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Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia

Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia. A cura di: Francesco Onorato. L a previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità , si basa su il. CONCETTO DEI TRE PILASTRI. i nserito nel 1972 nella Costituzione federale. OBBLIGO ASSICURATIVO.

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Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia

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Presentation Transcript


  1. Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia A cura di: Francesco Onorato

  2. La previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità, si basa su il CONCETTO DEI TRE PILASTRI inserito nel 1972 nella Costituzione federale

  3. OBBLIGO ASSICURATIVO Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono assicurate secondo la legge AVS-AI in quanto TUTTI HANNO L’OBBLIGO di pagare i contributi previdenziali indipendentemente se esercitano o meno un’attività lucrativa

  4. INIZIO OBBLIGO CONTRIBUTIVO Le persone che esercitano un’attività lucrativa iniziano a pagare contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 17 anni. Le persone che non esercitano attività lucrativa iniziano a pagare i contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni.

  5. CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI AVS 8,4% AI 1,4% IPG 0,3% Totale 10,1% I datori di lavoro deducono la metà del totale (5,05%) dalla paga dei lavoratori e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propriaquota (5,05%). Al totale va aggiunta la quota per l’assicurazionecontro la disoccupazione (2%) ripartita in due parti uguali.

  6. CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI AVS 7,8% AI 1,4% IPG 0,3% Totale 9,5% Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazionené obbligatoriamente contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti alregime obbligatorio della previdenza professionale.

  7. FINE OBBLIGO CONTRIBUTIVO Le persone che non esercitano un’attività lucrativa cessano di pagare i contributi al raggiungimento dell’età pensionabile regolare di vecchiaia Le persone che esercitano un‘attività lucrativa cessano di pagare i contributi al termine della loro attività lavorativa

  8. COPERTURA CONTRIBUTIVA Lamancanza di anni di contribuzione provoca una riduzione della rendita. IMPORTANTE! Gli assicurati senza attività lucrativa devono annunciarsidi propria iniziativa alla cassa di compensazione del cantone di domicilioo all’agenzia comunale AVS per il pagamento.

  9. COPERTURA CONTRIBUTIVA ATTENZIONE! È compito degli assicurati preoccuparsi delproprio obbligo contributivo nonché verificare periodicamente la propria posizione.

  10. ECCEZIONI PER LE PERSONE SPOSATE Le persone sposate senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento personale di contributi, e restano assicurate secondo la legge se il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa contributi pari ad almeno 850 franchi in un anno (che è il doppio del contributo minimo) In pratica deve avere un guadagno annuo di almeno Fr. 8500.00 se lavoratore dipendente e, se autonomo, almeno Fr. 17000.00 in un anno.

  11. Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI)

  12. Obiettivi dell’assicurazione invalidità Le prestazioni si prefiggono di: • prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati, • compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale • aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

  13. Sulla base del principio „l’integrazione viene prima della rendita“ l’AI prevede due categorie di prestazioni 1) Misure di integrazione 2) Prestazioni in denaro a)Rendite b) Indennità giornaliere

  14. MISURE DI INTEGRAZIONE AI • Provvedimenti sanitari • Istruzione scolastica • Provvedimenti professionali • Mezzi ausiliari

  15. DIRITTO ALLA RENDITA AI • Nasce con una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (variante 1) • Oppure, dopo essere stato per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media (variante 2)

  16. GRADO DI INVALIDITÀ Differenza in % fra il reddito potenziale senza il danno alla salute (1) e il reddito che può essere ottenuto con il danno alla salute (2) (Reddito 1: Fr. 70‘000.00) - (Reddito 2: Fr. 40‘000.00) = Fr. 30‘000.00 (100 x 40‘000) : 70‘000 = 57%

  17. Prestazioni dell’ assicurazione vecchiaia (AVS)

  18. Rendite di vecchiaia Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento. Gli uomini raggiungono l’età ordinaria di pensionamento a 65 anni. Quella delle donne delle classi d’età 1942 e successive è fissata a 64 anni.

  19. Rendite di vecchiaia Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia quando si è in presenza di almeno un anno intero di contribuzione: • la persona assicurata ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure • il coniuge esercitante un’attività lucrativa di una persona assicurata ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure • si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

  20. Inizio e fine del diritto Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età ordinaria di pensionamento. Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui decede l’avente diritto.

  21. Età pensionabile uomini • 65 anni età regolare • 64 anni anticipata di un anno ridotta del 6,8% • 63 anni anticipata di due anni ridotta del 13,6%

  22. Età pensionabile donne Classe 1942 – 1947Età regolare: 64 anni anticipata di un anno:63 anni ridotta del 3,4% anticipata di due anni:62 anni ridotta del 6,8%

  23. Età pensionabile donne Classe 1948 in poiEtà regolare: 64 anni anticipata di un anno:63 anni ridotta del 6,8% anticipata di due anni:62 anni ridotta del 13,6%

  24. Pensionamento posticipato un anno + 5,2% due anni + 10,8% tre anni + 17,1% quattro anni + 24,0% cinque anni + 31,5%

  25. DETERMINANTE PER IL CALCOLO DELLA RENDITA • Periodo assicurativo attraverso il quale si determina la: • SCALA DI RENDITA • Salario percepito, eventuali accrediti per compiti educativi e/o assistenziali attraverso i quali si determina il: • REDDITO ANNUO MEDIO

  26. Scale di rendita e Reddito annuo medio Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo completo: ovvero dal primo gennaio dell’anno del compimento dei 21 anni fino al al 31 dicembre dell’anno precedente l‘evento assicurato Si applica la scala parziale da 1 a 43 quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo non completo

  27. Scale di rendita e Reddito annuo medio Le scale di rendita sono 44 Ogni scala presenta un importo minimo e massimo sulla base del REDDITO ANNUO MEDIO determinato: ovvero dalla somma dei salari e degli accrediti realizzati durante il periodo assicurativo, che rivalutata da un coefficiente, viene divisa pergli anni di assicurazione fatti valere

  28. Accredito per compiti educativi Computato ad assicurati per gli anni durante i quali hanno avuto figli e fino al compimento dei 16 anni L‘accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita: dal 2005: Fr. 38’700.00 Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera ATTENZIONE! Nono sono accordati accrediti cumulativi

  29. Accredito per compiti assistenziali Computato ad assicurati che si occupano di familiari titolari di un assegno AVS o AI per grandi invalidi e che vivono nella stessa economia domestica L‘accredito corrisponde al triplo dell‘importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita: dal 2005: Fr. 38’7000.00 Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera ATTENZIONE! Il riconoscimento del diritto deve essere annunciato ogni anno alla competente cassa di compensazione cantonale

  30. CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA Uomo nato 01.03.1941 Diritto alla rendita regolare 01.04.2006 Inizio periodo lavorativo 01.06.1959 Cessazione attività lavorativa 31.03.2006 DETERMINAZIONE SCALA DI RENDITA Periodo assicurativo utile: dal 01.01.1961 al 31.12.2005 (44 anni) Scala: 44 (periodo assicurativo completo)

  31. CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA DETERMINAZIONE REDDITO ANNUO MEDIO Salari percepiti dal 01.01.1961 al 31.12.2005 Fr. 1’700’000.00 Fr. 1’700’000.00 x fattore di rivalutazione (1,458) = Fr. 2’478’600.00 Fr. 2’478’600.00 : 44 anni = Fr. 56’331.81 (56’760.00) Rendita mensile spettante Fr. 1’875.00

  32. CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA ACCREDITO PER COMPITI EDUCATIVI Ad ognuno dei genitori, se residenti in Svizzera, viene computato il 50% di 22 anni di accrediti dal 1962 (primo anno di nascita del primo figlio) al 1984 (compimento 16 anni del terzo figlio) (Fr. 37’980.00 x 11 anni) : 44 anni (periodo assicurativo) = Fr. 9’495.00

  33. CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA Reddito annuo medio salari = Fr. 56’331.81 Accredito compiti educativi = Fr. 9’495.00 Totale reddito annuo medio = Fr. 65’826.81 (67’080.00) Rendita mensile spettante Fr. 2’012.00

  34. Rendita per le persone sposate Marito e moglie ricevono ognuno una propria rendita Calcolata sulla base dei rispettivi periodi assicurativi e rispettivi redditi conseguiti ma applicando lo “SPLITTING” ovvero, i redditi conseguiti da ognuno di loro durante gli anni di matrimonio saranno sommati e suddivisi al 50%. Il risultato va sommato ai redditi conseguiti prima del matrimonio e, in caso di divorzio, a quelli successivi allo scioglimento Lo “SPLITTING” si effettua solo quando entrambi i coniugi maturano il diritto ad una propria rendita

  35. RENDITA PER MARITO E MOGLIE La somma delle due rendite individuali non può superare un determinato limite: 150% dell’importo massimo della scala di rendita comune applicata.Nella scala 44 = Fr. 3’165.00

  36. LA PENSIONE IN ITALIA

  37. LA PENSIONE DI VECCHIAIA CHE COS’ÈÈ una pensione che si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: • età • contribuzione minima • cessazione del rapporto di lavoro • I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, che possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

  38. LA PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ Si va in pensione a: • 65 anni per gli uomini • 60 per le donne I lavoratori dipendenti invalidi all’80% o non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne (in taluni casi i lavoratori non vedenti anche ad età inferiori). • Le donne possono rinviare il pensionamento sino al compimento del 65° anno di età ottenendo, per ogni anno lavorato, un aumento della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto. L’aumento è attribuibile sino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.

  39. LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTI • Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992: • avevano già raggiunto i 15 anni di contributi• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) • erano stati autorizzati ai versamenti volontari 

  40. LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996. • In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. 

  41. LA PENSIONE DI VECCHIAIA • LA DECORRENZA La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia (salvo per coloro che ne hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2007), per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

  42. LA PENSIONE DI ANZIANITÀ CHE COS’ÈSi può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente. La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2007.

  43. LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I REQUISITI Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 • I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età; • I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

  44. LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Dal 1° luglio 2009 in poi Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

  45. PER FAR SCATTARE LA TOTALIZZAZIONE FIGURATIVA OCCORRE AVERE IN ITALIA Regolamento UE Un anno dal 01.06.2002 Convenzione italo-svizzera Una settimana fino al 31.05.2002

  46. COME SI È ASSICURATI IN ITALIA • Attraverso un periodo di lavoro regolarizzato • Attraverso il periodo di servizio militare • Attraverso il versamento di contributi volontari • Attraverso il riscatto di contributi omessi o di periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia o, se convenzionati, non sottoposti adobbligo assicurativo.

  47. CALCOLO DELLA PENSIONE ITALIANAIN REGIME INTERNAZIONALE Viene preso in considerazione il periodo italiano e quello estero ma l’importo è proporzionato al solo periodo italiano. Quindi un importo spesso irrisorio.

  48. TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS

  49. REGOLAMENTO UE INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO SULLA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE Requisiti necessari ·Rientro definitivo in Italia ·Non titolare di rendita estera ·Non superare limite reddituale ·Almeno un anno di assicurazione in Italia

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