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Dalle istituzioni di assistenza e beneficenza alle aziende di servizi alla persona

L.R. 21 settembre 2005, n. 7 Nuovo ordinamento delle I.P.A.B. - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.). Dalle istituzioni di assistenza e beneficenza alle aziende di servizi alla persona. Transacqua, 3 luglio 2006. Supporti UPIPA per l’applicazione della riforma delle IPAB

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Dalle istituzioni di assistenza e beneficenza alle aziende di servizi alla persona

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  1. L.R. 21 settembre 2005, n. 7 Nuovo ordinamento delle I.P.A.B. - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) Dalle istituzioni di assistenza e beneficenza alle aziende di servizi alla persona Transacqua, 3 luglio 2006 Supporti UPIPA per l’applicazione della riforma delle IPAB Consulente incaricato dott. Giovanni Bertoldi

  2. Indice • Normativa • Riordino delle IPAB • APSP: statuto e organi aziendali • Trasformazione • Piano strategico

  3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTOL. 17 LUGLIO 1890, N. 6972Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaR.D. 5 FEBBRAIO 1891, N. 99Approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaLEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1988, N. 20Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaLEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1996, N. 3Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaLEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1998, N. 10,(art. 17, commi da 88 a 97, art. 18 e art. 19, c. 26, 27, 28 e 29)Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiDECRETO LEGISLATIVO 4 MAGGIO 2001, N. 207Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328

  4. QUADRO ISTITUZIONALE E POLITICO DI RIFERIMENTO Costituzione - Riforma del Titolo V° competenza regionale primaria in materia di ordinamento delle IPAB Ordinamento IPAB: competenza legislativa regionale Sanità e assistenza: competenza legislativa provinciale

  5. Struttura della L.R. 7/2005Titolo I° - Aspetti IstituzionaliTitolo II° - Ordinamento del personaleTitolo III° - Ordinamento finanziario e contabileTitolo IV° - ContrattiTitolo V° - Riordino delle I.P.A.B.Titolo VI° - Disposizioni finali e transitorie

  6. Caratteristiche della L.R. 7/2005 Legge organica e completa (60 artt.) Rinvii all’attività e alla disciplina delle Province di TN e BZ Parte della disciplina demandata ai regolamenti

  7. Titolo I° - Aspetti Istituzionali autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica imprenditorialità contabilità economica (partita doppia) distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione possibilità di porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali

  8. Titolo II° - Ordinamento del personale privatizzazione del pubblico impiego applicazione dei contratti collettivi attuali di riferimento

  9. Titolo III° - Ordinamento contabile contabilità economica grave dissesto economico controllo di gestione

  10. Titolo IV° - Contratti semplificazione delle procedure contrattuali non soggette alla normativa europea, con particolare riferimento alla scelta del contraente

  11. Titolo V° - Riordino delle I.P.A.B. criteri di trasformazione differenziati per il Trentino e per l’Alto Adige. IPAB che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA) vengano trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona IPAB non RSA hanno facoltà di scelta tra la trasformazione in Aziende o in fondazioni di diritto privato

  12. Riordino I.P.A.B.art. 45,comma 2 • IPAB di ridotte dimensione: fusione o trasformazione in fondazioni • IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti: piano di risanamento anche mediante fusione (altrimenti estinte) • IPAB inattive nel campo sociale da almeno 2 anni consecutivi: piano di risanamento anche mediante fusione (altrimenti estinte) • IPAB con finalità esaurite o non più conseguibili: piano di risanamento anche mediante fusione (altrimenti estinte) • IPAB che gestiscono RSA: trasformazione in Asp • IPAB che presentano le caratteristiche del DPGR n. 6/L del 1991 e enti equiparati alle IPAB: trasformazione in fondazioni

  13. IPAB ridotte dimensioni Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera a) della legge, sono di ridotte dimensioni le IPAB aventi sede nella provincia di Trento che hanno un patrimonio inferiore ad Euro 5 milioni, oppure che presentano spese effettive ordinarie inferiori ad Euro 500 mila. Esse non sono considerate di ridotte dimensioni se prestano servizi assistenziali a carattere residenziale con almeno 60 posti letto purché dispongano di un patrimonio pari o superiore ad Euro 5 milioni, oppure presentino spese effettive ordinarie pari o superiori ad Euro 500 mila.

  14. IPAB patrimonio e bilancio insufficiente Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera b) della legge, sono IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti nello Statuto, le IPAB che nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2003 e il mese di dicembre 2005 hanno effettuato alienazioni di beni immobili di proprietà, finalizzate alla copertura di perdite oppure non contestualmente accompagnate da programmi di reinvestimento di importo pari almeno al ricavato delle alienazioni.

  15. IPAB inattive Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera c) della legge, sono IPAB inattive nel campo sociale, le IPAB che nel corso degli anni 2003 e 2004 non hanno erogato alcun sevizio nè prestazione a favore dei destinatari dell’attività dell’ente, quali indicati dalle tavole di fondazione o dagli statuti, salvo che la mancata erogazione sia dovuta a ristrutturazioni o ad ampliamenti degli immobili.

  16. IPAB con finalità esaurite Agli effetti dell’articolo 45, comma 2, lettera d) della legge, sono IPAB per le quali risultano esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le IPAB che erogano in maniera esclusiva servizi o prestazioni a favore di destinatari diversi rispetto a quelli statutariamente indicati, ovvero che non erogano alcun servizio nè prestazione.

  17. IPAB - RSA IPAB accreditate provvisoriamente come RSA

  18. IPAB - caratteristiche del DPGR n. 6/L del 1991 Dati desunti dall’indagine conoscitiva svolta dal Comitato d’intesa costituito in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20

  19. Effetti prima applicazione Fino all’iscrizione nel registro delle APSP si applica la normativa precedente (L.R. 3/96) Fino all’iscrizione nel registro delle APSP rimangono in carica gli attuali CdA I direttori in servizio alla data di iscrizione nel registro delle APSP rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del I° CdA della nuova azienda La G.R. fissa i criteri per aggiornare i compensi agli amministratori (art. 58)

  20. Trasformazione IPAB Provincia di Trento • n. 40 IPAB-RSA vengono classificate nella lettera g) dell’art. 45, comma 2 • n. 4 IPAB-non RSA vengono classificate di grandi dimensioni, lettera h) dell’art. 45, comma 2 (Casa Mia – Riva, Opera Armida Barelli – Rovereto, Crosina Sartori – Trento, Piccola Opera – Levico) • n. 14 IPAB-non RSA vengono classificate di ridotte dimensioni, lettera a) dell’art. 45, comma 2 A.P.S.P. Facoltà di scelta Fondazione Estinzione Fusione (APSP)

  21. A.P.S.P. (art. 2) “E’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari”

  22. STATUTO (art. 3) • Denominazione, modalità di fondazione e origine. • Scopi. • Ambito territoriale. • Mezzi patrimoniali. • Requisiti necessari per ricoprire la carica di amministratori (competenza e esperienza in materia di servizi sociali, sanitari, amministrazione pubblica o gestione aziendale). • Composizione e modalità di nomina degli amministratori (max 7 – comma 5, art. 6), del presidente e del direttore. • Durata in carica del CdA (non più di due mandati consecutivi salvo diversa disposizione statutaria) • Organo di revisione. • Norme generali di amministrazione.

  23. Contenuti minimi Statuto A.P.S.P. Denominazione • Non riprendere termini che possano ricondurre all’attività della casa di riposo Scopi • Indicare finalità diverse in campo socio-assistenziale, non solo assistenza agli anziani. Possibilità di prevedere una diversa gamma di servizi Ambito territoriale • Valenza sovra comunale

  24. Mezzi patrimoniali • Importanza del patrimonio, utilizzo delle rendite patrimoniali, valorizzazione delle volontà dei fondatori, donazioni, lasciti e found raising Requisiti carica amministratori • Esperienza in ambito sociale, amministrativo e gestionale. Verifica curriculum vitae, candidature da cittadini Composizione e nomina amministratori • Massimo 7 membri.

  25. Durata in carica amministratori • Durata del mandato. Anche più di 2 mandati consecutivi Organo di revisione • Revisore unico, collegio, società di certificazione bilancio Norme generale • Organizzazione generale. Società per gestire i servizi non istituzionali, attività commerciali di tipo integrativo (di natura dimensionale, di integrazione di servizi, per produrre utili e finanziare l’attività istituzionale). Possibilità di partecipare a gare per l’affidamento dei servizi

  26. La trasmissione alla Giunta regionale degli Statuti, delle relative modifiche e della deliberazione di approvazione degli stessi da parte del consiglio di amministrazione dell’azienda deve essere accompagnata dal parere del comune o dei comuni ove l’azienda esplica in via principale, ai sensi dello Statuto, la propria attività.

  27. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 6) Massimo 7 membri scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Adeguata presenza di ambo i sessi. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi salvo che lo statuto non disponga diversamente

  28. Requisiti per ricoprire la carica di amministratore dell’A.P.S.P. (1) Art. 6, comma 5 … devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Bozza regolamento regionale di organizzazione I soggetti designanti devono dare oggettivo riscontro dei requisiti di legge previsti in capo alle persone scelte per essere nominate amministratori. Del. G.P. n. 423 dell’11 marzo 2005 Servizi sociali: medico di medicina generale, geriatra, psicologo, infermiere professionale, assistente sociale; Amministrazione pubblica: amministratori di enti locali, dirigenti e funzionari pubblici Gestione aziendale: Consiglieri di amministrazione, dirigenti o titolari di aziende del settore privato.

  29. Requisiti per ricoprire la carica di amministratore dell’A.P.S.P. (2) • Incompatibilità e decadenza (Bozza regolamento regionale) • magistrati; • commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza; • funzionari e gli impiegati della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi delle aziende, oppure che hanno competenza in materia di aziende; • dipendenti delle rispettive aziende; • legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende di servizi alla persona; • colui che come titolare o amministratore ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della azienda di servizi alla persona;

  30. Requisiti per ricoprire la carica di amministratore dell’A.P.S.P. (3) • Incompatibilità e decadenza (Bozza regolamento regionale) • consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f); • colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda di servizi alla persona; • colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell’IPAB o dell’azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il debito; • colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l’IPAB o verso l'azienda è stato legalmente messo in mora; • colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l’IPAB • parenti del direttore • gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili del servizio di tesoreria degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell’azienda;

  31. Funzioni del CdA • Obiettivi strategici • Decisioni programmatiche e fondamentali • Verifica • Controllo operato direttore • Forme di partecipazione dei destinatari/familiari

  32. DELIBERAZIONI • Statuto e regolamenti; • Budget e bilancio d’esercizio; • Convenzioni; • Tariffe; • Mutui; • Acquisti/alienazioni immobiliari; • Nomina rappresentanti; • Nomina collegio arbitrale; • Elezione del presidente; • Nomina revisori dei conti; • Assunzione direttore; • Presa d’atto contratti di lavoro. Non possono essere delegate al Presidente ai sensi art. 7, comma 2, let. e): Statuto e regolamenti Budget e bilancio d’esercizio Tariffe Elezione del presidente

  33. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 22) • Gravi o persistenti violazioni di legge o statuto • Dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri • Mancata approvazione bilancio d’esercizio entro il 30/04 Nomina Commissario

  34. IL PRESIDENTE (art. 7) • Rappresentanza legale • Cura i rapporti istituzionali • Dà impulso e promuove le strategie aziendali • Convoca e presiede il CdA • Nomina il Vicepresidente • Concede al Direttore congedi e aspettative nonché lo autorizza a prestare attività non incompatibili • Esercita le funzioni delegate

  35. IL DIRETTORE (art. 9) • E’ nominato, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal CdA in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica del prescelto • Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, comunque non superiore a quella del CdA che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile

  36. Funzioni del Direttore • Gestione e attività amministrativa dell’azienda mediante l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo • Inoltre: • Autentica e rilascia copia degli atti • Esprime parere tecnico-amministrativo sulle deliberazioni del CdA • Cura l’attuazione dei provvedimenti del Consiglio • Presiede le commissioni di gara e di concorso

  37. Valutazione della dirigenza ORGANI DI CONTROLLO INTERNO (art. 11) Controllo strategico Controllo di gestione Controllo di regolarità amministrativa e contabile

  38. Principi sanciti dalla legge Maggiore autonomia (statutaria e regolamentare) Definizione e composizione CdA Controlli di legittimità ridotti al minimo (regolamenti, tariffe, trasferimento immobili, bilancio) Assunzione di personale Semplificazione Contratti (trattativa privata) Distinzione poteri indirizzo e poteri gestionali Vi possono essere particolari modalità di attuazione della distinzione dei poteri in base alle diverse dimensioni aziendali Aziendalizzazione Cambiamento contabilità e redazione del bilancio secondo il Codice Civile (es: estinzione in condizioni economiche di grave dissesto)

  39. I tempi della trasformazione L.R. 21 settembre 2005, n. 7 (in vigore dal 19/10/2005) Entro 6 mesi 19/04/2006 > 11/05/2006 (Regolamento per il riordino) Regolamenti regionali Entro 2 mesi Relazione 19/06/2006 > 11/07/2006 Richiesta classificazione categoria art. 45 Entro 8 mesi La G.P. fissa il termine per modifica Statuto Entro Istruttoria PAT 19/12/2006 11/01/2007 Accertamento categoria art. 45, comma 2 Entro 20 mesi Iscrizione registro Apsp 19/12/2007 11/01/2008 Approvazione Statuto Nomina commissario

  40. La trasformazione (a) Art. 46 (Avvio delle procedure di riordino) Entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB, sulla base di una relazione contenente gli elementi utili alla classificazione, chiede alla Provincia autonoma territorialmente competente che sia accertata la propria appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 45 e formula in merito una specifica proposta non vincolante. Art. 47 (Istruttoria - accertamenti provinciali) Entro otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 45, la Giunta provinciale, sentito il Comitato di cui all’articolo 52, accerta l’appartenenza dell’IPAB ad una delle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 45 e adotta i provvedimenti previsti dagli articoli seguenti.

  41. La trasformazione (b) Art. 48 (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona) La Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale l’IPAB deve deliberare le modifiche allo Statuto. Dopo l’approvazione dello Statuto la Provincia iscrive l’azienda nel registro delle aziende. L’iscrizione deve avvenire entro venti mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 45, comma 3. Con il provvedimento di iscrizione, la Giunta provinciale nomina il Commissario straordinario dell’azienda, scegliendolo, ove possibile, tra il Presidente dell’IPAB, il Vicepresidente e il Commissario di cui al comma 2. Il Commissario straordinario esercita i poteri degli organi di governo dell’azienda, strettamente indispensabili alla prosecuzione dell’attività, ivi compresa l’adozione dei regolamenti, dal momento dell’iscrizione nel registro fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, nominato secondo le disposizioni previste dallo Statuto.

  42. La trasformazione (c) Art. 48 (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona) A decorrere dall’iscrizione nel registro di cui all’articolo 18, l’azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB dalla quale deriva. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata al momento della iscrizione. Il Commissario straordinario di cui al comma 6 approva l’inventario dei beni immobili e mobili

  43. Il piano strategico di trasformazione (1) Step 1 - classificazione - Invio relazione classificazione 11/07/06 • Step 2 - statuto • Presentazione modello statuto tipo APSP (UPIPA) • Coinvolgimento stakeholders istituzionali • Stesura statuto APSP • Approvazione statuto APSP 30/09/06 ottobre-novembre 2006 dicembre 2006-febbraio 2007 28/02/07

  44. Il piano strategico di trasformazione (2) • Step 3 - contabilità • Modello piano dei conti • Stesura bozza regolamento di contabilità • Validazione revisori • Bozza definitiva regolamento di contabilità • Budget 2007 luglio 2006 luglio-agosto-settembre 2006 ottobre 2006 01/11/06 dicembre 2006

  45. Il piano strategico di trasformazione (3) • Step 4 - monitoraggio • Avvio sperimentazione contabilità economica • Monitoraggio trimestrale budget • Periodo sperimentazione contabilità economica • Avvio contabilità a regime 01/01/07 aprile-luglio-ottobre 2007 01/01/07-31/12/07 01/01/08

  46. Il piano strategico di trasformazione (4) • Step 5 - regolamenti • regolamento personale • regolamento organizzazione • regolamento contratti • altri regolamenti (interno, CdA, sanitario, …) 01/11/07

  47. Il piano strategico di trasformazione (5) • Step 6 – registro APSP • Iscrizione registro APSP • Commissario straordinario • Nomina CdA APSP 31/10/07 01/11/07 01/01/08

  48. L’A.P.S.P. Casa di soggiorno R.S.A. Centro diurno A.P.S.P. ? Pasti a domicilio Centro servizi A.D.I. ?

  49. Grazie e buon lavoro

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