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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica

LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2012 / 2013 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro. Le fonti di finanziamento – art. 199 Tuel.

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  1. LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2012 / 2013 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro

  2. Le fonti di finanziamento – art. 199 Tuel • Proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada • Efcx  Sfcx+K • Dismissione di beni (cartolarizzazione; art.84 Finanziaria 2003) • Riscossione di crediti • Oneri di urbanizzazione • Contributo di Stato, regioni e Unione Europea per spese di investimento programmate • Fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi • Credito ordinario e BEI • Cassa depositi e prestiti • Prestiti obbligazionari • Leasing finanziario • Aperture di credito e BEI a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c)entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

  3. L’indebitamento ai sensi della L. n. 350/2003, art. 3, comma 17 • Per gli enti territoriali costituiscono indebitamento: • l'assunzione di mutui • l'emissione di prestiti obbligazionari • le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione • l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate (up-front) • Di fatto, ad eccezione dei mutui, i prestiti obbligazionari non trovano più interesse da parte degli enti locali, le aperture di credito, non sono ancora compiutamente disciplinate, e, con riferimento agli up-front collegati a operazioni in derivati, sarebbe meglio vietarli • Per quanto attiene alle cartolarizzazioni, nel 2008 i parametri Eurostat sono stati modificati, il legislatore non si è ancora adeguato

  4. Le fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie • Mutui e Prestiti (IFM e Cdp) • Emissioni Obbligazionarie • Aperture di credito • Banca Europea degli Investimenti (BEI) • Leasing finanziario

  5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. • La missione della CDP è favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale, assicurando un adeguato ritorno economico agli azionisti e, allo stesso tempo, preservando in modo durevole l'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale • La Cassa intende rimanere l'operatore di riferimento per gli enti locali e per i proprietari e i gestori di infrastrutture, configurandosi come struttura di eccellenza per la professionalità delle risorse umane, il rigore dei metodi gestionali e la qualità del servizio alla clientela

  6. La Cdp, una banca d’affari • Il capitale sociale è di 3,5 mld. di euro • 70 % MEF • 30 % Fondazioni bancarie (n. 66) • La raccolta postale • 2004: € 100 mld. • 2005: € 123 mld. • 2006: € 145 mld. • 2007: € 157 mld. • 2008: € 175 mld. • 2009: € 191 mld. • 2010: € 207 mld. • 2011: € 218 mld. • Gli utili • 2004: € 0,286 mld. • 2005: € 1,6 mld. • 2006: € 1,9 mld. • 2007: € 1,4 mld. • 2008: € 1,4 mld. • 2009: € 1,7 mld. • 2010: € 2,7 mld. • 2011: € 1,6 mld.

  7. Elenco delle partecipazioni Cdp Istituto per il Credito Sportivo, 21,62% F2i SGR S.p.A., 15,99% CDP Investimenti SGR S.p.A., 70,00% Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., 12,50% Fondo EEEF, 10,48% Europrogetti & Finanza S.p.A. in liquid., 31,80% • Eni S.p.A., 26,37% • Terna S.p.A., 29,85% • Fondo strategico Italiano S.p.A., 90,00% • CDP GAS S.r.l., 100,00% • Fondo Inframed, 38,93% • Galaxy S.àr.l. SICAR, 40,00% • Sinloc S.p.A., 11,85% • Fondo Marguerite, 14,08% Partecipazioni CDP al 31 dicembre 2011

  8. Cdp, i mutui per gli enti territoriali Circolare 1255/2005: i nuovi prodotti della Cdp S.p.A. CONCORRENZA AL SISTEMA BANCARIO: SLEALE ? Circolare 1257/2005: le nuove strategie della Cdp S.p.A.

  9. I finanziamenti della Cdp S.p.A. • La natura contrattuale del prestito • Le procedure di finanziamento: • Istruttoria • Perfezionamento del contratto • L’ambito oggettivo: • Opere e lavori pubblici • Immobili (acquisti e ristrutturazioni) • Acquisto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto, altri beni mobili ad utilizzo pluriennale) • Programmi di investimento per il recupero e la valorizzazione del territorio • Trasferimenti in conto capitale • Conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie • Incarichi professionali esterni e beni immateriali ad utilizzo pluriennale • Programmi di investimento • La durata: da 5 a 30 anni • I tassi: fissi e variabili • Le modifiche contrattuali: estinzione anticipata, riduzione dell’importo, diverso utilizzo, cessione totale o parziale del contratto, risoluzione del contratto

  10. Le strategie della Cdp, in sintesi Riposizionamento sul mercato degli enti locali Supporto alle politiche del MEF per la riduzione del debito Concorrenza al sistema bancario

  11. Elementi di criticità, la Cdp • La Cdp è ormai diventata una S.p.A.. Sarebbe più corretto estendere anche alla Cdp l’applicazione delle procedure di evidenza pubblica per l’accesso al credito • Tassi applicati sui mutui sovradimensionati, visto il ruolo della Cdp • A fronte di utili così elevati, si dovrebbe ridurre: • il costo della raccolta, magari agganciandolo al tasso unico di riferimento • ridurre drasticamente il costo delle penali di estinzione anticipata • Bisognerebbe rivedere il sistema delle erogazioni e degli interessi di retrocessione sulle giacenze

  12. I prestiti con il sistema creditizio • Con il D.MEF 11 novembre 2011 la struttura dei tassi massimi applicabili agli enti locali da parte del sistema creditizio si è adeguato alla situazione dei mercati • Per i mutui a tasso fisso: • Durata fino a 10 anni: IRS 7Y + 4,85% • Durata fino a 15 anni: IRS 10Y + 4,50% • Durata fino a 20 anni: IRS 12Y + 4,80% • Durata fino a 25 anni: IRS 15Y + 5,00% • Durata oltre i 25 anni: IRS 20Y + 4,60% Per IRS si intende il tasso lettera verso Euribor a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto • Per i mutui a tasso variabile: • Durata fino a 10 anni: Euribor 6m + 4,80% • Durata fino a 15 anni: Euribor 6m + 4,45% • Durata fino a 20 anni: Euribor 6m + 4,75% • Durata fino a 25 anni: Euribor 6m + 5,00% • Durata oltre i 25 anni: Euribor 6m + 4,60% Il tasso Euribor a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi

  13. Elementi di criticità contingenti del sistema creditizio • Il valore dei tassi è oggi fortemente condizionato dalla crisi dei mercati finanziari • A fronte di un tasso BCE dell’0,75%, i tassi offerti al sistema pubblico sono sovradimensionati • La crisi del sistema ha fatto emergere la fragilità del rapporto enti territoriali / sistema creditizio • L’IRS, quale parametro di riferimento, si è rilevato inadeguato • Forse sarebbe il caso di utilizzare il tasso BCE come base di definizione del tasso finale

  14. I Prestiti Obbligazionari nel sistema pubblico locale • L. 8 giugno 1990 n.142 art.32, comma 2, lett.i) • L. 23 dicembre 1994 n.724, artt.35 e 37 • Regolamenti attuativi: D.M.T. 29 gennaio 1996 n.152 sostituito dal D.M.T. 5 luglio 1996 n.420 • Regime fiscale: D.lgs.1 aprile 1996 n.239; Circolare 360/E del 23 settembre ’96, modificato dall’articolo 27 del Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 (L.342/00); Finanziaria 2006, art.1, comma163 • Quotazione in Borsa: D.M.T. 8 agosto 1996 n.457 • Sistema di rimborso: Legge Finanziaria 2002 (L.448/2001), art.41; DME 1 dicembre 2003, n.389 (GU 4 febbraio ’04) • Legge 203/2008: modifica la L.448/01

  15. Requisiti soggettivi • Regioni • Province • Comuni • Unioni di comuni • Città metropolitane • Comunità montane • Consorzi tra enti locali

  16. Le condizioni per l’emissione (1) • L'emissione di prestiti obbligazionari deve essere destinata esclusivamente al finanziamento degli investimenti • E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente • I titoli sono garantiti dalla Delegazione di pagamento

  17. Le condizioni per l’emissione (2) • Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari • Gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non devono trovarsi in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie, salvo la deroga dell’articolo 37

  18. Le condizioni per l’emissione (3) • Nessun prestito può essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito • L’ammontare del prestito non può superare il valore del progetto. Può invece essere inferiore, purché siano indicate le altre risorse da cui attingere i capitali necessari alla realizzazione dell’opera

  19. Le condizioni per l’emissione (4) • Condizioni di bilancio: approvazione del consuntivo del penultimo esercizio, indicazione dell’emissione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale (variazioni di bilancio) • Gli interessi concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti • La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni, né può essere superiore a 30 anni (art.62, co.2 della L. n. 112/08, così come modificata dall’art.3 della L.n. 203/08) • In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio

  20. Le condizioni per l’emissione (5) • Le obbligazioni possono essere ordinarie, convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali • Le cedole possono essere trimestrali, semestrali o annuali • Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile (il sistema del collocamento alla pari è stato abrogato dall’art. 41 della Finanziaria 2002)

  21. La delibera di emissione • La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario • Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili

  22. La procedura • L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria • E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali • L'ente emittente può richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero

  23. Procedura per la raccolta del risparmio: il collocamento • Collocamento a fermo: l’intermediario si impegna a sottoscrivere l’intero ammontare del prestito, garantendo l’esito positivo dell’operazione • Collocamento con Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS): i titoli vengono sottoscritti direttamente dal mercato dei risparmiatori; solo per le quote non eventualmente acquistate interviene l’intermediario

  24. Modalità di rimborso • Ammortamento francese a rata costante: • capitale crescente e interessi decrescenti • Ammortamento italiano a quota di capitale costante • interessi decrescenti e rata decrescente • Ammortamento bullet con rimborso unico • rimborso periodico degli interessi e versamento del capitale in un sinking fund • L’AMMORTAMENTO BULLET E’ STATO ABROGATO DALL’ART.62, CO.2 DELLA L.112/08, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.3 DELLA L.203/08

  25. Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (1) • Il rendimento può essere a tasso fisso o a tasso variabile • Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto • Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto

  26. Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (2) • Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, l’Euribor a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole • Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il “London Interbank Offered Rate” (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole • Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito

  27. Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (3) • Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori • PRIMA DELLA FINANZIARIA 2006: Il 50% del gettito della ritenuta viene retrocesso agli enti emittenti • Con la Finanziaria 2006, art.1, comma 163: si ritorna alla definizione di soggetti nettisti e lordisti

  28. I costi di un’emissione • Tasso fisso o variabile • Commissione 0,1% del valore nominale da versare in un capitolo del bilancio dello Stato • Commissione di intermediazione non superiore allo 0,5% del valore nominale • Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap (currency swap)

  29. Gli altri costi … ... • Eventuali costi di certificazione di bilancio • Costi per la stampa e la pubblicità • Costi per l’eventuale assegnazione del rating • Costi di copertura del rischio tassi (swap) per garantire la conversione di tassi fissi in tassi variabili e viceversa

  30. I vantaggi economici dei Boc • Il recupero certo dell’imposta del 12,50% sull’ammontare complessivo degli interessi passivi del prestito obbligazionario, solo se sottoscritti da nettisti • Rendimento delle giacenze • Rendimento del fondo di accantonamento nel caso di rimborso Bullet (per i contratti in essere) Analisi comparativa e strategie finanziarie

  31. I Prestiti Obbligazionari, le criticità • Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Il sistema di rilevazione dei tassi APPARE ORMAI SUPERATO • In caso di emissione sotto o sopra la pari, non è stato ancora definito il corretto metodo di contabilizzazione degli scarti di emissione • Sul recupero dell’imposta sostitutiva (contabilizzata nel Titolo I delle Entrate tributarie – Categoria 1 delle Imposte), con la Finanziaria 2006 si è tornati indietro di 10 anni. GLI ENTI NON HANNO PIU’ TRACCIA DEL VANTAGGIO FISCALE • Lo Stato continua ad applicare la commissione dello 0,1% del valore nominale del prestito. A CHE TITOLO ?

  32. I bond locali garantiti dal patrimonio • Con il D.L. n. 1/2012, art. 54, si interviene sull’art. 35 della L. n. 724/1994 che ha introdotto i prestiti obbligazionari degli enti territoriali • Vengono introdotti i prestiti obbligazionari di scopo per il finanziamento di investimenti garantiti dal patrimonio immobiliare disponibile di proprietà dell’ente emittente • Il valore degli immobili a garanzia deve essere almeno pari al valore dell’emissione • Il patrimonio così individuato è destinato alla soddisfazione degli obbligazionisti • Su tale patrimonio non saranno ammesse azioni esecutive, se non dai portatori delle obbligazioni • Sarà necessario un regolamento del MEF per capire le modalità di funzionamento di tale prodotto finanziario

  33. Le aperture di credito, incompiute • Sono state introdotte dalla Finanziaria 2005, art. 1, co. 68 • Le erogazioni avvengono sulla base dei SAL • Le somme non utilizzate costituiscono residui attivi • Gli interessi si pagano solo sugli importi erogati • La misura dei tassi è stata definita con Decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 3 marzo 2006 (GU n.54 del 6 marzo 2006) • Il tasso può essere sia fisso, sia variabile: • TASSO FISSO: Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all’Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04% • TASSO VARIABILE: Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08% • IL DECRETO DEFINISCE TASSI FUORI MERCATO. SE PUR VALIDI, SAREBBERO APPLICABILI AI PRIMI TRE ANNI (PERIODO ENTRO IL QUALE AVVIENE L’EROGAZIONE DELLA LINEA DI CREDITO). • AD EROGAZIONE COMPLETATA, QUALE DOVREBBE ESSERE LA MISURA DEL TASSO APPLICABILE PER TUTTA LA DURATA DEL RIMBORSO ?

  34. La Banca Europea degli Investimenti (BEI ) • La Banca Europea degli Investimenti rappresenta oggi un ulteriore canale di approvvigionamento di capitale a costi altamente competitivi • La BEI è un’istituzione che nasce con la finalità di sostenere gli investimenti pubblici e lo sviluppo economico europeo • Da qualche tempo ha iniziato ad erogare finanziamenti anche agli enti territoriali pubblici italiani • Le formule di finanziamento sono molto simili alle aperture di credito • Generalmente il rapporto contrattuale è basato su una convenzione triennale la quale prevede da parte della BEI l’apertura di una linea di credito che, senza oneri, stanzia determinate somme per opere pubbliche preventivamente vagliate e concordate con un board della stessa BEI • Non è obbligatorio utilizzare la linea di credito nei tre anni della convenzione • In caso di utilizzo, il tasso è negoziato al momento della chiusura dell’operazione e negli ultimi due anni è sempre risultato più basso del tasso offerto dalla Cdp • L’unico vincolo potrebbe intravedersi nelle dimensioni dei finanziamenti, che spesso si aggirano per importi non inferiori ai 2 milioni circa; si precisa che le condizioni sono negoziate tra le parti e non sono standardizzate; i piccoli enti potrebbero accedervi attraverso forme di associazionismo con enti di maggiore dimensioni come ad esempio il comune capoluogo e/o la provincia

  35. Il leasing finanziario, gli aspetti rilevanti • Fino ad oggi il leasing finanziario è stato oggetto di numerosi interventi da parte della magistratura contabile, con particolare riferimento alla natura dell’operazione: • il canone è spesa corrente o spesa per investimento ? • Sicuramente il L.F. rappresenta un metodo di finanziamento alternativo al debito, soprattutto per le finalità che consegue

  36. Il leasing finanziario, gli aspetti in dubbio • Dal punto di vista contabile, a normativa vigente, incide sulla parte corrente del bilancio • Ma a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili da applicare per l’armonizzazione dei bilanci pubblici (D.PCM del 28 dicembre 2011, All. n. 2), sono stati individuati i nuovi criteri di contabilizzazione, facendo prevalere la sostanza sulla forma

  37. Il leasing finanziario è debito • Le registrazioni contabili da utilizzare sono le medesime utilizzate per gli investimenti finanziati da debito • Allora se il L.F. è debito, l’operazione avrà incidenza su: • Limite di indebitamento di cui all’art. 204, Tuel • Delegazioni di pagamento di cui all’art. 206, Tuel • Parametri di deficitarietà di cui al D.M. Interno del 24 settembre 2009 e all’art. 242, Tuel • Patto di Stabilità e di Crescita Interno

  38. Ma se il leasing finanziario è debito • Le principali norme su cui intervenire: • Art. 199, art. 204, art. 206, Tuel • Codifiche SIOPE (in fase di sperimentazione) • Le norme sul Patto di Stabilità e di Crescita Interno • Le norme che disciplinano i controlli per i pagamenti superiori ai 10 mila euro (Circolare MEF e RGS n. 29 dell’8 ottobre 2009)

  39. Gli strumenti di gestione del debito • Modelli di indebitamento a confronto • Gli strumenti di gestione del debito pubblico locale • La rinegoziazione • Gli strumenti derivati

  40. Modelli di indebitamento a confronto • Analisi dei principali elementi di comparazione: • Condizioni giuridiche per l’indebitamento • Procedure amministrative di indebitamento • Tempi necessari per l’assunzione del debito • Condizioni economiche e finanziarie • Struttura del piano di ammortamento • Durata del piano di rimborso e periodicità delle rate • Tipologia di rimborso: francese, italiano, americano (abrogato) • Tipologia di tasso: fisso, variabile • Costo dell’indebitamento • Flussi negativi e positivi legati al debito

  41. Condizioni giuridiche per l’indebitamento • Sia i prestiti Cdp, sia quelli assunti con il sistema creditizio, sia i prestiti obbligazionari (P.O.), sia altrettanto le aperture di credito, sono soggette tutte indistintamente alle norme previste dal TUEL: • Approvazione del preventivo dell’esercizio corrente • Approvazione del consuntivo del penultimo esercizio • Rispetto del limite di indebitamento art. 204 • Per ciascuno dei prodotti finanziari si fa poi riferimento alle specifiche norme che ne disciplinano i meccanismi di funzionamento e gli aspetti economici e finanziari

  42. Procedure amministrative di indebitamento • Da un punto di vista procedurale, per la Cassa depositi e prestiti non è, attualmente, prevista nessuna particolare procedura di evidenza pubblica; l’assunzione del prestito è dettata dalla Circolare 1255 del 2005 • Per l’assunzione di prestiti con il sistema creditizio e per le emissioni obbligazionarie sono previste procedure di evidenza pubblica, quali ad esempio le indagini di mercato (si veda il nuovo codice degli appalti del Luglio 2006)

  43. Tempi necessari per l’assunzione del debito • Il tempo necessario per l’assunzione di un prestito con la Cdp è formalmente regolato dalle norme della Circolare 1255 del 2005; mediamente dalla domanda di prestito alla definitiva firma contrattuale trascorrono circa 30 giorni • Alla luce dell’indagine di mercato per la individuazione del partner finanziario, i tempi necessari per chiudere un prestito con il sistema creditizio o per collocare un prestito obbligazionario, possono oscillare tra i 20 e i 40 giorni

  44. Condizioni economiche e finanziarie • In termini di DURATA ormai non ci sono più differenze tra i diversi prodotti finanziari, si va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni; la periodicità del rimborso sia per la Cdp che per il sistema creditizio è semestrale con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre; per le emissioni obbligazionariepuò essere trimestrale, semestrale e annuale e dipende dalla data di firma del contratto (generalmente anche i prestiti obbligazionari si adeguano alle scadenze di giugno e dicembre) • Il PIANO DI AMMORTAMENTOpuò essere di tipo francese o italiano : • Francese, rata costante con capitale crescente e interessi decrescenti • Italiano, rata decrescente con capitale costante e interessi decrescenti • Il TASSO può essere sia fisso che variabile per i vari prodotti finanziari

  45. Costo dell’indebitamento … T. FISSO: rilevazioni settimanali agganciate all’IRS CDP T. VARIABILE: rilevazioni settimanali indicizzate Euribor T. FISSO: rilevazioni giornaliere agganciate all’IRS CREDITO BANCHE T. VARIABILE: rilevazioni giornaliere indicizzate Euribor T. FISSO: rendimento titoli di stato e/o altri parametri P.O. T. VARIABILE: Euribor con periodicità legata alla cedola

  46. Flussi negativi e positivi legati al debito • FLUSSI NEGATIVI: • Il costo rappresentato dal tasso nominale • I costi delle commissioni: • Cdp: non prevede commissioni • Banche: possono prevedere commissioni • P.O.: la commissione massima è dello 0,5% del valore di emissione; si ricorda il contributo una tantum allo Stato dello 0,1% del valore nominale; altri eventuali costi per la comunicazione dell’operazione • FLUSSI POSTIVI • Rendimento sulle giacenze: • Cdp: Euribor sulle somme concesse ma non erogate • Sistema creditizio e P.O.: tassi concordati con il Tesoriere e/o derivanti da operazioni di reinvestimento della liquidità • Solo per i P.O. • Retrocessione dell’imposta sostitutiva del 12,50%

  47. Le novità sul tema del debito degli enti territoriali • Legge n. 183/2011, con l’art. 8, modifica l’art. 204 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 10 della L. n. 281/1970 • D.PCM. del 28 dicembre 2011, relativo all’armonizzazione del bilancio pubblico, riscrive i principi contabili e fissa nuovi metodi di contabilizzazione del debito, introducendo, per la prima volta, il concetto di leasing inquadrato come indebitamento • D.L. n. 1/2012, introduce il Contratto di disponibilità (art. 44) e ristabilisce fino al 2014 il sistema della Tesoreria Unica (art. 35)

  48. Legge n. 183/2011 • Modifica all’art. 204, D.lgs. n. 267/2000, relativo al limite di indebitamento degli enti locali (art. 8) • viene ridotto il tetto massimo degli interessi passivi sul debito rispetto alle entrate correnti: • 8% per l'anno 2012 • 6% per l'anno 2013 • 4% a decorrere dall’anno 2014 • In sostanza, la somma degli interessi passivi sui vecchi debiti, aumentata degli interessi sul debito che si intende assumere nel corso del nuovo esercizio, non potrà superare la % su evidenziata • L’art. 16, comma 11 del D.L. n. 95/2012 (spendig review) ha precisato che il limite va rispettato per l’anno in cui si intende assumere il nuovo debito

  49. Nuovi limiti all’indebitamento • A decorrere dal 2013, gli enti territoriali riducono l’entità del debito pubblico • Con successivo decreto il MEF stabilisce le modalità di attuazione; in particolare saranno stabilite: • distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito • la percentuale annua di riduzione del debito • le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito • si considera equivalente alla riduzione del debito, anche il trasferimento di immobili al fondo o alle società appositamente costituite per la valorizzazione degli immobili (art. 6, c. 1)

  50. Sanzioni sul mancato adempimento • In caso di mancato rispetto ai vincoli imposti sull’indebitamento, si applicano le sanzioni del mancato rispetto del Patto di Stabilità previste dal D.lgs. n. 149/2011, entrambi relativi alla rideterminazione dei limiti agli impegni delle spese correnti e al blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo: • Art. 7, c. 1, lett. b) e d), per le regioni • Art. 7, c. 2, lett. b) e d), per gli enti locali

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