1 / 23

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. - Organo di garanzia costituzionale = forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione - Ruolo del Presidente della Repubblica Art. 87, comma 1, Cost .: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

berny
Download Presentation

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • - Organo di garanzia costituzionale = forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione • - Ruolo del Presidente della Repubblica • Art. 87, comma 1, Cost.: • Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale

  2. RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA • - ELEZIONE • - I POTERI PIU’ IMPORTANTI • - LIMITI AI POTERI PRESIDENZIALI • - TEMA DELLA RESPONSABILITA’ (IRRESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE)

  3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Elezione da parte del Parlamento in seduta comune (integrazione con i tre delegati regionali) = ampia rappresentanza (art. 83, comma 1 Cost.). • Repubblica = non solo lo Stato apparato ma lo Stato comprensivo delle collettività istituzionali decentrate • Elettorato passivo = cittadinanza italiana, 50 anni, titolarità di diritti civili e politici (art. 84 Cost.) • Elezione = 2/3 primi tre scrutini e scrutinio segreto. Dal terzo scrutinio maggioranza assoluta

  4. CONTINUA …………… • - giuramento di fedeltà davanti al Parlamento in seduta comune • Decorrenza del mandato presidenziale (7 anni) = dal giuramento

  5. I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA • 1946 - De Nicola (405 voti su 556 = 72,9%) • 1948 - Einaudi (518 voti su 872 = 59,4%) • 1955 - Gronchi (658 voti su 833 = 78,9%) • 1962 - Segni (443 voti su 842 = 52%) • 1964 - Saragat (646 voti su 937 = 68,9 %) • 1971 - Leone (518 voti su 996 = 52,0 %) • 1978 - Pertini (832 voti su 995 = 83,6 %) • 1985 - Cossiga (752 voti su 977 = 76,6 %) • 1992 - Scalfaro (672 voti su 1014 = 66,3 %) • 1999 - Ciampi (707 voti su 909 voti = 77,7 %) • 2006 - Napolitano (543 voti su 990 = 54,8 %)

  6. ART. 85 DELLA COSTITUZIONE • Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. • Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. • Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

  7. CAUSE DI CESSAZIONE DEL PRESIDENTE • - fine del mandato • - impedimento permanente • - dimissioni = immediatamente efficaci e irrevocabili • - decadenza (perdita dei requisiti di eleggibilità) • - destituzione (sentenza di condanna Corte cost. per alto tradimento o attentato alla Costituzione)

  8. IMPEDIMENTI TEMPORANEI E PERMANENTI • ART. 86 Costituzione: • Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. = IMPEDIMENTO TEMPORANEO • In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione = IMPEDIMENTO PERMANENTE, MORTE, DIMISSIONI

  9. Impedimento temporaneo = supplenza del Presidente del Senato • Impedimento = infermità fisica o mentale = impossibilità di svolgere normalmente le funzioni presidenziali. • Chi accerta l’impedimento da infermità fisica o mentale? • Il Presidente è rieleggibile

  10. LA RESPONSABILITA’ • Art. 90 Costituzione: • Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. • In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

  11. CONTINUA • Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 90 Cost. = irresponsabilità giuridica del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni

  12. I REATI PRESIDENZIALI FUNZIONALI • Alto tradimento = pregiudizio alla sicurezza e all’interesse nazionale, lesione dell’integrità dello Stato e delle istituzioni statali. • Attentato alla Costituzione = violazione grave e volontaria delle norme costituzionali. • Messa in stato di accusa da parte delle Camere in seduta comune con voto scrutinio e a maggioranza assoluta. • Giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata

  13. LA CONTROFIRMA Art. 89 Costituzione: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Controfirma = requisito di validità e rende irresponsabile il Presidente

  14. COSA SIGNIFICA MINISTRI PROPONENTI? • Non tutti gli atti firmati dal Capo dello Stato sono su iniziativa dei ministri. • Ministri proponenti = ministri competenti.

  15. ATTI EMANATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: CATEGORIE • 1) ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI • 2) ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI • 3) ATTI COMPLESSI EGUALI = ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA IL CUI CONTENUTO è DECISO DI CONCERTO TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO

  16. ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI • 1) Atto di nomina dei senatori a vita (art. 59, comma 2 Cost.); • 2) Atto di nomina di 1/3 dei giudici della Corte costituzionale (art. 135, comma 1 Cost.); • 3) Rinvio delle leggi con messaggio motivato alle Camere per una nuova deliberazione = messaggio a contenuto vincolato = accompagnano l’atto di rinvio delle leggi alle Camere (art. 74 Cost.) • 4) Messaggi a contenuto libero alle Camere (art. 87 Cost.) • 5) Concessione della grazia (Corte costituzionale sent. n. 200/2006)

  17. ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI • 1) emanazione degli atti governativi aventi valore (decreti legge; decreti legislativi; regolamenti governativi); • 2) atti di nomina dei funzionari dello Stato e altri atti (scioglimento dei consigli comunali e provinciali); • 3) promulgazione delle leggi = entro un mese dalla deliberazione parlamentare o entro un minor lasso di tempo (art. 73 Cost.); • 4) ratifica dei trattati internazionali (autorizzati con legge da parte delle Camere)

  18. ATTI COMPLESSI EGUALI = NECESSITA’ DI UN CONSENSO ALLA PARI SUL CONTENUTO DELL’ATTO TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO • Sono: • Atti formalmente presidenziali ma il loro contenuto deve essere deciso di accordo tra Presidente della Repubblica e Governo. • Quali sono? • 1) nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; • 2) scioglimento anticipato delle Camere

  19. L’ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 92 COST.) • Parlamentarismo compromissorio = Governi post elettorali = nomina del Presidente del Consiglio presuppone un accordo tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio • Presidente del Consiglio = controfirma l’atto di nomina • Dal 1993 in poi = il Capo dello Stato certifica la volontà del corpo elettorale

  20. SECONDO ALTRA DOTTRINA • Decreto di accettazione delle dimissioni del Governo uscente e nomina del Presidente del Consiglio = atti a volontà presidenziale. • Potere autonomo presidenziale = condizionato dalla situazione politica del Parlamento

  21. LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE • Art. 88 Costituzione: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (modifica quest’ultima apportata dalla legge cost. n. 1 del 1991)

  22. CONTINUA ………….. PRASSI STORICO-ISTITUZIONALE • Accordo tra Quirinale e Governo = Parlamento incapace di esprimere una nuova maggioranza. • Scioglimento funzionale • Nella sostanza un autoscioglimento • Autoscioglimenti anticipati (1972, 1976, 1979, 1983, 1987, 1992)

  23. CONTINUA …. • - Scioglimento del 1994 (Scalfaro) = referendum elettorale 1993 = forte protagonismo del Capo dello Stato. • Lo scioglimento si configura solo nell’ipotesi di una impossibilità da parte del Parlamento di esprimere una maggioranza governativa. • - Parlamentarismo maggioritario = Governi espressione di volontà popolari: • 1) Governo entra in crisi • 2) Governo propone lo scioglimento al Capo dello Stato • 3) Lo scioglimento viene disposto a causa della crisi della maggioranza di governo (Prodi 2006 = crisi del 2008)

More Related