html5-img
1 / 110

LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI

OGGETTO DEL CONVEGNO. eventi di danno, che sul piano causale abbiano trovato la loro origine in particolari caratteristiche ovvero, sempre in senso lato, in specifiche contingenze presentate o dalle strade pubbliche (o dagli accessori e pertinenze di queste) - intendendosi per queste le strade rient

africa
Download Presentation

LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. LA R.C. PER I DANNI DA ANOMALIE STRADALI Avv. Marco Bona Studio legale Ambrosio e Commodo (TO) Prof. ac Università degli Studi Piemonte Orientale

    2. OGGETTO DEL CONVEGNO eventi di danno, che sul piano causale abbiano trovato la loro origine in particolari caratteristiche ovvero, sempre in senso lato, in specifiche contingenze presentate o dalle strade pubbliche (o dagli accessori e pertinenze di queste) - intendendosi per queste le strade rientrati, per la loro destinazione, nel demanio stradale di cui agli artt. 822 e seguenti c.c. - oppure dalle strade aperte al pubblico transito (entrambe accomunate dall’essere “intese a realizzare la libertà di circolazione garantita dall’art. 16 della Costituzione”)

    3. I CUSTODI DELLE STRADE la questione dell’individuazione del soggetto legittimato passivo

    4. I CUSTODI DELLE STRADE 1) occorre determinare con precisione quali siano i proprietari delle strade, il che, con riferimento a quelle pubbliche, richiede di procedere ad una disamina della disciplina del demanio stradale e delle varie classificazioni delle strade ivi rientranti oppure escluse, giacché a seconda della particolare tipologia di strada (pubblica, vicinale o privata) viene di norma a mutare il soggetto legittimato passivo nei cui confronti esperire l’azione risarcitoria

    5. I CUSTODI DELLE STRADE 2) è fondamentale chiarire su quali figure gravino i doveri di gestione, di manutenzione e di sicurezza delle strade pubbliche, giacché può anche accadere che gli enti proprietari trasferiscano o, comunque, affidino (anche solo temporaneamente) la custodia/gestione delle stesse (o di parti di esse) ad altri soggetti (altri enti territoriali, società concessionarie, società appaltatrici, ecc.). E’ del tutto evidente che la dissociazione, che può verificarsi tra, da un lato, amministrazioni proprietarie e, dall’altro lato, custodi/gestori/esercenti, può incidere sulla determinazione della legittimazione passiva

    6. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 («Nuovo Codice della Strada»): “… le strade … si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale”.

    7. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) strade appartenenti al demanio stradale nazionale in quanto considerate di interesse nazionale; più nello specifico, in questa prima categoria rientrano sia le autostrade e sia le strade extraurbane (principali, secondarie o locali) che: “a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di Regione ovvero i capoluoghi di Provincia situati in Regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale” (art. 2, comma 6, lett. A)

    8. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) la gestione delle strade statali è demandata, per legge e per convenzione di concessione, all’ANAS S.p.A. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), ente a totale partecipazione statale fondato nel lontano 1946 in sostituzione della precedente A.A.S.S. (Azienda Autonoma delle Strade Statali), istituita nel 1928, e trasformato in società per azioni con decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178

    9. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Statali (SS) - per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») ed in seguito all’individuazione/ridefinizione, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 («Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), della rete autostradale e stradale nazionale ed all’emanazione del decreto d’attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000) un cospicuo numero di strade statali (oppure a volte solo dei tratti), sono state trasferite dal demanio stradale nazionale ai demani regionali e successivamente dalle regioni agli altri enti locali, svincolando peraltro negli anni seguenti l’ANAS S.p.A. dalla loro gestione - regioni e province, una volta acquisite le strade cedute, hanno rispettivamente provveduto a modificare la numerazione delle stesse, a volte limitandosi semplicemente a sostituire l’acronimo “SS” con quelli “SR” (Strada Regionale) o “SP” (Strada Provinciale)

    10. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Regionali (SR) il concetto di “strada regionale”, piuttosto singolarmente, è stato introdotto per la prima volta dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; sono quelle considerate di interesse regionale o interregionale, e, più nello specifico, sono le strade extraurbane (principali, secondarie o locali) che “allacciano i capoluoghi di Provincia della stessa Regione tra loro o con il capoluogo di Regione ovvero allacciano i capoluoghi di Provincia o i Comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico” (art. 2, comma 6, lett. B); rientrano in questo novero diverse ex strade statali, declassificate negli ultimi anni

    11. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Regionali (SR) nonostante la proprietà di queste strade appartenga al demanio delle singole regioni, tuttavia, per motivi organizzativi (le regioni sono normalmente prive di un servizio che curi la gestione e la manutenzione delle strade, solitamente di competenza dell’ANAS S.p.A., delle province o dei comuni), la gestione spetta in via definitiva alle province, alle quali sono anche delegate gran parte delle spese di manutenzione (perlomeno quelle ordinarie)

    12. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strade Provinciali (SP) strade extraurbane (principali, secondarie o locali): “allacciano al capoluogo di Provincia capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di Comuni tra loro”, ovvero “allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di Comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico” (art. 2, comma 6, lett. C)

    13. I PROPRIETARI DELLE STRADE PUBBLICHE Strada Comunali (SC) sia le strade extraurbane (principali, secondarie o locali), “quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale” (art. 2, comma 6, lett. D) e sia le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade urbane locali, nonché le relative pertinenze; il comma 7 precisa che queste ultime tre tipologie “sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

    14. I custodi delle strade pubbliche DUNQUE: non sempre si ha una perfetta coincidenza tra, da un lato, il demanio proprietario della strada (Stato, regione, provincia, comune) e, dall’altro lato, il gestore della stessa e, quindi, il soggetto destinatario dell’azione di responsabilità civile per i danni riconducibili eziologicamente a difetti di progettazione, costruzione, manutenzione o sicurezza delle strade

    15. I custodi delle strade pubbliche ad esempio: di norma, la gestione e manutenzione delle strade statali è affidata all’ANAS S.p.A. la gestione e manutenzione delle strade regionali a sua volta è normalmente attribuita alle amministrazioni provinciali

    16. I custodi delle strade pubbliche CHI SONO ALLORA I CUSTODI/GESTORI? tre diverse categorie : gli enti proprietari delle strade (Stato, regioni, province, comuni) gli enti territoriali cui sono state attribuite dagli enti proprietari le funzioni relative alla gestione, manutenzione, pulizia e, più in generale, efficienza/sicurezza delle strade le società concessionarie e le società subconcessionarie

    17. LEGITTIMAZIONE PASSIVA Quando rispondono questi soggetti?

    18. I custodi delle strade pubbliche La prima categoria di custodi/gestori: i proprietari delle strade pubbliche ed i doveri di sicurezza e prevenzione Suprema corte Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 nel caso delle strade e delle loro pertinenze “custodi sono anzitutto i proprietari”

    19. I custodi delle strade pubbliche Allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 («Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia»), diverse disposizioni non abrogate dagli interventi successivi: art. 28: “E’ obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate”; art. 30: “Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d’acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato”; art. 36: “La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d’interesse, quando l’opera abbia scopo promiscuo”; art. 37: “La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge”; art. 39: “Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d’interesse di ognuno”; art. 41: “La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l’abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali. Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell’abitato e posta in condizione analoga”;

    20. I custodi delle strade pubbliche artt. 2, 3, 4 e 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506 («Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche»): i vari enti territoriali proprietari delle strade provvedono “alla manutenzione ordinaria e straordinaria” delle medesime

    21. I custodi delle strade pubbliche art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 («Nuovo codice della Strada»): “Gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature; impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”

    22. I custodi delle strade pubbliche trasferimento - inaugurato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 («Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale …») - di una cospicua parte del demanio stradale nazionale alle regioni ed agli altri enti locali: per quanto concerne il demanio stradale nazionale all’art. 98, comma 3, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 112/1998 si è previsto che “in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale” sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione” ed “al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni” Per quanto riguarda le regioni, le province ed i comuni l’art. 99 («Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali») del decreto legislativo n. 112/1998 ha disciplinato, quale conseguenza del trasferimento di parte del demanio stradale nazionale, il conferimento a questi enti territoriali – quali nuovi proprietari - dei compiti di manutenzione, gestione e vigilanza delle strade cedute dallo Stato. In particolare, il comma 1 prevede che “sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, … le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite”. A sua volta il comma 3 stabilisce che “sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali”

    23. I custodi delle strade pubbliche Ministero dei lavori pubblici, circolare prot. 3699 del 8 giugno 2001 oggetto «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» ed indirizzata “agli enti proprietari e gestori di strade”: “è necessaria una verifica preventiva della sicurezza stradale, riconoscendo e valutando le condizioni di rischio potenziale per la circolazione stradale con particolare attenzione al punto di vista dell’utente della strada”

    24. I custodi delle strade pubbliche La seconda categoria di legittimati passivi: gli enti locali diversi dagli enti proprietari gli enti territoriali non proprietari

    25. I custodi delle strade pubbliche la gestione e la manutenzione delle strade regionali sono generalmente affidate dalle regioni - in applicazione del resto dei poteri conferiti a queste dall’art. 117 Cost. e, più nello specifico, dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa») - alle province, ciò in concreto sulla base di leggi regionali che prevedono per l’appunto il trasferimento alle amministrazioni provinciali delle funzioni relative alle strade demaniali regionali in materia di manutenzione (generalmente sia ordinaria e sia straordinaria), vigilanza ed adempimento dei compiti specificati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/2002

    26. I custodi delle strade pubbliche La terza categoria di custodi/gestori: società concessionarie e subconcessionarie comma 3 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285: l’ente proprietario non è, perlomeno in via diretta, qualificabile quale “esercente”, ossia è sostituito ex lege da altri soggetti nell’esercizio dei compiti di custodia (gestione, pulizia, manutenzione). Questa norma stabilisce expressis verbis quanto segue: “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

    27. I custodi delle strade pubbliche siffatta dissociazione tra ente proprietario e custode/gestore/esercente effettivo per il tramite di concessioni è per certo la norma per le strade statali (generalmente gestite dall’ANAS S.p.A) e per le autostrade, la cui manutenzione è riposta nelle mani dell’ANAS S.p.A. stessa (concessionaria) e di altre società subconcessionarie di quest’ultima (in primis, Autostrade per l’Italia S.p.A.) o di subconcessionarie della subconcessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A.

    28. I custodi delle strade pubbliche il diritto positivo, nel prevedere siffatto trasferimento (temporaneo) di compiti e funzioni di gestione e manutenzione in capo a società concessionarie ed alle subconcessionarie, non esclude però de plano la legittimazione passiva degli enti proprietari/concedenti, per certo ipotizzabile perlomeno con riferimento ai compiti di vigilanza, di controllo e di coordinamento loro spettanti, e dunque sul versante della culpa in vigilando o della culpa in eligendo

    29. I custodi delle strade pubbliche per quanto concerne lo Stato e dunque il demanio stradale nazionale, si noti che all’art. 98, comma 3, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 si prevede espressamente che “in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale” sono comunque mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione” e quelle relative “al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni”

    30. I custodi delle strade pubbliche Che poi gli enti territoriali non siano da considerarsi liberati dalla sola circostanza di avere dato in concessione una strada può essere dedotto ad esempio dall’art. 9 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506 («Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche»): “Qualora le province ed i comuni, non provvedano a mantenere le strade di loro competenza … in condizioni di regolare manutenzione, il ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell’inadempienza da parte degli enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del prefetto della provincia, sia delegato presso l’amministrazione provinciale o comunale uno speciale commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali …”. Infatti, è del tutto evidente che in ultima battuta, se un concessionario non adempie ai suoi doveri, siffatta inadempienza si risolve in una mancanza imputabile direttamente agli enti territoriali.

    31. QUALI REGOLE DI RC? Art. 2043 o art. 2051 c.c. o altro?

    32. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2 IMPOSTAZIONI NELLA “NUOVA” GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE: applicazione generalizzata applicazione “caso per caso”

    33. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 applicabilità generalizzata dell’art. 2051 c.c. senza che, ai fini della configurabilità di questa fattispecie, rilevi la particolare estensione del bene demaniale, fattore eventualmente rilevante per la prova del caso fortuito (cfr. anche Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308)

    34. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 “la norma di cui all’art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi” rispetto a quelli previsti espressamente dall’art. 2051 c.c. (“la custodia e la derivazione del danno dalla cosa”), “nemmeno, in particolare, [gli] «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della «notevole estensione del bene» e dell’«uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi (diversamente da quanto affermato da Cass., 1° dicembre 2004, n. 22592 ) “tassativi” ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A.”

    35. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308 “la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell’autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito”

    36. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384 inoltre: Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 Cass., Sez. III, 26 settembre 2006 n. 20823 Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827 Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493 Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962 Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307 Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308

    37. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”

    38. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione sentenze “gemelle” “segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti” (tesi della rilevanza dell’estensione del bene ai fini della configurabilità del rapporto di custodia o della applicabilità dell’art. 2051 c.c. “caso per caso”)

    39. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione Presunzioni: per le autostrade, “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”, “l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.” per le strade urbane, “figura sintomatica della possibilità dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all’interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4)” e “la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale”

    40. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. 2° impostazione indici presuntivi della possibilità di un effettivo controllo: destinazione della strada alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza; particolare posizione/localizzazione della strada; dotazioni, sistemi di assistenza e strumenti resi disponibili dal progresso tecnologico per garantire la sicurezza della viabilità; presenza di enti e personale (ad esempio, vigili urbani) dedicati alla sicurezza della circolazione; presenza di altre opere destinate al pubblico servizio che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte della P.A.; esistenza di un cantiere precedentemente ai fatti di causa o in concomitanza con il sinistro; chiamata in garanzia da parte della P.A. di una ditta appaltatrice per la manutenzione delle strade.

    41. APPLICAZIONE ART. 2051 C.C. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493 caso di un sinistro occorso su una strada statale ad un ciclista che era caduto in una grossa buca non segnalata “la sentenza impugnata ha violato l’art. 2051 c.c. per avere escluso già in astratto l’applicabilità di tale norma nella fattispecie, senza valutare se l’estensione de demanio stradale era tale da impedirne di fatto l’attività di custodia”

    42. NATURA ART. 2051 C.C. 2 impostazioni: 1) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale disposizione delineante una responsabilità per colpa presunta (Cass. Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, seguita poi da Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308) 2) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale norma costituente una responsabilità oggettiva, cioè “una responsabilità senza colpa” (Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, seguite poi da Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779, Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827, Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309, Cass., Sez. III, 27 marzo 2007 n. 7403, Cass., Sez. III, 30 marzo 2007, n. 7934)

    43. PROVA PER IL DANNEGGIATO Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651 la prova del nesso causale “va ... ritenuta assolta con la dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa ..., in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni ..., che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come «idoneità al nocumento»”

    44. PROVA PER IL DANNEGGIATO prova della sussistenza di una particolare condizione (ad esempio, una buca, un avvallamento, una macchia d’olio) che abbia conferito alla res (nella specie, la strada) idoneità alla causazione del nocumento concretamente subito dall’attore il nesso di causa potrà poi essere desunto in via presuntiva, secondo i consueti criteri della causalità giuridica e nello specifico secondo il criterio della probabilità logica

    45. PROVA PER IL DANNEGGIATO Cass. n. 15383/2006 e Cass. n. 15384/2006: “nella responsabilità oggettiva il giudizio è puramente tipologico e consiste nell’appurare se l’evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere”

    46. PROVA PER IL CONVENUTO prova liberatoria del caso fortuito “il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”, ossia dovrà dimostrare “la efficienza determinante del caso fortuito nella produzione dell’evento”, definito come “un fattore che attiene a un elemento esterno imprevedibile e inevitabile che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato”. Cfr. ex plurimis ancora da ultimo Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, 15384; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906

    47. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito la responsabilità del sinistro rimane ex art. 2051 c.c. a carico del custode sia nell’ipotesi di mancanza di una prova liberatoria specifica e certa circa l’assenza di un coinvolgimento causale suo oppure, secondo la prospettiva della tesi oggettiva, della res (cioè nel caso di incertezza della causa) e sia qualora la causa dell’incidente rimanga ignota (ossia la provenienza dell’evento dannoso resti sconosciuta)

    48. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 signora caduta dal marciapiede a causa di una chiazza d’olio la corte d’appello, così come già il giudice di prime cure, aveva rigettato la domanda ritenendo di non dover fare applicazione dell’art. 2051 c.c.

    49. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata: la corte d’appello “ha ritenuto in fatto: a) che vi era una chiazza d’olio; b) che era peraltro ignoto se essa fosse stata provocata da una perdita d’olio da parte di un mezzo comunale; c) che era del pari ignoto quando si fosse prodotta (se quello stesso giorno o nei giorni precedenti); d) che essa era visibile da parte di un pedone che avesse - come avrebbe dovuto - attentamente ispezionato la sede stradale al fine di evitare situazioni di pericolo obiettivamente prevedibili.

    50. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779 E sulla scorta di tali rilievi ha escluso che la chiazza costituisse un’insidia, in quanto priva del connotato della non visibilità. Avrebbe invece dovuto: a) effettuare l’apprezzamento relativo all’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. alla stregua dei criteri [di cui alle sentenze “gemelle”]; b) in caso affermativo, addossare gli effetti del difetto di prova sulle cause che avevano provocato la chiazza d’olio e sui tempi della sua persistenza sul convenuto e non sull’attrice danneggiata; c) stabilire se costituisca un affidamento soggettivo anomalo quello del pedone che, scendendo da un marciapiede in una via del centro abitato, confidi che non vi sia sul selciato una macchia d’olio tale da provocarne la caduta e che dunque non ispezioni a tale fine la strada”.

    51. PROVA PER IL CONVENUTO prova del caso fortuito qualsiasi sia il concetto di caso fortuito da applicarsi (soggettivo oppure oggettivo), il custode è sempre tenuto a procedere ad un’esatta e precisa identificazione del caso fortuito, e cioè, in buona sostanza, si trova a dover fornire la prova positiva di una causa, avente effetti liberatori (ossia dimostrativa della propria estraneità all’evento dannoso), che adeguatamente spieghi, sul piano eziologico, la sussistenza della particolare condizione indicata dal danneggiato quale situazione dotata di idoneità lesiva nel caso concreto

    52. PROVA PER IL CONVENUTO In assenza di tale “prova positiva del fortuito” , il custode non va esente da responsabilità, non potendosi “giovare dell’ignoranza dello stato della cosa o della incertezza circa la causa dell’evento dannoso” Cass., Sez. III, 21 gennaio 1987, n, 52

    53. 2051 e FATTO della VITTIMA Quando ed in quali termini rileva il fatto della vittima?

    54. FATTO DELLA VITTIMA La “nuova” giurisprudenza della Suprema: “sia nell’ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno e il danno stesso”; “diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato” Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827, in Arch. Giur. Circolaz., 2007, n. 7-8, 791. Medesima affermazione è rinvenibile nelle seguenti decisioni: Cass., Sez. III, 3 maggio 2007, n. 10152; Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493, riportata in Appendice; Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, cit., e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, cit.

    55. FATTO DELLA VITTIMA contenuti della prova necessaria per sostanziare questo tipo d’esonero: piena autonomia, sul piano causale, rispetto al fatto (la situazione idonea al nocumento) imputabile alla res (inquadrabile come mera occasione); inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento dannoso alla luce dei doveri di protezione su di essa gravanti.

    56. FATTO DELLA VITTIMA Casi di fatto della vittima rilevanti ai fini della prova liberatoria: l’uso improprio, anomalo o abnorme o irrazionale o sproporzionato della res (ossia contrario alla “normale diligenza”) l’affidamento soggettivo anomalo o abnorme l’assunzione del rischio, stante la conoscenza da parte del danneggiato dei luoghi del sinistro e, dunque, dell’idoneità del tratto di strada al nocumento

    57. FATTO DELLA VITTIMA La Suprema corte ha sostenuto che esoneri il custode la “condotta scriteriata” del danneggiato che scelga “di avventurarsi su un tratto ghiacciato, agevolmente individuabile con l’uso della normale attenzione e prudenza, privilegiando rispetto ad altri tratti ove il passo era reso più sicuro dal cospargimento del materiale antisdrucciolo”

    58. FATTO DELLA VITTIMA eventuali negligenze o leggerezze o disattenzioni o imprudenze della vittima non possono generalmente rilevare ai fini dell’esonero del custode da ogni responsabilità, allorquando alla P.A. (oppure alla società concessionaria) siano e rimangono imputabili, con efficacia concausale, dei fatti della cosa riconducibili a violazioni dell’obbligo di manutenzione delle strade oppure ad omissioni nella segnalazione di situazioni di pericolo, e cioè ogniqualvolta il custode del demanio stradale non abbia dimostrato di avere correttamente adempiuto ai suoi doveri di prevenzione del danno in modo tale da fare scadere la res a mera occasione di danno rispetto all’utilizzazione colposa posta in essere nel caso concreto da parte del danneggiato

    59. FATTO DELLA VITTIMA il fatto della vittima, per poter costituire un fattore interruttivo del nesso causale, deve porsi “come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito”, cosicché questo requisito non può ritenersi soddisfatto, ogniqualvolta siano stati accertati oppure risultino ipotizzabili dei fatti della res imputabili al custode e dotati di idoneità al nocumento, fermo restando che al riguardo ogni prova contraria grava interamente sul custode, e cioè spetta al medesimo, per andare esente da responsabilità, escludere qualsivoglia rilevanza causale o concausale della res custodita Cass., Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152

    60. FATTO DELLA VITTIMA Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493, sinistro mortale occorso ad un ciclista finito in una grossa buca: “il solo comportamento del ciclista, che viaggiava (secondo la ricostruzione del giudice di appello) immediatamente dietro un camion, ammesso che fosse colposo in relazione alla dinamica di questo sinistro, non è incompatibile con la responsabilità dell’ente titolare del bene demaniale, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, allorché entrambe tali condotte abbiano concorso eziologicamente alla produzione del danno, dovendosi ritenere completamente superato il contrario orientamento per cui l’eventuale comportamento colposo dell’utente del bene demaniale in ogni caso era incompatibile con la responsabilità concorrente del proprietario del bene demaniale”.

    61. FATTO DELLA VITTIMA “provato da parte del danneggiato il danno e la sua diretta derivazione dall’illecito, spetta al danneggiante provare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dall’efficacia del comportamento del danneggiato” Cass., Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 564

    62. FATTO DELLA VITTIMA Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962 “avendo … la vittima dato in positivo la prova dell’esistenza della insidia stradale e del nesso di causalità tra la buca e la perdita di controllo della moto, è onere del Comune dare la rigorosa prova di una concausa tale da influire sulla entità dei danni ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1”

    63. FATTO DELLA VITTIMA Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309: “la diligenza del comportamento dell’utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all’affidamento che era ragionevole porre nell’utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo

    64. ADDIO ALL’INSIDIA E TRABOCCHETTO Cass. n. 3651/2006 : si impone “in ogni caso di interpretare - anche in tema di responsabilità della P.A. in materia di strade - la regola generale di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. esclusivamente secondo il suo tenore formale e significato sostanziale”, “con esclusione cioè … della possibilità di assegnarsi rilievo a figure, come l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, dalla regola generale ex art. 2043 c.c. invero non previste, essendo in realtà frutto dell’interpretazione giurisprudenziale … che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”

    65. ADDIO ALL’INSIDIA E TRABOCCHETTO Cass. n. 15383/2006 e Cass. n. 15384/2006: “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all’utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto. Questi … sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa nella Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c., con un’indubbia posizione di privilegio per la p.a. Una volta ritenuta l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2043 c.c. non vi è una ragione, normativamente fondata, né per effettuare una limitazione del contenuto precettivo della norma né per un diverso riparto dell’onere probatorio”

    66. ADDIO ALL’INSIDIA E TRABOCCHETTO Cass., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445 deve … precisarsi che, diversamente da quanto dall’odierna ricorrente [la Provincia] dedotto in conformità al principio da questa Corte in effetti costantemente affermato e che il collegio ritiene peraltro di non poter condividere, l’insidia determinante pericolo occulto non è invero dalla norma di cui all’art. 2043 c.c. contemplata, trattandosi di figura di elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 13 luglio 2005, n. 14749; Cass., 17 mag­gio 2005, n. 6767; Cass., 25 giugno 2003, n. 10131) che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porsene la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.

    67. 2051 e FATTO DEL TERZO QUANDO IL FATTO DEL TERZO LIBERA IL CUSTODE?

    68. FATTO DEL TERZO Trib. Milano, sez. V stralcio, 11 giugno 2001, ined. “l’ente convenuto è istituzionalmente deputato alla manutenzione delle strade e che questo compito fa sì che si radichi in capo ad esso una posizione di garanzia tale da non limitare in alcun modo la sua responsabilità, anche nel caso in cui deleghi ad altri soggetti l’assolvimento di dette mansioni”

    69. FATTO DEL TERZO Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309 i giudici di legittimità, nell’affermare che “nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, per l’ente proprietario, che sull’opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità”, hanno ritenuto che si debba distinguere fra due diverse ipotesi: “se l’area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area non potrà che risponderne esclusivamente l’appaltatore, quale unico custode della stessa”; “se, invece, l’area su cui vengono (o devono essere) realizzati i lavori è ancora contestualmente adibita a tale traffico, ciò denota che l’ente titolare della strada ne ha conservato la custodia, sia pure insieme all’appaltatore, utilizzando la strada ai fini della circolazione”: “ciò comporta che la responsabilità per danni subiti dall’utente a causa dei lavori in corso (ovvero della mancanza delle attività o opere dovute) su detta strada graverà su entrambi detti soggetti, salvo poi l’eventuale azione di regresso dell’ente-proprietario della strada nei confronti dell’appaltatore dei lavori a norma dei comuni principi in tema di responsabilità solidale (art. 2055 c.c., comma 2), tenuto anche conto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere, depositi e cantieri stradali (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 21) nonché di quelli assunti dall’appaltatore della manutenzione della strada nei confronti dell'ente proprietario, in base a specifica convenzione”.

    70. FATTO DEL TERZO Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962 - caduta di un motociclista in una buca verosimilmente lasciata da un cantiere - ha affernmato la responsabilità del Comune di Roma ex art. 2051 c.c., stante che “la prova in concreto della possibilità di custodia e di controllo sulla ditta appaltante i malfatti lavori di manutenzione” poteva trarsi presuntivamente dalle seguenti considerazioni: 1) in primis, il fatto che il comune evocato in giudizio avesse chiamato in giudizio la ditta appaltatrice per i lavoro di manutenzione della strada, configurandosi tale chiamata in garanzia, ad avviso dei giudici di legittimità, una vera e propria “ammissione di custodia” (“il Comune, sin dal primo atto difensivo, ammette la custodia, a tal punto che chiama in garanzia la ditta appaltatrice per la manutenzione della strada, contrattualmente responsabile e inadempiente”); 2) la possibilità per il Comune di intervenire a controllare il bene e eliminare la buca per mezzo del personale dedicato alla sicurezza delle strade (“il Comune metropolitano di Roma, per il demanio stradale comunale (e non solo per questo) si avvale dell’opera dei diciannove municipi, dotati di autarchia e di vigili urbani, che quotidianamente percorrono le strade, non solo per dirigere il traffico o multare le soste vietate, ma per verificare la sicurezza del traffico, segnalare le emergenze e le buche, chiudere in tutto o in parte la viabilità. Nulla di tutto questo è avvenuto nel tratto stradale interessato da recenti lavori di manutenzione”).

    71. gestori di tratte autostradali responsabilità extracontrattuale e contrattuale

    72. gestori di tratte autostradali le caratteristiche, che per natura e per legge contraddistinguono le autostrade (in primis, la destinazione di queste allo scorrimento veloce e l’essere le stesse obbligatoriamente recintate lungo tutto il loro tracciato in modo che siano evitate pericolose interferenze tra veicoli e soggetti od animali provenienti dall’esterno), sono tali da accrescere notevolmente l’affidamento degli utenti nella loro sicurezza, spostando dunque, perlomeno nella maggior parte dei casi, il modello della precauzione verso una situazione di prevenzione unilaterale o, comunque, di marcata asimmetria

    73. gestori di tratte autostradali Quale modello? predilezione per l’art. 2051 c.c. profilo della responsabilità contrattuale, relegato al precedente, ad oggi alquanto isolato, espresso da Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298

    74. gestori di tratte autostradali sentenze “gemelle” Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384 essendo le autostrade “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”, “l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del controllo … non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.” (tesi dell’applicazione in via presuntiva dell’art. 2051 c.c.)

    75. gestori di tratte autostradali Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308 sinistro occorso sull’autostrada Torino-Milano a causa dell’improvviso attraversamento di un cane “la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell’autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito”

    76. gestori di tratte autostradali Prova liberatoria caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità

    77. gestori di tratte autostradali Prova liberatoria App. Bari, Sez. III, 28 aprile 2005 esclusa la responsabilità per le cose in custodia nel caso di danno arrecato da bovini introdottisi nel perimetro autostradale, essendosi accertato che tale invasione era dipesa da un fatto estraneo alla custodia del tracciato viario (nel caso di specie, si era accertato che la recinzione era presente e che la causa della sua rottura non era da imputarsi al suo stato di manutenzione

    78. gestori di tratte autostradali Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308 incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane, che, fuoriuscito dalla barriera che delimitava le due carreggiate, stava attraversando la corsia percorsa dall’attore la concessionaria deve dimostrare che “l’immissione del cane è riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono dell'animale in una piazzola dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo”

    79. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 cc) Cass., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314: “Non sarà inutile ricordare … che la responsabilità del proprietario o concessionario di un’autostrada nei confronti del conducente di un autoveicolo è extracontrattuale perché il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale ma si risolve in una prestazione pecuniaria (tassa) imposta all’utente per poter usufruire di un pubblico servizio (Cass., 9 febbraio 1981, n. 800 e 18 marzo 1971, n. 779)”

    80. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale Cass. civ., Sez. Unite, 7 agosto 2001, n. 10893 soluzione avversa alla responsabilità contrattuale

    81. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale Cass. civ., Sez. Unite, 7 agosto 2001, n. 10893 laconiche motivazioni: “La doglianza non è fondata. È infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del proprietario - o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 ex plurimis)”

    82. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298 "Melius re perpensa", il collegio ritiene doversi privilegiare la soluzione "contrattuale" adottata in sede penale e condivisa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 3 settembre 1998, n. 2251)

    83. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298 Si è … in presenza di un prezzo pubblico quale corrispettivo della prestazione della controparte e non di una tassa: dunque di un contratto

    84. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale È tesi conforme alla realtà «Norme e Condizioni per i servizi di Telepass e Viacard» in vigore dal 1° gennaio 2007: disciplina, dichiaratamente a natura contrattuale, statuita dalle nuove definizione di pedaggio fornita dalla «Carta dei Servizi» redatta da Autostrade per l’Italia (“Il pedaggio autostradale è l’importo che il Cliente è tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada”) “cliente” - ciò sin dagli anni settanta (cfr. art. 1 d.m. 20 luglio 1979) - ha diritto ad esigere che il gestore rilasci fattura per il pagamento del pedaggio

    85. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale tratti autostradali non soggetti a pedaggio fattispecie del contratto atipico gratuito?

    86. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale tratti autostradali non soggetti a pedaggio Cass., Sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982 “il contratto atipico non può essere limitato solo ai contratti a prestazioni corrispettive, o più, in generale ai soli contratti a titolo oneroso, in quanto la lettera dell’art. 1322 c.c., pone agli stessi come unico limite quello che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, e non può certamente ritenersi che sia meritevole di tutela solo ciò che è oneroso”, con la conseguenza che “in astratto, ben possono le parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, porre in essere contratti atipici a titolo gratuito, salva la meritevolezza degli interessi cui sono diretti”

    87. gestori di tratte autostradali Responsabilità contrattuale tratti autostradali non soggetti a pedaggio la società concessionaria o subconcessionaria, per come è dato evincere dal comma 3 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si trova a gestire ed a mettere a disposizione dell’utente il percorso normativamente classificato come autostrada a prescindere dal corrispettivo del pedaggio

    88. Cantieri sulle strade la responsabilità civile delle imprese appaltatrici per i lavori effettuati sul demanio stradale

    89. Cantieri sulle strade l’effettuazione di lavori stradali (in base ad un appalto o in forza di un’autorizzazione) da parte di soggetti esterni non esonera generalmente il custode del demanio stradale, tuttavia va altresì debitamente sottolineato come sia parimenti indubbio che in questi casi, perlomeno sempre tendenzialmente, permane pure la responsabilità concorrente della ditta appaltatrice o dell’impresa autorizzata ad intervenire sul suolo stradale

    90. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309 “nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, per l’ente proprietario, che sull’opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità”

    91. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309 due diverse fattispecie “se l’area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area non potrà che risponderne esclusivamente l’appaltatore, quale unico custode della stessa” (responsabilità esclusiva dell’impresa appaltatrice)

    92. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309 “se, invece, l’area su cui vengono (o devono essere) realizzati i lavori è ancora contestualmente adibita a tale traffico, ciò denota che l’ente titolare della strada ne ha conservato la custodia, sia pure insieme all’appaltatore, utilizzando la strada ai fini della circolazione” (responsabilità di entrambi i soggetti, ossia “fattispecie di responsabilità solidale”, in cui “secondo i principi generali (art. 1292 c.c.) il soggetto danneggiato può convenire in giudizio uno solo dei debitori solidali, e cioè, come nella fattispecie, l’ente proprietario della strada, chiedendo il risarcimento dell’intero danno”)

    93. Cantieri sulle strade STANDARD DI CONDOTTA art. 21 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 («Nuovo Codice della Strada») («Opere, depositi e cantieri stradali») articoli da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 («Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»)

    94. Cantieri sulle strade tre diversi modelli di RC: responsabilità ex art. 2043 c.c. responsabilità ex art. 2051 c.c. responsabilità ex art. 2050 c.c.

    95. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5254 tra le attività pericolose rientra, “senza ombra di dubbio, la apertura di cantieri edili su strade aperte al pubblico transito”

    96. Cantieri sulle strade Art. 2050 c.c. “presunzione di responsabilità”, superabile unicamente attraverso la prova di avere adottato tutti i rimedi necessari e le accortezze opportune per eludere il pericolo per l’incolumità degli utenti

    97. Cantieri sulle strade Art. 2050 c.c. l’esercente l’attività pericolosa va esente da responsabilità se prova di avere adottato tutte le misure idonee (ossia dotate di efficienza causale) a prevenire il danno in concreto subito dalla vittima, oppure se dimostra che l’evento dannoso è derivato, nonostante l’adozione di tutte le precauzioni e cautele idonee a prevenirlo, da una causa a lui non imputabile (su questo secondo versante si snodano evidentemente soprattutto le esimenti del fatto della vittima e del fatto del terzo)

    98. Cantieri sulle strade Art. 2050 c.c. “La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso”

    99. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022 danneggiato, mentre tentava di accedere alla propria autorimessa, cercando con un balzo di evitare la parte di marciapiedi appena asfaltata, era caduto nell’asfalto bollente, riportando ustioni alle mani

    100. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022 “la sola “informazione” della pericolosità dell’attività - da parte del soggetto esercente - nei confronti dei potenziali soggetti “danneggiandi” non esaurisce di per sé l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno”

    101. Cantieri sulle strade Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022 “il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”

    102. Cantieri sulle strade Art. 2051 Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste solidalmente sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, potendosi denotare la situazione della conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore

    103. Cantieri sulle strade Lavori stradali effettuati per conto di soggetti terzi rispetto ai custodi delle strade pubbliche Trib. Genova, Sez. II, 5 marzo 2007 La giurisprudenza ha negato che possa operare l’art. 2050 c.c. con riferimento a chi “gestisce il servizio di telefonia, e per le attività pericolose come gli scavi stradali si avvale di appaltatori esterni”

    104. Animali fuori sulla strade legittimazione passiva delle regioni (o delle province autonome), essendo che a queste compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose legittimazione passiva dell’ente proprietario della strada legittimazione dell’ente predisposto alla gestione di un parco

    105. Questioni processuali applicabilità dell’art. 3 della legge n. 102/2006?

    106. ART. 3, LEGGE N. 102/2006 per “incidenti stradali” è possibile intendere anche quelli discendenti da buche o da altre insidie o trabocchetti insistenti sulle strade?

    107. ART. 3, LEGGE N. 102/2006 in teoria si potrebbero ricomprendere anche queste ultime fattispecie: in fondo, se si finisce in una buca insistente sulla strada, si può ben ritenere di essere stati vittima di un “incidente stradale”

    108. ART. 3, LEGGE N. 102/2006 Pur tuttavia siffatta interpretazione pare non collimare con ciò che è verosimile avesse in mente il legislatore, il quale, com’è dato trarsi dal pur laconico ed asettico dibattito parlamentare, sicuramente pensava, con una visione più circoscritta, ai soli danni prodotti dalla circolazione stradale (scontri tra veicoli, investimenti di pedoni), ciò pur senza ulteriori specificazioni (si pensi del resto che agli artt. 1 e 2 della legge n. 102/2006 concernono il comportamento tenuto da conducenti di veicoli)

    109. ART. 3, LEGGE N. 102/2006 si potrebbe allora pervenire ad una soluzione analoga all’interpretazione, fornita dalla giurisprudenza ormai maggioritaria in merito all’art. 7, comma 2, c.p.c., che, nel ritagliare la competenza del giudice di pace nel campo della r.c.a., testualmente recita quanto segue: “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi € 15.493,71”)

    110. ART. 3, LEGGE N. 102/2006 Seguendo questa via sarebbe pertanto da escludere che l’art. 3 della legge n. 102/2006 possa trovare applicazione nell’ipotesi di danni prodotti da insidie e trabocchetti stradali (per esempio, caduta di un motociclista a causa di una buca), ciò in quanto, sul piano causale, in questi casi l’evento dannoso non discende propriamente dalla circolazione stradale, bensì dalle particolari condizioni della strada, ad eccezione dei casi in cui l’insidia sia stata originata dalla circolazione dei veicoli (ad esempio, perdita di un grosso quantitativo d’olio da parte di un autobus con conseguente caduta di un motociclista) oppure la stessa abbia prodotto uno scontro tra veicoli oppure tra un veicolo ed un pedone, con danni, dunque, connessi alla circolazione stradale

More Related