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LA FINANZIARIA 2007 le novità in materia di lavoro

LA FINANZIARIA 2007 le novità in materia di lavoro. Milano 17 gennaio 2007. Gabriele Bonati. Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEF.

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LA FINANZIARIA 2007 le novità in materia di lavoro

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  1. LA FINANZIARIA 2007le novità in materia di lavoro Milano 17 gennaio 2007 Gabriele Bonati

  2. Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEF • La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006), composta da un solo articolo e da ben 1364 commi (provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici materie trattate), ha apportato significative modificazioni al TUIR con particolare riguardo alla determinazione dell’imposta delle persone fisiche (modificando anche la sequenza degli articoli).Il provvedimento (commi da 6 a 11) ha provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a: • ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di reddito); • ripristinare le detrazioni d’imposta (al posto delle deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i carichi di famiglia; • aggiornare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a seguito della modifica della curva IRPEF.

  3. Scaglioni di reddito Aliquote Da € 0,00 a € 15.000,00 23% Da 15.000,01 a € 28.000,00 27% Da 28.000,01 a € 55.000,00 38% Da 55.000,01 a € 75.000,00 41% Oltre € 75.000 43% La nuova curva IRPEF

  4. Redditi Aliquote Differenza (*) 2006 2007 Da € 0,00 a € 15.000,00 23% 23% - Da € 15.000,01 a € 26.000,00 23% 27% + 4 Da € 26.000,01 a € 28.000,00 33% 27% - 6 Da € 28.000,01 a € 33.500,00 33% 38% + 5 Da € 33.500,01 a € 55.000 39% 38% - 1 Da 55.000,01 a € 75.000,00 39% 41% + 2 Da € 75.000,01 a € 100000,00 39% 43% + 4 Oltre € 100.000,0 43% 43% - (*) Complessivamente per i redditi fino a € 100.000 +1,78% Confronto Aliquote 2006 con aliquote preposte per il 2007

  5. Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta Carichi di famiglia • Dal 1°-1-2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell’art. 433 del codice civile) danno diritto a detrazioni d’imposta, le cui caratteristiche sono: • spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; • Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste; • il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente; • le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

  6. Detrazioni familiari a carico 1. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato

  7. Detrazioni familiari a carico - Coniuge - note

  8. Detrazioni familiari a carico2. Figli e altre persone a carico (1)

  9. Detrazioni familiari a carico - Figli - Note

  10. Detrazioni familiari a carico – Figli e altre persone - Note

  11. Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi • Dal 1°-1-2007, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e diversi sono: • Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h-bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili); • Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR); • Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e) attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);

  12. Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi • Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR); • Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR); • Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). • Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.

  13. Detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilato a) € 1.840 se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380; b) € 1.338 più € 502 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 8.000 e € 15.000) : € 7.000; c) € 1.338 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000) : € 40.000 D) € 0 se il reddito è superiore a € 55.000 Note • Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; • La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare del Min. Fin. N. 3/1998); • La detrazione nella situazione c, è aumentata di • € 10 per reddito complessivo superiore a € 23.000 ma non a € 24.000 • € 20 per reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a € 25.000 • € 30 per reddito complessivo superiore a € 25.000 ma non a € 26.000 • € 40 per reddito complessivo superiore a € 26.000 ma non a € 27.700 • € 25 per reddito complessivo superiore a € 27.700 ma non a € 28.000

  14. Detrazioni per reddito di pensione Pensionati meno di 75 anni a) € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690); b) € 1.255 più € 470x (15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e 15.000): € 7.500; c) € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000 Pensionati con 75 e più anni a) € 1.783 se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in ogni caso non può essere inferiore a € 713) b) € 1.297 + 486 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.750 e € 15.000): € 7.250 c) € 1.297 x (e € 55.000- reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000 Note • Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; • La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno.

  15. Detrazioni per altri redditi assimilati al lavoro dipendente, per lavoro autonomo e per rediti diversi a) € 1.104 se il reddito complessivo non supera € 4.800; b) € 1.104 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 4.800 e € 55.000): € 50.200 Nota • Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

  16. Finanziaria 2007: disposizioni fiscali Clausola di salvaguardia per i TFR Il comma 9 della legge finanziaria introduce una clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di somme a titolo di Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tassazione separata). Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di tassazione (utilizzando i relativo reddito di riferimento), potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il lavoratore, conseguentemente, per evitare un aggravio di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31-12-2006. Sembrerebbe che in tale occasione la clausola di salvaguardia sia verificata ed applicata dal sostituto d’imposta (per la conferma si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle entrate).

  17. Finanziaria 2007: disposizioni fiscali Arretrati anni precedenti Il sistema di tassazione non è cambiato se non nella parte in cui risulta possibile assegnare le detrazioni non usufruite. Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle deduzioni “no tax area” e “no tax family area”. A decorrere dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad essere un po’ più elevato per effetto dell’uscita delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal 2008 potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni d’imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente), eventualmente non usufruite nell’anno a cui si riferiscono i redditi arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla finanziaria 2007 - art. 21, c. 4, del TUIR, quest’ultimo dovrà invece essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio sostituto d’imposta l’ammontare delle detrazioni giù usufruite.

  18. Finanziaria 2007: disposizioni fiscali Detrazioni e non residenti • Dal 1’ gennaio 2007 ai non residenti sarà possibile assegnare le seguenti detrazioni d’imposta (conseguentemente, le modifiche apportate alla normativa dal D.L. 223/2006, L. 248/2006 e dal D.L. 262/2006, non entreranno mai in vigore): • per lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per i redditi diversi (vedere precedente tabella 3); • per oneri di cui all’art. 15, c. 1, del TUIR, lettere: a), interessi passivi e relativi accessori per mutui o prestiti; b) interessi passivi e relativi accessori per mutui garantiti da ipoteca; g), le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; h), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; h-bis), il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla precedente lettera h); i), le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

  19. Finanziaria 2007: disposizioni fiscali Detrazioni e non residenti • Le detrazioni per carichi di famiglia, in via generale, non competono. • Tuttavia il comma 1324 stabilisce quanto segue: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR (così come riformulato dalla legge finanziaria), spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari

  20. Finanziaria 2007: disposizioni fiscali Detrazioni extracomunitari non residenti • Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da: • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; • documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; • documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. • La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

  21. Tassazione corrente nel periodo di paga

  22. TASSAZIONE MENSILITA’ AGGIUNTIVE

  23. TASSAZIONE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

  24. Finanziaria 2007: A.N.F. • Per non penalizzare le famiglie con la nuova curva IRPEF e per effetto dell’abolizione del sistema delle deduzioni (quelle per i carichi di famiglia abbattevano anche la base di calcolo delle addizionali), il comma 11 della legge finanziaria ha provveduto a modificare anche i valori dell’assegno per il nucleo familiare.

  25. Finanziaria 2007: A.N.F. • Il provvedimento ha stabilito quanto segue: • nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili: dal 1’-1-2007, i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell’INPS elaborare nuove tabelle; • restanti nuclei familiari con figli: dal 1’ di gennaio 2007 gli importi degli assegni sono rivalutati del 15%; • tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importo degli assegni possono essere ulteriormente modulati con apposto decreto interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro, della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze); • nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti: ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti; • rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione annuale (ogni 1’ luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (L. 153/1988), con la precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1’ luglio 2008 (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica interverrà nel 2007).

  26. Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF • I commi 142 e 143 della legge finanziaria hanno apportato significative modificazioni alla normativa in materia di addizionale all’IRPEF: • i comuni possono fissare l’aliquota del tributo locale fino a un massimo dello 0,8%; • con apposito regolamento i comuni possono stabilire un soglia di esenzione in ragione del possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;

  27. Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF • per il versamento dell’imposta è istituito il criterio dell’acconto. In particolare l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31 dicembre). Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal comune al reddito imponibile dell’anno precedente. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

  28. Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF • Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’impostae il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD. Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007 (redditi 2006)

  29. Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF • A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per il solo anno 2007, si avrà l’intera trattenuta dell’addizionale comunale 2006 e la trattenuta del 30% relativa all’acconto 2007.

  30. Finanziaria 2007 • Frontalieri (comma 398): viene confermata a tutto il 2007 la franchigia di esenzione fiscale, redditi fino a € 8.000, per i lavoratori frontalieri. • Contributi a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (comma 399): viene confermato in € 3.615,20, anche per il 2007, il limite di deducibilità dei contributi e delle somme versate a casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa (art. 51, c. 2, lettera a), del TUIR). • Auto aziendali in uso promiscuo (comma 324): l’aumento del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo (costo chilometrico ACI per 7.500 chilometri anziché 4.500), disposto dal D. L. 262/2006, L. 286/2006, si applica a partire dal 1’ gennaio 2007.

  31. Finanziaria 2007 • Base imponibile fiscale (comma 336): il provvedimento stabilisce, modificando l’art. 3 del TUIR, che a decorrere dal 1’.1.2007, sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. • Assistenza fiscale e compensi (comma 333): a decorrere dal 1’ gennaio 2006, il compenso dello Stato per ogni dichiarazione di mod. 730 elaborata e trasmessa, spetta oltre ai CAF anche agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;

  32. Finanziaria 2007 • Compensazioni con il mod. F24 (commi 30, 31 e 32): viene introdotta una disposizione che impone ai titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni, con il mod. F24, di importo superiore a € 10.000, di comunicare (entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende procedere alla compensazione) all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’ammontare del credito che si intende compensare. La mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, equivale a silenzio assenso. Le modalità operative saranno però definite con apposito decreto dell’Agenzia delle entrate.

  33. Finanziaria 2007 • Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione amministrativa (da € 516,46 a € 5.164,57) a carico degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal 2007, essere oggetto di ravvedimento operoso. Per le violazioni già contestate non si da luogo a restituzioni • Modelli di dichiarazione (comma 67):ai fini della presentazione delle dichiarazione dei redditi (art. 2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio

  34. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni: • l’introduzione di una nuova deduzione forfetaria (sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (per l’operatività occorre attendere l’autorizzazione delle competenti autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con ragguaglio ad anno della deduzioni in questione). Detta deduzione, nelle regole del de minimis, è aumentata a 10.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  35. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni: • La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti). Per l’operatività occorre attendere l’autorizzazione delle competenti autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;

  36. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni: • In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato (a norma delle disposizione U.E. - regolamento CE n. 2204/2002, 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione), in alternativa alla deduzione maggiorata per l’occupazione aggiuntiva nella aree del sud obiettivo 1 (quintuplicazione) e svantaggiate Obiettivo 2 (triplicazione), di cui all’art. 1, c. 347 della L. 311/2004 e successive modificazioni, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque (l’intera maggiorazione spetta però nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal citato regolamento dell’U.E. previste per l’assunzione di lavoratori svantaggiati);

  37. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni: • Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (le diverse deduzioni previste per il costo del lavoro), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2000 euro) e 4-quater (deduzione per incremento occupazionale), del D. Lgs. 446/1997 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro

  38. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle attuali agevolazioni: • Per ciascun dipendente l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) (deduzione forfetaria di 5.000 euro per dipendente a tempo indeterminato), 3) (deduzione forfetaria di 10.000 euro per dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del sud e svantaggiate) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali del personale a tempo indeterminato), del D. Lgs. 446/1997, è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione totale per apprendisti, CFL, inserimento, e personale addetto alla ricerca), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2.000 euro), 4-quater (deduzione per nuove assunzioni in soprannumero), 4-quinquies (deduzione maggiorata per le assunzioni in soprannumero) e 4-sexies (deduzione maggiorata delle donne rientranti nella definizione U.E. di lavoratore svantaggiato) del medesimo decreto.

  39. Finanziaria 2007: Cuneo fiscale • IRAP (Commi 266-269):Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, le deduzioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. 446/1997 si applicano sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. • IRAP aliquote agricoltura (comma 390): Viene stabilito, per il settore agricolo, il ripristino, per l’anno 2006, dell’aliquota all’1,9% (dal 2007 l’aliquota salirà al 3,75%).

  40. Finanziaria 2007 • Contributo di solidarietà sulle liquidazioni (comma 222): A decorrere dal 1’ gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di fine servizio e sull’indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

  41. Finanziaria 2007 • Contributi per lavoro dipendente (commi 769 e 773): il provvedimento incrementa di 0,30 punti percentuali l’aliquota IVS a carico dipendente. I contributi a carico datore di lavoro per gli apprendisti passeranno dall’attuale contributo fisso settimanale a un contributo in percentuale sulla retribuzione, nella misura del 10% (ovvero dell’1,5% e del 3% per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti inferiore a 10, rispettivamente per il primo e il secondo anno di contratto). Con apposito decreto ministeriale (da emanare entro il 28-2-2007) verrà stabilita la ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate, tra le quali dovrà essere individuata anche l’aliquota per il finanziamento dell’indennità economica di malattia che, a decorrere dal 1’-1-2007, è riconosciuta anche agli apprendisti. L’aliquota a carico dell’apprendista sale a 5,84% per effetto dell’aumento dell’aliquota IVS di 0,30 punti percentuali. L’aliquota del 10% va applicata anche ai lavoratori ai quali, con riferimento agli obblighi contributivi, si rinvia alla normativa apprendisti.

  42. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

  43. Finanziaria 2007 • Settore agricolo (commi 785, 786 e 1172): L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis (reclusione fino a tre anni e multa fino a € 1032, per omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori; la sanzione non si applica se il versamento interviene entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica della violazione), 1-ter (termini di presentazione della denuncia di reato per il caso di cui al precedente comma 1-bis) e 1-quater (sospensione prescrizione nel periodo di tre mesi di tempo che il datore ha a disposizione per effettuare il versamento) dell’art. 2 del D.L. 463/1983 (L. 638/1983).

  44. Finanziaria 2007 • Cooperative sociali (comma 787): il provvedimento stabilisce che per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali (L. 381/1991), e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (DPR 797/1955), decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989).

  45. Finanziaria 2007 • Cooperative sociali (comma 787): Base imponibile contributiva Retribuzione contrattuale - (meno) Retribuzione convenzionale = (uguale) Differenza 2007 2008 2009 X 30% x 60% x 100% + (più) + (più) + (più Retrib.conv. Retrib. Conv. Retrib. Conv. = (Uguale) = (uguale) = (uguale) Retrib. Impon. Retrib. Impon. Retrib. Impon.

  46. Finanziaria 2007 • Contribuzione figurativa (commi 789 e 790): la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 4, c. 2, L. 53/2000) è stata estesa anche ai periodi antecedenti il 31-12-1996 (le modalità attuative saranno adottate con D.M. da emanarsi entro il 28-2-2007). • Premi INAIL (comma 779, 780 e 781): il provvedimento introduce una disposizione che autorizza il Ministero del lavoro, mediante apposito decreto, a ridurre (già a partire dal 2007), nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i premi per l’assicurazione infortuni dovuti dalle imprese artigiane. Le riduzioni, a partire dal 2008, secondo le regole fissate dal comma 780, saranno possibili se le imprese: risultano in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza; abbiano adottato piani pluriennali per l’eliminazione delle fonti di rischio e per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.

  47. Finanziaria 2007 • CIGS e mobilità (comma 1156): il provvedimento conferma la proroga a tutto il 2007 della CIGS e mobilità per le imprese commerciali da 50 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Dette imprese dovranno quindi continuare a versare la corrispondente contribuzione (CIGS: 0,90% di cui 0,30% a carico dipendente; mobilità: 0,30%).

  48. Finanziaria 2007 • CIGS e mobilità (comma 1156): Il Ministero del lavoro ha la possibilità di disporre, entro il 31-12-2007, in deroga alle vigenti normativa, proroghe, anche senza soluzione di continuità, di CIGS, Mobilità e disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. • Il Ministero del lavoro può altresì disporre proroghe, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006.

  49. Finanziaria 2007 • Procedure concorsuali e licenziamenti (comma 1157 e 1158): il provvedimento stabilisce che,In via sperimentale per l’anno 2007 (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali), al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa (nei limiti degli stanziamenti previsti) ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al c. 4 dell’art. 63 del D. Lgs. 270/1999 (vendita aziende in esercizio), a titolo di sperimentazione per la durata di un anno (fino al 31-12-2007) ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis (contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori), e dall’articolo 25, comma 9 (per assunzioni a tempo indeterminato, contributo apprendisti per 18 mesi), della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste.

  50. Finanziaria 2007 • Procedure concorsuali e licenziamenti (comma 1157 e 1158): Per le vendite che intervengono nel 2007, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive di cui alla precedente slide, che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.

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