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Art. 844 c.c. IMMISSIONI Art. 674 c.p. GETTO PERICOLOSO DI COSE

Art. 844 c.c. IMMISSIONI Art. 674 c.p. GETTO PERICOLOSO DI COSE. Art. 844 codice civile – immissioni

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Art. 844 c.c. IMMISSIONI Art. 674 c.p. GETTO PERICOLOSO DI COSE

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Presentation Transcript


  1. Art. 844 c.c. IMMISSIONI Art. 674 c.p. GETTO PERICOLOSO DI COSE

  2. Art. 844 codice civile – immissioni • Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. • Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

  3. Proprietario: ma applicabile per analogia anche al locatore di un immobile; • Normale tollerabilità: la soglia oltre la quale l’immissione diventa illecita; se sono superati i limiti dettati dalla normativa speciale (in materia di aria, acque, rumore) l’emissione è sicuramente intollerabile; se i limiti sono rispettati può essere comunque ritenuta intollerabile; • Stato dei luoghi: da prendere in considerazione per verificare se effettivamente l’immissione è intollerabile, distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola o industriale; • Priorità di un determinato uso: criterio facoltativo • Contemperare le esigenze: può ad esempio imporre prescrizioni nello svolgimento dell’attività o stabilire un indennizzo laddove non ci siano soluzioni tecniche praticabili;

  4. Cass. civ., sez. II, 27-01-2003, n. 1151 - Pres. Calfapietra V - Rel. Colarusso V - P.M. Russo La (conf.) - Cond. Niagara via Angioletti 1 Milano c. Borroni ed altra Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.

  5. Cass. civ., sez. III, 07-08-2002, n. 11915 - Pres. Giuliano A - Rel. Purcaro I - P.M. Martone A (conf.) - Enel SpA c. Mastroeni In materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043 cod. civ. hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. CIV..

  6. Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

  7. La condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 cod. pen. nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento. Cass. pen., sez. III, 09-03-2006 (01-02-2006), n. 8299

  8. Cass. pen., sez. III, 29-09-2004 (18-06-2004), n. 38297 Ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda parte, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore).

  9. Cass. pen., sez. III, 24-10-2005 (28-09-2005), n. 38936 La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.

  10. Cass. pen., sez. III, 29-09-2004 (18-06-2004), n. 38297 Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

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