1 / 103

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI SANITARI E DELLE STRUTTURE

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI SANITARI E DELLE STRUTTURE. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI. La responsabilità civile professionale del sanitario. 1) Medico convenzionato ASL 2) Medico dipendente di struttura pubblica 3) Medico dipendente di struttura privata

zea
Download Presentation

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI SANITARI E DELLE STRUTTURE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI SANITARI E DELLE STRUTTURE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  2. La responsabilità civile professionale del sanitario 1) Medico convenzionato ASL 2) Medico dipendente di struttura pubblica 3) Medico dipendente di struttura privata 4) Medico libero professionista STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  3. Medico convenzionato ASL Rapporto di “parasubordinazione” tra Azienda Sanitaria Locale ed il medico (non è pubblico dipendente); Medico convenzionato (medico di medicina generale, medico specialista ambulatoriale, medico pediatra di libera scelta) svolge la propria attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri (Cass. 07.11.1995 n. 11581) con conseguente personale responsabilità (oltre che penale e disciplinare), anche civile (contrattuale e/o extracontrattuale). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  4. Medico convenzionato ASL Discutibile se la P.A. può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente (secondo la dottrina, visto che le convenzioni e gli accordi collettivi prevedono doveri di controllo, tuttavia, in certi casi si configura una possibile responsabilità diretta della ASL per culpa in vigilando) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  5. Medico convenzionato ASL Obbligo di stipulare polizza a favore del medico a carico della ASL: assicurazione per conto altrui (vedi art. 29 del DPR 28.07.2000 n. 271: accordo collettivo per i medici specialisti ambulatoriali) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  6. Medico dipendente di struttura pubblica L’attività svolta dal medico dipendente pubblico (sia delle Aziende Sanitarie, di quelle Ospedaliere, delle Istituzioni Universitarie che delle istituzioni di ricerca scientifica) in favore dei pazienti non costituisce esercizio di una amministrazione pubblica, ma erogazione di un servizio pubblico STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  7. Medico dipendente di struttura pubblica Nell'erogazione di questo servizio, si stabilisce un rapporto giuridico di tipo pubblicistico tra il privato, che ha un diritto soggettivo alla prestazione in suo favore e la pubblica amministrazione, che ha il corrispondente dovere di adempiere STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  8. Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera Due orientamenti sino alla fine degli anni ’90: • Responsabilità solo extracontrattuale: “Nel caso concreto si è nel campo della responsabilità extracontrattuale, non essendo stato concluso alcun contratto tra il medico dipendente USSL ed il paziente in ordine alla operazione chirurgica, mentre deve ritenersi pacifico che il rapporto contrattuale è sorto tra l’ente ospedaliero e lo stesso paziente” (Cass. 26.03.1990 n. 2428) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  9. Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera • Responsabilità anche di natura contrattuale: “La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale” (Cass.27.05.1993 n. 5939 e Cass. 11.04.1995 n. 4152) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  10. Responsabilità del medico dipendente di struttura ospedaliera Oggi, la responsabilità è anche di natura contrattuale, sulla base del c.d. contatto sociale: “L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale” Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale”(Cass. Sez. 3^ 22.01.1999 n. 589) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  11. Medico dipendente di struttura pubblica La responsabilità del medico dipendente di una struttura pubblica è analoga a quella del professionista medico privato e dunque, anche al medico dipendente pubblico andranno applicate, analogicamente, le norme dettate dal codice civile (art. 1218 e 2043 c.c.) onde regolare le responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione d'un contratto d'opera professionale STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  12. Medico dipendente di struttura pubblica Non sono invece applicabili le norme previste dagli artt. 22 e 23, D.P.R. 10.1.1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, che escludono l’azione diretta della pretesa risarcitoria nei confronti del pubblico impiegato in caso di colpa lieve STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  13. Medico dipendente di struttura pubblica In conclusione, nell’ipotesi di danni commessi dal medico pubblico dipendente nell'esercizio di prestazioni sanitarie, il paziente- danneggiato avrà diritto di rivolgere la proprie pretese risarcitorie nei confronti sia del medico che della struttura ospedaliera pubblica dalla quale dipende, che ne rispondono solidalmente, quale che sia lo stato soggettivo del professionista (vedi Tribunale Varese 10-16.02.2010 n. 16, Est. Buffone e, di recente, Trib. Milano 15.12.2011 n. 15152 Est. Presidente Sez. 5^ Migliaccio) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  14. Medico dipendente di struttura privata La responsabilità civilistica per i danni commessi nell’esercizio della propria attività, è analoga a quella del professionista privato (sia contrattuale che extracontrattuale) Verso i pazienti-danneggiati, in sede civile, la responsabilità sarà in solido con il proprio datore di lavoro, ex art. 2049 c.c. (vedi Cass. 11.03.1998 n. 2678) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  15. Medico dipendente di struttura privata Il datore di lavoro avrà peraltro diritto di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del medico dipendente (con il limite degli accordi collettivi) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  16. Medico libero professionista L'attività libero-professionale del medico, costituendo adempimento di un obbligo contrattuale (contratto d'opera), è disciplinata sia dalle norme generali in materia di contratti (vedi artt. 1176 e 1375 c.c.), sia, più in particolare, dagli artt. 2229-2238 c.c.. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  17. Medico libero professionista Possibile responsabilità solidale con altri professionisti o con struttura privata presso cui opera senza alcun vincolo di subordinazione In tali ipotesi il danneggiato potrà pretendere l'intero risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., da uno qualsiasi dei corresponsabili dell'evento dannoso. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  18. Medico libero professionista Il medico può trovarsi esposto pertanto a due ulteriori azioni: - una, di regresso, da parte del coobbligato che abbia risarcito il danneggiato per l'intero; - oppure l'altra, di surrogazione, da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato (ex artt. 1299 e 1916 c.c.) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  19. La responsabilità d’equipe STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  20. La responsabilità d’equipe L’attività medico-chirurgica in equipe è contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune (la tutela della salute del paziente) Il modello di riferimento della medicina moderna, d’altro canto, è rappresentato proprio dalla medicina d’equipe STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  21. La responsabilità d’equipe L’attività terapeutica, infatti, sempre più raramente appare come la prestazione di un singolo professionista. Nella maggior parte dei casi essa è la risultante, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico, di un’opera di collaborazione e coordinamento che denuncia la progressiva tendenza allo specializzarsi dell’intervento medico, in conseguenza dell’ampliamento delle conoscenze scientifiche STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  22. La responsabilità d’equipe Che tipo di responsabilità può configurarsi qualora più persone, a titolo diverso, forniscano una prestazione rivolta al recupero psico-fisico del malato ? Responsabilità penale differente da quella civile STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  23. La teoria dell’affidamento Qualora la condotta posta in essere dal singolo sanitario si sovrapponga a quella di altri soggetti, il precetto concreto di diligenza a cui attenersi nel caso concreto dovrà fare riferimento al c.d. principio dell’affidamento, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, atteso che potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie (vedi M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997)

  24. Limiti alla teoria dell’affidamento L’affidamento deve peraltro contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia del medico (e cioè il paziente). Dunque: • Nelle ipotesi in cui tra i membri del gruppo esistano rapporti gerarchici, il c.d. capo equipe, dotato di una posizione apicale e dunque gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri, ha un ben preciso dovere di sorveglianza sull’operato dei suoi collaboratori

  25. Limiti alla teoria dell’affidamento • In tutte le ipotesi di èquipe, può verificarsi uno stato di fatto, capace di invalidare l’aspettativa di una condotta altrui corrispondente ai doveri di diligenza, prudenza e perizia, come nei casi in cui, a cagione dell’altrui comportamento colposo, sia già in atto una situazione pericolosa per un paziente, oppure vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa realizzarsi, in ragione delle reali contingenze di fatto che siano riconoscibili o possano essere percepite dall’agente (come ad esempio le condizioni di salute non buone di un collega, la sua età giovane, la sua inesperienza o la distrazione)

  26. Limiti alla teoria dell’affidamento In tutti questi casi le limitazioni al dovere di diligenza connesse al principio dell’affidamento divengono non più vigenti: a carico di ogni medico che avrà la cura del paziente si avrà non solo l’obbligo di espletare le proprie mansioni specifiche con diligenza e perizia, ma anche quello di impedire e vanificare l’altrui condotta contraria alle leges artis proprie Nei casi di inefficace o inesatto adempimento di tali doveri cautelari, si potrà configurare a carico del singolo medico una eventuale responsabilità per le evenienze lesive sopravvenute

  27. Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti tra medici specialisti in discipline diverse) Equipe composta da medici aventi analoga posizione gerarchica, ma differente qualifica professionale, che svolgono la loro attività in favore dello stesso paziente Tutti i sanitari, ciascuno con la propria differente specializzazione, si trovano in rapporto di uguaglianza e svolgono le proprie mansioni in maniera indipendente, nel rispetto delle leges artis dello specifico settore di specializzazione, seppur collaboranti tra loro verso un identico ed unico obiettivo: la cura e la tutela del paziente comune STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  28. Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti tra medici specialisti in discipline diverse) Ciascun sanitario è tenuto al rispetto degli obblighi che a lui discendono dalla connessione di tutte le attività realizzate in funzione dell’obiettivo comune Ogni medico, peraltro, non potrà evitare di stimare l’attività svolta dai suoi colleghi di equipe, sia pure essendo afferente ad altre discipline specifiche, di appurarne la conformità alle regole ed, eventualmente, di porre riparo ad eventuali errori evidenti e rilevabili con il supporto delle conoscenze comuni del professionista medio STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  29. Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti tra medici specialisti in discipline diverse) In tema di colpa professionale: “nel caso di équipes chirurgiche, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass. 2/3/2004 n. 24036) (Cass. Pen. 06.04.2005 n. 22579; in senso conforme Cass. Pen. 24.01.2005 n. 18548) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  30. Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti tra medici specialisti in discipline diverse) Il principio dell’affidamento viene così definito come c.d. relativo o temperato, facendo coincidere la necessità primaria di salvaguardia della vita e dell’integrità psico-fisica del paziente con quella della personalità della responsabilità penale STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  31. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico) Nelle ipotesi in cui tra più medici e sanitari, tutti concorrenti al trattamento terapeutico di gruppo, intercorrano rapporti di tipo gerarchico, la dottrina più recente ha sostenuto che nei confronti di coloro che si trovano in posizione di vertice, avendo la direzione e il potere di coordinamento dell’attività medica dei propri assistenti, esiste un vero e proprio obbligo di controllo dell’operato altrui (cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 353; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 499; MAZZACUVA, Problemi attuali in materia di responsabilità penale del sanitario, cit., 412; BELFIORE, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in equipe, cit., 297) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  32. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico) Il capo dell’equipe, oltre a dovere attuare con cura, diligenza e perizia le funzioni specifiche a lui spettanti, deve altresì coordinare l’attività dei propri collaboratori e verificare la correttezza nell’esecuzione dei compiti loro affidati Il principio dell’affidamento, pertanto, nei confronti del sanitario che occupa posizioni di vertice, dovrà ritenersi parzialmente attenuato, seppure non completamente eluso STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  33. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico) Il dovere di controllo e coordinamento, tuttavia, non dovrà essere inteso in senso continuo e costante, ma determinato in maniera tale da non annullare la divisione delle mansioni tra i vari sanitari L’esasperazione di tale potere di controllo rischia di tramutarsi in un obbligo, spinto alle estreme conseguenze, di evitare il prodursi di ogni evento dannoso, allargando oltre misura gli ambiti della responsabilità, considerando il medico c.d. capo equipe comunque e sempre responsabile per ogni evento lesivo conseguente ad interventi medico-chirurgici nei quali abbia preso parte dirigendo le varie attività STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  34. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario Secondo le pronunce dei giudici di legittimità, il primario, essendo titolare di un generico obbligo di garanzia nei confronti dei pazienti, è ritenuto responsabile per gli eventi lesivi determinati dalle condotte poste in essere dai componenti del suo reparto Assai spesso, pertanto, si ritrovano nella prassi giurisprudenziale affermazioni di responsabilità del primario per omesso o inadeguato esercizio dell’obbligo di direzione e controllo dell’operato dei suoi sottoposti STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  35. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario In un caso di omicidio colposo in seguito ad un sinistro stradale (versamento pleurico non identificato), ad esempio, la Corte ha optato non soltanto per la responsabilità dei sanitari facenti parte dell’equipe medica, per non essere riusciti ad identificare in maniera compiuta la sintomatologia del paziente, omettendo in tal modo di porre in essere i rimedi più elementari e necessari, facenti parte del patrimonio cognitivo di qualsiasi medico anche non specialistico, ma anche del primario il quale non aveva adottato le necessarie funzioni di indirizzo, verifica e direzione dell’attività dei suoi subalterni, per l’esecuzione delle migliori e più opportune scelte terapeutiche del caso (Cass. Pen. 11.11.1994) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  36. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario Il primario ospedaliero: “che ai sensi del DPR 27.03.1969 n. 128 art. 7 ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire, deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o dagli altri operatori) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze” (Cass. Civ. 29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass. 30.06.2005 n. 13979) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  37. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario Nel caso di specie conferma della condanna di un primario del reparto di ostetricia e ginecologia, in solido con la struttura ed il suo assistente (medico di fiducia della paziente), per danni cagionati ad una partoriente durante un parto cesareo, nonostante che lui non fosse presente non solo al parto ma neppure al momento del ricovero, né aveva saputo delle complicanze intervenute. In realtà il primario avrebbe dovuto, in via preventiva, emanare direttive appropriate in ordine alle situazioni in cui era necessario ricorrere al taglio cesareo e comunque vigilare sull’attività dei propri subordinati, prima, durante e dopo il parto, assumendo specifiche informazioni su ogni caso presente in reparto e controllando la congruità delle terapie praticate (Cass. Civ. 29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass. 30.06.2005 n. 13979) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  38. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario Il primario capo dell’equipe operatoria è responsabile anche nella fase post-operatoria, in quanto titolare di “un’ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente”, che ha il dovere di controllare e seguire direttamente anche per interposta persona (Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584; in senso conforme Cass. Pen. 01.12.2004 n. 9739 e Cass. Pen. 08.02.2005 n. 12275). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  39. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): il primario Né può parlarsi del “principio di affidamento” in quanto il primario non può addurre a propria discolpa che al reparto erano assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in caso di particolari difficoltà o complicazioni, perché: “il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alle cure e di verificarne l’attuazione” (Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  40. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto La giurisprudenza è particolarmente rigorosa La responsabilità è stata affermata anche in un caso in cui l'omissione da parte di questi era dovuta proprio ad un ordine del primario, che lo aveva destinato ad altre mansioni STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  41. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto In una situazione di potenziale conflitto tra la disposizione data dal primario al suo aiuto e gli obblighi di assistenza di quest'ultimo verso il paziente, l'ordine del primario non può valere, di per sé, a liberare l'aiuto dai suddetti obblighi e, così, ad escluderne la colpa. Infatti, se pure l'aiuto è soggetto al potere organizzativo del primario, egli deve comunque curarsi di: “rendere compatibili i due suoi diversi doveri, non solo rappresentando al primario, prima ancora del ricovero, la necessità in cui si sarebbe potuto venire a trovare, di prestare assistenza alla partoriente, ma anche esponendogli, dopo il ricovero, la necessità di non allontanarsi dal reparto per incombenze che gli impedissero di seguire l'evolversi del parto a lui affidato” (Cass. Civ. 13.03.1998 n. 2750) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  42. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente Gli assistenti ospedalieri, seppur diretti collaboratori dei sanitari di grado superiore (e quindi in posizione di subordinazione), non devono attenersi ad un “pedissequo e acritico atteggiamento di sudditanza verso gli altri sanitari”, dato che qualora nelle opzioni di diagnosi o terapia effettuate dai loro superiori riconoscano elementi di sospetto, o li possano comunque percepire con l’uso dell’ordinaria diligenza e perizia, devono per ciò ritenersi obbligati a segnalare tali sospetti ed eventualmente manifestare il proprio dissenso. Solamente qualora il superiore gerarchico ritenga di non approvare l’atteggiamento così manifestato dal sanitario di grado inferiore, quest’ultimo potrà considerarsi esentato da eventuali responsabilità (Cass. pen., Sez. IV, 28.06.1996, n. 7363 e Cass. pen., Sez. IV, 19.12.2000, n. 173) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  43. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente In sede civilistica, è stato ribadito che: “La distribuzione dei compiti tra medico in posizione apicale e medico in posizione intermedia - quale si desume dagli artt. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del D.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo sia tenuto ad un comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché, di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato dissenso”(Cass. civ., Sez. III, 27.02.2004, n. 4013) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  44. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente Nel caso di ordine manifestamente erroneo, l'assistente (o comunque il sottoposto) deve astenersi dall'eseguirlo, ritrovandosi altrimenti in colpa se lo esegue. Nel caso di ordineastrattamente non erroneo, ma inopportuno o dannosoper il caso concreto, l'assistente non può astenersi dall'eseguirlo, ma ha il solo obbligo, se vuole andare esente da responsabilità, di manifestare, anche oralmente, il proprio dissenso (vedi Cass. Civ. 10.05.2001 n. 6502) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  45. CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023ASSISTENTI ED AIUTI Amputazione di gamba destra a seguito di ricovero conseguente ad incidente stradale. Il paziente avrebbe dovuto essere trasferito immediatamente in luogo attrezzato per un’indagine arteriografica e per un conseguente intervento di chirurgia vascolare. Condanna di assistente ed aiuto. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  46. CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023 Suprema Corte conferma la statuizione di secondo grado. L'assistente ospedalieroè responsabile: “sia perché non può ritenersi un mero esecutore delle disposizioni del primario, sia perchè comunque la sua responsabilità è ricollegata dal giudice di merito al contatto sociale, rispetto al quale è irrilevante la qualifica del sanitario”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  47. CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023 Considerato che: “l’aiuto sostituiva il primario assente, non può evidentemente giovargli la circostanza che il reparto a lui affidato fosse organizzato in modo tale che egli ebbe ad avere notizia del ricovero del sig. …. a distanza di molte ore dalla lesione (avvenuta intorno alle (OMISSIS)) e cioè solo la mattina del (OMISSIS), essendo evidentemente tale organizzazione a lui riferibile”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  48. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): lo specializzando Il concreto e personale espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed incidenza), sicché: “anche su di lui incombe l'obbligo dell'osservanza delle leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo di astenersi dal direttamente operare” (Cass. pen., Sez. IV, 20.01.2004, n. 32901) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  49. Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra sanitari di tipo gerarchico): l’infermiere Anche gli infermieri sono stati riconosciuti penalmente responsabili in concorso con i medici: “Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri. (Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono)”(Cass. pen., Sez. IV, 13.09.2000, n. 9638; in senso conforme Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

  50. Medicina d’equipe In giurisprudenza, si sta affermando un nuovo principio, e cioè quello secondo cui, l’obbligo di solidarietà costituzionale imposto dagli artt. 2 e 32 della Costituzione, nei confronti dei pazienti, rende tutti gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, titolari di una posizione di garanzia che li obbliga a tutelare la salute dei pazienti contro qualsiasi pericolo per l’intero tempo del turno di lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati rispettati il proprio turno di lavoro e le regole che presiedono agli obblighi contrattuali (vedi Cass. Pen., Sez. IV, 01.12.2004, n. 9739) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

More Related