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Osservazione

Osservazione. Quando è concluso il processo procreativo e, quindi, quando è revocabile il consenso all’atto? Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere

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Presentation Transcript


  1. Osservazione • Quando è concluso il processo procreativo e, quindi, quando è revocabile il consenso all’atto? • Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere • un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. • Irrevocabilità del consenso per l’eterologa Impianto Fecondazione

  2. Eterologa diritti indisponibili • Paternità o maternità sono diritti indisponibili? • Allora l’azione di disconoscimento può essere sempre esercitata • Tutela del diritto alla affidamento dell’altro coniuge e dell’embrione? • Allora il consenso è irrevocabile diritti dell'embrione o dell'altro coniuge

  3. Eterologa Corte di cassazione - sez. I civ. - 26.2-15.3 1999 n. 2315 Vieta al coniuge, una volta prestato il consenso, il diritto di disconoscere la paternità Una filiazione civile che si articola in parallelo alla filiazione naturale: l'una ha il suo presupposto nella relazione sessuale e implica le norme sul disconoscimento della paternità di cui all'art. 235 cc; l'altra in un atto artificiale come l'adozione o il consenso all'intervento medico. Legge 40\2004 art. 9 Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4,comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

  4. Compiti per casa • Adozione di embrioni ed eterologa? • Rapporto tra adozione di bambini e adozione di embrioni

  5. right to control the use of own genetic material own ? seme embrione

  6. Ancora un esempioCorte di cassazione tedesca 9 novembre 1993 Azione di risarcimento del danno intentata contro una clinica per aver distrutto il seme ivi depositato prima di subire un intervento per un tumore alla vescica, che avrebbe irreversibilmente precluso la capacità di procreare Risarcimento del danno è possibile se vi è stata una lesione personale

  7. La distruzione del seme è una lesione personale • Una volta separato dal corpo, il seme assume un’autonomia giuridica che impedisce di ricondurlo all’integrità della persona • Bisogna distinguere tra separazioni irreversibili (donazione di sangue, donazione di organi) e reversibili

  8. Allargamento del concetto di persona in relazione alla visione dinamica dell’idea di salute • E’ persona tutto quanto riguarda la vita di relazione (esempio: si è riconosciuto il danno alla persona a un cieco a cui era stato ferito il cane che l’assisteva nella deambulazione )

  9. Perry-Rogers v. Fasano, 715 N.Y.S.2d 19 (App. Div. 2000) Vengono impiantati per errore , oltre ai propri, embrioni di un’altra coppia Il caso sembra più simile allo scambio di bambini nella culla che al problema dei diritti della madre gestante nei confronti della madre biologica It bears more similarity to a mix-up at the time of a hospital’s discharge of two newborn infants, which should simply be corrected at once, than to one where a gestational mother has arguably the same rights to claim parentage as the genetic mother.

  10. a chi appartiene l'embrione? il corpo è una cosa? una culla E se si doveva decidere di abortire?

  11. Self-service • Seme – proprietà • Seme – persona • Embrione – proprietà comune (prima dell’impianto) • Embrione – proprietà della donna (dopo l’impianto) • Embrione persona (danno esistenziale)

  12. seme embrione dna corpo

  13. Chakrabarty • microbiologo indiano dipendente della General Electric • il diritto di brevettare un nuovo batterio, realizzato con tecniche di ingegneria genetica utilizzando quattro ceppi diversi di batteri del genere Pseudomonas. • Questo “nuovo” batterio aveva una rilevante utilità disinquinante, perché era capace di scindere catene di idrocarburi, rendendo così il petrolio grezzo biodegradabile in acqua marina. • Decisione assunta 5 a 4

  14. il fatto che quei microrganismi siano vivi non ha alcun significato legale", i microrganismi sono più simili a "reagenti e catalizzatori" che a cavalli, api, rose o lamponi (Daimond v. Chakrabarty, 65L ed 2d 144, 16 giugno, 1980 ) “biologicamente e scientificamente l’entità che abbiamo creato non è un individuo, non è una vita umana, è soltanto una vita cellulare” un grappolino di sei cellule “non più grandi di una capocchia di uno spillo (Michael D. West)

  15. Il dilemma di Dyson • Se potreste ordinare via internet un fiore personalizzato con i petali della rosa, il gambo del giglio, il profumo della lavanda, la durata dell’orchidea… avreste problemi morali a esigere una manipolazione gentica di questo genere? E se si trattasse di un animale? E di un bambino?

  16. Sfruttamento di sé – il caso Moore Moore, sottoposto a cura per una rara forma di leucemia, apprende per caso che il Dr. Golde, utilizzando la milza che gli aveva asportato, aveva scoperto un particolare tipo di cellule produttrici di linfochine e ne aveva tratto il brevettato una linea cellulare speciale (MO) da cui derivavano i brevetti di altri nove prodotti Moore ritiene di essere il legittimo proprietario della propria milza (e relative linfochine) e agisce in giudizio per ottenere il risarcimento per “appropriation of identity”

  17. DNA- Proprietà Moore v. Regents of the University of California, 793 P.2d 479 (Cal. 1990) La corte suprema della California decise che concedere ai pazienti un diritto di proprietà sulle cellule avrebbe arrestato la ricerca scientifica Lymphokines, come il nome o il volto, hanno la medesima strttura molecolare in ogni essere umano e svolgono la medesima funzione immunitaria. Il particolare gene che produce la linfochina e che è stato utilizzato in laboratorio è il medesimo in ogni persona; non è più specifico, rispetto a Moore, di quanto lo sia il numero delle vertebre o la formula dell’emoglobina.

  18. Moore Apparentemente la sentenza pone una netta linea di demarcazione tra l’identità umana, espressa dal corpo nel suo complesso, e le singole parti del corpo: organi, linee cellulari, cellule, sintesi chimiche... Si tratta, però, di un rifiuto del riduzionismo soltanto apparente perché, in tal modo, le componenti del corpo diventano meri oggetti sfruttabili commercialmente. E’ possibile continuare ad affermare che Moore è una persona, se poi, pezzo per pezzo, il suo corpo viene considerato soltanto una cosa?

  19. DNA- Proprietà • Cosa – res nullius – • first possession theory • Opera dell’ingegno (brevetto) • Persona

  20. Dissenting OpinionMosk Fino a che punto sia ancora possibile preservare le idee di “santità e dignità”, attraverso le quali noi consideriamo la persona come un organismo unitario, quando si autorizzano i ricercatori ad utilizzare cellule e sequenze genetiche come un qualsiasi prodotto economico. Sembra delinearsi una nuova e subdola forma di schiavitù: se per schiavitù intendiamo “l’abuso indiretto del corpo attraverso il suo sfruttamento economico ad esclusivo beneficio di altri”

  21. Dissenting OpinionMosk Sarebbe uno stiracchiamento inaccettabile della lingua inglese includere lo sfruttamento commerciale nell’uso scientifico

  22. Dubbio Moore non è solo la sua milza (su questo è difficile non essere d’accordo), ma è anche la sua milza?

  23. Natura ambigua del brevetto

  24. DNA-Identità • diritto all’immagine (tutela della dignità) • Il diritto all’immagine come elemento costitutivo dell’identià individuale – Utilizzare un’immagine senza il consenso dell’interessato è una forma di asservimento intollerabile –Schiavitù biologica • identità come diritto alla pubblicità (tutela della proprietà) • Il diritto (in genere di una persona famosa) di controllare il mercato della propria immagine

  25. Direttiva98\44\CE del Parlamento europea e del Consiglio del 6 Luglio 1998Brevettabilità delle innovazioni biotecnologiche art. 5 n. 1 "Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire innovazioni brevettabili“ Art. 5 n. 2 "Un elemento isolato del corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile".

  26. Tbr Milano 11 novembre 1999 • Autorizza la brevettabilità in materia biologica, ma sottolinea che “la normativa comunitaria, il cui valore prevalentemente) ideologico-politico è ben noto e che risulta fortemente influenzata dalla legislazione USA…

  27. Documento di studio del 2004 • Se qualcuno si limita a individuare l’esistenza nel corpo di una determinata sequenza di DNA, si tratta di una mera scoperta non suscettibile di protezione giuridica attraverso il brevetto. • Diverso è il caso in cui la sequenza di DNA viene isolata dal suo ambiente naturale. In questo caso qualcuno ha inventato, attraverso un processo tecnico riproducibile solo in laboratorio, una selezione delle sequenze che non esisteva, in quanto tale, in natura. • “La sequenza isolata non è un prodotto della natura, ma un derivato dalla natura

  28. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 14.07.2005 su “Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell’ingegneria genetica”. “ tra le sequenze di DNA e le sostanze chimiche non esistano differenze tali da giustificare un diverso trattamento per quanto riguarda l’ambito della protezione conferita da un brevetto”.

  29. Proprietà ↔ Identità ↔ Informazione ↔ Salute ↔Energia ↔

  30. United States v. Garber (607 F.2d 92-5th Cir. 1979 Una donna fu accusata di frode fiscale per aver evaso le tasse sui notevoli introiti derivanti dalla vendita del suo sangue rarissimo.

  31. Sfruttamento di sé – il caso Green Green vive vendendo il proprio sangue due volte la settimana e paga le tasse a partire da quello che guadagna. Chiede di poter detrarre le spese che sostiene. La corte ritiene che, pur riconoscendo la santità del corpo, non c’è nessuna ragione per distinguere la vendita di uova, latte, carne da quella del sangue. Tuttavia nega che sia deducibile l’assicurazione sulle malattie così come si sarebbero potuto dedurre le spese per la manutenzione della macchina “Sebbene il corpo sia lo strumento della sua impresa… NON è UNA MACCHINA mantenuta solo per produrre sangue”

  32. Sfruttamento di sé – il caso italiano Art. 10 n. 4 DPR 1972 n. 633 esclude dall’IVA “la cessione di organi, di latte e di sangue umani e di plasma sanguigno” Una ditta ha ricorre al Min. delle Finanze perché paga l’IVA su pezzi di organo, mentre gli organi interi sono esentati Bisogna fare riferimento alla loro destinazione merceologica, e le peculiari caratteristiche dei prodotti di cui trattasi non possono avere destinazione diversa da quella di sostituire, in tutto o in parte, organi umani

  33. Williams v Williams(1882) 20 Ch D 659 Non c’è nessun diritto di proprietà sul cadavere e non si può lasciare in eredità il proprio corpo attraverso un testamento o in altro modo. Le istruzioni sul funerale possono costituire un vincolo morale, ma non impongono alcuna obbligazione giuridica. L. 130 del 7 marzo 2001 in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri dà rilevanza alla manifestazione di volontà della persona

  34. Stewart v Schwartz Brothers-Jefler Memorial Chapel Inc and Scott 606 NYS 2d 965 (1993). Oltre a riconoscere valore vincolante al testamento biologico, è stato attribuito rilievo anche alle dichiarazioni orali

  35. Holtham v Arnold(1986) 2 BMLR 123 at 125. Credo sia virtualmente impossibile per un giudice esprimere ogni giudizio morale… Il rapporto tra un uomo deceduto e il suo partner, da una parte, e i suoi familiari dall’altra è una di quelle cose estremamente difficili da penetrare per un estraneo. In queste circostanze, la sola via realmente aperta al giudice è di decidere in accordo con il diritto e il diritto afferma che il soggetto legalmente autorizzato all’amministrazione (l’erede legittimo) ha il dovere di disporre il funerale

  36. R v Kelly [1998] E’ imputabile di furto l’artista che sottrae da un obitorio parti di cadavere per dipingerle? (La corte riterrà che parti del corpo umano siano suscettibili di divenire proprietà ai fini dels.4 [of the Theft 1968 Act) anche senza l’attribuzione di diversi attributi, se essi hanno un uso o un significato che va oltre la loro mera esistenza. Ciò potrebbe avvenire, per esempio, se sono destinati a un trapianto di organi, all’estrazione del DNA o per essere esibite come prova in un processo

  37. R v Rothery 19761 Crim LR 691, CA Fu ritenuto colpevole di furto un imputato che aveva sottratto campioni di sangue prelevati per il controllo del tasso alcolico

  38. Il caso Daoud Detenuto nel carcere di Avignone si taglia la falange del dito mignolo e la invia per protesta al Ministro di giustizia Viene curato e l’amministrazione gli riconsegna, in un vasetto, il suo dito Subito dopo gli viene confiscato, perché considerato un oggetto che sarà riconsegnato solo alla fine della detenzione

  39. DNA Cellule – geni - linee cellulari Organi – parti staccate del corpo

  40. Intellettuale Dignity Biologica Proprietà Publicy Identità DNA Pubblica Salute Informazione Diritto Energia Privata Dovere

  41. Mercato v. bioetica Una bioetica clinica, privata, consumistica regolata dalla legge della domanda e dell’offerta Incondizionata sperimentabilità e brevettabilità La medicina come sub-politica: non esiste un luogo sociale o politico delle scelte, eppure le scelte vengono prese e divengono prassi sociale

  42. Rischi politici • La rivoluzione genetica è una “rivoluzione extraparlamentare” (Beck) • Rapporto tra genetica e libertà (Jonas e Habermas)

  43. Rischi giuridici A che livello si colloca la percezione giuridica del DNA?

  44. Schiavitù transgenica JAMES BOYLE, SHAMANS, SOFTWARE, AND SPLEENS: LAW AND THE CONSTRUCTION OF THE INFORMATION SOCIETY (1996) Quando un essere biologicamente modificato diventa un essere umano titolare di diritti?

  45. Chimpy • Un artefatto biologico costituito da cellule umane e da cellule di scimpanzé, una simpatica creatura agile, forte e docile, con un quoziente intellettuale minimo e con un limitato vocabolario, utile per tutti i lavori pesanti, cosa dovrebbe fare l’ufficio brevetti? • E se costruissimo un ibrido con il corpo di Monica Bellucci e il cervello di un mollusco?

  46. Plessy v. Ferguson1896 Se ci sono, sui treni, scompartimenti per i bianche e per i neri, un mulatto dove deve sedere?

  47. Università di Edimburgo21.2.1994 Metodi di isolamento e\o incremento e/o propagazione selettiva di cellule animali stami-ali», le cellule animali geneticamente modificate e gli animali destinati ad essere utilizzati nei suddetti metodi; altresì, essa interessa gli animali transgenici atti a fornire la fonte delle predette cellule, e le strutture dei marker (denominati selectable marker), destinate a produrre le cellule geneticamente alterate e gli animali transgenici.

  48. Cellule umane- animali Ibridazione tra cellule staminali umane e cellule di topo Il termine «cellule animali» viene inteso nel senso di implicare «tutte le cellule animali, segnatamente delle specie mammifere, incluse le cellule umane». 8 dicembre 1999 Ufficio Brevetti Europeo (UBE) brevetto EP 578 653 concesso alla Seabright nel luglio 2001 relativo alla creazione di un pesce trangenico cauterizzato dall’incorporazione di un gene “chimerico” d’origine non umana

  49. La biografia è chimica. Non esistono limiti all'organizzazione e riorganizzazione manageriale del Sé: apertura integrale alla logica del mercato G. Stock, Redesigning Humans: Our Inevitable Genetic Future, Boston, Houghton Mifflin, 2002 Il corpo come oggetto – Antropotecnologia – Trans-human – Patente genetica

  50. Sloterdijk Se poi lo sviluppo a lungo termine condurrà anche alla riforma genetica dei caratteri della specie, se una futura antropotecnologia giungerà fino a un’esplicita pianificazione delle caratteristiche e se l’umanità dal punto di vista della specie potrà compiere il sovvertimento dal fatalismo della nascita in una nascita opzionale e in una selezione prenatale.

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