “statuto personale” come strumento di conservazione del diritto romano

  5. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (III) Il periodo di occupazione da parte dei Franchi (774–800) divenne presto appartenenza al Sacro Romano Impero carolingio (800–887), poi ottoniano (962-1024), con brevi periodi di “autonomo” Regno d’Italia (Berengario I [888-924], anche Imperatore, Guido di Spoleto, Berengario II [950-961], Arduino d’Ivrea [1002–1014])

  6. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (IV) Gli effetti di variazioni e permanenze del periodo altomedioevale : la conservazione e la nuova generalizzazione del diritto romano, a fronte del progressivo recedere degli “statuti personali” Le prove : i placita notarili, in particolare il placitum cassinense del 960 “Sao ko kelle terre, per kelli fini que ki contene, trenta anni le possette parti Sancti Benedicti “

  7. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (V) • La rinascita del 1000, le Università di Pavia e Bologna • Ius comune e diritti statutari dei Comuni • La limitata rilevanza per l’evoluzione del sistema giuridico delle signorie tardo-medievali e rinascimentali • La trasformazione delle signorie in principati, e questi in Stati, anche se spesso dipendenti, o “protetti”.

  8. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (VI) L’Italia frazionata in Stati ed il diritto : 1600-1700; la dicotomia sistematica tra diritto civile e diritto commerciale

  9. Un tentativo di periodizzazione della fase pre-unitaria (VII) L’occupazione francese, l’importazione o recezione dei Codici : 1796-1813 La Restaurazione e la recezione del Codice Civile Generale Austriaco nel Regno Lombardo Veneto Le Codificazioni “pre-unitarie” : nel Regno delle Due Sicilie (1819), nel Ducato di Parma (1820), nel Regno di Sardegna (1839), e nel Ducato di Modena (1851) La scelta alternativa del Granducato di Toscana

  10. Il sistema giuridicodel Regno d’Italia (1861-1922) • I Codici unitari del 1865 : Civile, di Commercio (e la sua riforma, 1882), di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, della Marina Mercantile • La “debolezza” del diritto costituzionale : lo Statuto Albertino e la sua “flessibilità” • Lo sviluppo del diritto amministrativo : la l. 20 .3.1865 n. 2248, all. E, ed il Consiglio di Stato • Il sistema giudiziario e la Corte di Cassazione

  11. Il sistema giuridicodel Regno d’Italia (1922-1942) • Le leggi “speciali” del 1925-6 sui poteri del Capo del Governo • Il Progetto italo-francese di Codice delle Obbligazioni (1927) • I nuovi Codici Penale e di Procedura Penale del 1930-31, il secondo ora abrogato • La camera dei Fasci e delle Corporazioni (1939)

  12. I nuovi Codici italiani del 1942 • Il Codice Civile del 1939-1942 (16 marzo) Revisioni del diritto di famiglia e delle successioni (1975) e del diritto societario • Il Codice di Procedura Civile del 1940-42 Revisioni del 1950 e del 1990-4 e seguenti • Il Codice della Navigazione 1942 (marittima ed aerea)

  13. Il sistema della Repubblica Italiana • La preminenza della Costituzione • Il sistema normativo : settori codificati, settori solo parzialmente, o non codificati • Il sistema giudiziario : i tre ordini giudiziari, la dicotomia sostanziale del 1°, della giustizia “ordinaria”, tra civile e penale • Le professioni giuridiche : magistratura, avvocatura, notariato.

  14. La piramide giudiziariaI giudici ordinari Al vertice del sistema : la Corte Costituzionale Alla base : il Giudice di Pace

  15. La piramide giudiziariaI giudici amministrativi e tributari • La giustizia amministrativa : 1.1. I Tribunali Amministrativi Regionali, o TAR 1.2. Il Consiglio di Stato (e la Corte dei Conti) 2. La giustizia tributaria : 2.1. Le Commissioni Tributarie Provinciali 2.2. Le Commissioni Tributarie Regionali

  16. Il sistema svizzero - I Il periodo anteriore alla Repubblica Elvetica 1291-1797 : l’unione politica verso l’esterno, poi confederazione, di comunità del tutto sovrane, i Cantoni, inizialmente 3, poi 8 (entro il 1400), poi 13 (nel 1500), con gli alleati (Ginevra, San Gallo, Grigioni)

  17. Il sistema svizzero - II • Il primo esperimento statuale svizzero : la Repubblica Elvetica, o Helvetik (1798) : l’ingresso di Ticino e Vaud, il bicameralismo, il Direttorio • L’Atto di Mediazione (1803), ed il primo federalismo svizzero, con 19 Cantoni, la Dieta, eletta con voto ponderato, il Landamman federale • Il periodo del Patto Federale (1815-1848) • La Costituzione Federale del 1848

  18. Il sistema svizzero - III Le codificazioni cantonali furono approvate nei Cantoni romandi (entro il 1855), in Ticino (1837), a Berna (1831, con influssi austriaci), Lucerna (1839), Solothurn (1848), Zurigo (1855, recepito a Nidwalden e Thurgau), Grigioni (1862), Schaffhausen (1865), Glarus (1874), Zug (1876). Otto fra Cantoni e Semicantoni non si diedero un Codice

  19. Il sistema svizzero - IV La struttura federale della Costituzione del 1848 : - la Assemblea Federale (Parlamento) di due Camere : • il Consiglio Nazionale, eletto con sistema proporzionale (voto alle donne solo nel 1971 !), ed • il Consiglio degli Stati, due eletti per ogni Cantone (1 per ogni Semicantone); ed • il Governo – detto Consiglio Federale – in forma direttoriale di 7 membri, con Presidenza a turni annuali, che riceve la fiducia dalla Assemblea Federale • il Potere Giudiziario Federale è limitato all’ultima istanza : vi è un Tribunale Federale ed un Tribunale Federale delle Assicurazioni (sociali)

  20. Il sistema svizzero - V La riforma della Costituzione del 1874 diede alla Federazione competenza sul sistema privatistico. Il Codice Civile Svizzero, o CCS, è il frutto di una lunga elaborazione (nel corso della quale furono “anticipate” una legge sul diritto delle obbligazioni, del 1881, poi entrata nel Codice, ed una legge sulla esecuzione ed i fallimenti, o LEF, del 1889, ancora vigente), conclusa con l’approvazione del CCS da parte dell’Assemblea Federale nel 1907, e con l’entrata in vigore di esso il 1° gennaio 1912.

  21. Il sistema svizzero - VI Il Codice Civile Svizzero è diviso in un titolo preliminare, di eccezionale rilevanza anche scientifica, ed in cinque libri, dedicati a : • diritto delle persone fisiche e giuridiche; • diritto della famiglia; • diritto delle successioni; • diritti di proprietà ed altri diritti reali • diritto delle obbligazioni, chiamato anche “Codice delle Obbligazioni”

  22. Il sistema svizzero - VII Il CCS segue molte scelte normative del BGB tedesco, ma non ha una “Allgemeiner Teil”, e punta, con successo, ad una struttura semplice della formulazione di ogni norma. Molto rilevanti, e “moderne”, le modalità di superamento della questione linguistica, poiché il Codice doveva – come tutte le leggi federali – essere pubblicato nelle quattro lingue nazionali, tedesco, francese, italiano e romancio. Di fatto, la versione italiana è aderente a quella tedesca, ma ciò anche perché tale era ed è il linguaggio giuridico ticinese, a causa della prevalente educazione in Università dei Cantoni di lingua tedesca dei giuristi ticinesi.

  23. Il sistema svizzero - VIII La Federazione ha, dal 1898, anche il potere di legiferare in materia di diritto penale sostanziale, potere che è stato esercitato con l’approvazione di un Codice Penale (solo) nel 1937 Essa non aveva, per contro alcun potere di legiferare in materia processuale, né civile né penale, sino alla riforma della Costituzione Federale del 1999 Sulla base di questa (artt. 122 e 123), sono stati approvati il Codice di diritto processuale civile svizzero, o CPC, nel dicembre 2008, ed il Codice di diritto processuale penale svizzero, o CPP, dell’ottobre 2007, entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 2011. Il sistema del diritto svizzero è quindi un laboratorio in piena attività.

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