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MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE VIOLAZIONI E LE TUTELE

Unione Giuristi della Vite e del Vino. MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE VIOLAZIONI E LE TUTELE. Avv. Marco Giuri. Il fenomeno dell’Enopirateria. Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due accezioni:

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MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE VIOLAZIONI E LE TUTELE

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Presentation Transcript


  1. Unione Giuristi della Vite e del Vino MARCHIO MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONI LE VIOLAZIONI E LE TUTELE Avv. Marco Giuri

  2. Il fenomeno dell’Enopirateria Il concetto di ENOPIRATERIA ha oggi due accezioni: • Utilizzo di una denominazione, marchio, qualità senza alcun titolo (violazione della proprietà intellettuale e possibile frode in commercio); • Utilizzo di una denominazione, menzione con titolo (formale) ma in violazione dei disciplinari di produzione (frode alimentare) Avv. Marco Giuri - Firenze

  3. L’Enopirateria oggi La realtà dell’enopirateria ha raggiunto livelli impensabili. Enopirateria è la contraffazione di un prodotto vinicolo attuata sfruttandone la reputazione e la notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche. Emerge in modo lampante la difficoltà di tutelare non solo dal punto di vista economico/giuridico, ma anche da quello dell’immagine, questi prodotti, vere e proprie proprietà intellettuali eno-gastronomiche. Avv. Marco Giuri - Firenze

  4. L’enopirateria oggi L’enopirateria entra nel più ampio fenomeno dell’agro pirateria: I prodotti più imitati oggi • Parmigiano Reggiano • Grana Padano • Asiago • Montasio • Pecorino • Fontina • Prosciutti • Pasta • Vini • Oli • Conserve di pomodoro • Aceti Avv. Marco Giuri - Firenze

  5. Il falso ed il vero made in Italy negli USA per il settore VINO In milioni di $ Imitazioni mercato USA: 541 Totale export Italia: 694 PRINCIPIO DELL’ITALIAN SOUNDING ambito di imitazione di tutto ciò che suona italiano e che può indurre in inganno il consumatore. Avv. Marco Giuri - Firenze

  6. Enopirateria: Italian/Tuscan Sounding Il fenomeno riguarda soprattutto i mercati extracomunitari. Apparentare un prodotto locale con prodotti italiani consente di posizionare nel mercato USA tale prodotto ad un prezzo superiore mediamente del 51% rispetto al prodotto standard. Avv. Marco Giuri - Firenze

  7. Interessi dell’Italia Nel mercato statunitense sono falsi una bottiglia di vino su due e nove formaggi su dieci (Nomisma) Italia ha cominciato a proteggere le denominazioni d’origine nel 1963 e conta oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60% della produzione nazionale): principale voce del settore agroalimentare Avv. Marco Giuri - Firenze

  8. Quali danni dall’enopirateria • Limitazione dell’accesso ai mercati, con perdita di spazio di mercato a vantaggio del prodotto di imitazione • Politiche di prezzo aggressive che spingono il consumatore a scegliere l’imitazione • Scadimento dell’immagine per scarsa qualità che rischia di svalutare anche il prodotto imitato • Danni economici non quantificabili alla luce della diffusione del fenomeno in Italia e all’estero Avv. Marco Giuri - Firenze

  9. Enopirateria I filoni principali di enopirateria sono due: • La falsificazione illegale delle indicazioni geografiche tutelate e delle denominazioni e dei marchi aziendali; • I riferimenti ingannevoli ad aree geografiche italiane, l’utilizzo di indicazioni con nome Italia /Toscana o di nomi e simboli ad essa riconducibili (Italian Sounding) Avv. Marco Giuri - Firenze

  10. Definizione Enopirateria Art. 144.Atti di pirateria Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico. Avv. Marco Giuri - Firenze

  11. Il Marchio Cos'èunmarchio d'impresa? Lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori e un mezzo indispensabile, legalmente e commercialmente, per promuovere in ambito locale, nazionale e internazionale, i prodotti o i servizi dell'impresa, soprattutto in un mercato che tende alla globalizzazione come quello attuale. Il marchio d'impresa èunsegno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese. Avv. Marco Giuri - Firenze

  12. Proprietà intellettuale Il marchio nasce dalla creatività e come tale è frutto di tutela giuridica. In tal senso si parla di proprietà intellettuale. Come ogni oggetto (fisico) può essere in proprietà, anche un marchio (frutto dell’inventiva) può essere oggetto di proprietà Cosa rientra nella proprietà intellettuale: • marchi • indicazioni geografiche • denominazioni di origine • disegni e modelli, informazioni aziendali riservate, etc Avv. Marco Giuri - Firenze

  13. IL MARCHIO – LE FONTI CODICE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (DLGS 30-2005) CODICE CIVILE (ART. 2569 e ss.) Convenzione di Parigi Accordo di Madrid Accordo di Nizza Accordo di Vienna Avv. Marco Giuri - Firenze

  14. IL MARCHIO D’IMPRESA Come tutelare questa proprietà intellettuale? Con la registrazione Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di unmarchio d'impresa. Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole , i disegni , le lettere dell'alfabeto , le cifre , i suoni , le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro. Avv. Marco Giuri - Firenze

  15. QUALI DIRITTI CONCEDE IL MARCHIO? Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso. Avv. Marco Giuri - Firenze

  16. DURATA DEL MARCHIO I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. RINNOVO DEL MARCHIO La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa. Avv. Marco Giuri - Firenze

  17. Quali requisiti deve avere il marchio per poter ottenere la registrazione Per poter ottenere la registrazione di marchio d'impresa, è necessario che essi rispondano ai requisiti di: • novità; • capacità distintiva • originalità • Liceità Avv. Marco Giuri - Firenze

  18. Novità Il marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con: a) marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, b) con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, c) con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali. Avv. Marco Giuri - Firenze

  19. Capacità Distintiva la capacità di distinguere un prodotto da quello di altri. Avv. Marco Giuri - Firenze

  20. Liceità Il marchio depositato : a) non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; b) non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi; c) non deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Avv. Marco Giuri - Firenze

  21. Diritto esclusiva Elemento fondamentale della normativa sui marchi (Dlgs 30 del 2005 Codice della proprietà intellettuale) è dato dal diritto di esclusività nell’uso Posso VIETARE ai terzi (salvo consenso) di usare: • un segno identico al marchio registrato per prodotti identici a quelli per cui è registrato; • un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti identici o affini se per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti si può ingenerare confusione per il pubblico • un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti NON affini se tale marchio gode nello stato di rinomanza e se l’uso indebito del marchio consenta un vantaggio Avv. Marco Giuri - Firenze

  22. Patologia del marchio Nullità e decadenza Il marchio è nullo: • se manca di uno dei requisiti sopra elencati; • se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione. Avv. Marco Giuri - Firenze

  23. Patologia del marchio Nullità e decadenza Si possono distinguere due specie di nullità NULLITA’ ASSOLUTA: Possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. NULLITA’ RELATIVE Possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare. Avv. Marco Giuri - Firenze

  24. Patologia del marchio Nullità e decadenza Il marchio decade per: Volgarizzazione Illiceità sopravvenuta Non uso Avv. Marco Giuri - Firenze

  25. Dedadenza del Marchio per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva; per illiceità sopravvenuta cioè: • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico; • se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; • per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo; Avv. Marco Giuri - Firenze

  26. Marchio forte e marchio debole A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli. • È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). es. Rolex (orologi), Strega (liquore) • È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato. esempi sono molto diffusi soprattutto in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).

  27. Marchio registrato Il marchio registratoè un marchio protetto giuridicamente. A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato: • Marchio nazionale • Marchio comunitario • Marchio internazionale Avv. Marco Giuri - Firenze

  28. Marchio Nazionale La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano. In Italia i marchi vengono registrati presso Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi Avv. Marco Giuri - Firenze

  29. Marchio Comunitario Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell‘Unione Europea. La registrazione avviene presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno. Avv. Marco Giuri - Firenze

  30. Marchio Internazionale I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi Europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali depositando una domanda di marchio internazionale. Avv. Marco Giuri - Firenze

  31. Quanto costa orientativamente registrare un marchio? MARCHIO ITALIANO Il costo orientativo per ogni deposito di Marchio in Italia (durata decennale) è di circa Euro 500/600 per una classe di prodotti ed aumenta di circa Euro 60/80 per ogni classe di prodotti. Avv. Marco Giuri - Firenze

  32. Quanto costa orientativamente registrare un marchio? MARCHIO COMUNITARIO Le spese per la preparazione ed il deposito di una domanda di Marchio Comunitario dovrebbero aggirarsi intorno a Euro 1.700/1.900 A tale cifra possono aggiungersi i costi derivanti da un eventuale contenzioso con terzi titolari di diritti anteriori e da opposizioni d'Ufficio. E' anche esclusa la tassa di registrazione, da corrispondersi se e quando la domanda di Marchio Comunitario abbia superato le procedure di esame e/o di opposizione, ed il cui costo globale dovrebbe ammontare a Euro 1.300/1.450 Avv. Marco Giuri - Firenze

  33. Quanto costa orientativamente registrare un marchio? MARCHIO INTERNAZIONALE Paesi dell’accordo di Madrid cifra base: € 1.600/1.800 più circa € 130 per ciascuno Stato prescelto; Avv. Marco Giuri - Firenze

  34. Marchio registrato Prima di procedere alla registrazione sarà necessario effettuare una ricerca per vedere se esistono marchi simili o affini (cd. ricerca di anteriorità) Verificare le aree di interesse sulla base delle transazioni commerciali e degli sviluppi futuri. Dopo la registrazione diventa essenziale la fase del monitoraggio sul mercato e nei data base delle registrazioni per procedere alla tutela Avv. Marco Giuri - Firenze

  35. LA TUTELA DEL MARCHIO Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia per i marchi registrati. Tale tutela viene assicurata sia: (Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.) Avv. Marco Giuri - Firenze in campo civile in campo penale

  36. LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile Art. 2598 La concorrenza slealeFerme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

  37. LA TUTELA DEL MARCHIOin ambito civile INIBITORIA (disposta dal giudice) della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce violazione del diritto. A seguito di tale provvedimento può, sempre ad opera del giudice, essere fissata una somma, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione dello stesso. Può inoltre essere ordinata la DISTRUZIONE delle cose oggetto della violazione, ad eccezione del caso in cui le cose siano di pregiudizio per l’economia nazionale. Avv. Marco Giuri - Firenze

  38. LA TUTELA DEL MARCHIO È dovuto, comunque, il risarcimento del danno conseguente la violazione del diritto di proprietà industriale, secondo le comuni regole dettate dal codice civile (artt. 1223, 1226, 1227 c.c.). Oltre le conseguenze di natura civile, appena riassuntivamente descritte, sono previste sanzioni penali ed amministrative, descritte nel codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel Codice della Proprietà Industriale (art. 127). Sono previste, dagli artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale, le misure cautelari e del “sequestro” dei beni stessi. Avv. Marco Giuri - Firenze

  39. LA TUTELA DEL MARCHIO Tutela penale (473 e 474 c.p.). Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale. Avv. Marco Giuri - Firenze

  40. Simboli In ITALIA non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela. Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark). Avv. Marco Giuri - Firenze

  41. Marchio individuale e marchio collettivo • Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore. • Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti. Avv. Marco Giuri - Firenze

  42. Marchio collettivo I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. Avv. Marco Giuri - Firenze

  43. MARCHIO COLLETTIVO Si parla di marchio collettivo tutte le volte in cui la registrazione dello stesso è operata da un organismo portatore di un interesse comune a più imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma allo stesso tempo desiderosi di far sì che il pubblico sia certo della qualità, della natura e dell'origine geografica dei loro prodotti. Avv. Marco Giuri - Firenze

  44. MARCHIO COLLETTIVO La domanda di registrazione viene, infatti, effettuata da questo organismo, il più delle volte un consorzio, che ne diventa il titolare e che si fa garante del rispetto di un disciplinare di produzione da parte delle imprese dallo stesso autorizzate ad utilizzare il marchio collettivo.La particolarità di questo tipo di marchio è che può consistere anche in una denominazione geografica, normalmente collegata al territorio da cui provengono i prodotti contrassegnati dal marchio Avv. Marco Giuri - Firenze

  45. MARCHIO COLLETTIVO il Marchio Collettivo è un marchio che attesta l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotti e funge quindi da “certificazione” dei prodotti in questione sulla base di un preciso Regolamento. La portata di un Marchio Collettivo non è uguale in tutto il mondo e pertanto un Marchio Collettivo che può risultare accettabile in uno Stato può non risultare accettabile in un altro: valutazione caso per caso. Avv. Marco Giuri - Firenze

  46. MARCHIO COLLETTIVO La tutela del Marchio Collettivo segue le stesse regole del marchio individuale. E’ l’organismo titolare del marchio che deve attivare la tutela legale, anche su iniziativa e istanza di un produttore. Valutazione di fondatezza. Avv. Marco Giuri - Firenze

  47. Denominazioni In campo vinicolo, in Italia (e sostanzialmente nei paesi europei) per denominazione si intende: il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Avv. Marco Giuri - Firenze

  48. Fonti normative Denominazione • L. 164/1992 • Regolamento (CEE) 2081/1992 • Dlgs 198/1996 Codice Proprietà Intellettuale: articolo 30 Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. Avv. Marco Giuri - Firenze

  49. Denominazione Nella nozione si valorizza dunque il collegamento tra TERRITORIO PRODOTTO ATTIVITÀ DELL’UOMO Avv. Marco Giuri - Firenze

  50. Differenza Denominazione/Marchi Collettivi I Marchi Collettivi si distinguono dalle “Denominazioni”perché queste ultime rappresentano dei mezzi già utilizzati sul piano sociale prima della loro tutela giuridica. Detta tutela giuridica serve esclusivamente a ratificare quanto già di fatto esistente, mentre i Marchi Collettivi sorgono con il deposito del marchio in sé e quindi possono anche essere prodromici delle Denominazioni. Avv. Marco Giuri - Firenze

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