1 / 44

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004 . L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto. L’orario di lavoro come parametro per la determinazione della

allayna
Download Presentation

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA NUOVA DISCIPLINADELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004

  2. L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto L’orario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione La necessità di fissare limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa richiedibile dal datore La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

  3. Le diverse qualificazioni giuridiche del tempo di lavoro • Orario normale di lavoro • Orario massimo • Orario “medio” (flessibile)

  4. La dimensione giuridica del tempo di non lavoro (e del tempo libero) In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi: • La “pausa” giornaliera; • Il riposo giornaliero; • Il riposo settimanale; • Le ferie annuali.

  5. Il tempo di lavoro “antisociale”: il lavoro notturno L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).

  6. Il tempo di lavoro nella Costituzione Art. 36 Cost., comma 2: “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”. Art. 36 Cost., comma 3: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”

  7. R.d.l. n. 692 del 1923 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali Legge n. 196 del 1997, art. 13 40 ore settimanali riducibili dalla contrattazione collettiva La durata normale e massima della settimana di lavoro

  8. Il ruolo della contrattazione collettiva Nel settore privato, la contrattazione collettiva, specie a partire dagli anni ’60, ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40, 39 o 38 ore settimanali

  9. Il ruolo della legge Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore per il lavoro pubblico.

  10. Il metodo tradizionale: l’uso dello straordinario (funzionale al modello fordista) Il metodo della: l’orario computato su archi multiperiodali o orario medio (indispensabile nel nuovo contesto produttivo) L’orario flessibile

  11. La nuova normativa di recepimento della direttiva comunitaria Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce)

  12. La tecnica normativa: la funzione della contrattazione collettiva Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello.

  13. AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni. Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con applicazione di discipline speciali): 1) Gente di mare; 2) Personale di volo nell’aviazione civile; 3) Autotrasportatori; 4) Personale della scuola, forze armate, forze di polizia, vigili urbani; Casi di parziale applicazione, in relazione a particolari esigenze del servizio: a) vigili del fuoco; b) protezione civile; c) lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie etc.

  14. Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e PERIODO DI RIPOSO Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”

  15. I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici minuti e complessivamente non superiori a due ore nella giornata lavorativa; 2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro; Vi sono poi dei casi dubbi: • il tempo per raggiungere la sede di lavoro in caso di trasferta o, comunque, in ipotesi di funzionalità dello spostamento alla prestazione lavorativa; • il tempo per indossare gli indumenti o gli strumenti di lavoro. • Il tempo della “reperibilità”

  16. COMUNICAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL LAVORATORE La lettera di assunzione deve indicare l’orario normale di lavoro e specificarne la distribuzione nella giornata, nella settimana, nel mese e nell’anno

  17. ORARIO NORMALEDI LAVORO (art. 3) L’orario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno.

  18. IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali) Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali

  19. La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. L’ipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALIMEDIENEL QUADRIMESTRE DURATA MASSIMA (ma in veritàMEDIA) dell’orario di lavoro (art. 4)

  20. IL CALCOLO DELLA MEDIA I contratti collettivi possono stabilire una durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più lungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro.

  21. LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni

  22. R I P O S O GIORNALIERO (art. 7) Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo , fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata

  23. ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE

  24. L’abrogazione implicita del limite di orario massimo giornaliero, soppiantato dalla previsione di un riposo giornaliero di “undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore” determina l’estensione della giornata di lavoro sino ad un massimo possibile di (13)tredici ore consecutive e della settimana sino ad un estremo di settantasette (77) ore, con rilevanti chance di gestione flessibile dei tempi di lavoro(e non lavoro) da parte dell’impresa.

  25. RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero; Le eccezioni e le deroghe: • I casi di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica; • I casi di periodicità diversa da quella prevista dalla legge (riposo su base multiperiodale)

  26. Il trattamento economico del lavoro domenicale e del “superlavoro” • Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in altro giorno della settimana; • Il lavoro svolto nella giornata dedicata al riposo settimanale determina il diritto a cumulare alla normale retribuzione, una più elevata maggiorazione economica; • In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per “usura” psico-fisica.

  27. Il diritto alle FERIE ANNUALI La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc. Per queste ragioni, le ferie non sono cumulabili con altri periodi di congedo (per es. maternità). Inoltre, l’insorgere di un grave evento morboso determina l’interruzione del periodo delle ferie.

  28. F E R I E ANNUALI (Art. 10) Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie)

  29. F E R I E ANNUALI (Art. 10) Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004): • Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione; • Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione; • Eventuali settimane extra possono essere oggetto di “monetizzazione”

  30. IL LAVORO NOTTURNO

  31. LAVORATORE NOTTURNO E’ il lavoratore che svolge durante il periodo notturno: • 3 OREdel suo orario giornaliero normale • o una parte del suo orario, secondo le norme definite dai CONTRATTI COLLETTIVI • e, in mancanza, 80 GIORNI lavorativi all’anno

  32. PERIODONOTTURNO PERIODO DI ALMENO 7 ORE CONSECUTIVE COMPRENDENTI L’INTERVALLO FRA LA MEZZANOTTE E LE CINQUE DEL MATTINO

  33. PERIODONOTTURNO • dalle ore 22 alle ore 5 • dalle ore 23 alle ore 6 • dalle ore 24 alle ore 7

  34. Le ipotesi di D I V I E T Odi lavoro notturno a) Donne in stato di gravidanza o puerperio (dall’accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto) b) Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti (fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)

  35. I casi di ASTENSIONE dal lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un bambino fino a 3 anni o in alternativa il padre con lei convivente b) il genitore unico affidatario di un figlio fino a 12 anni, c) i genitori che abbiano a proprio carico un disabile d) altri lavoratori esclusi dall’obbligo dai contratti collettivi

  36. DURATA del lavoro notturno L’orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 ORE nelle 24 ORE che i contratti collettivi possono riferire alla media in un periodo di riferimento più ampio di 24 ore, salvo particolari lavorazioni elencate con D.M.

  37. MAGGIORAZIONI per lavoro notturno La contrattazione collettiva definisce eventuali riduzioni di orario ed eventuali trattamenti indennitari nei confronti dei lavoratori notturni

  38. OBBLIGHI PER L’AZIENDA 1) Consultazione sindacale 2) Comunicazione alla D.P.L. 3)Protezione adeguata, personale e collettiva 4)Visite di controllo preventive e periodiche

  39. CONSULTAZIONE SINDACALE L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con le organizzazioni territoriali, effettuata e conclusa in 7 giorni

  40. COMUNICAZIONEANNUALE L’esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o in turni regolari, deve essere comunicato annualmente alla Direzione Prov.le del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali, salvo sia previsto dal contratto collettivo

  41. MISURE DI SICUREZZA Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce: • previa informativa alle rappresentanze sindacali • un livello di servizi e sicurezza adeguato ed equivalente a quello del lavoro diurno • misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che comportano rischi particolari

  42. VISITE DI CONTROLLO Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato attraverso visite di controllo PREVENTIVE e PERIODICHE

  43. INIDONEITA’al lavoro notturno • L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche • L’inidoneità può essere accertata anche dal medico competente dell’azienda effettuando le visite mediche preventive e periodiche

  44. TRASFERIMENTOAL LAVORO DIURNO il lavoratore verrà adibito al lavoro diurno,qualora sopraggiungano condizioni di salute, che comportino la INIDONEITÀal lavoro notturno in mansioni equivalenti se esistenti e disponibili Se non è possibile, si seguono le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva

More Related