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MATERNITA’, PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE

MATERNITA’, PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE. 10 MARZO 2010 Università degli Studi di Trento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Legge 1204/1971 “Tutela delle lavoratrici madri”

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MATERNITA’, PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE

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Presentation Transcript


  1. MATERNITA’, PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE 10 MARZO 2010 Università degli Studi di Trento

  2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Legge 1204/1971 “Tutela delle lavoratrici madri” • Legge 53/2000 “disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città” • D.lvo 151/2001 “TU delle disposizioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale”

  3. Tutela normativa: con l’obiettivo di preservare l’integrità della salute della donna e del bambino; Tutela economica:basata sulla garanzia di un certo trattamento economico che viene erogato durante i periodi di assenza dal lavoro

  4. Astensione obbligatoria Periodo durante il quale la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro ed il datore di lavoro ha il divieto di adibirla ad attività lavorative Generalmente il periodo decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

  5. FLESSIBILITA’ Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi presentando domanda al datore di lavoro e all’Inps.

  6. ANTICIPAZIONE L’astensione obbligatoria può essere anticipata previo accertamento medico, per il periodo fissato dalla Direzione Provinciale del Lavoro: • Per gravi complicazioni della gravidanza o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza; • Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro e non sia possibile lo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni.

  7. CONGEDO PATERNITA’ Il diritto all’astensione obbligatoria di cui è naturale destinataria la madre, si estende al padre lavoratore, che ne beneficia in alternativa alla madre per tutta la durata spettante alla madre o per la parte residua che le sarebbe spettata, soltanto in tre ipotesi

  8. morte o grave infermità della madre; Abbandono del bambino da parte della madre; Affidamento del bambino al padre in via esclusiva

  9. indennità durante il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto all’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

  10. ASTENSIONE FACOLTATIVA nei primi otto anni di età di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.

  11. Nell’ambito del limite complessivo l’astensione spetta: Alla madre lavoratrice trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo non superiore ai 6 mesi; Al padre lavoratore dalla nascita del figlio per un periodo superiore ai 6 mesi; Qualora vi sia un solo genitore spetta 10 mesi di astensione facoltativa

  12. La madre lavoratrice o il padre lavoratore possono fruire dei periodo di astensione sia in modo continuativo che in modo frazionato

  13. La possibilità di fruire dell’astensione facoltativa è riconosciuta a ciascun genitore anche se l’altro non ne ha diritto: i padri lavoratori hanno un proprio autonomo diritto, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale pertanto può anche non essere una lavoratrice.

  14. Indennità L’indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi entro il terzo anno di età del bambino. In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data.

  15. LAVORATORI NON DIPENDENTI • Per talune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca…) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oltre all’astensione obbligatoria.

  16. Le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro. Le lavoratrici autonome iscritte ad una delle gestione previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

  17. Padri lavoratori autonomi Sul riconoscimento del congedo parentale al lavoratore autonomo • Sentenza Corte Cost. 385 del 14.10.2005; • Tribunale di Bari sent. del 17 .09.2009; • Tribunale di Termini Imerese sent. 2.11.2009 n. 1290

  18. RIPOSI E PERMESSI Permessi di riposo giornalieri retribuiti con possibilità di uscire dall’azienda: • Due ore anche cumulabili quando l’orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore; • Un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.

  19. I riposi sono riconosciuti anche al padre lavoratore: Qualora il figlio sia affidato solo al padre; In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per scelta o perché non avente diritto; Qualora non sia lavoratrice dipendente; In caso di morte o grave infermità della madre.

  20. Malattia del bambino Entrambi i genitori in alternativa fra loro e indipendentemente dal fatto che l’altro abbia un suo autonomo diritto, possono fruire di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio: • Per tutta la durata della malattia del figlio fino ai tre anni di vita del bambino; • Nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun giorno, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni.

  21. La tutela normativa si estende anche nel riconoscere: • Conservazione del posto di lavoro • Divieto di lavoro notturno • Il rientro nella medesima unità produttiva

  22. Conservazione del posto di lavoro (artt.54 e ss. d.lvo 151/01) Durante l’assenza dal lavoro per astensione obbligatoria e facoltativa, congedo di paternità, riposi giornalieri e permessi per malattia del bambino è previsto il divieto assoluto del licenziamento pena la nullità dello stesso.

  23. Il divieto opera: Per la lavoratrice dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino; Per il padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e sino al compimento di un anno di età del bambino

  24. Eccezioni: • Cessazione dell’attività aziendale; • Esito negativo del periodo di prova; • Scadenza del termine del contratto o ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto; • Colpa grave del lavoratore costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

  25. Dimissioni (art.55 d.lvo 151/01) • Nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o lavoratore (che abbia usufruito dei congedi per la paternità) durante il primo anno di vita del bambino, gli interessati non sono tenuti a dare il preavviso. • La richiesta di dimissioni deve essere convalidata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

  26. Divieto di lavoro notturno • Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, indipendentemente dal settore di impiego. • Il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno: • La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa; • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario del figlio convivente con età inferiore a dodici anni.

  27. Rientro al lavoro • Al termine del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, e di congedo di paternità e dei permessi per la malattia del bambino la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto, salvo che vi rinuncino espressamente, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati ( o in una situata nel medesimo Comune). In ogni caso devono essere adibiti alle medesime mansioni o mansioni equivalenti.

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