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Factoring: La cessione del credito di Impresa.

Factoring: La cessione del credito di Impresa. La Cessione del Credito: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

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Factoring: La cessione del credito di Impresa.

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Presentation Transcript


  1. Factoring: La cessione del credito di Impresa. La Cessione del Credito: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

  2. Il rapporto obbligatorio lega un determinato creditore ad un determinato debitore al momento della sua origine. Ma i soggetti possono mutare:il credito può essere vendutoil credito può essere donato La cessione è libera e non è necessario il consenso del debitore Generalità:

  3. Il debitore è tenuto all’adempimento della prestazione È per lui del tutto indifferente adempiere a un soggetto o ad un altro. Diverso è per i contratti art. 1406:Il contratto non può essere ceduto da un terzo contraente ad un terzo senza il consenso dell’altra parte contraente. Perchè non si richiede il consenso?

  4. La cessione è la sostituzione al creditore originario di altra persona che ne prende il posto,mentre l’obbligazione resta inalterata negli altri elementi. La cessione ha efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario Il credito è trasferito al cessionario con gli stessi caratteri ,garanzie ed eccezioni che aveva in capo al cedente. Cessione del Credito: nozione art. 1260

  5. Cessione del Credito Cessionario Nuovo Creditore che acquista il credito ceduto debitore Cedente creditore originario Atto di cessione Vecchio debito Prestazione La cessione del credito non richiede come tale una forma determinata.

  6. La cessione si perfeziona con l’accordo tra il cedente e il cessionario. E’ inefficace nei confronti del debitore ceduto fino a quando egli non l’accetta o fino a quando la cessione non gli è notificata. Art. 1263 … il credito è trasferito dal cedente al cessionario con i privilegi le garanzie personali, le garanzie reali e con gli altri accessori. Efficacia della Cessione

  7. Due Problemi: esistenza del credito nomen veruma titolo oneroso - a titolo gratuito adempimento nomen bonumcioè della solvenza: la garanzia dell’effettivo pagamento è lasciato alle parti. Il Cedente non risponde della solvenza del debitore a meno che il cedente non si sia assunto espressa garanzia. Garanzie nella Cessione

  8. Accordi tra le parti cessio pro soluto Il cedente non risponde della solvenza del debitore cessio pro solvendo Il cedente con apposito atto, garantisce la solvenza del debitore ceduto, cosicchè, se il debitore ceduto non paga,dovrà lui pagare al cessionario.

  9. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. art. 1260 2° comma. Divieto convenzionale di cessione

  10. Legge 21 febbraio 1991 n.52si riconosce la peculiarità di questo contratto di origine anglosassone. Un impresa, detta “factor” acquista da imprese venditrici i crediti non ancora esigibili che queste vantino presso la propria clientela, preoccupandosi di riscuoterli, anticipandone in tutto o in parte l’importo. Il factor acquista il credito “pro soluto” assumendosi così il rischio dell’insolvenza del debitore. La cessione del credito di impresail FACTORING

  11. Ogni impresa nel tempo finisce per accumulare crediti inesigibili. Problema: debitori che spariscono oppure il costo del recupero è maggiore del credito stesso. Altro problema:per una distorsione del sistema fiscale spesso questi crediti vengono considerati utili tassabili Ripulire i Bilanci

  12. Almeno sotto il profilo contabile attraverso negozi di cessione per ripulire la situazione patrimoniale. Cosa dice la legge? Necessità di liberarsi …

  13. Devono sussistere le seguenti condizioni: Il cedente deve essere un imprenditore; I crediti ceduti devono sorgere da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; Ambito di applicazione della legge art. 1

  14. Il cessionario deve essere una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica,sempre che in ogni caso,l’oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti di impresa,e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

  15. … allora troveranno applicazioni le citate norme del codice civile. Caratteristiche del Factoring Albo istituito presso la Banca d’Italia delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti d’impresa Se non sussistono le condizioni..

  16. Banca d’Italia ha poteri di controllo. Regolamento di esecuzione disciplina la procedura di iscrizione e di cancellazione. Bilancio certificato delle imprese di Factoring Possono essere ceduti crediti prima della stipulazione dei contratti comunque entro 24 mesi.

  17. La tutela del concessionario alla solvenza da parte del cedente nel limite pattuito a meno che il cessionario non rinunci in tutto o in parte alla garanzia. Art. 4 sancisce

  18. Fissa i limiti della efficacia della cessione nei confronti dei terzi,cioè la cessione a terzi è opponibile qualora il cessionario abbia già pagato il corrispettivo oppure il pagamento abbia data certa. Art. 5

  19. Altri aventi causa del cedente,il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace …. Al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento. Al cedente fallito dichiarato tale dopo la data del pagamento La cessione è opponibile :

  20. Cessione del Credito Factoring Soggetti Nella cessione del credito chiunque può cedere il credito Nel factoring sussistono requisiti soggettivi:cedente deve essere un imprenditore, e il cessionario deve essere una società autorizzata Garanzie nella Cessione Nella cessione del credito il cedente non garantisce la solvenza del debitore(salvo patto contrario) Nel factoring il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (salvo patto contrario) Nel factoring oggetto della cessione debbono essere crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa. Natura dei crediti ceduti Nella cessione del credito non v’è alcuna particolare limitazione

  21. I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento. Da wikipedia

  22. Per sostenere le aziende che vantano crediti nei riguardi della Pubblica Amministrazione alcuni soggetti del sistema creditizio assicurano un servizio tanto efficace quanto consolidato.Oltre alla Gestione e smobilizzo dei Crediti verso Enti Pubblici in senso "ordinario" esistono nuovi ambiti di intervento relativi alle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni varate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  23. Il factoring nell'area degli Enti Pubblici presenta problemi specifici legati alla complessità e alla diversificazione delle procedure di spesa e di erogazione degli Enti stessi.Ne derivano adempimenti e responsabilità di volta in volta a carico dell'Azienda cedente e dell’istituto “di garanzia”, che devono perciò operare in collaborazione tra loro.Enti Locali, ASL, Ministeri e altri Enti Pubblici rappresentano quindi un mercato molto importante per le società di factoring, caratterizzato da tempi di pagamento poco prevedibili che risultano spesso molto superiori a quelli della normale prassi commerciale. E’ l’ultima

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