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Corso caposquadra AIB

Corso caposquadra AIB. NORMATIVA e PROTOCOLLI OPERATIVI DI SETTORE. DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA SERVIZIO AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI. PREMESSE:. Il presente modulo ha lo scopo di effettuare una ricognizione delle normative: - specifiche di settore,

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Corso caposquadra AIB

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Presentation Transcript


  1. Corso caposquadra AIB NORMATIVA e PROTOCOLLI OPERATIVI DI SETTORE DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA SERVIZIO AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI

  2. PREMESSE: Il presente modulo ha lo scopo di effettuare una ricognizione delle normative: - specifiche di settore, - di tutela dell’ambiente, - sulla sicurezza degli operatori che direttamente o indirettamente interessano le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi:

  3. NB: Le slide che seguono sono una traccia. E’ compito del relatore rendere l’argomento interessante, l’esposizione avvincente e la trattazione esaustiva.

  4. Alcuni argomenti saranno successivamente oggetto di specifici moduli di approfondimento tipo: - Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - Impiego DPI (DGR 4148 del 22.12.2004)

  5. Un po’ di storia:la Legge Serpieri RDL 30.12.1923, n. 3267 Questa è di fatto la prima legge forestale italiana e la finalità principale era (ed è tuttora) quella di evitare azioni che potessero procurare denudazioni del terreno e quindi provocare: - perdita di stabilità o - turbamento del regime delle acque.

  6. Ovviamente un incendio distrugge la vegetazione e il terreno si denuda. Ne consegue che a seguito di eventi meteorologici, anche non importanti, si possono innescare fenomeni di erosione e di franamento delle pendici. • Art. 9 … nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno

  7. Un po’ di storia:Legge 1°.03.1975, n. 47 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi Per la prima volta viene emanata una legge dedicata esclusivamente agli incendi dove, tra le altre cose, viene introdotto il concetto di aree territoriali omogenee. La Regione del Veneto recepisce la Legge 47 con LR 20.03.1975, n. 27

  8. Un po’ di storia: DPR 616 del 24.07.1977 • Art. 69 … sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi ….. (La 47 è stata abrogata dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, nuova legge quadro sugli incendi boschivi).

  9. Un po' di storia: D.Lgs. 112 del 1998 “Decreto Bassanini” • Art. 108. Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’art. 107 sono conferite alle Regioni e agli Enti Locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: ………. 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo …lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi (art. 107, comma 1, let. f, 3);

  10. Legge regionale 24 gennaio 1992, n 6 • Perfettamente in linea con la Legge 47/75 ma che necessita di un aggiornamento … (adeguamento alla 353, limite età dei volontari, assicurazione volontari, adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, divieti e sanzioni, ecc.)

  11. Art. 1: Finalità La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale: • favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, • disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

  12. Le finalità vengono raggiunte attraverso l’impiego di diversi strumenti tra i quali: • la sensibilizzazione dell'opinione pubblica • l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate; • le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate, • i viali frangifuoco di qualsiasi tipo,

  13. Continua …. e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, ecc., f) le torri ed altri posti di avvistamento, g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili; h) i mezzi di trasporto; i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti; l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e privati; m) la formazione e l'addestramento, … , degli aderenti alle associazioni di volontariato da adibire a pronto intervento.

  14. PMPF (Prescrizioni di massima e polizia forestale) approvate il 18 dicembre 1980 • Art. 20 c.1.3, divieto pascolo nei boschi percorsi da incendi • 24, divieto di accensione fuochi nei boschi e a distanza minore di 100 m dai medesimi • 25, divieto di svolgere attività che possono provocare pericolo di incendio nei boschi e a distanza minore di 100 m dai medesimi • 26, obbligo di dare l’allarme in caso di avvistamento incendio e • 27, divieto di cambio di destinazione d’uso dei boschi percorsi da incendio

  15. Normativa ambientale volta a tutelare l’atmosfera • Dal 1983 ad oggi si sono susseguite numerose direttive comunitarie e normative nazionali che disciplinano la materia. • In particolare il D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, individua modalità per la corretta gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e da potature.

  16. Evoluzione normativa: Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 Legge 1 marzo 1975, n. 47Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi A questo punto la legge regionale 6/92 deve recepire le innovazioni introdotte dalla 353.

  17. Attualità normativaLegge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000,n. 353 Ribadisce la competenza delle regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, e introduce, per la prima volta, la definizione di incendio boschivo.

  18. Art. 2: Definizione di incendio • “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su - aree boscate,cespugliateoarborate, - comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, - oppure su terreni coltivioincoltiepascolilimitrofi a dette aree..”

  19. Importanza della definizione di incendio boschivo Il corretto inquadramento normativo dell’evento (incendio di vegetazione) permette: • di inserire correttamente i dati nella statistica regionale (e di conseguenza in quella nazionale) e di realizzare la mappa del rischio. • di applicare i vincoli di cui all’art. 10 (inedificabilità, cambio destinazione d’uso, caccia, ecc.) della L 353 e • di applicare l’art. 423 bis del Codice Penale • NB: manca invece l’individuazione di una superficie minima percorsa dal fuoco sotto la quale si parla di principio d’incendio e non di incendio (il SIM del CFS parte da 100 mq).

  20. Esempi: Un fuoco che si sviluppa su un terreno cespugliato o arborato assume la connotazione di incendio boschivo. Un fuoco che si sviluppa su una scarpata erbosa non limitrofa ad un bosco o a un terreno cespugliato o arborato non assume la connotazione di incendio boschivo.

  21. Esempi: • Un incendio che percorre 5000 mq di oliveto posto a 64 m (in linea d’aria) da area boscata va considerato boschivo? In base alla suscettività ad espandersi (parametro soggettivo) oppure in quanto limitrofo (parametro oggettivo)? • Essendo l’oliveto senza ombra di dubbio un’area arborata, un incendio che si sviluppa al suo interno viene ad essere definito incendio boschivo anche in assenza di bosco nelle vicinanze.

  22. Art. 7: Lotta attiva contro gli incendi boschivi Comma 3: Le Regioniprogrammano la lotta attiva …. e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP )

  23. Art. 7 … continua … • Comma 4: “Su richiesta delle Regioni, il COAU interviene con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3” (tramite il COR nel caso del Veneto), l’unica Struttura abilitata a richiedere il concorso aereo in c/COAU è la Sala Operativa Regionale su indicazione del DOS (COR c/o Dir. For.)

  24. Art. 7 … continua … • Comma 5: “Le Regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo”. La Regione del Veneto è l’unica Regione d’Italia a statuto ordinario a gestire direttamente con proprio personale tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

  25. Documenti che regolano l’intervento in emergenza degli operatori aib, derivanti dall’applicazioni di normative di settore • 1. Documento di valutazione dei rischi • 2. Protocollo Sanitario Stato Regioni • 3. Linee guida per la standardizzazione dei D.P.I. • 4. Linee guida sulla formazione • 5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001

  26. Segue: • 6. Codice della strada e DM del 5 ottobre 2009 • 7. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 • 8. Convenzione Regione – Volontari • 9. Procedure Operative di intervento • 10. Codice Penale, art. 423 bis

  27. 1. Documento di valutazione dei rischi • Il documento generale è stato approvato con DGR 3193 del 16.09.1997 • Il documento specificatamente dedicato all’aib è stato approvato con DGR 1850 del 23.06.2000

  28. 2. Il Protocollo Sanitarioapprovato il 25.07.2002 dalla Conferenza Stato Regioni Gli operatori devono essere in regola con il Protocollo sanitario minimo: • Visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale, • Misura dell’acuità visiva, • Spirometria semplice, • Audiometria, • Elettrocardiogramma, • Esami ematochimici ed esami standard delle urine, • Vaccinazione antitetanica.

  29. Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con quanto previsto dal Protocollo sanitario.

  30. 3. Le Linee guida per la standardizzazione dei D.P.I. sono state approvate il 22.12.2004 con DGR 4148, • Gli operatori devono essere formati per il corretto utilizzo e manutenzione dei DPI • Gli operatori devono indossare correttamente i previsti DPI

  31. Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Procedure Operative d’intervento.

  32. 4. Le Linee guida sui corsi di formazione sono state approvate il 30.12.2005 con DGR 4269, • Individuano i criteri per l’ammissione ai corsi • Le modalità di partecipazione • La composizione della Commissione d’esame • Il rilascio dell’attestato di partecipazione • La dotazione di Protezione Individuale • L’obbligo delle visite mediche • Il contenuto del Corso Base

  33. Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con la formazione di base.

  34. 5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001 • Regolamenta la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile • Art. 9 attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica (mantenimento del posto di lavoro e rimborso ai datori di lavoro) • Art. 10 rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, ecc. ecc. ecc.

  35. Compito del Capo squadra • L’eventuale impiego di volontari che richiedono l’applicazione dei benefici del DPR 194 deve essere segnalata al reperibile/DOS prima della loro uscita dal posto di lavoro. • Il volontario può abbandonare il posto di lavoro solo dopo che il COR ha inviato la richiesta di attivazione del DPR 194 al Dipartimento a Roma e informato di ciò il reperibile/DOS

  36. 6. Art. 177 del Codice della strada eDM 5 ottobre 2009: lampeggianti e sirene • Solo per utilizzo di auto intestate ad Organizzazioni iscritte all’elenco regionale o nazionale • Autocertificazione all’atto della partenza se richiesto e/o autorizzato dal reperibile/DOS • Conferma fax dell’attivazione a cura del COR su richiesta del reperibile/DOS entro 48 ore

  37. 7. DLgs 81 del 2008 (cenni) Piena applicazione: Per i volontari dal 31.12.2010 Per le Istituzioni dal 15.05.2011 NB: Già da adesso il volontario 266 è equiparato al lavoratore autonomo (art. 21 del DLgs 81). Se entro quelle date non saranno emanati i decreti di attuazione, a regime avremo: Equiparazione del volontario di PC al lavoratore (art. 2 del DLgs 81).

  38. 8. Convenzioni Regione - Volontari • 1998 Approvazione e firma delle prime Convenzioni • 2000 Firma da parte di altre Organizzazioni • 2004 Nuova Convenzione con individuazione delle Organizzazioni capofila • 9.12.2008 Approvato con DGR 3856 l’ultimo aggiornamento della Convenzione

  39. Cosa viene chiesto ai volontari Disponibilità ad intervenire: • Nella propria Area Omogenea • In Provincia • In Regione • Fuori Regioni per campagne aib o interventi di supporto a seguito di particolari condizioni predisponenti gli incendi di vegetazione (previa richiesta del Dipartimento della Protezione Civile)

  40. ORGANIZZAZIONE

  41. ORGANIZZAZIONE

  42. 9. Procedure Operative d’intervento approvate con DGR n. 3856 del 9 dicembre 2008 Chi, fa, che cosa! • Sorveglianza e prevenzione • Intervento di 1° livello, • Intervento di 2° livello • Bonifica

  43. Sorveglianza e Prevenzione Avvistamento e allarme: premesso che • tutti i cittadini in quanto tali sono obbligati a segnalare l’avvistamento di un incendio, • chiunque, in occasione d’incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’art. 652 (ex 435) del CP.

  44. Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto • Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila.

  45. Intervento di primo livello Casi: - Intervento squadra Operatori aib del SFR - Intervento squadra Volontari aib - Intervento squadre Operatori aib del SFR e Volontari aib - Intervento unitamente a squadre dei CNVVF

  46. Condotta da tenere all’arrivo sullo scenario operativo • Inquadrare la situazione • Contattare il reperibile aib del SFR per riferire e concordare modalità d’intervento • Presentarsi agli altri operatori eventualmente presenti sul posto • Dare indicazioni alla propria squadra sulle operazioni da intraprendere in sicurezza

  47. Condotta durante le operazioni di spegnimento e/o bonifica • Tenere costantemente informato il reperibile aib di turno • Isolare il punto d’innesco dell’incendio per i successivi rilievi a cura del CFS

  48. E alla fine delle operazioni: • Verificare attentamente il buon esito della bonifica • Comunicare al reperibile il fine operazioni • Compilare la scheda intervento

  49. Intervento di secondo livello Intervento di più squadre - Intervento del DOS - Interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità - Intervento dei mezzi aerei

  50. Condotta da tenere all’arrivo sullo scenario operativo • Presentarsi al DOS per ricevere le informazioni necessarie • Dare indicazioni alla squadra in merito alle operazioni da eseguire • Mantenersi sempre in contatto con il DOS per gli aggiornamenti del caso

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