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TESORERIA

IntroduzioneServizio di TesoreriaServizio di CassaIl Sistema di Tesoreria UnicoIl Sistema per gli Enti in Tabella AIl Sistema per gli Enti in Tabella BIl Sistema della Tesoreria Unica Mista. Introduzione. Gli Enti pubblici per il maneggio di denaro devono avvalersi, secondo legge, di un

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Presentation Transcript


    1. TESORERIA Servizi di Tesoreria e Cassa PREMESSA ASSEGNAZIONI ED ASSUNZIONI DEL SERVIZIO MANDATI REVERSALI ATTIVITA’ DI VERIFICA E CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO

    2. Introduzione Servizio di Tesoreria Servizio di Cassa Il Sistema di Tesoreria Unico Il Sistema per gli Enti in Tabella A Il Sistema per gli Enti in Tabella B Il Sistema della Tesoreria Unica Mista

    3. Introduzione Gli Enti pubblici per il maneggio di denaro devono avvalersi, secondo legge, di un tesoriere o cassiere. I servizi di Tesoreria e Cassa, quindi, hanno per oggetto il complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente nonché dalla convenzione di tesoreria/cassa. Il servizio viene affidato a soggetti in possesso di determinati requisiti o abilitati per legge, allo scopo di tener distinta, nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica, la fase dell’azione politica ed amministrativa da quella riguardante la gestione del denaro.

    4. Il Servizio di Tesoreria Il servizio di Tesoreria interessa l’intero movimento della gestione finanziaria dell’Ente (ovvero viene a comprendere tutte le operazioni di riscossione e di pagamento nonché di custodia ed amministrazione di titoli e valori). Pertanto, non possono esservi operazioni finanziarie al di fuori del servizio di tesoreria. Lo strumento operativo e di manovra del Tesoriere č costituito dal Bilancio Finanziario di Previsione dell’Ente, che precisa i limiti entro cui si devono eseguire i pagamenti e le riscossioni, nell’ambito di ciascun capitolo/intervento/risorsa di spesa o di entrata. Al tesoriere non incombe il controllo di merito, bensě unicamente l’obbligo del sindacato formale sugli atti (bilancio, mandati, reversali, deliberazioni,…) in forza dei quali č chiamato ad operare. Al Tesoriere competono infine, oltre a periodiche Verifiche di Cassa, la redazione e la resa del Conto Consuntivo al termine di ciascun esercizio finanziario.

    5. Il Servizio di Cassa Non dovendo operare nell’ambito del bilancio di previsione, il Cassiere limita la sua attivitŕ esclusivamente al sindacato formale delle regolaritŕ degli ordinativi di riscossione (reversali) e di pagamento (mandati) che č chiamato ad eseguire nei limiti dell’effettiva disponibilitŕ di cassa dell’Ente. Il Cassiere č il soggetto addetto alla cassa, intendendosi come tale l’ufficio consegnatario del denaro, titoli e valori, nella cui competenza rientrano i pagamenti e le riscossioni di denaro e in genere il maneggio dei valori stessi. Rende conto dell’operato all’Ente con periodiche verifiche di cassa in aggiunta al “Giornale di Cassa” prodotto al verificarsi di movimenti finanziari. A chiusura esercizio č tenuto ad effettuare una “Situazione Contabile Generale” da cui viene rilevato il fondo di cassa a fine esercizio. Si distinguono vari tipi di enti nello svolgimento dei servizi di tesoreria o di cassa, tra cui: ENTI pubblici assoggettati sulla tesoreria unica: fra questi assumono rilevanza le entitŕ preposte alla gestione della sanitŕ pubblica come aziende sanitarie e ospedaliere. ENTI pubblici assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica mista ENTI pubblici che hanno il divieto di detenere presso aziende di credito, disponibilitŕ liquide di ammontare superiore al 3% delle entrati di bilancio. ENTI pubblici diversi dai predetti ISTITUZIONI SCOLASTICHE ENTI MORALI.

    6. Il Sistema di Tesoreria Unica La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il Sistema della Tesoreria Unica per alcuni Enti ed Organismi pubblici individuati nelle tabelle A e B allegate al provvedimento legislativo stesso. Le tabelle allegate alla legge suddetta distinguono gli enti che non possono detenere giacenza presso il Sistema Bancario (tabella A) e quelli per cui le disponibilitŕ detenute presso il Sistema Bancario non possono superare attualmente il 3% delle entrate previste nell’ultimo bilancio approvato.

    7. Il Sistema per gli Enti in Tabella A-B Il Sistema per gli Enti in Tabella A (All. Enti Tabella A) L’art. 1 della legge prevede infatti che i tesorieri/cassieri degli Enti e degli Organismi pubblici di cui alla tabella A, effettuano, nella qualitŕ di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilitŕ speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Le contabilitŕ speciali sono cosě ripartite: Contabilitŕ speciali fruttifere cui affluiscono le entrate proprie degli enti, costituite da introiti tributari ed extra – tributari, per vendita di beni e servizi, sovraccanoni ed indennizzi, o da altri introiti dal settore privato; Contabilitŕ speciali infruttifere cui affluiscono tutte le altre entrate, compreso quanto proveniente dal bilancio dello Stato. Il Tesoriere/Cassiere esegue come di consueto le riscossioni ed i pagamenti; il saldo giornaliero di tali operazioni viene accreditato o addebitato sulla Contabilitŕ speciale dell’Ente entro il terzo giorno lavorativo successivo. Il Sistema per gli Enti in Tabella B (All. Enti Tabella B) Gli enti compresi nella Tabella B non possono detenere giacenze presso il sistema bancario superiori – attualmente- al limite massimo del 3% dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza dell’Ente. E’ l’Ente che comunica l’importo del limite a cui il Tesoriere/Cassiere deve attenersi. Le disponibilitŕ eccedenti il suddetto limite devono essere versate, entro il terzo giorno lavorativo successivo, sulla contabilitŕ speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

    8. Il Sistema della Tesoreria Unica Mista Il Sistema della Tesoreria Unica Mista č stato introdotto dal D.Lgs. 279 del 1997. Tale sistema prevede il versamento nelle contabilitŕ speciali infruttifere accese presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato delle sole entrate costituite dalle assegnazioni, dai contributi e da quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato. Le altre entrate, costituite essenzialmente dalle entrate proprie degli Enti, affluiscono invece presso il Tesoriere e devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Tale sistema, in cui rientrano essenzialmente le Regioni, le Province ed i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, presenta quindi come caratteristica la coesistenza del sistema bancario e delle contabilitŕ speciali.

    9. ASSEGNAZIONI ED ASSUNZIONI DEL SERVIZIO Procedure di Aggiudicazione. Valutazione economica e gestionale del servizio. Deliberazioni degli Enti per il Conferimento del Servizio. Contenuto della Convenzione. Bilancio e Residui. Affidamenti ed anticipazioni. Assunzione dei servizi di Tesoreria e Cassa. 1) Iter Istruttorio: - Assunzione dei Servizi. - Valutazione da parte della Banca. - Esame delle proposte e delibera da parte dell’Ente. - Stipula della convenzione. 2) Iter Operativo: - Attivazione del Servizio.

    10. Procedure di Aggiudicazione Iter Istruttorio Assunzione dei Servizi L’acquisizione dei servizi di tesoreria e cassa avviene mediante la partecipazione della Banca a procedure ad evidenza pubblica indette dagli Enti. (All.1 – Procedure di Aggiudicazione) Valutazione da parte della Banca La Banca provvede ad una valutazione economica e gestionale del servizio attraverso diversi processi. (All.2 – Valutazione Economica) Se la valutazione č positiva la Filiale della Banca provvederŕ a redigere l’offerta e fornire tutta la documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara. La documentazione in discorso dovrŕ, naturalmente, essere predisposta seguendo quanto richiesto dall’Ente nel bando di gara. Esame delle proposte e delibera da parte dell’Ente A sua volta l’Ente, ricevute tutte le offerte, procede ad una valutazione delle stesse. A conclusione dell’esame l’Ente assegna il servizio con una delibera assunta dall’Organo competente a norma dello Statuto o dell’eventuale regolamento di contabilitŕ. (All.3 – Deliberazioni degli Enti) Stipula della convenzione Si provvederŕ, quindi successivamente, alla stipula della convenzione (All.4 – Contenuto della Convenzione) del servizio di tesoreria/cassa che disciplina il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e rappresenta lo strumento di gestione dei rapporti tra lo stesso Ente e il Tesoriere/Cassiere. La stipulazione della convenzione puň avvenire per: Forma pubblica, con atto notarile; Forma pubblica amministrativa, in cui l’ufficiale rogante č un funzionario abilitato dalla legge e designato dall’amministrazione, come per gli enti locali dove č il segretario comunale o provinciale che puň rogare gli atti in cui l’ente locale č parte; Scrittura privata.

    11. Procedure di Aggiudicazione Iter Operativo Attivazione del Servizio Non appena ricevuta la formalizzazione dell’assegnazione del servizio, l’Addetto alla gestione del servizio di tesoreria/cassa dovrŕ provvedere a: censire in anagrafe l’Ente; aprire un conto corrente a nome dell’Ente; inserire le condizioni previste dalla convenzione stipulata con l’Ente; collegare lo stesso ai conti correnti bancari e/o alle contabilitŕ speciali aperti presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; acquisire ed inserire in procedura Tesoreria le voci del Bilancio di Previsione Finanziario approvato dall’Ente; (All. 5 – Bilancio e residui) registrare il Fondo/Deficit iniziale di cassa ricevuto dalla banca Tesoriere/Cassiere cessante; inserire, ove previsto e secondo la normativa vigente per l’ordinaria richiesta di credito, una anticipazione di cassa. (All. 6 – Anticipazioni e Affidamenti)

    12. MANDATI Mandato di pagamento. Esecuzione dei pagamenti. Pagamenti vari. Tipologia dei mandati. Regolaritŕ dei mandati. Elementi essenziali per la regolaritŕ. Ulteriori elementi per la regolaritŕ in caso dei Servizi di Tesoreria. Modalitŕ agevolative di pagamento dei mandati. Pagamenti con scadenza. a) Pagamento di Stipendi. b) Pagamento di Contributi Previdenziali INPDAP. c) Pagamento dei Contributi INPS. d) Pagamento IRPEF e relative addizionali regionali, comunali e provinciali ed IRAP. e) Pagamento dell’IVA. f) Rate di Ammortamento Mutui.

    13. Mandato di pagamento Le fasi del processo contabile in cui si articola la gestione della spesa da parte degli Enti sono le seguenti: Impegno:; Liquidazione: Ordinazione: Pagamento: (All. 1 “mandati”) L’atto che contiene l’ordinazione č detto Mandato di Pagamento. Il mandato puň essere: singolo; collettivo, multiplo o cumulativo di anticipazione: d’ufficio (All. 2”mandati”) Il Tesoriere/Cassiere, deve procedere al pagamento di una qualsiasi spesa in base a regolari mandati emessi dall’Ente ordinante, e che li stessi siano conformi alle disposizioni di legge. Il Tesoriere non ha peraltro l’obbligo di accertarsi della legittimitŕ della causale di pagamento o della regolaritŕ delle deliberazioni, né di pretendere dall’Amministrazione la giustificazione della spesa. Sul medesimo incombe, invece, l’onere di accertare, prima di pagare sulle partite di giro (spese effettuate per conto terzi che rappresentano un debito e un credito per l’Ente), che risulti dal bilancio o dal conto il regolare carico della partita stessa. Per poter far ciň si procede ad una attenta verifica della regolaritŕ dei mandati.

    14. Esame dei mandati di pagamento L’ esame dei mandati, quindi, deve riguardare: La regolaritŕ formale, ovvero che: il mandato contenga tutti gli elementi essenziali; (All. 3 ”mandati”) non sia emesso in capo agli Amministratori degli Enti tranne che, ovviamente, per il pagamento delle competenze loro spettanti; non pervenga giŕ quietanzato dai creditori; non contenga abrasioni, cancellature, correzioni o, in caso ne contenga, ne sia dato atto dalle stesse persone abilitate alla sottoscrizione del mandato. La capienza del relativo stanziamento in bilancio (solo per i servizi di tesoreria) da verificare per le spese sia nel caso in cui il tesoriere proceda alla redazione del conto finanziario, sia nel caso in cui non vi provveda, ma sottoscriva il conto redatto dall’Ente, in quanto le previsioni di spesa per residui e competenza di ciascun capitolo costituiscono vincolo, per il Tesoriere, mentre quella in termini di cassa si pone come limite massimo all’autorizzazione dei pagamenti. I mandati devono essere trasmessi al Tesoriere/Cassiere con apposita distinta di accompagnamento in doppio originale a cura dell’Amministrazione ordinante. La distinta, numerata progressivamente, datata e firmata, deve avere, in calce, l’importo totale dei mandati elencati, il totale elenchi precedenti e il totale complessivo di quelli emessi fino a quella data. (All. 4 ”mandati”) Una copia del modulo va restituita all’Ente mentre l’originale va trattenuta dalla Filiale (Tesoriere/Cassiere) per formare il “Registro dei Mandati”. Il registro ha la finalitŕ di facilitare il controllo del regolare ricevimento dei mandati in ordine progressivo e cronologico ed ottenere – con il riporto del totale progressivo dei mandati presi in consegna in precedenza – il totale dei mandati caricati dall’inizio dell’esercizio finanziario

    15. Esecuzione dei pagamenti Con la dizione pagamento si intende la materiale esecuzione degli ordinativi (MANDATI) nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Ente. Il Tesoriere/Cassiere ha diritto di pretendere firma di quietanza da apporre in sua presenza sul mandato di pagamento ovvero su un documento separato che riporta tutti gli elementi identificativi del pagamento, dell’ordinativo e del beneficiario. La primaria modalitŕ di pagamento č quella eseguita per contanti presso gli sportelli del Tesoriere. Se il beneficiario č una persona fisica l’addetto di Cassa ne accerta l’identitŕ, ne raccoglie la firma per quietanza e consegna l’importo dovuto al creditore. Nel caso di pagamento a persone giuridiche, la firma di quietanza sarŕ posta esclusivamente dal rappresentante legalmente facoltizzato. Oltre il pagamento diretto nelle mani del creditore, contro rilascio di quietanza, la norma consente il ricorso ad altre modalitŕ di pagamento che vengono definite agevolative. (All. 5 “mandati”)

    16. PAGAMENTI VARI Pagamenti a favore di ENTI PUBBLICI Il pagamento di mandati disposti a favore di Enti Pubblici puň essere eseguito con una delle seguenti modalitŕ: con operazioni di giro-fondi con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente beneficiario, se espressamente indicato sul mandato con pagamento diretto al Tesoriere o al Cassiere dell'Ente. Pagamenti con scadenza fissa e pagamenti obbligatori Nel corso dell'esercizio gli Enti possono ordinare anche pagamenti che, per loro natura, presentano termini di scadenza fissi o perentori che devono essere indicati sugli ordinativi di pagamento. Tra i principali evidenziamo: stipendi; contributi INPS; contributi INPDAP; IRPEF ed IRAP; Rate di ammortamento mutui (All. 6 “Mandati”)

    17. REVERSALI Reversale di incasso. Esecuzione delle riscossioni. Riscossioni presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Riscossioni con prelevamento da conto corrente postale intestato all’Ente. Restituzione delle reversali riscosse e non. Processo contabile per la reversale d’incasso. Elementi essenziali per la regolaritŕ della reversale. Ulteriori Elementi per la Regolaritŕ in caso di Servizi di Tesoreria. Quietanza di riscossione.

    18. Reversale di incasso Le fasi del processo contabile in cui si articola la gestione delle entrate da parte degli Enti sono le seguenti: Accertamento:; Riscossione:; Versamento: (All. 1 ”reversali”) La reversale d’incasso (ordine di riscossione) č il documento con il quale l’Ente ordina al Tesoriere/Cassiere di riscuotere le entrate. Le reversali possono essere: Singole se relative ad un unico debitore; Cumulative (c.d. ruoli) se riferite a piů debitori. Naturalmente, anche, l’ordinativo d’incasso (reversale), per essere valido, deve riportare le firme delle persone autorizzate a sottoscriverlo in base alle norme statutarie/regolamentari e a quelle previste dalla convezione regolante il servizio, nonché contenere tutti gli elementi essenziali previsti. (All. 2 ”reversali”) Le reversali non devono recare cancellature, abrasioni e correzioni. Eventuali correzioni, apportate dall’Ente alle reversali, devono essere visibili e convalidate dalle firme delle stesse persone abilitate a sottoscrivere le reversali. Le reversali, inoltre, devono essere trasmesse al Tesoriere/Cassiere con apposita distinta di accompagnamento in doppio esemplare con annotazione dei totali progressivi. (All. 3 ”reversali) La distinta numerata progressivamente da inizio esercizio, datata e firmata, deve avere in calce l’importo totale delle reversali elencate, il totale elenchi precedenti e l’ammontare delle riversali emesse fino a quel momento. Copia della distinta deve essere restituita all’Ente, datata e sottoscritta in segno di ricevuta, dopo aver controllato che il totale delle reversali corrisponda a quello della relativa distinta di presentazione. L’originale resta alla Filiale che gestisce il servizio di Tesoreria/Cassa, per formare il cosiddetto “Registro delle Reversali”. Il registro consente di seguire il regolare ricevimento delle reversali d’incasso e quindi di rilevare prontamente qualsiasi anomalia.

    19. Esecuzione delle riscossioni A fronte di ogni versamento ricevuto, a prescindere dalla causale, il Tesoriere/Cassiere deve rilasciare apposita bolletta/quietanza, in ordine progressivo e cronologico, che ha valore liberatorio per il debitore dell’Ente che ha effettuato il versamento. Il Tesoriere/Cassiere, introitate le somme, le accredita sul conto dell’Ente e compila regolare quietanza. (All. 4 ”reversali”) La primaria modalitŕ di riscossione č rappresentata dall’operazione in contanti presso gli sportelli del Tesoriere/Cassiere. In tal caso le fasi dell’entrata di riscossione e versamento vengono a coincidere. La legge finanziaria per il 2005 (LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 comma 80), modificando il Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs.267/2000), ha sancito che la riscossione delle entrate possa essere effettuata, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalitŕ offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari. Le somme rivenienti dai predetti incassi sono versati alle casse dell’Ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati, e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria. Gli incassi effettuati dal Tesoriere/Cassiere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

    20. Riscossioni presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato Le somme erogabili dalla Banca d'Italia per conto dello Stato o delle relative Amministrazioni a favore di Enti Pubblici sono pagate dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, di norma con versamento: sulla contabilitŕ speciale, se questi č soggetto al regime di tesoreria unica o unica mista sul conto corrente postale che ogni Ente ha obbligatoriamente acceso per il servizio di tesoreria o di cassa, se non in regime di tesoreria unica.

    21. Riscossioni con prelevamento da conto corrente postale intestato all’Ente La normativa che regola l’attivitŕ degli Enti pubblici prevede che gli Enti possano avvalersi di conti correnti postali per la gestione degli incassi, soprattutto allo scopo di facilitare il pagamento da parte del pubblico. I conti correnti postali devono essere intestati all’Ente con la dizione “servizio di tesoreria” e l’eventuale indicazione dello specifico servizio di riscossione a cui il conto č dedicato, ma la facoltŕ di disporre operazioni di prelevamento compete esclusivamente al Tesoriere/Cassiere .L’apertura del C/C Postale avviene su richiesta dell’Ente, a firma del legale rappresentante, per il tramite del Tesoriere/Cassiere. Sullo specimen di firme, deve essere indicata la persona che č abilitata a rappresentare la filiale in veste di Tesoriere o Cassiere (di solito il Direttore o il suo Vice). Le somme che affluiscono sul conto corrente postale sono periodicamente prelevate dal Tesoriere/Cassiere su disposizione dell’Ente che emette l’ordinativo di riscossione (reversale), allegando copia del relativo Estratto Conto, onde far verificare allo stesso Tesoriere Cassiere la consistenza dei fondi esistenti. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale a proprio favore ed accredita, con la valuta concordata, l’importo corrispondente sul conto di tesoreria.

    22. Restituzione delle Reversali riscosse e non Le reversali riscosse devono essere custodite e raccolte in ordine progressivo di risorsa/capitolo e in ordine progressivo di numero. A fine esercizio o in periodi diversi,devono essere restituite all’Ente emittente, unitamente alle matrici delle quietanze ed a quelle eventualmente annullate. Tutto questo secondo quanto previsto dalle singole convenzioni. Le eventuali reversali non ancora riscosse alla fine dell’esercizio finanziario devono essere restituite ai rispettivi Enti affinché ne procurino l’annullamento e provvedano alla loro sollecita riemissione sulla gestione dei residui attivi del nuovo esercizio.

    23. ATTIVITA’ DI VERIFICA e CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO Attivitŕ di Verifica. Verifiche di Cassa Chiusura dell’esercizio finanziario. Servizi di Cassa - (Rendiconto). Servizi di Tesoreria - (Rendiconto). Verbale "Verifica di Cassa“. Lettera di invio all’Ente del Conto del Tesoriere.

    24. Attivitŕ di Verifica Il Tesoriere/Cassiere nello svolgimento del servizio di tesoreria/cassa č tenuto ad una continua attivitŕ di verifica dell’operato dell’Ente, nonché del suo. Tale attivitŕ si estrinseca attraverso dei controlli che possono essere preventivi e successivi. controlli preventivi: sulla disponibilitŕ di cassa; sul bilancio di previsione; sulla correttezza dei dati immessi controlli successivi che permettono di riscontrare la correttezza delle operazioni eseguite, attraverso l’esame dei seguenti tabulati giornalieri: Giornale di Cassa che fornisce il dettaglio delle operazioni effettuate e la situazione di cassa dell’ente; Provvisori Regolarizzati che fornisce l’elenco delle regolazioni effettuate, con l’abbinamento dei provvisori ai relativi documenti (ordinativi di riscossione o pagamento); Capitoli Sconfinati che fornisce l’elenco degli eventuali capitoli di bilancio che sono risultati sconfinati; Disposizioni Emesse che fornisce l’elenco delle disposizioni emesse in giornata per la corrispondenza delle stesse con le istruzioni riportate sui mandati.

    25. Verifiche di Cassa La normativa che regola il servizio di tesoreria degli enti pubblici prevede periodiche verifiche di cassa presso il tesoriere. L’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente provvede a riscontrare le risultanze di cassa con le operazioni di pagamento e riscossione eseguite e le conformitŕ di queste con gli ordinativi di riscossione e pagamento (mandati e reversali) emessi, nonché l’eventuale deposito presso il tesoriere degli altri valori di proprietŕ dell’Ente. In occasione delle verifiche di cassa, l’organo di revisione provvede alla compilazione di un “Verbale di Verifica”. (All. 1 – Verifica di Cassa) Per quanto riguarda gli Enti locali e le aziende sanitarie e ospedaliere, il d.lgs n.267/2000 prevede che l’organo di revisione dell’ente provveda trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, in quanto gli stessi enti sono tenuti a presentare ad ogni trimestre i prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa presso le Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

    26. Chiusura dell’esercizio finanziario L’esercizio finanziario si chiude normalmente il 31 dicembre di ogni anno e dopo questa data non si puň piů dar vita alle operazioni contabili in conto dell’esercizio precedente, ad eccezione delle I.P.A.B. – Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficienza che, anche dopo la data del 31 dicembre, possono eseguire operazioni di cassa fino al termine del mese di Febbraio dell’anno successivo con il cosiddetto esercizio suppletivo. Per poter redigere il resoconto finale dovranno essere regolarizzate tutte le operazioni eseguite secondo quanto previsto dagli accordi e dalle norme in vigore. Pertanto l’Ente viene sollecitato a regolarizzare le eventuali operazioni eseguite senza mandato o reversale, ossia i cosiddetti “provvisori”. Ogni esercizio si chiude, quindi, con la resa del Conto di gestione da parte del Tesoriere o del Cassiere e la sua approvazione da parte degli organi competenti.

    27. Servizi di Cassa Rendiconto In questa tipologia di servizio la resa del conto č di norma prevista nella convenzione per l’affidamento del servizio. L’Addetto del servizio di Tesoreria e Cassa, dopo aver completato le operazioni di chiusura ed effettuati i controlli, dovrŕ rendere il conto della gestione tramite il rendiconto che dovrŕ essere sottoscritto dalla Filiale e trasmesso all’Ente.

    28. Servizi di Tesoreria Rendiconto Per i servizi di Tesoreria il rendiconto degli Enti deve essere redatto dal Tesoriere secondo schemi ministeriali previsti e prodotto entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio Il rendiconto per gli Enti soggetti al D.L.vo 267/2000 viene detto “Conto del tesoriere”, (All. 2 – “Conto”) deve essere consegnato all’Ente acquisendo ricevuta dell’avvenuta consegna. Successivamente si dovrŕ acquisire dallo stesso Ente la dichiarazione di concordanza attestante che i dati riportati nel Conto del tesoriere corrispondono con quelli dell’Ente. Per i Comuni, le Province e le Comunitŕ Montane, l’Ente deve trasmettere poi alla Banca Tesoriere copia della ricevuta di trasmissione del Conto alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti che avviene, di norma, entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento del conto. Per gli enti non soggetti al D.l.vo 267/2000 si parlerŕ di “conto finanziario” che č composto da due parti: quella del tesoriere dove vengono indicati per ogni suddivisone del bilancio: ·l’importo definitivo stanziato a bilancio l’importo delle riscossioni o dei pagamenti quella riservata alle determinazioni dell’Ente, che comprende: · riscossioni o pagamento · l’importo da riportare in conto residui · l’importo degli impegni (dato dalla somma delle riscossioni o dei pagamenti e del residuo) · differenze in piů o in meno rispetto al bilancio di previsione. Il Tesoriere/Cassiere, unitamente alla resa del relativo rendiconto di gestione, dovrŕ inviare all’Ente i seguenti documenti: i mandati pagati, accompagnati dal relativo elenco; le reversali riscosse, con relativo elenco; stampa relativa alle bollette emesse e quelle annullate.

    29. Universitŕ degli Studi di Napoli Parthenope. Anno accademico 2009/2010 Facoltŕ di Giurisprudenza Scienze dell’Amministrazione Ragioneria delle Amministrazioni Pubbliche Prof. Leopoldo Varriale. Tesoreria Responsabile; Francesco Albano A cura di; Gianluca Celentano Lucia Corso Antonio Capuozzi Andrea Costa Edoardo Pentella Giuseppe Granato Bernadette Catalano Fabio Erra Carla De Angelis Marcello De Paola Maria Vosa Giusy Musella

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