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IMPERO E CITTA’

IMPERO E CITTA’. Lodo delle torri dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090.

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IMPERO E CITTA’

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Presentation Transcript


  1. IMPERO E CITTA’

  2. Lodo delle torri dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090 In nome del Signore e del Salvatore nostro Gesù Cristo. Io Daiberto, sebbene indegno per provvidenza divina vescovo dei Pisani, con accanto a me in qualità di soci gli uomini forti e saggi Pietro visconte, Rolando e Stefano, Guinezone, Mariniano e Alberto, considerando l'antica pestilenza della superbia della città di Pisa, dove accadevano quotidianamente numerosissimi omicidi, spergiuri e incesti, principalmente in occasione della distruzione di domus, e altri numerosi delitti, ……………….

  3. Lodo delle torri dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090 col consenso degli uomini suddetti, stabilisco e impongo fermamente a tutti gli abitanti di Pisa, dei borgi e di Chinzica, in nome del giuramento che avete fatto, che nessuno impedisca ad altri in alcun modo di costruire o restaurare una domus alta come la torre di Stefano figlio di Baldovino e di Lamberto; per quelli che abitano a Chinzica, alta come la torre più alta di Guinizone figlio di Gontolino, né impedisca di farlo con qualche malvagia intenzione sul terreno di sua proprietà o che tiene come suo,

  4. Lodo delle torri dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090 eccetto che colui, che vuole impedire che ciò sia fatto, possa mostrare che il terreno è suo e non di colui che lo tiene, ed eccetto ai capi del ponte. E in terra ecclesiastica nessuno impedisca di costruire una domus alle altezze stabilite. (..)

  5. L’invenzione del comune e dell’autonomia • L’associazione dei cittadini è fondata sul contratto rafforzato dal giuramento e rinnovato ogni anno tra cittadini e loro rappresentanti • L’assemblea è titolare del potere normativo • Il potere esecutivo, quello militare e la giustizia del comune sono esercitati da ufficiali eletti dall’assemblea • Le cariche sono temporanee e soggette a giudizio di sindacato alla scadenza del mandato

  6. Fin dal 1119 l’imperatore Enrico V contrappone • Ius civile est omnibus commune • Ius consuetudinarium non autem legitimum

  7. Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da Federico I di Svevia tra il 1154 e il 1158con la consulenza dei 4 dottori • Regaliae sunt haec: ….. Iudices vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab imperatore vel eius potestate constituti seu confirmati • Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent et iusiurandum prestare quale a lege constitutum est (Nov. 8)

  8. Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da Federico I di Svevia tra il 1154 e il 1158 Hac edictali: • differenza tra associazioni giurate fedeli all’Impero (coniurationes) e associazioni giurate nemiche dell’Impero (conventiculae) • Le ingiurie e i furti siano puniti secondo la legge • Giudici, ufficiali locali e magistrati siano designati o confermati dall’imperatore o da suo delegato

  9. Il costituto dell’uso di Pisa del 1155-1160 • Prototipo normativo di un’associazione che cercava di “giustificare” la propria struttura organizzativa • Tecnica di legislazione inventata per risolvere il conflitto tra la piena riaffermazione della sovranità imperiale e l’autonomia cittadina • Dottrina e prassi del diritto

  10. Constituto di Pisa- le fonti - • Le norme scritte (statuta in scriptis redacta) sono state chiamate Constituta, per indicare che sono state formate da molti (a compluribus statuta) e anche accettate e confermate dalla città.

  11. Constituto di Pisa- le fonti - • La città di Pisa che da tempi molto remoti vive secondo la legge longobarda, pur avendo conservato alcuni istituti la legge longobarda, e giudica secondo quelle leggi nei giudizi [detti] della Legge (sub iudicio Legis), per effetto dei rapporti che intrattiene con diversi popoli sparsi nelle diverse parti del mondo si è formata ed ha elaborato (meruit- ha meritato) consuetudini non scritte.

  12. Problemi del diritto consuetudinario secondo il costituto di Pisa • I giudici (non giudicano uniformemente), ma per le differenze nella conoscenza della scienza e degli strumenti del diritto (ex diversitate scientie) e per quelle di carattere soggettivo (intellectus) nel passare del tempo giudicano diversamente sugli stessi negozi o su negozi simili e pronunciano sentenze del tutto differenti tra di loro

  13. Costituto di Pisa- la redazione degli usi - • A questo scopo i Pisani hanno eletto noi e prima di noi moltissimi altri cittadini esperti di diritto (sapientes civitatis) per fare sotto giuramento (sub sacramento) quanto è stato detto, per correggere quel che c’è da correggere, e per redigere tutto in iscritto dopo aver distinto i diritti e le azioni (causas et questiones) fondati sulle consuetudini da quelli fondati sulle leggi.

  14. I giudici competenti per le questioni fondate sulla consuetudine • Per giudicare i casi regolati da queste consuetudini (super quas), [la città] ha istituito giudici eletti annualmente e chiamati previsori (previsores), affinché, fondandosi sull’equità (ex equitate) e in vista della prosperità, della giustizia, dell’onore e della tutela della città, giudichino secondo la consuetudine (in consuetudinibus previderent), sia a favore dei cittadini, che degli stranieri e degli stranieri in transito e per tutti senza distinzione di origine, nazionalità e legge (universaliter).

  15. Irnerio (nel 1116 al seguito di Enrico V) Martino Piacentino (1160) E’ illecita qualsiasi consuetudine contraria alla legge Bulgaro (1140) Ad C. 8,52(53) (quae sit longa consuetudo, l. consuetudinis ususque) Le conuetudini generali abrogano le leggi Le consuetudini particolari possono derogarvi purché formate ex certa scientia e non fondate sull’errore La patientia anche tacita dell’imperatore sana la consuetudine contra legem. Quale efficacia ha la consuetudine contraria alla legge?Le consuetudini secondo la scientia iuris

  16. Convenzione tra Federico I e i Pisani6 aprile 1162 Federico I concede che i cittadini Pisani, gli abitanti del loro territorio e tutti i loro beni (res) siano liberi.Che si reggano liberamente secondo la loro volontà (libere,sicut eis placuerit) con magistrature e persone da loro scelte (consoli, giudici, podestà). La città di Pisa abbia piena giurisdizione, potere di fare giustizia civile e criminale, di istituire tutori e mundoaldi e tutto quanto il giudice ordinario o un magistrato delegato dall’imperatore può fare validamente ed efficacemente nei confronti dei suoi soggetti e dei suoi beni

  17. Convenzione tra Federico I e i Genovesi 9 giugno 1162 • Federico I dona e concede in feudum ai consoli al comune di Genova il libero potere di eleggersi e confermare i loro consoli che abbiano il potere di fare giustizia e di punire i reati nella città e nel contado in buona fede, secondo la legge (legitime) e secondo le consuetudini della città (secundum bonos mores ipsius civitatis). E ad essi non imponiamo alcun potere superiore

  18. 1168 marzo – aprileLe città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il giuramento dei patti • 1) Giuro che aiuterò Venezia, il castello e i sobborghi di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Bologna e Cremona, Brescia, Bergamo, Milano e Piacenza, Lodi, Parma Mantova e Como e tutti gli uomini e le comunità loro alleate (in concordia) e tutti gli altri che hanno stipulato con noi un giuramento di alleanza contro chiunque ci arrechi guerra o danni. • 2) …………….

  19. 1168 marzo – aprileLe città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il giuramento dei patti • 1) ………. • 2)Non tradirò gli alleati e se sarò a conoscenza di qualche cospirazione appena mi sarà possibile ne darò comunicazione nell’assemblea • 3) ……………………………………

  20. 1168 marzo – aprileLe città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il giuramento dei patti • 3) Farò prestare giuramento a tutti i cittadini maschi di età compresa tra i quattordici e i sessant’anni eccettuati religiosi, monaci, muti e ciechi • 4) Qualunque cosa sarà decisa a maggioranza dei voti dei Rettori delle città alleate osserverò in buona fede e senza frode.

  21. Delibere del consiglio dei rettori della Lega5 maggio 1168 Decisero che …..Nessuna città o individuo avrebbe potuto costruire una fortezza nel territorio (iurisdictio) di un’altra città, senza il consenso di quest’ultima e senza che ciò fosse stato concordato in un trattato apposito ….. Che i ricorsi in appello all’imperatore Federico fossero nulli

  22. Pace di Costanza(1183 d.C.)l’autonomia • Noi Federico, imperatore dei Romani. ed Enrico figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul terriorio extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello e nel distretto suburbano e nelle altre città, luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul territorio extra-urbano

  23. Pace di Costanza(1183 d.C.)l’autonomia • applicherete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete applicato o che applicate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

  24. Pace di Costanza(1183 d.C.)i consoli • 8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo ricevano da lui, come erano soliti riceverlo. Negli altri casi ciascuna città ottenga da Noi il consolato. Negli anni successivi, appena saranno eletti i consoli nelle singole città, essi ricevano l'investitura dal nostro rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato, e ciò avvenga per cinque anni;

  25. Pace di Costanza(1183 d.C.)i consoli 8) ……… finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio rappresentante alla nostra presenza per ricevere l'investitura. Così ci si comporterà in seguito cioè, terminati i quinquenni le città ricevano da Noi l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La medesima procedura sarà osservata con il nostro successore e tutte le investiture avverranno gratuitamente.

  26. Pace di Costanza(1183 d.C.)giuramento di fedeltà 11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere il consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi. 12) I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e prestino giuramento come vassalli; tutti gli altri, dai quindici anni fino ai settanta, giureranno fedeltà come cittadini, a meno che siano persone a cui possa e debba essere condonato, senza frode, il giuramento.

  27. Pace di Costanza(1183 d.C.)la giustizia • 4) Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà una pretesa, che riguarda sia la città che il territorio extra-urbano, respingeremo il ricorso ed imporremo al ricorrente un silenzio perpetuo.

  28. Pace di Costanza(1183 d.C.)l’appello • 10) Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se si supererà la somma di 25 lire imperiali fatti salvi il diritto e gli usi della Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non sarà obbligatorio recarsi in Germania, ma Noi terremo un nostro rappresentante nella città o nel territorio dell'episcopato che istruisca la causa di appello e giuri che in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal ricorso o dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno che non si presenti un giusto impedimento o non intervenga il consenso di entrambe le parti.

  29. lex municipalis, idest consuetudo municipalis • Secondo l’interpretazione di due Glossatori, la legge cittadina è, sotto il profilo delle fonti del diritto, assimilabile alla consuetudine • Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del Codice)* • Azzone (…1190- 1229/39)

  30. Il diritto delle autononomie cittadine dalla categoria della consuetudine a quella dello statuto • Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo • Titolare del potere normativo nella città e nelle comunità minori è l’assemblea, che può delegarlo a propri rappresentanti • Fonti dello statuto: • Consuetudini • Delibere delle assemblee cittadine • Talvolta frammenti degli corpus iuris (ad es. nei costituti di Pisa: l. placuit)

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