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Lobbying e società civile nei processi decisionali europei

Sociologia dei fenomeni politici. Lobbying e società civile nei processi decisionali europei. Riferimenti teorici. Rappresentanza politica e rappresentanza d’interessi (la questione del mandato) Pluralismo Neocorporativismo. Pluralismo.

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Lobbying e società civile nei processi decisionali europei

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Presentation Transcript


  1. Sociologia dei fenomeni politici Lobbying e società civile nei processi decisionali europei

  2. Riferimenti teorici • Rappresentanza politica e rappresentanza d’interessi (la questione del mandato) • Pluralismo • Neocorporativismo

  3. Pluralismo • Conflitto tra gruppi di pressione per influenzare il processo decisionale • Interessi forti e interessi deboli

  4. Neocorporativismo • Nozione utilizzata per definire i rapporti tra Stato e organizzazioni degli interessi privati all’interno dei paesi capitalistici e democratici . • Forma di intermediazione degli interessi fra società civile e Stato, diversa e contrapposta al pluralismo (Schmitter, Crouch) • Quali interessi? Numero limitati di interessi legati al mondo del lavoro (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro)

  5. Definizione di lobbismo • Per “lobbismo” si intendono tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee. Pertanto, i “lobbisti” vengono definiti come persone che svolgono tali attività e che lavorano presso organizzazioni diverse, come ad esempio le società di consulenza in materia di affari pubblici, gli studi legali, le Ong, i centri di studi, le lobby aziendali (rappresentanti “interni”) o le associazioni di categoria”. COM (2006) 194 definitivo Libro verde sull’iniziativa europea sulla trasparenza

  6. Iniziative 1992-94 della Commissione e del Parlamento • Comunicazione della Commissione del dicembre 1992 sul dialogo “aperto e strutturato con i gruppi di interesse”, Comunicazione della Commissione, SEC (92) 2272 def., Bruxelles 2712/1992. • La pubblicazione a gennaio sulla Gazzetta Ufficiale del programma legislativo annuale, affinché fossero chiare le priorità assicurando la divulgazione delle informazioni, la trasparenza e la partecipazione. • La formulazione di un codice di accesso ai documenti adottato nel febbraio 1994. Tale codice imponevaalla Commissione di rendere disponibile ogni documento interno eccetto quelli che potessero"danneggiare interessi pubblici o privati, resoconti di incontri interni e opinioni personali di funzionari”. • In caso di diniego del diritto di accesso, ci si può rivolgere al Segretariato generale e il documento richiesto deve essere reso disponibile nel termine di trenta giorni ad un costo standard.

  7. Interventi del Parlamento europeo • Il diritto di accesso dovevaessere controllato da un lasciapassare personale, annuale, ottenuto con l’iscrizione ad un registro, rinnovabile dopo la presentazione di una dichiarazione di attività relativa a tutti gli interventi effettuati presso i parlamentari o i funzionari. • Il comportamento non conforme comporta la possibile sanzione, di competenza del Collegio dei Questori, di sospensione o revoca del diritto di accesso.

  8. Iniziativa sulla Trasparenza • Libro bianco sulla governance europea (2001) • Iniziativa europea per la trasparenza - SEC (2005)1300 • Libroverdesull’Iniziativaeuropeasullatrasparenza - COM (2006) 194 final • Comunicazione della Commissione (COM (2008) 323 def) nella quale è stato presentato un Codice di condotta e il registro dei rappresentanti degli interessi su base volontaria

  9. Registro unico dei rappresentanti degli interessi (giugno 2011) • Società di consulenza specializzate/studi legali, consulenti indipendenti • Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali • Organizzazioni non governative • Centri di studio, istituti accademici e di ricerca • Organizzazioni rappresentative di Chiese o comunità religiose • Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti, ecc. • http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=it

  10. Società civile: la tradizione anglosassone Interpreta la società civile “come associazione politica di cittadini, vale a dire come unione di individui liberi, eguali, razionali e motivati sul piano metafisico-religioso, che comunicano, cooperano e dibattono al fine di conseguire un consenso in merito al fondamento, all’articolazione istituzionale e allo sviluppo della stessa associazione politica” (Vincenzo Cesareo)

  11. Società civile: la tradizione europea Ispirata da Rousseau e Marx, interpreta la società civile in termini di contrapposizione sia nei confronti del Mercato che dello Stato

  12. Società civile: alcune definizioni Per società civile si devono intendere quei modi di relazione sociale che si pongono ad un livello analiticamente distinto sia dal piano individuale sia da quello istituzionale. Tale livello costituisce una realtà che è intrinsecamente instabile e dinamica. Instabile in quanto essa tende a seguire la traiettoria dell’istituzionalizzazione; dinamica in quanto è continuamente rinnovata dalla straordinaria ricchezza della capacità di agire individuale e di stabilire nuovi significati e modalità di relazione (Mauro Magatti)

  13. Società civile: alcune definizioni Il termine “società civile” indica un’associazione di uomini non coartata, un insieme di network relazionali che si sono creati in nome di valori come la famiglia, la fede, l’interesse, l’ideologia (Michael Walzer)

  14. Società civile secondo l’Unione europea “è un concetto che raccoglie tutte le forme d’azione sociale, di individui o di gruppi, che non rappresentano un’emanazione dello Stato e che non sono da esso dirette. La particolarità della società civile consiste nel fatto di essere un concetto dinamico, che descrive al tempo stesso uno stato ed un’azione” (CESE 1999/C 329/10)

  15. La società civile “organizzata” secondo l’Unione europea • La società civile organizzata può essere definita “come l’insieme di tutte le strutture organizzative, i cui membri, attraverso un processo democratico basato sul discorso e sul consenso sono al servizio dell’interesse generale e agiscono da tramite tra i pubblici poteri e i cittadini” (CESE 1999/C 329/10) • Espressione utilizzata per la 1° volta nei Trattati nel Trattato di Nizza (2001) per definire la composizione del CESE

  16. Rappresentatività della SC (SC/023 - CESE 240/2006) • essere organizzata stabilmente a livello comunitario • avere un accesso diretto alle esperienze dei propri membri • rappresentare interessi generali coincidenti con quelli della società europea • comporsi di organi riconosciuti dagli Stati membri come portatori di interessi specifici • avere organizzazioni affiliate nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione • prevedere un obbligo di responsabilità (accountability) per i propri membri • detenere un mandato di rappresentanza e di azione a livello europeo • essere indipendente e svincolata da istruzioni provenienti dall’esterno • essere trasparente soprattutto sul piano delle finanze e delle strutture decisionali.

  17. I canali di partecipazione della Società civile (SC) • Organi consultivi (CESE) • Partenariato • Comitati • Dialogo sociale • Consultazione

  18. I Comitati economici e sociali • Organi per la rappresentanza degli interessi del mondo del lavoro • Rappresentanti delle parti sociali

  19. I Comitati economici e sociali: i 3 modelli • Modello della Repubblica di Weimar • Modello belga e olandese • Modello scandinavo anglosassone

  20. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) • È attualmente composto da 344 membri, nominati su proposta degli stati membri. • Rappresenta una vasta gamma di interessi: dai datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti. • È un organismo consultivo che deve fornire il proprio parere sulle proposte di decisioni comunitarie in settori quali l’occupazione, la spesa sociale, la formazione professionale, ecc.

  21. La politica ambientale • Entra a far parte delle politiche comunitarie a partire dal Summit di Parigi del 1972 • 1981 è stata istituita la DG Ambiente • 1986 Atto Unico europeo integra la politica ambientale tra le altre politiche europee • Es. La direttiva sugli imballaggi

  22. Atto unico europeo (1986) • Principio dell’azione preventiva a tutela dell’ambiente • Principio della correzione alla fonte dei danni ambientali • Principio risarcitorio: «chi inquina paga»

  23. La direttiva sugli imballaggi 1) • Durata del processo decisionale: 4 anni (1990-1994) • Prima applicazione della procedura di cooperazione e codecisione • Messa in agenda su iniziativa di Germania, Danimarca e Paesi Bassi

  24. Direttiva sugli imballaggi 2) • Recupero dei rifiuti da imballaggio tra il 50% e il 60% del totale nazionale • Riciclaggio tra il 25% e il 45% (con una soglia minima al 15%) • Previste deroghe per gli Statti più indietro in tema di politica ambientale

  25. Direttiva sugli imballaggi 3) • Abbandono dello stand-still principle • Nessuna gerarchia nel trattamento dei rifiuti • Flessibilità e deroghe • Armonizzazione delle normative: effetto negativo sulle singole normative nazionali • Mancata messa al bando di alcuni materiali

  26. La tutela dei consumatori • Atto unico europeo art. 100 • Trattato di Maastricht art. 129 • Trattato di Amsterdam art. 153

  27. Tutela consumatori • Titolo XV Trattato di Lisbona • Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. (art. 169)

  28. Il Comitato delle Regioni (CdR) • Istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht • Composto da 344 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta degli Stati membri • Con il Trattato di Nizza ogni membro deve essere titolare di un mandato elettorale regionale o locale oppure «politicamente responsabile davanti ad un’assemblea eletta»

  29. GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONEArticolo 300 Trattato di Lisbona • Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. • Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. • Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. • I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. • Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.

  30. Percorsi attraverso i quali le Regioni possono influenzare il processo decisionale europeo • Legge 52 del 1996 • Legge 131 del 2003 • Legge 11 del 2005 • Legge 234 del 2012“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. • Il Comitato delle Regioni • Associazioni europee di Regioni ed Enti Locali

  31. Associazioni europee di Regioni ed Enti locali • Associazioni generaliste • Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) • Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) • Associazioni settoriali • Conferenza delle Regioni periferiche marittime • Associazione regioni frontaliere europee (ARFE) • Regioni con poteri legislativi (REGLEG)

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