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Diritti dei bambini in Italia…cenni storici

Diritti dei bambini in Italia…cenni storici.

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Diritti dei bambini in Italia…cenni storici

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Presentation Transcript


  1. Diritti dei bambini in Italia…cenni storici Dopo la seconda guerra mondiale sino al 1967 in Italia gli istituti minorili erano colmi. Nel 1962 si contano 300.000 minori in istituti, i motivi erano molteplici: minori orfani, minori con problemi psicologici, diversamente abili, indigenza della famiglia di origine, genitori in carcere etc. L’istituto era allora l’intervento assistenziale largamente prevalente: non vi era alcuna informazione in merito alle terribili conseguenze, spesso irreparabili, della carenza di cure familiari sullo sviluppo dei bambini, nonostante che gli studi di Spitz e Bowlby ne avessero già denunciato la drammaticità.

  2. Negli anni 60… • Non vi erano interventi di aiuto alle famiglie di origine e non esisteva alcuna iniziativa in merito all’affidamento familiare. • Vi era una grande confusione rispetto alle istituzioni che avessero il compito di tutelare i minori in difficoltà. • vi erano gravissime disfunzioni dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e degli Uffici dei giudici tutelari. • La legge sull’adozione, esistente allora, aveva l’esclusiva finalità di assicurare discendenti alle persone singole e ai coniugi senza figli. • non era previsto alcun accertamento sulle capacità educative degli adottanti. • La legge non prevedeva alcun diritto all’adozione da parte dei bambini che si trovavano in situazione di privazione totale di cure. • erano ancora vigenti le norme del regio decreto 15 aprile 1926 n. 718. Questa disposizione creava una odiosa distinzione fra i bambini legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio – allora chiamati illegittimi • I figli cosiddetti “legittimi” potevano essere ricoverati in istituto solo qualora non ci fossero famiglie affidatarie disponibili mentre per i figli cosiddetti “illegittimi” l’affidamento familiare poteva essere disposto solo a condizione che non ci fosse posto in istituto.

  3. Il 12 dicembre 1962 nasce ANFAA Associazione nazionale famiglie affidatarie adottive ANFAA afferma con determinazione il diritto a crescere in una famiglia di tutti i minori rimasti privi temporaneamente o definitivamente dell’indispensabile assistenza materiale e morale da parte dei genitori biologicipromuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle famiglie d’origine i necessari servizi sociali e assistenziali e, in secondo luogo, garantendo loro una famiglia adottiva o affidataria, secondo le diverse situazioni. Uno degli importanti obiettivi sul quale si è impegnata l’Associazione: la chiusura degli istituti di assistenza per l’infanzia, avvenuta in Italia solo nel dicembre 2006 con l’attuazione della Legge 149/2001, modifica della Legge 189/1983.

  4. La Legge 431/1967 La Legge sull’adozione speciale ha segnato una vera rivoluzione copernicana. Per la prima volta il legislatore poneva al centro dell’attenzione i diritti del bambino e non più quelli dell’adulto senza prole. Con l’adozione speciale il bambino acquisiva lo stato di figlio legittimo. Veniva sancito il diritto del bambino in situazione di privazione di cure materiali e morali ad avere una famiglia adottiva. L’adozione speciale riguardava però solo i bambini fino agli otto anni di età e non veniva abolita l’adozione ordinaria.

  5. Legge 184/1983 norma due istituti:L’ADOZIONE E L’AFFIDO • Art. 1. • Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. • Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. • Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. .. • Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. • Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

  6. La Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia Nel 1989l’Assemblea Generale dell’ONUadotta laConvenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia(Convention on the Rights of the Child), che oltre ad essere un punto di arrivo è un punto di riferimento per numerose iniziative legislative e operative interne agli stati e sovra-nazionali a beneficio dell’infanzia. • Caratteristiche della Convenzione • E' il primo documento internazionale che si occupa unitamente di diritti civili e politici, economici sociali e culturali. • E' il primo documento che dà una precisa definizione di bambino cioè chi non ha ancora compiuto 18 anni. • E' l'unico documento internazionale ratificato da tutti gli stati ad eccezione di due: gli Stati Uniti (che lo hanno solo firmato) e la Somalia. • Nella sua stesura si legge una forte sottolineatura per i bisogni materiali dei bambini, si dà importanza alla cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l'infanzia nei paesi poveri.

  7. Legge 184/1983 e successiva modifica Legge 149/2001 norma due istituti:L’ADOZIONE E L’AFFIDO Aspetti salienti Il minore ha diritto di vivere nella famiglia di originee devono essere attuati tutti i servizi di sostegno possibili volti al superamento delle difficoltà. Il diritto del minore ad avere una famiglia:Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti alla famiglia di origine è affidato ad una famiglia,preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono promuovere iniziative di informazione pubblica sull’affido e organizzare corsi di preparazione per le persone che desiderano diventare affidatari.

  8. Legge 184/1983 e successiva modifica Legge 149/2001 norma due istituti:L’ADOZIONE E L’AFFIDO Aspetti salienti • Il servizio sociale deve costruire il progetto di affido, mettere in atto modalità di assistenza e produrre relazioni sull’andamento del progetto al giudice tutelare o al Tribunale per i minori ogni 6 mesi. Nel provvedimento di affido deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famigliae, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

  9. L’ADOZIONE è una risposta DEFINITIVA ai bisogni di un bambino rimasto privo delle cure necessarie alla sia crescita. Può essere disposta dal Giudice Minorile quando la situazione di grave disagio familiare sia stata valutata NON TEMPORANEA E NON MODIFICABILE con sostegni ed aiuti. Con l’adozione il bambino diventa a tutti gli effetti FIGLIO DELL’ADOTTANTE, rompendo definitivamente ogni legame con la famiglia di origine. L’AFFIDO è invece una risposta TEMPORANEA ai bisogni di un bambino la cui famiglia, mentre vive un periodo di particolare difficoltà o crisi, non è in grado di offrire adeguate cure, Mentre la sua famiglia viene aiutata perché possa superare le sue più gravi difficoltà, il bambino viene affidato temporaneamente alle cure di un’altra famiglia. Nell’affido la relazione del bambino con la famiglia di origine viene mantenuta e tutelata, L’esperienza si concluse con il rientro del minore nella sua famiglia, quando ne sussistono le condizioni. ADOZIONE E AFFIDO

  10. Cos’è l’affido? E’ una risposta concreta che risponde al diritto di ogni bambino di vivere in una famiglia con tutti i benefici insostituibili che questo comporta. E’ un intervento temporaneo di accoglienza e di sostegno rivolto a un minore ma è anche un aiuto alla sua famiglia che non può occuparsi di lui. L’affido è una possibilità aperta a tutti Possono diventare affidatari single,coppie coniugate o conviventi, con o senza figli. E’ un’esperienza umana e affettiva che arricchisce tutti coloro che ne sono coinvolti. L’affido può essere a tempo pieno, per alcune ore della giornata, per il fine settimana o un periodo di vacanza.

  11. Chi sono i minori affidati? I minori affidati, italiani o stranieri possono essere bambini, ragazzi o adolescenti. Non sono minori abbandonati dai loro genitori ma tutti vivono un disagio, piccolo o grande, legato a difficoltà vissute dalla famiglia. Alcuni hanno bisogno di essere temporaneamente separati dalla famiglia di origine, messi “ al sicuro” da una situazione di grave crisi; Altri hanno bisogno soltanto di un piccolo aiuto quotidiano, per trovare sicurezza e continuità di attenzione nei momenti di assenza dei genitori.

  12. Oggi l’’affidatario non è solo • L’esperienza dell’affido, certamente sempre arricchente, può essere in certe fasi faticosa e difficile per gli affidatari, che quindi hanno la necessità di essere accompagnati e sostenuti nel loro impegno. • Il Servizio Distrettuale Affidi e gli operatori dei Servizi Sociali offrono un sostegno in tutte le fasi dell’esperienza del progetto di affido che viene costruito e condiviso . Offre: • Incontri individualizzati per conoscere meglio l’affido • Corsi collettivi di approfondimento • Incontri individualizzati di sostegno agli affidatari • Gruppo di sostegno dei genitori affidatari guidati dall’operatore. Sul territorio sono poi presenti diverse Associazioni dove la famiglia affidataria può vivere momenti di scambio informale, di condivisione e confronto delle esperienze vissute, mettendo anche la propria esperienza al servizio della collettività.

  13. In che cosa si impegna la famiglia affidataria? • A provvedere alla sua educazione ed istruzione • A curare e mantenere i rapporti del minore con la famiglia di origine • Ad accogliere bambino a casa sua e nella sua vita, rispondendo ai suoi bisogni • A favorire il reinserimento del minore nella sua famiglia di origine Come puoi approfondire il tuo interesse per l’affido? Puoi rivolgerti al Servizio Distrettuale Affidi presso Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona in via Italia Libera 18/A Como 031.25.26.46

  14. L’affido è un’esperienza che arricchisce • Accogliere per un periodo un bambino significa… • Accogliere un bambino in difficoltà, rispettando la sua famiglia d’origine e la sua storia. • Accompagnare il bambino nel percorso di crescita, ponendosi idealmente a fianco dei genitori naturali. • Vivere un’esperienza che si allarga alla vita di coppia, ai figli ed alla famiglia intera, e che dà un nuovo senso alla vita. • Fare esperienza di un impegno concreto che può cambiare positivamente la vita di un bambino, della sua famiglia e della famiglia affidataria.

  15. L’accoglienza e l’affido… una cultura in continuo sviluppo fra il diritto del bambino e il dovere dell’adulto. Il suo nome è oggi "Noi siamo colpevoli di molti errori e di molte colpema il nostro peggior crimine é abbandonare i bambini,trascurando la fontana della vita,molte delle cose di cui noi abbiamo bisogno possono aspettare;i bambini non possono.Proprio ora é il tempo in cui le sue ossa si stanno formando,il suo sangue si sta facendo e i suoi sensi si stanno sviluppando.A lui, noi non possiamo rispondere "domani",il suo nome é "oggi"Gabriela Mistralpoetessa cilena, Nobel per la pace

  16. MINORI IN AFFIDO IN PROVINCIA DI COMO( dati anno 2007- Gruppo Coordinamento Prov.Affidi) Minori N. • 0-4 anni 13 • 5-9 anni 40 • 10-14 anni 50 • 15-18 anni 38 • 18-21 anni 7 Totale 148

  17. TIPOLOGIA DI AFFIDO( dati anno 2007- Gruppo Coordinamento Prov.Affidi)

  18. MINORI IN COMUNITA’ IN PROVINCIA DI COMO( dati anno 2007-Gruppo Coordinamento .Prov. Affidi.) Minori N. • 0-4 anni 34 • 5-9 anni 34 • 10-14 anni 43 • 15-18 anni 58 • 18-21 anni 6 Totale 175

  19. TIPOLOGIA DI COMUNITA’( dati anno 2007-Gruppo Coordinamento .Prov. Affidi.)

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