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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Riflessi sulla Contabilità e sul Bilancio

10 febbraio 2004. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Riflessi sulla Contabilità e sul Bilancio. Istituto di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda - Contabilità e Bilancio - LIUC. PP. Introduzione.

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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Riflessi sulla Contabilità e sul Bilancio

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Presentation Transcript


  1. 10 febbraio 2004 LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIORiflessi sulla Contabilità e sul Bilancio Istituto di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda - Contabilità e Bilancio - LIUC

  2. PP Introduzione Dopo oltre 10 anni dall’introduzione del D.Lgs. n. 127/91, le disposizioni del D. Lgs. n. 6/2003 relative al riordino del diritto societario hanno interessato anche la sezione IX del Codice civile: “Del Bilancio”. Si tratta delle modifiche più significative dal 127/91, che peraltro non stravolgono l’impianto originario. Le disposizioni del D.Lgs. n. 6/2003, orientate alla logica del doppio binario, accolgono alcune esigenze manifestatesi da tempo nella prassi operativa ed espresse più volte dalla dottrina, evidenziando al contempo una duplice tendenza: - un’ulteriore semplificazione degli schemi di bilancio per le piccole-medie imprese che possono accedere al bilancio in forma abbreviata; - un aumento dei contenuti informativi da fornire, attraverso la nota integrativa, agli stakeholders.

  3. AN La riforma del bilancio.Entrata in vigore

  4. AN Riforma del diritto societario entrata in vigore La riforma del diritto societario entra in vigore il 1° gennaio 2004; ma se si presta attenzione alle modifiche introdotte alle modalità di redazione del bilancio, l'applicazione delle nuove regole avviene in modo graduale. Infatti le disposizioni d'attuazione, introdotto dall'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 6/2003, stabilisce che i bilanci:* se relativi a esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004, devono essere redatti sulla base della normativa previgente la riforma; * se relativi a esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004, possono essere redatti secondo le disposizioni previgenti o sulla base della normativa disposta dalla riforma; * infine, se relativi a esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004, devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.E' evidente, quindi, che la nuova normativa non riguarderà direttamente ne' il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 né quelli degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2003. Per la verità, questi ultimi saranno in ogni caso interessati dalle nuove regole allorché saranno comparati con il bilancio al 31 dicembre 2004. Pertanto ove possibile ne e' consigliata l'adozione anticipata.

  5. PP L’impatto della riforma sui principi di redazionedel bilancio

  6. PP I principi di redazione del bilancio2) riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma Le modifiche all’art. 2423-bis del c.c., relativo ai principi di redazione del bilancio, si sostanziano in un’estensione del punto 1) “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Art. 2423-bis punto 1), c.c. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha certamente riflessi sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali ma può averne anche sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori nello stato patrimoniale e nel conto economico. [...]”.

  7. SCHE L’impatto della riforma sugli schemi di bilancio

  8. SCHE Gli schemi di Stato Patrimonialee Conto Economico Per quanto riguarda le variazioni apportate agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, le novità, come si e` detto, si sostanziano nel recepimento formale-civilistico di comportamenti invalsi nella prassi contabile e sostenuti dai principi contabili nazionali ed internazionali. In particolare, si ripercorrono nelle tavole che seguiranno le novità introdotte dalla riforma, evidenziate in grassetto, seguendo l’ordine sequenziale degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Si riporta il nuovo schema di Stato Patrimoniale (Tavola 1), e di Conto Economico (Tavola 2).

  9. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto ed ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. STATO PATRIMONIALE

  10. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale II) Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. STATO PATRIMONIALE

  11. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate, b) verso imprese collegate, c) verso imprese controllanti, d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); STATO PATRIMONIALE

  12. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale C) Attivo circolante: I) Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso imprese controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. STATO PATRIMONIALE

  13. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV) Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. STATO PATRIMONIALE

  14. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale PASSIVO A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III - Riserva di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell’esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. inversione STATO PATRIMONIALE

  15. SCHE TAVOLA 1Lo schema di Stato Patrimoniale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4)debiti verso banche; 5)debiti verso altri finanziatori; 6)acconti; 7)debiti verso fornitori; 8)debiti rappresentati da titoli di credito; 9)debiti verso imprese controllate; 10)debiti verso imprese collegate; 11)debiti verso controllanti; 12)debiti tributari; 13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14)altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti. STATO PATRIMONIALE

  16. SCHE TAVOLA 2Lo schema di Conto Economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi, b) oneri sociali, c) trattamento di fine rapporto, d) trattamento di quiescenza e simili, e) altri costi; CONTO E CONOMICO

  17. SCHE TAVOLA 2Lo schema di Conto Economico 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni, d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) CONTO E CONOMICO

  18. SCHE TAVOLA 2Lo schema di Conto Economico C) Proventi ed oneri finanziari: 15) proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi ed altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15+16-17+/-17-bis) CONTO E CONOMICO

  19. SCHE TAVOLA 2Lo schema di Conto Economico D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A- B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell’esercizio. CONTO E CONOMICO

  20. SCHE Lo schema di Conto Economico Le novità della riforma Relativamente al Conto Economico, le uniche modifiche allo schema sono: la rinumerazione dell’utile (o perdite) dell’esercizio (ora voce 23), che aveva mantenuto la stessa numerazione anche dopo l’abrogazione dell’appendice fiscale (ex voci 24 e 25) 1 23) utile (perdite) dell’esercizio.

  21. SCHE Lo schema di Conto Economico Le novità della riforma 2 17-bis) utili e perdite su cambi. l’inserimento della voce 17-bis) utili e perdite su cambi. Quest’ultima comprende sia gli utili che le perdite su cambi. Attua così di fatto una compensazione di partite non ammessa, salvo specifiche deroghe. In questo caso, nonostante le osservazioni dell’OIC che suggerivano di integrare l’art. 2423-ter, ultimo comma, del c.c. in tal senso, il legislatore, che pur lo aveva sottolineato nella Relazione Governativa, ne se ne e` dimenticato. Gli utili e le perdite di cui alla nuova voce 17-bis si riferiscono: alle differenze realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l’operazione in valuta “e` compiuta” ed il cambio esistente al momento del pagamento; alle differenze non realizzate tra il cambio esistente alla data in cui l’operazione in valuta “è compiuta ” ed il cambio esistente alla chiusura dell’esercizio. In tal senso e` intervenuto il nuovo comma 8-bis) dell’art. 2426 del c.c. a definire i criteri di valutazione delle attività e passività in valuta

  22. VAL L’impatto della riforma sui criteri di valutazione

  23. VAL Premessa. Le modifiche dei criteri di valutazione 1. Evoluzione della disciplina dettata per le operazioni in valuta, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge delega per la riforma del diritto societario n. 366 del 3 ottobre 2001. 2. Immobilizzazioni immateriali: la prescrizione di fornire in Nota integrativa alcune indicazioni relative alla loro valutazione potrebbe far scaturire un’eventuale “apertura” verso il principio del “fair value”. In generale, rimane fermo il criterio del costo quale principio cardine di valutazione delle poste di bilancio.

  24. VAL L’intervento del legislatore sulle operazioni in valuta Il D.Lgs. n. 6/2003 ha previsto una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta interessino La normativa attualmente vigente non prevede specifiche regole per la conversione e la valutazione delle operazioni in valuta. A tale lacuna pone rimedio la “nuova” disciplina del bilancio d’esercizio. Mediante la definizione di: una apposita voce di conto economico deputata ad accogliere le differenze di cambio, specifici criteri di valutazione. Le immobilizzazioni L’attivo circolante

  25. VAL 1. Le operazioni in valutaNuova disciplina E’ stata introdotta un’apposita voce di conto economico (C.17-bis) per accogliere l’effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell’operazione. E’ stato normativamente sancito ciò che allo stato attuale è stabilito soltanto dai principi contabili: INNOVAZIONI I ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l’operazione, posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio di tale giorno. Nuovo art. 2425-bis, Codice civile

  26. VAL Le operazioni in valutaNuova disciplina art. 2426, comma 1, n. 8-bis) Sono stati modificati i criteri di valutazione: “le attività e le passività in valuta, già iscritte al cambio della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, imputando la variazione al conto economico”. L’eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generato Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, e` fatto obbligo di mantenere il cambio “storico ”, ossia quello corrente alla data di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il tasso di cambio al termine dell’esercizio sia durevolmente inferiore a quello di rilevazione dell’operazione, l’immobilizzazione dovrà essere iscritta a tale minor valore.

  27. VAL Le operazioni in valutaNuova disciplina Nella nota integrativa occorrerà riportare, tra l’altro, gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio (“nuovo” art. 2427, comma 1, n. 6-bis, Codice civile). Nuovo art. 2427, comma 1, n. 6-bis, C.c. A T T E N Z I O N E Le indicate disposizioni non recepiscono il trattamento contabile previsto dal D.P.R. n. 917/1986; Differenziano la disciplina contabile delle poste in valuta a seconda che queste appartengano ad uno dei seguenti raggruppamenti del bilancio: attivo circolante; immobilizzazioni.

  28. VAL Le operazioni in valutaNuova disciplina - ATTIVO CIRCOLANTE Il trattamento contabile viene riassunto nei seguenti esempi L’eventuale differenza positiva tra gli utili e le perdite su cambi (c.d. “utile netto”) va accantonato in un’apposita riserva, non distribuibile fino a quando non sarà realizzato con l’incasso o il pagamento dell’attività o della passività che l’ha originato. Il Legislatore non precisa se tale differenza debba prima transitare dal Conto Economico.

  29. VAL Le operazioni in valutaNuova disciplina - IMMOBILIZZAZIONI L’iscrizione originaria - da effettuarsi al tasso di cambio al momento del rispettivo acquisto (cambio storico) - deve essere modificata in riduzione (prudenza) se: alla data di chiusura dell’esercizio: - esiste un cambio più sfavorevole, - e si ritiene tale diminuzione durevole

  30. VAL 2. I beni intangibili: le aperture al criterio del “fair value”Nuova disciplina Per i beni intangibili, nella nota integrativa occorrerà - indicare la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, - fare a tal fine esplicito riferimento, tra l’altro, al loro valore di mercato, per quanto determinabile. Si tratta di un primo tentativo di allineamento del bilancio italiano alla prassi internazionale. Proprio in considerazione della crescente applicazione del fair value in ambito internazionale, la riforma prevede che nella Nota integrativa siano indicati la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e al loro valore di mercato, per quanto determinabile. Nuovo art. 2427, comma 1, n. 3-bis, C.c.

  31. VAL Le aperture al criterio del “fair value”Nuova disciplina NOTA INTEGRATIVA Occorre segnalare le differenze rispetto alle riduzioni di valore operate negli esercizi precedenti, evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione. In ogni caso, non mutano i criteri di valutazione delle poste in esame: le stesse pertanto continueranno ad essere iscritte al costo di acquisto o produzione, con ammortamento sistematico in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e obbligo di svalutazione in occasione di perdite durevoli di valore. Il coordinamento tra le due disposizioni appare incompleto, se si intende giungere ad un completo allineamento dei criteri di valutazione interni a quelli previsti dalla prassi internazionale. CRITERI DI VALUTAZIONE COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

  32. SP L’impatto della riforma su stato patrimoniale e conto economico

  33. SP Lo Stato PatrimonialeLe novità della riforma E- l’iscrizione delle operazioni di “pronti contro termine”. A- l’introduzione di apposite voci per la rilevazione della fiscalità corrente e differita; D- l’obbligo di riportare separatamente, tra le poste dell’attivo, le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria; B- l’indicazione separata, tra le voci del passivo, dei debiti verso soci per finanziamenti da questi erogati alla società; C- l’indicazione distinta dei beni e dei rapporti compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare;

  34. CE Il Conto EconomicoLe novità della riforma F. Inserimento di un’apposita voce (la C.17-bis) deputata all’accoglimento degli utili e delle perdite su cambi E. l’obbligo di rilevare, per la quota maturata nell’esercizio, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (ad esempio “pronti contro termine”) A. l’obbligo di indicare nella voce 22 le imposte anticipate e differite

  35. SCHE A. Fiscalità corrente e differita I CREDITI VERSO L’ERARIO I nuovi schemi di bilancio prevedono apposite voci per l’indicazione della fiscalità corrente e differita. Tale circostanza sancisce, anche a livello normativo, l’obbligatorietà dell’iscrizione delle imposte anticipate e differite, oggi richiesta soltanto dai postulati di bilancio, nonché dai principi contabili nazionali ed internazionali. Sono state introdotte nell’attivo di stato patrimoniale due voci: C) Attivo circolante: …OMISSIS... II) Crediti, …OMISSIS… 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. ...alla ridenominazione della voce del passivo: B) Fondi per rischi e oneri: 2) per imposte, anche differite, ...e alla voce del conto economico: 2) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate, ...e al punto 14) della nota integrativa inerente le informazioni da fornire sulla fiscalità differita. …da leggersi insieme:

  36. SP A. Fiscalità corrente Oggi I crediti vantati verso l’Erario (ad esempio, crediti per imposte versate in eccedenza, Iva a credito, etc.) devono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, all’interno della voce C.II.5. Tale voce riveste carattere residuale e, come tale, accoglie tutti i crediti verso terzi non iscrivibili in altre voci dell’attivo circolante. A differenza di quanto disposto con riferimento al passivo, ove viene prevista un’apposita voce (D.11) per la rilevazione dei debiti tributari certi e di ammontare determinato, non vi è, quindi, nell’attuale schema dell’attivo, una specifica voce per l’indicazione dei crediti tributari. A tale lacuna pone rimedio il decreto di riforma del diritto societario, prevedendo l’introduzione di una voce (la C.II.4-bis, denominata “Crediti tributari”) deputata all’accoglimento di tali poste. Riforma

  37. SP La fiscalità corrente e differita nel nuovo SP .

  38. SP A. Fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE Al riguardo, la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003 osserva che, per le imposte anticipate, “si e` ritenuta corretta una indicazione separata, rispetto ai “crediti tributari ”, stante la loro natura che non e` esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro ”. Tale circostanza giustifica anche l’indicazione “imposte anticipate ” non preceduta dal termine “crediti” ne´ dalla preposizione “per” (imposte anticipate). Quanto alla contropartita contabile delle imposte differite passive, il legislatore ha ritenuto sufficiente integrare la denominazione della voce B.2 del passivo (“Fondi per imposte”) con la precisazione “anche differite”. Infatti, come ribadito dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, per la contabilizzazione di tale contropartita “la voce più corretta e` il “Fondo Imposte” e non la voce “Debiti tributari” (D.11), non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da pagare in futuro”. IMPOSTE DIFFERITE

  39. SP A. Fiscalità differita Non mutano i principi cui deve essere informata la rilevazione della fiscalità differita: il principio della competenza, sancito dall’art. 2423-bis del Codice civile, e` stato infatti ritenuto sufficientemente “generale” da comprendere anche la “fiscalità differita”. In altri termini, posto che le imposte hanno natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, il principio in oggetto dovrebbe già essere di per sé idoneo, senza necessità di ulteriori specificazioni, a rendere obbligatoria la contabilizzazione di quelle imposte che: _ sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso, pur essendo di competenza degli esercizi futuri (tali, appunto, sono le imposte anticipate); _ sono di competenza dell’esercizio, ma sono esigibili in esercizi futuri (tali, appunto, sono le imposte differite).

  40. SP B. Finanziamenti dei soci I finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione non andranno più contabilizzati all’interno dei “Debiti verso altri finanziatori” (attuale voce D.4 del passivo dello stato patrimoniale), bensì nell’apposita voce “Debiti verso soci per finanziamenti” (voce D.3 del passivo del nuovo schema dello stato patrimoniale). I versamenti dei soci alla società possono assumere essenzialmente la natura di: _ versamenti che costituiscono prestiti restituibili, anche se infruttiferi e non erogati dai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione; Secondo il nuovo art. 2467 del c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci di SRL a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. _ versamenti che costituiscono conferimenti, non imputati a capitale sociale né a sovrapprezzo azioni o quote, attribuiti sotto la denominazione variabile di “versamenti in conto capitale”, “contributi in conto capitale”, “contributi in conto futuro aumento di capitale”, “versamenti a fondo perduto”, “rinunce a crediti preesistenti”, “versamenti a copertura perdite”, etc. (cfr. PCDC n. 28).

  41. SP B. Trattamento contabile Il trattamento contabile del versamento dipenderà dalla natura del medesimo. I versamenti che costituiscono prestiti restituibili (sia fruttiferi che infruttiferi) vanno iscritti all’interno dei debiti finanziari, nel passivo dello stato patrimoniale. In base alla disciplina attualmente vigente, tali versamenti vanno allocati nella voce D.4. In seguito all’entrata in vigore della riforma del diritto societario, invece, la rilevazione avverrà all’interno della nuova voce D.3, denominata “Debiti verso soci per finanziamenti”. I versamenti dei soci finalizzati a futuri aumenti di capitale o a copertura di perditedevono (e dovranno) essere iscritti nel patrimonio netto in una sottovoce della voce A.VII (“Altre riserve”). Le varie riserve saranno poi indicate distintamente nella nota integrativa. Infatti, il nuovo art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice civile, prescrive appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto vengano riportate secondo l’origine, la distribuibilità e la disponibilità .

  42. SP B. Versamenti dei soci Come osservato dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, non si e` ritenuto di imporre l’utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore del bilancio. Si segnala, peraltro, che la stessa relazione riporta in allegato un’esemplificazione di tali schemi. Quanto sin qui riportato può essere riepilogato nel seguente prospetto:

  43. SP C. Patrimoni destinati Il bilancio di esercizio dovrà fornire adeguate informazioni in ordine all’eventuale costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare; il contenuto di tale informativa e` esplicitato dalla norma. In attuazione dell’art. 4, comma 4, lettera b) della legge n. 366/2001, il D.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del Codice civile, che disciplinano il nuovo istituto giuridico del patrimonio separato, distinguendo fra due fattispecie: _ patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447- bis e seguenti, Cod. civ.); _ finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies, Cod. civ.). 1 2

  44. SP C. Patrimoni destinati a uno specifico affare e finanziamenti 1 _ patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447- bis e seguenti, Cod. civ.); Con esso, parte del patrimonio sociale venga separata dalla restante e destinata ad uno specifico affare, vale a dire ad una particolare operazione economica. In tale ipotesi, l’ingresso di soggetti “terzi” nell’iniziativa e` meramente eventuale e si realizza attraverso strumenti a carattere “partecipativo”, in ogni caso diversi dal capitale di debito (a tal proposito, si veda la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003). 2 _ finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies, Cod. civ.). Questo secondo modello, invece, presuppone che, a fronte di uno specifico affare della società, un soggetto terzo eroghi un finanziamento al cui rimborso siano principalmente destinati i ricavi dell’iniziativa finanziata.

  45. SP D. I beni detenuti in leasing Alla voce B - Immobilizzazioni e` stata data evidenza di quelle detenute in leasing. ATTIVO …OMISSIS... B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: …OMISSIS... Ancora una volta il legislatore ha utilizzato una dizione non appropriata, dal punto di vista tecnico, non accogliendo le osservazioni allo schema di decreto dell’OIC che aveva sottolineato la necessità di eliminare la parola “concessi”, in quanto trattasi del bilancio del locatario e non del locatore. La posizione del legislatore in merito alla rappresentazione del leasing finanziario resta distante da quella dei principi contabili internazionali (IAS 17), ovvero dalla rappresentazione della realtà secondo il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, nonostante le informazioni da dare in nota integrativa al punto 22). Vale ancora il metodo “patrimoniale”

  46. CE E. I Pronti contro Termine Il legislatore delegato ha introdotto le disposizioni riepilogate nella seguente Tavola. Si definiscono pronti contro terminequei contratti di matrice finanziaria attraverso i quali un soggetto (cedente, solitamente una banca) vende, a un determinato prezzo, una certa quantità di attività (ad esempio, titoli) ad un altro soggetto (cessionario o cliente), il quale si impegna a vendere nuovamente a termine le stesse attività al cedente ad un prezzo concordato.

  47. SCHE E. I pronti contro termine SP Accogliendo quanto già avviene nella prassi. Il legislatore ha inserito il comma 5 dell’art. 2424-bis del c.c., relativo alle attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. Queste devono essere iscritte nello stato patrimoniale del cedente dei titoli a pronti, mentre il cessionario non rileva i titoli acquistati tra le attività, ma un credito di finanziamento verso il cedente a breve: in questo modo si rispecchia la realtà economica dell’operazione, nel pieno rispetto del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. Dal punto di vista economico, la differenza tra prezzo a pronti e a termine viene contabilizzata per competenza in ragione del tempo trascorso, con valenza anche ai fini fiscali. Tali modifiche inerenti le operazioni pronti contro termine trovano ulteriori elementi informativi in nota integrativa al nuovo punto 6-ter) dove si prescrive di indicare, per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. CE NI

  48. CE PCTLe novità della riforma Il nuovo art. 2425-bis, comma 3 recepisce, anche da un punto civilistico, le regole dettate dal legislatore fiscale, affermando che, in capo ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio ex D.Lgs. n. 127/1991: _ gli interessi attivi conseguiti su titoli posseduti in base a contratti di pronti contro termine devono essere imputati nel conto economico del cessionario in base alla quota maturata nell’esercizio; _ la differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine deve essere iscritta nel bilancio del cessionario per la quota di competenza dell’esercizio.

  49. CE PCTLe novità della riforma A differenza delle operazioni in valuta, relativamente ai proventi e agli oneri derivanti da contratti di pronti contro termine, non sono state previste specifiche voci di conto economico. Gli stessi continueranno ad essere contabilizzati nelle medesime voci attualmente utilizzate, secondo quanto precedentemente evidenziato, vale a dire all’interno della voce C.16.d per i proventi finanziari e all’interno della voce C.17 per gli oneri finanziari. Alla luce di tali considerazioni, la riforma del diritto societario non dovrebbe quindi comportare novità sostanziali in ordine alla rilevazione delle operazioni in esame. Si ricorda infine che, in nota integrativa, occorrerà riportare, distintamente per ogni voce, l’ammontare dei debiti e dei crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

  50. SCHE La nota integrativaLe novità della riforma Il D.Lgs. n. 6/2003 ha attribuito un peso crescente al ruolo informativo della nota integrativa, quale documento esplicativo, nonché integrativo specifico dei dati di bilancio: basti osservare il numero dei punti di cui ora si compone il documento, rispetto alla versione precedente. Nella Tavola 3 sono stati evidenziati in grassetto i punti della nota integrativa di nuova introduzione.

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