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Arch. Barbara Rubino

D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. MODULO Generale:

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  1. D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MODULO Generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Arch. Barbara Rubino lunedì 11 giugno 2012 1° Circolo Croce - Via Benedetto Croce 10 Casavatore (na) Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni del 21 dicembre 2011

  2. Decreto sulla sicurezza sul lavoro Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il decreto 626/94: • costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; • prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94); • ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94 • contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni; • non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme di prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99, “Seveso”) e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M. 10/3/98).

  3. PREMESSA Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta ufficiale n. 101 il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. Tale Decreto determina una revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina prevenzionistica. • Si applica: A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’, PRIVATI E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO (Art. 3). • al LAVORO, in qualunque forma svolto: dal lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato, al lavoro autonomo e subordinato; • alla PERSONA, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità della persona; • alle ATTIVITA’, qualunque esse siano

  4. PREMESSA • RIORDINO di un sistema normativo eterogeneo e risalente agli anni ’50, mediante ricollocazione delle norme tecniche negli Allegati, con maggiore flessibilità di aggiornamento; • RIORDINO dei ruoli dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile, del Medico Competente, e del RLS, con ulteriore introduzione dei Rappresentanti Territoriali o di Comparto nonché di quelli di Sito Produttivo. • RIVISITAZIONE dei sistemi sanzionatori con un aggravamento sia qualitativo (contravvenzioni per le quali viene previsto solo l’arresto) che quantitativo (incremento delle ammende); ESTENSIONE ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. • Il D.Lgs 81/2008 non ha solo la funzione di riordino ma anche quella di REVISIONE, con la conseguente abrogazione delle precedenti disposizioni, sia in senso formale che sostanziale.

  5. Decreto Legislativo n. 81/2008 : è composto da 306 Articoli (suddivisi in 13 Titoli) e 51 Allegati. • titolo I Principi comuni; • titolo II Luoghi di lavoro; • titolo III Uso delle attrezzature; • titolo IV Cantieri temporanei e mobili (ex Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494) • titolo V Segnaletica di sicurezza; • titolo VI Movimentazione manuale dei carichi; • titolo VII Attrezzature munite di videoterminali; • titolo VIII Agenti fisici; • titolo IX Sostanze pericolose; • titolo X Esposizione ad agenti biologici; • titolo XI Protezione da atmosfere esplosive; • titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale • titolo XIII Disposizioni finali

  6. Soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 • a ognuna di queste figure, il decreto assegna obblighi, responsabilità e diritti; • l’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema di sicurezza

  7. Obblighi dei Datori di Lavoro e Dirigenti • Definizione di “datore di lavoro”(art. 2, comma 1, lett.b) soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa • Definizione di “dirigente”(art. 2, comma 1, lett. d) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

  8. Datore di Lavoro • L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri • Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) • Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi

  9. Datore di Lavoro • Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende • Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

  10. Obblighi Datore di lavoro non delegabili • Il datore di lavoro NON PUO' DELEGARE le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP).

  11. Sanzioni per il datore di lavoro (Art. 55) • E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: • che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); • che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) salvo i casi per cui è previsto che possa svolgere lui direttamente il compito (Art. 34)

  12. Sanzioni per il datore di lavoro (Art. 55) • E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e). ………………………

  13. Dirigente • Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL • Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette • In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

  14. Condizioni di delega (art. 16) • che la delega risulti da atto scritto recante data certa; • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalita' e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto. La delega deve essere opportunamente resa pubblica, ma non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (culpa in vigilando)

  15. La Data certa • La Data Certa è prevista anche per i Documenti di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e per le deleghe previste dall'art. 16 • la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento • Il servizio di posta elettronica certificata che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici. • La marca temporale è un sistema che basa la propria modalità di certificazione su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, ad esempio, tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio. • Il registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata serve ad accertare l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa alla loro spedizione o ricezione, o anche semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione.

  16. I Preposti Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 è quella di avere espletata la figura del preposto (accorpata finora dalla normativa alle figure di dirigenti e datori di lavoro) all’interno dell’organizzazione della sicurezza. La figura del preposto non era certo assente dalla precedente normativa ma la definizione di compiti e responsabilità rilevava più dalla giurisprudenza che dalla normativa stessa. • Definizione di “Preposto”(art. 2, comma 1-lett. e): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

  17. I Preposti • I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori • I preposti hanno obblighi di vigilanza attiva e controllo • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

  18. Il Preposto Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

  19. IL PREPOSTO: origini • La figura del preposto nasce con l'avvento dell'era industriale, come esigenza di organizzare il lavoro in fabbrica per comparti o settori di attività. Tradizionalmente è un lavoratore cresciuto all'interno dell'azienda, dove ha acquisito conoscenze specifiche attraverso l'esperienza personale maturata in anni di servizio. A lui non si chiedono titoli di studio o conoscenze tecniche di base. • Gli viene riconosciuto un ruolo di preminenza nei confronti degli altri lavoratori e di vigilanza sul loro operato in base alla sua anzianità, alla sua esperienza lavorativa diretta ed al prestigio conquistato grazie alla sua competenza e attaccamento al lavoro. Nei primi decenni del secolo scorso, la fabbrica o il cantiere sono concepiti come il luoghi in cui la produzione e quindi il profitto godono di priorità indiscussa, alla quale la salute dei lavoratori è subordinata come inevitabile prezzo da pagare al progresso.

  20. IL PREPOSTO: il dopoguerra • Nell'epoca della ricostruzione, successiva alla seconda guerra mondiale, sotto la spinta di forze politiche e sociali allarmate dalla crescita degli infortuni sul lavoro, nascono i primi testi organici in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R. n. 164/1956 ed il D.P.R. n. 303/1956).In questo contesto, la figura del preposto assume un nuovo ruolo, in cui, oltre ai compiti volti alla produzione, vengono definiti incarichi di natura antinfortunistica • Il preposto viene visto come il soggetto che, essendo sempre presente sul luogo di lavoro, deve sorvegliare l'attività dei lavoratori affidatigli, al fine di garantire che essi non assumano atteggiamenti o svolgano azioni scorrette, da cui possano nascere situazioni pericolose per la loro incolumità. A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche varate dall'imprenditore ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto

  21. IL PREPOSTO: evoluzione • Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio; deve prevedere e prevenire anche i comportamenti volontariamente scorretti del lavoratore. • In tempi più recenti, nell'ambito del recepimento in sede nazionale delle direttive europee, il ruolo del preposto si è andato affinando e arricchendo, a seguito della nuova concezione della sicurezza del lavoro. Alla base del nuovo approccio sta il concetto che i pericoli dipendono non solo dalle macchine, le quali in ogni caso devono soddisfare determinati requisiti di sicurezza, ma anche e forse soprattutto dalle modalità con cui esse vengono impiegate.

  22. IL PREPOSTO: evoluzione delle responsabilità • Si passa dalla filosofia dei divieti a quella del sistema di adempimenti e procedure, finalizzati alla costituzione di un vero e proprio sistema di sicurezza aziendale. • Mentre in passato il datore di lavoro era il garante della sicurezza, anche contro la volontà del lavoratore e doveva prevedere anche le manovre sbagliate e gli atteggiamenti negligenti del lavoratore, ora egli ha innanzitutto l'obbligo di formare e informare il lavoratore e questo deve essere basato sul principio dell'effettività: non basta che il lavoratore abbia partecipato ad un corso di formazione professionale; ora il datore di lavoro deve assicurarsi che egli abbia imparato la lezione. • E allora il datore di lavoro non deve più esigere l'applicazione delle misure di sicurezza, ma solo richiedere la loro osservanza

  23. IL PREPOSTO: evoluzione delle responsabilità • Siamo pertanto di fronte ad un profondo cambiamento culturale: la prevenzione diventa un valore aziendale di orientamento e di guida e, per fare sicurezza, non ci si può limitare agli adempimenti tecnico/normativi, ma occorre valorizzare anche gli aspetti gestionali e di organizzazione del lavoro, atti a modificare tutti i comportamenti e le consuetudini aziendali. • Da qui nasce il nuovo rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, di cui il preposto è l'intermediario naturale. Il ruolo del preposto non è più soltanto quello di attento vigile e sorvegliante, ma si arricchisce di nuovi aspetti legati al dialogo con i lavoratori ed alla loro formazione ed informazione. • Sembra quindi tramontato il tempo in cui la funzione del preposto era essenzialmente basata sulla sua esperienza lavorativa e sull'ascendente che esercitava sui lavoratori a lui affidati; oggi questa figura è gravata da una serie di obblighi e responsabilità che giustifica, anzi esige, il possesso di adeguate cognizioni tecniche in materia di sicurezza del lavoro e quindi un adeguato processo formativo.

  24. IL PREPOSTO: Individuazione • L'art. 4, D.P.R. n. 547/1955 stabilisce che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono: • attuare le misure di sicurezza; • rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti; • disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. • La giurisprudenza (Cass. Pen., sez. IV, 28 maggio 1999, n. 6824, Di Fucci) chiarisce che deve essere considerato preposto " chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire". Quindi, ai fini della individuazione di questa figura, il concetto di "preminenza" o di "supremazia" assume, nell'ambito della organizzazione dell'attività lavorativa, un'importanza fondamentale.

  25. IL PREPOSTO: Individuazione • Aggiunge quindi al concetto di "preminenza" quello della "qualifica": il preposto non solo deve trovarsi nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve anche essere un soggetto qualificato per tale mansione. • Aggiunge inoltre il concetto di "funzioni": il preposto deve di fatto svolgere i compiti affidatigli, quale prova oggettiva della sua accettazione del ruolo. • La posizione di "preminenza" o di "supremazia" non può derivare dal solo prestigio o dalla iniziativa personale dell'interessato, ma deve essere riconosciuta, di fatto, dal datore di lavoro. Il preposto deve non solo essere posto nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve poterne "esigere" dal lavoratore l'applicazione ed il rispetto. "

  26. IL PREPOSTO: Individuazione • Per istituire una posizione di garanzia individuale nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore." [Cass. Pen., sez. IV, 5 dicembre 2002 (ud. 16 ottobre 2002) n. 40939]. • L'assunzione della posizione di preposto non è necessariamente legata ad una formale delega di funzioni, ma deve essere desunta dalle effettive funzioni svolte in cantiere. Nell'ambito di tali funzioni egli è tenuto ad osservare e far osservare ai lavoratori affidatigli le misure antinfortunistiche previste dalle leggi. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori." (Cass. Pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11406, Di Raimondo A.)

  27. ad esempio: • DSGA • Vice Preside - Vicario • Responsabile Laboratorio • Responsabile Palestra Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo. Ovvero tutti coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

  28. IL PREPOSTO: Responsabilità • "In caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.“ [Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2002 (ud. 7 febbraio 2002), n. 11334]. Nello stabilire le sue responsabilità in caso di infortunio, bisogna risalire ed evidenziare precise violazioni dei suoi obblighi; • il solo fatto che egli ricopra la posizione di preposto non lo assoggetta automaticamente al regime sanzionatorio. In altri termini, il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni. Egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro; egli ha l'obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative disposizioni vengano regolarmente applicati.

  29. IL PREPOSTO: Responsabilità • "Egli (preposto) ha soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri". (Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1998, Ruggiero). Egli non risulta incondizionatamente responsabile per il comportamento dei lavoratori: "Per ritenere sussistente la colpa del preposto per omessa vigilanza sul rispetto da parte del lavoratore del dovere di fare uso dei mezzi di protezione individuale, è necessario accertare che l'omesso uso del dispositivo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare." (Cass., sez. III, 5 aprile 2000, n.4265, Barbieri D). L'azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma non può evitare comportamenti irresponsabili del lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili; la colpa del preposto deriva da un comportamento negligente e permissivo protratto nel tempo, che generi nei lavoratori comportamenti scorretti e soggetti a rischio.

  30. Sanzioni per il preposto Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. • Art. 56 D.Lgs 81/08 - Sanzioni per il preposto I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: • a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); • b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d) • c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

  31. Nuova visione delle responsabilità • Nelle più recenti sentenze in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, sembra farsi strada un atteggiamento nuovo dei giudici nei confronti della responsabilità del lavoratore subalterno, più consono e più vicino allo spirito ed alla lettera del D.Lgs. n. 626/1994. • Il lavoratore non è più il soggetto creditore di sicurezza in senso assoluto; egli stesso deve essere partecipe nel realizzare condizioni di lavoro sicure e avere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e della altrui incolumità. Non sono più consentiti atteggiamenti negligenti o intolleranti, per non dire di aperto disprezzo, verso le misure di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro e dei suoi rappresentanti e collaboratori ha un limite, oltre il quale subentra quella personale del lavoratore.

  32. Il Lavoratore • Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. • Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: • rispettare le norme e le prescrizioni; • utilizzare correttamente i macchinari; • segnalare le anomalie; • collaborare all’attuazione delle misure.

  33. OBBLIGHIDEL LAVORATORE (Art. 20) • Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; • I lavoratori devono in particolare: • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

  34. OBBLIGHIDEL LAVORATORE (Art. 20) c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

  35. OBBLIGHIDEL LAVORATORE (Art. 20) e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita‘; f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art. 37); i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

  36. FORMAZIONE DEI LAVORATORI • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata FORMAZIONE L’articolo 2 definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

  37. FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 37) • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

  38. Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni del 21 dicembre 2011 Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: LE SCUOLE *durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)

  39. Riusciamo a ricordare Il 20% di ciò che vediamo Il 30% di ciò che udiamo Il 50% di ciò che vediamo e udiamo L’80% di ciò che vediamo, udiamo e facciamo Dimentico ciò che odo Ricordo ciò che vedo Imparo ciò che faccio Confucio Per tale motivo l’informazione, la formazione e l’addestramento sono di fondamentale importanza

  40. SANZIONI PER IL LAVORATORE (Art. 59) • I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

  41. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 2) Il Datore di lavoro ha l’obbligo di organizzarlo all’interno della propria azienda • Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. • Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.

  42. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Deve provvedere a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;

  43. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROVVEDE d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (rischi specifici, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, procedure di primo soccorso, lotta antincendio,…).

  44. Datore di lavoro Dirigente Preposto RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione MC Medico competente in medicina del lavoro Addetti al primo soccorso Addettiallaprevenzioneincendiedemergenze STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI AL SERVIZIO P.P

  45. Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione RSPP(Art. 2) Persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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