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LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI. PROGETTARE LE COMPETENZE

LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI. PROGETTARE LE COMPETENZE. IREF-IFOST Milano 24 ottobre 2002. IL PROFILO PROFESSIONALE….COS’E’?.

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LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI. PROGETTARE LE COMPETENZE

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  1. LA GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI.PROGETTARE LE COMPETENZE IREF-IFOST Milano 24 ottobre 2002

  2. IL PROFILO PROFESSIONALE….COS’E’? E’ la definizione convenzionale della posizione lavorativa ricoperta dal dipendente riguardata, nell’ambito del contesto produttivo/organizzativo dell’Ente, nell’ottica del ruolo e delle competenze che la caratterizzano. Il sistema convenzionale da cui deriva la puntuale definizione del profilo professionale e dei contenuti che lo contraddistinguono ha, oggi, natura disciplinatoria “datoriale”. Luca Tamassia

  3. CODICE CIVILE Art. 2094 PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

  4. CODICE CIVILE Art. 2103 - Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

  5. CASSAZIONE Lo “ius variandi” dell’imprenditore trova un limite nel rispetto della specifica preparazione tecnico-professionale del dipendente e non può tradursi in mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l’utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisto nella fase pregressa del rapporto. Sez. Lav., sent. n. 169 del 14-01-1986

  6. CASSAZIONE L’accertamento in ordine alla sussistenza o meno del requisito dell’equivalenza (che è concetto diverso da quello dell’identità) dev’essere bensì effettuato alla stregua della posizione professionale raggiunta dal dipendente, ma tenendo conto non solo del complesso di nozioni, esperienza e perizia che egli abbia già acquisito in concreto ma anche del corredo di nozioni, esperienza e perizia che il lavoratore medesimo sia, potenzialmente, in grado d’cquisire. Sez. Lav., sent. n. 3990 del 09-07-1984

  7. CASSAZIONE L’art. 2103 cod. civ. tutela la professionalità del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche ed abilità operativa precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione ed affinamento. La lesione del bene giuridico garantito da detta norma, prescinde da una specifica volontà del datore di lavoro di declassare il lavoratore e non è giustificabile neppure per comprovate esigenze organizzative e tecniche. Sez. Lav., sent. n. 6852 del 08-08-1987

  8. CASSAZIONE L’art. 2103 cod. civ., se non ha eliminato lo “ius variandi” del datore di lavoro, ne ha limitato però l’esercizio, stabilendo – oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto – l’esigenza del rispetto dell’equivalenza delle nuove mansioni, al fine di tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale del datore di lavoro e la sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale; e ciò con norma che, sancendo la nullità di ogni patto contrario, non consente deroghe. Sez. Lav., sent. n. 539 del 23-01-1988

  9. CASSAZIONE Nel caso in cui il mutamento di mansioni, fermi restando l’importo della retribuzione ed il livello d’inquadramento del lavoratore, comporti la destinazione del medesimo da un’attività caratterizzata da un certo potere autoritativo (o di controllo) su altri lavoratori ad altra attività, priva di detta caratteristica ma ugualmente idonea a consentire l’utilizzazione e l’accrescimento del patrimonio professionale acquisito, non sussiste violazione dell’art. 2103 cod. civ., atteso che l’attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi. Sez. Lav., sent. n. 1437 del 10-02-1988

  10. CASSAZIONE L’equivalenza sussiste laddove le nuove mansioni consentano l’utilizzo ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; ne consegue che la suddetta equivalenza non è configurabile solo se le nuove mansioni comportino uno stravolgimento, un depauperamento, una obsoloscenza del patrimonio professionale del lavoratore, il che non ricorre automaticamente nell’ipotesi in cui le nuove mansioni siano diverse da quelle espletate da ultimo, spettando quindi al lavoratore l’onere di allegare come, in relazione al particolare tipo di specializzazione conseguito, le nuove mansioni determinino l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita. Sez. Lav., sent. n. 5162 del 09-06-1997

  11. CASSAZIONE Ai fini della sussistenza di un corretto esercizio dello “ius variandi”,non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l’equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza assegnate, alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse, atteso che la suddetta equivalenza presuppone che le nuove mansioni pur se non identiche a quelle in precedenza espletate corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti, nell’ambito del settore o socialmente, e siano comunque tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto.

  12. CASSAZIONE Sussiste la violazione, pertanto, qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello – o nella categoria – contrattuale, comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturata o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore. Sez. Lav., sent. n. 7040 del 17-07-1998

  13. CASSAZIONE • L’indagine devoluta al giudice di merito, si articola in varie direzioni e afferisce: • all’eventuale violazione del livello retributivo raggiunto; • all’accertamento delle mansioni previste nell’atto dell’assunzione e concretamente poi svolte, nonché all’esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria; • alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva;

  14. CASSAZIONE d) all’equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispettoall’inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il C.C.N.L.; e) all’accertamento comparativo delle stesse in concreto, in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto f) all’applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell’ottica di un costante loro affidamento e di una progressiva evoluzione delle stesse. Sez. Lav., sent. n. 2428 del 17-03-1999

  15. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 2  I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.

  16. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 52  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

  17. CCNL 31 MARZO 1999 Classificazione – Art. 3, commi 5 e 6 Il sistema di classificazione del personale. 5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.

  18. CCNL 31 MARZO 1999 Classificazione – art. 3, commi 2 e 3Il sistema di classificazione del personale. 2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. 3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993

  19. DECLARATORIE • Categoria A • Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: • Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; • Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; • Problematiche lavorative di tipo semplice; • Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;

  20. DECLARATORIECategoria A Esemplificazione dei profili: • lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. • lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

  21. DECLARATORIECategoria B • Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: • Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; • Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; • Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; • Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

  22. DECLARATORIECategoria B • Esemplificazione dei profili: • lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. • lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. • lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

  23. DECLARATORIECategoria B Per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 (12) come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990 (13), potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.

  24. DECLARATORIECategoria C Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;  Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;  Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

  25. DECLARATORIECategoria C Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

  26. DECLARATORIECategoria D Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;  Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

  27. DECLARATORIECategoria D Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.

  28. DECLARATORIECategoria D •  lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. • Per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 (14) come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990 (15), potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.

  29. “La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali dell’ente, infatti, finirebbe (…) per subordinare l’interesse pubblico a quello del personale, con ciò venendosi a determinare quell’inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuta lesiva dell’art. 97 della Costituzione (…) le norme denunciate operano, per l’appunto, quell’inversione d’ordine di priorità che l’art. 97 della Costituzione non consente, tra l’interesse del personale all’impiego e le esigenze dell’amministrazione pubblica.”Corte Costituzionale 4 marzo 1997, n. 59 (conformi Corte Cost. n. 205/1996, n. 484/1991, n. 1/1989, n. 123/1968)

  30. EQUIVALENZA PROFESSIONALE EQUIVALENZA TOTALE Mansioni esigibili in quanto “professionalmente equivalenti” = poiché sono equivalenti nell’ambito della categoria Cat. C Istruttore Istruttore Istruttore Amministrativo Culturale Contabile Unico limite: Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi Formazione: Obbligazione contrattuale di tipo principale-complementare

  31. EQUIVALENZA PROFESSIONALE EQUIVALENZA PARZIALE Mansioni esigibili in quanto “professionalmente equivalenti” = se sono equivalenti nell’ambito della categoria Cat. C Istruttore Istruttore Istruttore Amministrativo Polizia Municipale Contabile Limiti : - Necessario possesso di particolari titoli di studio e/o abilitativi - Obbligo di individuare aree omogenee di professionalità per scongiurare fenomeni di deprofessionalizzazione Formazione: Obbligazione meramente incidentale ed eventuale

  32. EQUIVALENZA PROFESSIONALE     Atto datoriale Atto datoriale Atto datoriale Atto datoriale Istruttore Istruttore Istruttore Istrutture Amministrativo Culturale Polizia Municipale Contabile  Modifica del Profilo Professionale “Atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto contrattuale” (art. 3, comma 2, CCNL 31.3.1999) Atto datoriale di gestione del rapporto di lavoro mediante il quale si chiama il lavoratore a ricoprire un ruolo diverso, nell’ambito della categoria d’inquadramento, ed a svolgere diverse attribuzioni.

  33. EQUIVALENZA PROFESSIONALE Senza indicazione del Profilo Professionale l’obbligazione contrattuale è generica, quindi la prestazione è inesigibile, cioè non è giuridicamente esigibile dal lavoratore Cat. C Cat. C Istruttore Culturale Istruttore Contabile Istruttore P.M. Istruttore Am.vo L’indicazione del Profilo Professionale converte l’obbligazione contrattuale da generica a specifica, quindi la prestazione è giuridicamente esigibile dal lavoratore L’assegnazione del Profilo Professionale converte l’obbligazione assunta nel Contratto individuale di lavoro da OBBLIGAZIONE GENERICA (NON ESIGIBILE)AOBBLIGAZIONE SPECIFICA (ESIGIBILE)

  34. EQUIVALENZA PROFESSIONALE Cat. C Cat. D Potere Determinativo dell’oggetto contrattuale Atto di esercizio del Potere Modificativo dell’oggetto contrattuale AFFIDAMENTO MANSIONI SUPERIORI (Art. 3, comma 3, CCNL 31.3.1999) Nel sistema pubblico, quindi, lo “ius variandi”, cioè l’esercizio del potere modificativo dell’oggetto contrattuale, può essere esercitato solo eccezionalmente e temporaneamente in relazione all’affidamento di mansioni inerenti a diversa categoria,cioè a categoria superiore rispetto a quella di ascrizione del dipendente. L’affidamento di diverse funzioni nell’ambito della stessa categoriadi ascrizione, invece, mediante modifica del Profilo Professionale, costituisce un esercizio di potere modificatico dell’oggetto, bensì l’esercizio del potere determinativodell’oggetto contrattuale, cioè della facoltà di specificare unilateralmente il peculiare contenuto della prestazione lavorativa che l’ente esige in un determinato momento.

  35. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI REGOLAMENTO STRUTTURE ORGANIZZATIVE DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI ENTITA’ DEI POSTI PREVISTI IN D.O. SETTORE 1 DIRIGENTE AMMINISTR. N. 1 QUALIFICA DIRIG. FUNZIONARIO AMMINISTR. N. 2 CAT. D3 ISTRUTTORE AMMINISTR. N. 5 CAT. C SETTORE 2 CATEGORIE CONTRATTUALI DIRIGENTE TECNICO N. 1 QUALIFICA DIRIG. FUNZIONARIO TECNICO N. 4 CAT. D3 FUNZIONARIO AMM.VO N. 1 CAT. D3 ISTRUTTORE DIR. TECNICO N. 6 CAT. D1 ISTRUTTORE TECNICO N. 11 CAT. C PROFILI PROFESSIONALI ERRORE!!!!

  36. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI Nel presente sistema il Regolamento disciplina tutto il sistema organizzativo e gestionale, sulla base di un assetto culturale che vede la norma come strumento di organizzazione e gestione delle strutture e delle risorse. ERRORE!!!!

  37. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI REGOLAMENTO Disciplina le “regole del gioco”, cioè detta le norme di riferimento per l’organizzazione e la gestione, oltre a definire la dotazione organica (art. 89, comma 2, let. E), TUOEL), ma non organizzae gestisce mediante le norme giuridiche. Oggi vi sono atti diversi dal mero regolamento che detta norme, in particolare vi sono i c.d. “atti datoriali”, cioè atti organizzativi e gestionali assunti con “la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001)

  38. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI AGGIORNATA COSTANTEMENTE ATTO ORGANIZZATIVO (DATORIALE) DI COMPETENZA DEL DIRETTORE DIRIGENTE GENERALE RISORSE UMANE Conferenza Dirigenti

  39. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ASSEGNAZIONE CAT. D3 A._________ B._________ C._________ D._________CAT. D1 A._________ B._________ C._________ D._________ CAT. C A._________ B._________ C._________ D._________ DEL PROFILO PROFESSIONALE Atto di gestione del rapporto di lavoro adottato con poteri datoriali di competenza dirigenziale COME ? - nel contratto individuale di lavoro-con appositi atti “datoriali” di gestione del rapporto Principio di eterointegrazione contrattuale: art. 1374 C.c.

  40. CODICE CIVILEart. 1374 - Integrazione del contratto (eterointegrazione) Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità

  41. GESTIONE DEI PROFILI PROFESSIONALIMODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE ATTO DI GESTIONE DATORIALE CON CUI SI ESIGONO DAL LAVORATORE, PRESTAZIONI INERENTI AD UN DIVERSO RUOLO E A DIVERSE COMPETENZE ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE (RUOLO & COMPETENZE) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RUOLO & COMPETENZE) La competenza dell’adozione dell’atto datoriale di modifica del profilo professionale è individuata in capo al Dirigente cui è assegnata la risorsa umana e non al Dirigente delle Risorse Umane (Personale) Occorre favorire una cultura di gestione diffusa delle Risorse Umane e non centralizzata

  42. IL PROFILO PROFESSIONALE e’….impegnarsi!!!! Ora non resta che… LAVORARE!!!!!

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