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Il d.lgs. n. 205/2010 – in generale 8 Aprile 2011

Il d.lgs. n. 205/2010 – in generale 8 Aprile 2011. Non si tratta di un “correttivo” ma del recepimento della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Il testo va interpretato sulla base della Direttiva, in particolare dei considerando.

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Il d.lgs. n. 205/2010 – in generale 8 Aprile 2011

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Presentation Transcript


  1. Il d.lgs. n. 205/2010 – in generale 8 Aprile 2011

  2. Non si tratta di un “correttivo” ma del recepimento della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Il testo va interpretato sulla base della Direttiva, in particolare dei considerando.

  3. La Direttiva 2008/98/CE costituisce un punto di svolta nell’approccio comunitario alla gestione dei rifiuti. Società del riciclaggio. Criteri di priorità e gerarchia nella gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Responsabilità estesa del produttore. Massima attenzione solo ai rifiuti pericolosi. La quantità di rifiuti da gestire si riduce anche attraverso il riutilizzo dei prodotti (per la stessa finalità) o dei sottoprodotti (per finalità diverse).

  4. Recupero come semplice controllo: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

  5. Sottoprodotto: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

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