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Commissione lavoro ODCEC Catania

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania. Commissione lavoro ODCEC Catania. L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale.

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  1. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania Commissione lavoro ODCEC Catania L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale

  2. Legge 11 gennaio 1979 n. 12Art.1 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

  3. REQUISITI • Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B) • TITOLO DI STUDIO (diploma, laurea) • ABILITAZIONE PROFESSIONALE • ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale) • PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE • COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979

  4. COMUNICAZIONE DTL QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO, IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi Direzioni territoriali del lavoro) DELLE PROVINCE NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 1, L. 12/1979

  5. COMUNICAZIONE DTL - FAC SIMILE (in carta semplice) Spettabile Direzione Provinciale del Lavoro Suo indirizzo ------------------------------------------- …........, lì ……… Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente ………………… codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ………………. sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e al registro dei Revisori Contabili con D.M.…………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 C O M U N I C A che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con i migliori saluti. ________________________ (firma)

  6. COMUNICAZIONE DTL • Modalità di effettuazione della comunicazione : • CONSEGNA A MANO • RACCOMANDATA A/R • PEC: OVE CONSENTITO • (DTL Catania: ispettoratoprovincialelavoro.catania@mailcert.lavoro.gov.it)

  7. SANZIONI ? Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si incorre nelle seguenti sanzioni: Amministrativa Penale Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzione amministrativa fino a euro 1030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 1815/1939. Art. 348 Codice Penale Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è prevista una specifica abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103,00 euro a 516,00 euro.

  8. Cassazione, VI sezione Penale, sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per le professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da parte di chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o, pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penale o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacità in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti

  9. Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003 “.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.”

  10. EVOLUZIONE DELLA NORMA E DEFINITVA INTERPRETAZIONE APPLICATIVA La Legge 12/79 ha esplicitamente abrogato gli articoli 4 e 5 della Legge 1815/1939, mantenendo però, nell'articolo 1, l'obbligo per il commercialista che intende svolgere l'attività ivi prevista, di comunicare tale intenzione agli ispettori del lavoro, originariamente prevista dall'art. 5 di tale Legge; non ha abrogato invece l’articolo 7 (sanzioni) Le sanzioni di cui all'art. 7 ultimo comma sono state successivamente depenalizzate (Legge 689/81) La legge n. 183/2011 all'art. 10 comma 11 abroga definitivamente la legge 1815/1939 e s. m. ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012.

  11. SANZIONI INDIRETTE TUTTAVIA La comunicazione alla DTL è indispensabile per: Iutilizzare i servizi telematici in materia di lavoro; II acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail; III consentire lo svolgimento presso il proprio studio del tirocinio previsto dalla legge per l ’ abilitazione all’attività professionale di Consulenza del lavoro.

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