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LA PUBBLICAZIONE

LA PUBBLICAZIONE. 20 e 27 ottobre 2011 Il diritto d’autore e il contratti di/per edizione. Verso la pubblicazione di un inedito: dalla lettura alla stipula del contratto. Lettura. Richiesta di variazioni . Stipula di un contratto editoriale.

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Presentation Transcript


  1. LA PUBBLICAZIONE 20 e 27 ottobre 2011 Il diritto d’autore e il contratti di/per edizione

  2. Verso la pubblicazione di un inedito: dalla lettura alla stipula del contratto Lettura Richiesta di variazioni Stipula di un contratto editoriale Acquisizione del testo definitivo per la stampa

  3. Struttura di una casa editrice Editore/publisher (proprietà) Amministratore delegato Direttore editoriale / editorial director Direttore di collana / acquiring editor Direttore letterario / content editor Autore/Traduttore Comunicazione e marketing Commerciale Scouting Redazione Uff. legale Stampa Uff. tecnici Capo-redattore Agente letterario Capo ufficio tecnico Proto Direttore commerciale Uff. contratti Responsabile marketing Redattore (copy/line editor) Tipografo Uff. diritti esteri Grafico Scout Capo ufficio stampa Agenti Legatore Diritti sulle immagini e SIAE Illustratore Consulente editoriali Distributori (magazzini) Impaginatore Addetti/Segreteria Correttore bozze Lettore Fotocompositore (Fotolito/CTP)

  4. Ultime direttive della CE: 27 settembre 2011

  5. Storia del diritto d’autore: i privilegi di stampa Privilegio concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia, il 18 Settembre 1469, allo stampatore Giovanni da Spira. Inducta est in hanc nostram inclytam civitatem ars imprimendi libros, in diesque magis celebrior et frequentior fiet per operam, studium et ingenium magistri Joannis de Spira, qui caeteris aliis urbibus hanc nostram praeelegit, ubi cum coniuge, liberis et famiglia tota sua inhabitaret, exerceretque dictam artem librorum imprimendorum, jamque summam omnium commendatione impressit epistula Ciceronis, et nobile opus Plinii de Natural Historia, in maximo numero et pulcherrima litterarum formula, pergitque quotidie alia preclara volumina imprimere, adeo ut, industria et virtute huis hominis, multis plecarisque voluminibus, et quidem pervili pretio, locupletabitur. Et quoniam tale inventum, aetatis nostrae peculiare et proprium, priscis illis omnino incognitum, omni favore et ope augendum atque fovendum est, eidemque magistro Joannis, qui magno urgetur sumptu familiae et artificium mercede, praestanda sit materia ut alacrius perseveret, artemque suam imprimendi potius celebriorer reddere, quam desinere: habeat. Quemadmodum in aliis exercitiis sustentandis, et multo quidem inferioribus, fieri solitum est, infrascripti domini Consiliarii, ad humilem et devotam supplicationem praedicti magistri Joannis, terminarunt, terminandoque decreverunt, ut per annos quinque proxime futuros, nemo omnino sit quid velit, possit, valeat, audeatve exercere dictam artem imprimendorum librorum in hac inclyta Venetiarum et districtu suo, nisi ipse magister Joannes. Et totiens, quotiens aliquiis inventus fuerit, qui contra hanc determinationem et decretum ausus fuerit, exercer ipsam artem et imprimere libros, multari condemnarique debeat, et amittere instrumenta et libros impressos. Et sub hac eadem poena nemo debeat aut possit tales libros, in aliis terris et locis impressos, vendendi causa huc portari. Consiliarii: “S. Angelus Gradenigo, S. Bertoluccius Contareno, S. Angelus Venerio, S.Jacobus Mauroceno, S. Franciscus Dandulo” Venetiis, die XVIII septembris MCCCCLXVIIII

  6. Storia del diritto d’autore: Lo Statuto della Regina Annadel 1709 An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of printed Books in the Authors or Purchases of such Copies, during the Times therein mentioned. Art. 1. Whereas Printers, Booksellers and other Persons have of late frequently taken the liberty of printing, reprinting and publishing, or causing to be printed, reprinted or published, Books and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books or Writings, to their very great Detriment, and too often to Ruin of them and their Families: For preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Men to compose and write useful Books, May it please your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, That from and after 10 April 1710, the Authors of any Book or Books already printed, who hath not transferred to any other the Copy or Copies of such Book or Books, Share or Shares thereof, or the Bookseller or Booksellers, Printer or Printers, or other Person or Persons, who hath or have purchased or acquired the Copy or Copies of any Book or Books, in order to print or reprint the same, shall have the sole Right and Liberty of printing such Book or Books for the Term of one and twenty years, to commence from the said 10 April, and no longer; and that the Author of any Book or Books already composed, and not printed and published, or that shall hereafter be composed, and his Assignee or assigns, shall have the sole Liberty of printing and reprinting such Book or Books for the Term of fourteen years, to commence from the day of the first publishing the same, and no longer; and that if any Bookseller, Printer or other Person whatsoever, form and after 10 April 1710, within the Times granted and limited by this Act, as aforesaid, shall print, reprint or import, or cause to be printed, reprinted or imported, any such Book or Books, without the consent of Proprietor or Proprietors thereof first had and obtained in Writing, signed in the Present of two or more credible Witnesses, or knowing the same to be so printed or reprinted, without the Consent of Proprietors, shall sell, publish or expose to Sale , or cause to be sold, published or exposed, any such Book or Books, without such Consent firs had and obtained, as aforesaid; Then such Offender or offenders shall forfeit such Book or Books, and all and every Sheet or Sheets, being parts of such Book or Books, to the Proprietor or proprietors of the Copy thereof, who shall forthwith Damask and make Waste paper of them; and further, that every such Offender or Offenders shall forfeit one Penny for very Sheet which shall be found in his, her or their Custody either printed or printing, published or exposed to Sale, contrary to the true Intent and Meaning of this Act; the one Majesty thereof to the Queen’s most excellent Majesty, her Heirs and Successors and the other Maiesty thereof to any Person and Persons that shall sue for the same, to be recovered of any of her Majesty’s Courts of Record at Westminster, by Action of Debt, Bill, Plaint, or Information, in which no Wager of Law, Essoin, Privilege, or Protection, or more than one importance shall be allowed.

  7. Storia del diritto d’autore: le leggi rivoluzionarie francesidel 1791-93 Legge 19 gennaio 1791, relativa ai teatri e al diritto di rappresentazione e d’esecuzione delle opere drammatiche e musicali. Art. 3. Le opere degli autori viventi non potranno essere rappresentate in nessun teatro pubblico, per tutta la Francia, senza il consenso formale, e per iscritto degli autori, sotto la pena della confisca del prodotto totale delle rappresentazioni, a vantaggio degli autori.

  8. Storia del diritto d’autore: le leggi rivoluzionarie francesidel 1791-93 Legge 19 luglio 1793. Relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere, compositori di musica, pittori e disegnatori La Convenzione nazionale , udito il comitato di pubblica istruzione decreta quanto segue: Art. 1. Gli autori di scritti d’ogni genere, i compositori di musica, i pittori e i disegnatori che faranno incidere dei quadri o dei disegni, godranno durante la loro intera vita del diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le loro opere, nel territorio della Repubblica, e di cederne in tutto o in parte la proprietà. Art. 2. I loro eredi o cessionarj godranno del medesimo diritto per lo spazio di dieci anni dalla morte degli autori. Art. 3. Gli ufficiali di pace saranno tenuti a far confiscare, a richiesta e a vantaggio degli autori, compositori, pittori, disegnatori ed altri, o loro eredi e cessionari, tutti gli esemplari delle edizioni stampate o incise senza il permesso formale o per iscritto degli autori. Art. 4. Ogni contraffattore sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di tremila esemplari dell’edizione originale. Art. 5. Ogni spacciatore di edizioni contraffatte, se non è riconosciuto essere egli stesso il contraffattore sarà obbligato a pagare al vero proprietario una somma pari a cinquecento esemplari dell’edizione originale. Art. 6. Ogni cittadino che darà alla luce un’opera, tanto di letteratura che d’incisione, di qualunque genere sia, sarà obbligato di depositarne due esemplari alla Biblioteca nazionale o al Gabinetto delle stampe della Repubblica, ritirandone ricevuta firmata dal bibliotecario, senza di che non sarà ammesso a proporre azione contro i contraffattori.

  9. Storia del diritto d’autore: la legge della Repubblica Cisalpina del 1801 Legge 19 fiorile anno IX repubblicano, che determina accordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, nella Repubblica Cisalpina. Considerato che le produzioni dell’ingegno sono la più preziosa e la più sacra delle proprietà; Riconosciuta l’urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo messaggio 6 fiorile corrente Determina Art. 1. Gli Autori di scritture di ogni maniera, i Compositori di musica, i Pittori, e i Disegnatori, che faranno incidere quadri, o disegni, godranno per l’intero decorso della loro vita il diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le opere loro nel Territorio Cisalpino, e di cederne la proprietà in tutto o in parte. Art. 2. I loro Eredi, o Cessionarj godranno lo stesso diritto per lo spazio di dieci anni dopo la morte degli Autori. Art. 3. I Magistrati competenti saranno tenuti a far confiscare ad istanza e a profitto degli Autori, Compositori, Pittori, e Disegnatori, ed altri loro Eredi, o Cessionarj, tutti gli esemplari delle edizioni impresse, o incise senza la permissione formale, e per iscritto degli Autori. Art. 4. Ogni Contraffattore sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di duemila esemplari dell’edizione originale. Art. 5. Ogni spacciatore di edizione contraffatta, s’egli non è riconosciuto il contraffattore, sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di quattrocento esemplari dell’edizione originale. Art. 6. Ogni arbitrario editore di scritture, disegni, o musiche inedite d’Autori Cisalpini sarà verso loro tenuto alla reintegrazione dei danni da liquidarsi nelle vie civili. Art. 7. Alle Compagnie Sceniche è proibito di dare alcuna Rappresentazione di Autori Cisalpini senza il loro assenso, ed i contravventori saranno parimenti tenuti alla reintegrazione dei danni nelle vie civili. Art. 8. Ogni Cittadino il quale darà alla luce un’opera di letteratura o d’incisione, o di qualunque maniera, sarà tenuto di deporre due esemplari nella Biblioteca Nazionale, ritirandone ricevuta sottoscritta dal Bibliotecario, senza la quale non potrà essere ammesso in giustizia contro i contraffattori.

  10. Storia del diritto d’autore: dallo Statuto Albertino Codice civile albertino del 1836. Art. 440. Le produzioni dell’ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi. Codice penale albertino del 1839. Art. 394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del governo del re sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere d’ingegno collo scopo di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui sia contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a L. 500, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli istrumenti che hanno servito alla frode. Art. 395. Incorre nella stessa pena chiunque introduca dell’estero, o venda o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture od altra produzione stampata od incisa contro le leggi e i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori e degli editori loro conceduta dal governo del re.

  11. Storia del diritto d’autore: la prima legge dell’Italia Unita nel 1865 Legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d’Italia vista la legge 2 aprile 1865 n. 2215, con la quale il governo del re fu autorizzato a pubblicare la legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2 della legge stessa; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d’accordo col nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: CAPO I Diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno durata e modo del loro esercizio Art. 1. Gli autori delle opere dell’ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni. Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un’opera si comprende anche il diritto d’impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all’estero senza il permesso dello autore. Art. 8. L’esercizio dei diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un’opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell’autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell’articolo seguente. Le edizioni successive di un’opera, quantunque aumentate o modificate non costituiscono nuove pubblicazioni. Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l’opera intera, termina contemporaneamente. Art. 9. L’esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l’autore durante la sua vita. Se l’autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell’opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua ne’ suoi eredi o aventi causa sino a compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell’uno o nell’altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l’opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui ai al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5% sul prezzo lordo che dev’essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso: Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti. Accertare la pubblicazione di un’opera e i diritti di autore 20. Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve presentare al Prefetto della Provincia un numero di esemplari non eccedente quello di tre, dell’opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atto a certificare la identità dell’opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell’opera e dell’anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore

  12. Storia del diritto d’autore: la convenzione di Berna del 9 settembre 1886 Convention concernant la création d'une union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Signée a Berne le 9 septembre 1886. Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, Sa Majesté l'Empercur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagneet de l'Irlande, Impératrice des Indes, le Président de la République d'Haiti, Sa Majesté le Roi d'Italie, le Président de la République de Libéria, Son Altesse le Bey de Tunis, également animés du désir de protéger d'une manière efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: […] Lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 1 - Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. 2 - Les autours ressortissant à l'un des pays de l'Union ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l’oeuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée clans ledit pays d'origine. Est considérée comme pays d'origine de l'eouvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l'autour est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre. 3 - Les stipulations de la présente Convention s'appliquent également aux éditeurs d‘oeuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, et dont l'autour appartient à un pays qui n'en fait pas partie. 4 -L'expression "ceuvres littéraires et artistiques" comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres de dessin. de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait étre publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. 5 - Les autours ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l‘oeuvre originale dans l'un des pays de l'Union. Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compie qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l’oeuvre originale. Pour les oeuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme, ouvrage séparé. Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour les calculs des délais de protection, le 31 décembre de Vannée dans] laquelle Vouvrage a été publié. 6 - Les traductions licites son protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union. Il est entendu que, s'il s'agit d'une oeuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposerà ce que la méme ceuvre soit traduite par d'autres écrivains.

  13. Storia del diritto d’autore: la Legge Rocco del 1925 R.d.L. n. 1950 del 7 novembre 1925 CAPO I OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE 1. Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell’ingegno. scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche. Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d’arte grafici e plastici, i lavori d’arte applicata all’industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia. Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d’ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici. 2. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per istrumenti o mezzi atti a riprodurre l’opera meccanicamente 16.Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti. l’autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l’opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali CAPO II DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE 26. L’esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell’opera e dura per tutta la vita dell’autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto. Le successive esecuzioni, rappresentazioni ed edizioni di un’opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni, e il diritto di autore sulle parti aggiunte o modificate, come sull’opera intiera, termina contemporaneamente. Tuttavia, se le aggiunte e le modificazioni siano tali da costituire un sostanziale rifacimento, la durata del diritto di autore decorre dalla esecuzione, rappresentazione o pubblicazione dell’opera così aumentata o modificata. L’esercizio del diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi eredi o aventi causa a qualsivoglia titolo. Allo Stato ed alle altre amministrazioni pubbliche spetta il diritto di autore sulle opere a loro spese o per loro conto. Questo diritto, come il di ritto spettante alle accademie, società ed altri enti sui loro atti e sulle loro pubblicazioni, dura venti anni dalla pubblicazione dell’opera. 27. La facoltà dell’autore di un’opera scientifica di farne o consentirne la traduzione dura dieci anni dalla prima pubblicazione di essaOve egli si valga di tale facoltà, il diritto di autore sulla traduzione dura in lui per il tempo stabilito dall’articolo precedente

  14. Storia del diritto d’autore: la Legge Rocco del 1925 R.d.L. n. 1950 del 7 novembre 1925 CAPO IV DEPOSITO DELLE OPERE E PUBBLICITÀ DEI REGISTRI 58. L’autore di un’opera dell’ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l’ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell’economia nazionale un esemplare dell’opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento. L’omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all’autore dal presento decreto, né è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di una ammenda non inferiore a lire 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell’opera presso qualunque detentore

  15. Storia del diritto d’autore: la legge n. 633 del 22 aprile 1941 Legge 22 aprile 1941, n 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 6: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. 12: L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. 18: Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.  Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni. 21. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico. 22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. 23. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

  16. Storia del diritto d’autore: la legge n. 633 del 22 aprile 1941 TITOLO II Disposizioni sui diritti connessiall'esercizio del diritto d'autore Capo III DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI 80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

  17. Storia del diritto d’autore: la legge n. 633 del 22 aprile 1941 TITOLO III Disposizioni comuni Capo II TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE Sezione I — Norme generali. 107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo. 108. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano. 109. La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Sezione III — Contratto di edizione. 118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. 119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

  18. Storia del diritto d’autore: la convenzione di Parigi del 24 luglio 1971 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967,Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Articolo 2 L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze. E’ tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica

  19. Storia del diritto d’autore : il D.L. del 26 maggio 1997 Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. 1. Modalità di determinazione di equo compenso all’autore. – 1. Al comma 5, dell’articolo 18bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”. 2. Durata di protezione delle opere postume. – 1. L’articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: “Art. 31. – Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’articolo 85ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla morte dell’autore.”

  20. Storia del diritto d’autore: l’attività dell’OMPI What is WIPO? The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property (IP) system, which rewards creativity, stimulates innovation and contributes to economic development while safeguarding the public interest. WIPO was established by the WIPO Convention in 1967 with a mandate from its Member States to promote the protection of IP throughout the world through cooperation among states and in collaboration with other international organizations. Its headquarters are in Geneva, Switzerland.

  21. Ricezione dei trattati della WIPO da parte della CE Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

  22. Ricezione dei trattati della WIPO da parte dell’Italia Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (G. U. n. 87 del 14.4.2003 - S. O. n.61) - Testo in vigore dal 29.4.2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli […] EMANA il seguente decreto legislativo: CAPO IModificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del dirittod'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Art. 1 1 . L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".

  23. Il diritto d’autore nel Codice Civile TITOLO IX DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI CAPO I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche Art. 2575 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Art. 2576 Acquisto del diritto Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 2577 Contenuto del diritto L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

  24. L’articolazione della Legge n. 633/41 e ss. TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore CAPO I - Opere protette CAPO II - Soggetti del diritto CAPO III - Contenuto e durata del diritto di autoreSEZIONE I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera SEZIONE II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore SEZIONE III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opereSEZIONE I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche SEZIONE II - Opere collettive, riviste e giornali SEZIONE III - Opere cinematografiche SEZIONE IV - Opere radiodiffuse SEZIONE V - Opere registrate su supporti SEZIONE VI - Programmi per elaboratore SEZIONE VII - Banche di dati CAPO V - Eccezioni e limitazioniSEZIONE I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni SEZIONE II - Riproduzione privata ad uso personaleSEZIONE III - Disposizioni comuni

  25. L’articolazione della Legge n. 633/41 e ss. TITOLO II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore CAPO I - Diritti del produttore di fonogrammi CAPO I-BIS - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento CAPO II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisivaCAPO III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori CAPO III-BIS - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore CAPO III-TER - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio CAPO IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatraliCAPO V - Diritti relativi alle fotografie CAPO VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritrattoSEZIONE I - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare SEZIONE II - Diritti relativi al ritratto CAPO VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria CAPO VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale TITOLO II-bis - Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati CAPO I - Diritti del costitutore di una banca di datiCAPO II - Diritti e obblighi dell'utente TITOLO II-ter - Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

  26. L’articolazione della Legge n. 633/41 e ss. TITOLO III - Disposizioni comuni CAPO I - Registri di pubblicità e deposito delle opere CAPO II - Trasmissione dei diritti di utilizzazioneSEZIONE I - Norme generali SEZIONE II - Trasmissione a causa di morte SEZIONE III - Contratto di edizione SEZIONE IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione SEZIONE V - Ritiro dell'opera dal commercio SEZIONE VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative CAPO III - Difese e sanzioni giudiziarieSEZIONE I - Difese e sanzioni civili1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale SEZIONE II - Difese e sanzioni penali TITOLO IV - Diritto demaniale  (Abrogato) TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore TITOLO VIII - Disposizioni generali, transitorie e finali

  27. La Legge n. 633/41 e ss.: l’art. 122 I contratti per edizione e di edizione a termine Art. 122 Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine. Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:- enciclopedie, dizionari;- schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale;- lavori di cartografia;- opere drammatico-musicali e sinfoniche. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

  28. CONTRATTI CONTRATTO A TERMINE CONTRATTO PER EDIZIONE CONTRATTO PER EDIZIONE

  29. Schema di contratto di edizione a termine: le parti L’anno .... il giorno .... del mese di .... Da una parte .... (d’ora in avanti detto anche "Editore"), con sede in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. .... E dall’altra .... (d’ora in avanti detto anche "Autore“), residente in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n ....

  30. Schema di contratto di edizione a termine: posizione dell’autore - che l’Autore garantisce di essere l’autore e l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera dal titolo provvisorio .... (di seguito indicata come "opera"), di averne la liberà disponibilità e di avere inoltre le facoltà e la capacità necessarie a stipulare il presente contratto. - che l’autore intende far pubblicare per le stampe l’opera e che quindi si impegna con l’editore a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende cedere con il presente contratto, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, per tutta la durata del medesimo contratto, - che inoltre l’autore si impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da terzi e a manlevare l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera

  31. Schema di contratto di edizione a termine: posizione dell’editore - che l’editore intende acquistare dall’autore che è disponibile a vendere in esclusiva il complesso dei diritti d’autore necessari per la stampa e la divulgazione dell’opera, - che l’editore si impegna a pubblicare e porre in vendita l’opera indicando nelle forme d’uso il nome dell’autore, - che l’editore si impegna a riprodurre l’opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale - che in caso di violazione dei diritti sull’opera da parte di terzi l’editore si impegna a prestare la propria assistenza perché tali violazioni siano fatte cessare e siano risarciti i danni già verificatisi,

  32. Schema di contratto di edizione a termine: unicità del contratto 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come le pattuizioni che seguono, e ciascuna di esse ne ha costituito presupposto essenziale e sono determinanti per l’interpretazione della volontà delle parti come di seguito manifestata, le parti si obbligano al loro rispetto. Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi non espressamente richiamati dal presente atto, a fini dell’interpretazione della volontà negoziale espressa nella presente scrittura non potranno essere utilizzate precedenti proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla conclusione del presente atto. Le modifiche al presente atto potranno essere apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.

  33. Schema di contratto di edizione a termine: cessione diritti e diritti secondari 2) L’Autore, agendo per se, Suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede in via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe, in volume, per qualsiasi tipo di edizione e di messa in commercio, diretta o indiretta, dei volumi dell’opera in lingua italiana. E' compreso nella presente cessione in esclusiva il diritto di tradurre in qualsiasi altra lingua e di pubblicare l’edizione straniera, di adattare ed utilizzare a mezzo della diffusione radiofonica, televisiva free TV via cavo, free TV via satellite, free TV via etere, pay per view/ near video on demand, video on demand, ecc., di effettuare o consentire siano effettuate elaborazioni per il cinema, adattamenti al teatro, registrazione e riproduzioni su videocassette, nastri, dischi e supporti similari, di distribuire attraverso i mezzi telematici; l’elencazione dei diritti ceduti contenuta nell’articolo 12), che segue, deve considerarsi, ove se ne presentasse la necessità, integrativa della presente elencazione.

  34. Schema di contratto di edizione a termine: cessione dei diritti a terzi 3) L’autore consente all’editore l’esercizio dei diritti di cui sopra anche relativamente all’utilizzazione di parti dell’opera per ogni uso possibile, dichiarando, fin da ora di non avere nulla da eccepire o pretendere per alcun titolo o causa. 4) L’autore riconosce all’editore la facoltà di cedere a terzi tutti o parte dei diritti derivanti dal contratto sia per l’Italia che per il mondo intero.

  35. Schema di contratto di edizione a termine: durata ed esclusività 5) La cessione dei diritti esclusivi suelencati avrà la durata di 20 anni decorrenti dalla consegna (o dalla pubblicazione) dell’opera che dovrà avvenire entro il .... Per tutta la durata del contratto l’autore si impegna a non sfruttare in altro modo l’opera e pertanto, a titolo esemplificativo, si impegna a non effettuare o consentire che sia siano fatte elaborazioni; si impegna inoltre a non cedere i diritti di pubblicazione dell’opera in raccolta ed a non farne oggetto di pubblicazione nell’opera omnia, fin tanto che non siano trascorsi almeno .... anni dalla presente prima pubblicazione.

  36. Schema di contratto di edizione a termine: tipo di edizione, tiratura, prezzo 6) L’autore garantisce che il manoscritto/dattiloscritto/copia informatica dell’opera è stato da lui duplicato preventivamente alla consegna all’editore, pertanto in caso di perdita o di distruzione della copia ricevuta l’Editore rimborserà, su esplicita richiesta, all’Autore il solo costo di una copia dattiloscritta o di una copia informatica. 7) Il presente accordo costituisce tra le parti contratto di edizione a termine. Ogni edizione e/o ristampa dell’opera consterà di un minimo di 1.000 esemplari. Il tipo dell’edizione, il numero degli esemplari da stampare oltre il predetto minimo, e il prezzo di copertina per ciascuna edizione verranno fissati di volta in volta dall’Editore, che ne darà tempestiva comunicazione all’autore. L’editore avrà diritto di distribuire l’edizione nel numero di ristampe che stimerà necessarie.

  37. Schema di contratto di edizione a termine: diritti % sul prezzo di copertina 8) Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume l’Editore corrisponderà all’Autore, suoi eredi od aventi causa, la percentuale del ....% (.... per cento) fino a .... copie; del ....% (.... per cento) fino a .... copie e del ....% (.... per cento) oltre sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA, delle copie effettivamente vendute. Su eventuali edizioni economiche la percentuale sarà del ....% (.... per cento) sulle copie effettivamente vendute. Nessuna percentuale spetterà all’Autore sulle copie destinate a saggi, omaggi o per la stampa, che non possono superare il 2% dell’intera tiratura e sulle copie di scarto che vengono convenzionalmente fissate nella misura del 3% sempre della tiratura complessiva. L’autore autorizza preventivamente l’editore a cedere in blocco le rimanenze dei volumi trascorsi due anni dalla prima pubblicazione, se l’opera non trova più smercio attraverso i normali canali di vendita, tale ipotesi si realizzerà nel caso in cui le vendite di ciascun semestre dell’anno non raggiungano le .... copie, sulle copie eventualmente cedute a prezzo ridotto al "Remainders" od organizzazioni similari, la percentuale spettante, in relazione a quanto previsto al I comma del presente articolo, sarà corrisposta all’Autore sul ricavo netto conseguito dall’editore all’atto della vendita delle copie ai "Remainders". Nulla sarà invece dovuto all’Autore nel caso di svendita delle copie a prezzo di costo, ma l’Editore dovrà preventivamente offrirle in acquisto al prezzo di costo all’autore, che potrà acquistare tutta o solo parte della giacenza.

  38. Schema di contratto di edizione a termine: rendiconti Il rendiconto sarà presentato all’Autore due volte l’anno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, l’autore avrà trenta giorni di tempo per contestare le risultanze del rendiconto, l’editore dovrà comunque provvedere a pagare i compensi risultanti dal rendiconto, al netto delle ritenute di legge, e di ogni altro debito dell’autore (costi di vidimazione dei frontespizi dell’opera medesima, acquisto copie, ecc.) entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare. Ai fini del pagamento dei proventi di spettanza l’Autore è tenuto a comunicare tempestivamente all’editore gli estremi del conto corrente sul quale desidera gli siano accreditate le sue spettanze ed ogni variazione che successivamente intervenga.

  39. Schema di contratto di edizione a termine: anticipo [8-bis) A titolo di anticipo sui futuri proventi l’Editore corrisponderà all’Autore una somma pari a € .... dalla quale saranno detratte le ritenute fiscali di legge. Il pagamento è dovuto alla sottoscrizione del presente contratto (o a .... giorni dalla consegna del testo per la composizione grafica/ o a .... giorni dalla consegna delle bozze corrette con il visto "si stampi"/ o a .... giorni dalla pubblicazione dell’opera). Tali somme verranno recuperate sui proventi rendicontati, di spettanza dell’Autore, man amano che matureranno. Nessuna restituzione dell’anticipo sarà dovuta in caso di impossibilità totale o parziale di effettuare i detti recuperi in mancanza o per insufficienza di proventi.

  40. Schema di contratto di edizione a termine: copie gratuite 9) L’Autore riceverà alla pubblicazione n. .... copie gratuite della prima edizione dell’opera e n. .... copie delle ristampe. Avrà inoltre diritto allo sconto del ....% sulle copie direttamente acquistate per uso non commerciale. Su tali copie avrà comunque diritto a ricevere gli ordinari compensi per diritto d’autore di cui all’art. 8) che precede.

  41. Schema di contratto di edizione a termine: correzione delle bozze 10) L’Autore si impegna a consegnare la copia dell’opera (dattiloscritto, copia informatica, ecc.) completa, corretta e pronta per la composizione ed ha il diritto e l’obbligo: a) di correggere le bozze secondo le istruzioni date dall’editore Si conviene che le 1e bozze dovranno essere restituite all’Editore entro .... giorni dal ricevimento delle stesse: le correzioni non dovranno superare il ....% del testo altrimenti le spese relative verranno addebitate, sulla base della fattura rilasciata dalla tipografia, all’Autore. L’Autore avrà diritto, a richiedere, a una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire entro .... giorni col visto per la stampa. Comunque nel caso in cui l’Autore ometta di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini convenuti, l’Editore avrà il diritto di pubblicare l’opera come originariamente presentata dall’Autore, ritenendosi sufficiente l’ordinaria revisione e correzione di bozze effettuata a cura dell’Editore; b) di apportare alle nuove edizioni o ristampe dell’opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia ritenuto, da lui e/o dall’Editore, necessario od opportuno: tali aggiornamenti non daranno luogo ad altro compenso oltre quello fissato all’art. 8) che precede. In caso di impedimento o di rifiuto dell’Autore, quando richiesto dall’Editore, di adempiere a tale obbligo, l’Editore avrà diritto di far effettuare da un terzo gli aggiornamenti e le modifiche necessarie, segnalando nella nuova edizione l’opera dell’aggiornatore;

  42. Schema di contratto di edizione a termine: cessione dei diritti a terzi e modifiche al testo 11) La cessione dei diritti di cui al secondo comma dell’art. 1) compete all’editore che curerà direttamente le trattative per tutte le suelencate cessioni. L’editore si obbliga ad informare l’autore delle trattative in corso ed ad inviare appena sottoscritta la copia del contratto ed i documenti relativi ai compensi percepiti. Per le forme di elaborazione dell’opera originaria che dovessero comportare modificazioni oltre i necessari adattamenti al nuovo genere di opera od al mezzo di utilizzazione, già previsti ed autorizzati, l’Autore si impegna ad esaminare con tempestività tali modifiche. Nell’ipotesi ritenesse le modifiche lesive dei propri diritti morali perché non rispondenti allo spirito della propria opera, fin da ora consente che tali utilizzazioni possano essere fatte e che l’opera derivata sia pubblicata con l’indicazione “liberamente ispirata all’opera .... di ....”. In tali casi avrà comunque diritto al compenso di cui all’art. 12) che segue. Per la cessione dei diritti di elaborazione cinematografica, fermo restando che tale cessione esaurisce i propri effetti al momento del perfezionamento dell’accordoe della corresponsione del provento concordato con il produttore cinematografico, restando con ciò svincolata la successiva utilizzazione dell’opera filmica od audiovisiva da pretese o rivendicazioni dell’autore dell’opera letteraria oggetto del presente contratto, l’Autore si impegna comunque se richiesto a sottoscrivere, congiuntamente all’Editore il contratto che sarà stipulato con il produttore cinematografico o con il produttore esecutivo, in caso di coproduzione, anche per consentire la possibilità di remake, sequel, spin-off, ecc. dell’opera filmica od audiovisiva.

  43. Schema di contratto di edizione a termine: diritti secondari 12) Per la cessione dei diritti di cui al secondo comma dell’art. 1) l’Editore corrisponderà all’Autore la quota parte, sotto specificata dei proventi incassati al netto delle spese (tasse ed imposte, percentuali di agenzia, provvigioni SIAE, spese bancarie, ecc.): a) ....% per la cessione dei diritti di traduzione in qualsiasi lingua e la pubblicazione in qualsiasi Paese del mondo; b) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento cinematografico; c) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento teatrale; d) ....% per la cessione dei diritti di adattamento e sfruttamento radiofonico e televisivo; e) ....% per la cessione dei diritti di riduzione teatrale, cinematografica, radiofonica e televisiva; f) ....% per la cessione del diritto di riproduzione, su qualunque tipo di supporto, permanente o temporanea e conseguente distribuzione delle copie dell’opera, ivi comprese la riproduzione on-line e la distribuzione telematica; g) ....% per la subcessione dei diritti di pubblicazione ad altri editori; h) ....% per la cessione dei diritti di ristampa a Book Clubs e similari; i) ....% per la cessione dei diritti antologici; l) ....% per la cessione dei diritti prepubblicazione o post pubblicazione suriviste o giornali; m) ....% per la cessione dei diritti di serializzazione e riproduzione di brani;

  44. Schema di contratto di edizione a termine: risoluzione del contratto per esaurimento copie 13) Nel caso in cui la tiratura dell’opera sia esaurita e l’Editore dichiari che non intende procedere alla ristampa, il contratto è risolto e l’autore dichiara, fin d’ora per allora, di non aver null’altro a pretendere. Gli accordi già intercorsi e perfezionatisi con i terzi che dispieghino i loro effetti nel tempo resteranno pienamente validi fino alla originaria scadenza del contratto, prevista dall’art. 5, che precede; eventuali pagamenti di compensi, previsti da tali contratti, con scadenze successive alla detta risoluzione anticipata dovranno essere corrisposti direttamente e per intero a favore dell’Autore. Pertanto l’Editore è tenuto ad inserire una clausola, negli accordi che andrà a stipulare, che preveda l’obbligo del cessionario di pagare direttamente all’Autore, nell’ipotesi in cui di questo venga richiesto dall’Editore.

  45. Schema di contratto di edizione a termine: al macero 14) L’Editore potrà procedere al macero, delle giacenze dei volumi ritenute eccedenti i bisogni di distribuzione e vendita, senza preventiva autorizzazione dell’Autore, al quale dovrà però comunicare l’intenzione di procedere a tale parziale macero prima di effettuarlo e dovrà inviare, dopo l’avvenuto macero, i bollini SIAE relativi alle copie inviate al macero.

  46. Schema di contratto di edizione a termine: bollini SIAE e opzioni sul futuro 15) Tutte le copie dell’opera devono essere, a cura dell’Editore, fatte vidimare dalla SIAE, i soli costi del bollino carta in uso per i soli libri, potranno essere recuperati dall’editore che li anticipa, con il primo rendiconto utile. Nel caso in cui tale recupero non sia possibile, per mancanza di proventi a favore dell’autore, tali costi resteranno a carico dell’Editore. [15-bis) L’Autore concede all’Editore il diritto di opzione, da esercitarsi entro .... giorni dall’offerta di cessione per la pubblicazione, sulla prossima opera che creerà, alle medesime condizioni di cui al presente contratto.]

  47. Schema di contratto di edizione a termine: cataloghi, SIAE e marketing 16) L’Autore, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31/12/1996, n. 675, autorizza l’inserimento in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua opera ed il loro conseguente utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati in forma cartacea ed informatica, off e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali delle opere pubblicate ed in commercio, quali ad esempio il Catalogo dei libri in commercio delle edizioni La Bibliografica, sia pubblicati su supporto cartaceo od informatico, sia messi a disposizione per via telematica. L’Autore consente inoltre l’utilizzo dei dati relativi al suo nome ed alla sua opera ai fini della registrazione ISBN e della pubblicità commerciale dell’opera medesima, oltre che per adempiere agli obblighi di deposito e di registrazione dell’opera previsti dalle vigenti norme di legge e di vidimazione a cura della SIAE.

  48. Schema di contratto di edizione a termine: la doppia firma 17) Foro competente per ogni controversia è .... L’AUTORE L’EDITORE .... .... L’autore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del. c.c. approva specificatamente i seguenti punti .... Firma ....

  49. Schema di contratto di edizione a termine: la lettera “sostitutiva” [Città e data] Ricevo la Vostra lettera racc. del [data] contenente la proposta di accordo editoriale che qui di seguito integralmente trascrivo: tra il Signor [nome e cognome dell'autore] residente in [città e codice postale], Via ..., Tel…… codice fiscale ..., nato a ... il ..., d'ora innanzi denominato l'Autore, da una parte, e [ragione sociale della casa editrice], capitale interamente versato di Euro ...,tribunale di [città della sede legale], n. [di iscrizione dell'azienda] codice fiscale ..., con sede legale in [città e indirizzo della sede legale], nella persona di [nome e cognome dell'edito­re, o del direttore editoriale con potere di firma, o dell'amministratore delegato] d'ora innanzi denominato l'Editore, si conviene che l'Autore cede all'Editore, per tutto il periodo consentito dalla vigente legge sul diritto d'autore, la proprietà letteraria dell'opera, dal titolo provvisorio [titolo dell'opera], di 300 cartelle dattiloscritte da 2.000 battute corredato da 16 pagine di illustrazioni in bianco/nero, a tutte le condizioni specificate qui di seguito, che si intendono accettate singolarmente: 1. Il testo verrà consegnato ….

  50. Schema di contratto per edizione 2) L’Autore, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede con il presente contratto, in via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe, in volume, di una (....) edizione(i) e per la conseguente messa in commercio dei volumi dell’opera. E' compreso nella presente cessione in esclusiva il diritto di tradurre in qualsiasi altra lingua e di pubblicare o consentire che sia pubblicata l’edizione straniera. 3) L’Autore riconosce all’editore la facoltà di cedere a terzi tutti o parte dei diritti derivanti dal contratto sia per l’Italia che per il mondo intero.

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