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X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009

X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009. La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti Industriali Alessandra Barreca Università degli Studi di Siena ELT a.barreca@unisi.it. Principali obblighi del gestore.

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X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009

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  1. X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009 La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti IndustrialiAlessandra BarrecaUniversità degli Studi di SienaELTa.barreca@unisi.it

  2. Principali obblighi del gestore • Implementazione della legislazione Seveso (prevenzione incidenti rilevanti); • Emissioni; • Gestione Rifiuti; • IPPC (autorizzazione Integrata); • Norme sulla Sicurezza sul Lavoro.

  3. La Prevenzione e Riduzione Integrate Dell’inquinamento (IPPC) e la Normativa Seveso sugli Incidenti Rilevanti Connessi con Determinate Sostanze Pericolose • NORMATIVA RILEVANTE: • Base giuridica: art. 174 TCE; • DIRETTIVA CE 96/61 IPPC modificata dalla Dir. CE 2008/01; • REGOLAMENTO CE 166/2006 istitutivo di un registro europeo delle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR); • DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I”; • DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”; • DIRETTIVA CE 2003/105 “SEVESO III”; • DECISIONE CONSIGLIO CE98/685 sulla adesione dell’UE alla CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI.

  4. Caratteri distintivi • Instaurazione rapporti giuridici gestore vis a vis Pubbliche Autorità; • Alto livello burocratizzazione; • Principali obblighi nascenti dal Diritto Ambientale UE implementazione da parte della legislazione nazionale e regionale degli Stati Membri UE; • Approccio del tipo Command and Control.

  5. Obiettivi generali • Eliminare l’inquinamento (prevenire/ridurre) intervenendo alla fonte; • Garantire gestione accorta risorse naturali; • Applicazione principio “chi inquina paga”; = Raggiungimento Sviluppo Sostenibile

  6. DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (I) • BASE GIURIDICA: ART. 174 TCE; • OGGETTO: Prevenzione, Riduzione ed Eliminazione Integrate dell’Inquinamento INTEGRATE= riguardanti aria, acqua e terreno ossia l’ambiente nel suo complesso ( c.d. “legislazione orizzontale”) OBIETTIVO: PREAMBOLO- IX CONSIDERANDO + ART 1 = raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

  7. Priorità Dir. IPPC • Approccio di riduzione integratadell’inquinamento per raggiungere un equilibrio sostenibile tra attività umane e sviluppo socio economico da un lato e risorse e capacità rigenerativa della natura dall’altro.

  8. Quadro di riferimento • Dir.CE 84/360 impone autorizzazione per impianti industriali in grado di provocare inquinamento atmosferico; • Dir. CE 2006/01 obbligo di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose nell’ambiente idrico; • Approccio distinto nel controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori e non favorire la protezione ambiente nel suo complesso; • Approccio integrato per favorire sviluppo sostenibile.

  9. DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (II) • ART 1: AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVATUTTEle installazioni industriali che esercitano le attività in Allegato I (es: impianti combustione, raffinerie petrolio, industrie prodotti minerari, impianti chimici, concerie e allevamenti bestiame di determinate dimensioni); • INTRODUCE la c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); • ARTT. 4-5: PRINCIPI GENERALI gli impianti della tipologia di cui sopra già esistenti/nuovi NON possono funzionare senza apposita autorizzazione amministrativa (N.B.: gli impianti preesistenti devono adeguarsi entro il 30.10.07).

  10. Dir. CE IPPC (III) Principio Generale: • Le Pubbliche Autorità competenti devono rilasciare AIA solo se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, acqua e suolo.

  11. DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (IV) • ART 3: OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE (I) adottare le misure atte a prevenire/ridurre l’inquinamento e gli incidenti, evitare/ridurre la produzione di rifiuti, utilizzare l’energia in modo efficace, evitare impatti ambientali negativi e fenomeni di inquinamento “significativi”, evitare rischi di inquinamento dopo la cessazione della attività e ripristinare il sito “in modo soddisfacente”, applicare le migliori tecniche disponibili (BAT); • ART 14: OBBLIGHI DEL GESTORE (II) rispettare condizioni autorizzazione, trasmettere info rilevanti alle Autorità competenti.

  12. Dir. EC IPPC: definizione Inquinamento • Introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana di sostanze, calore, vibrazioni, rumore, nell’aria, acqua o suolo.

  13. DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC(V) • ART 6: DOMANDA AUTORIZZAZIONE-REQUISITItipo impianto, sito in cui sorge, tipo attività, fonti, tipo ed entità emissioni, materie e sostanze usate, tecnologie previste per ridurre l’inquinamento (BAT), sintesi non tecnica dei dati di cui sopra; • ARTT 8-9: AUTORIZZAZIONE-CONTENUTO condizioni e modalità basate sulleBAT per garantire conformità dell’impianto industriale alle finalità della direttiva IPPC (riduz./prevenz. integrate inquinam.+tutela ambiente), valori limite emissioni consentite (ART. 19), metodologia e frequenza controllo scarichi; • ARTT 12-13: eventuali modifiche impianto devono essere autorizzate e le condizioni dell’autorizzaz. devono essere aggiornate e riesaminate dalle Autorita’ competenti.

  14. DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (I) • ART 15: accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione; • ART 17: la Commissione UE organizza lo scambio di info tra Stati Membri e industrie sulle migliori tecniche disponibili (BAT), le prescrizioni in materia di controllo ed i relativi sviluppi per “correggere il grado di consapevolezza tecnologica nella Comunità e diffondere i valori limite e le tecniche applicate nella stessa per aiutare gli stati membri ad attuare in modo efficiente la direttiva IPPC” (Preambolo - 27 Considerando).

  15. DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (II): IL BUREAU EUROPEO IPPC (EIPPCB) • IL BUREAU EUROPEO IPPC: base giuridicaART 17.2 dir. CE IPPC; • Sede Siviglia; • ComposizioneTechnical Working Groups (TWG) formati da Esperti degli Stati UE, Stati candidati UE, Industrie e Ong. Ambientali; • Competenze organizzare lo scambio di informazioni in materia di BAT attraverso la produzione dei BREF.

  16. DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (III): I BREF • KEYWORDS: 1) BAT = tecniche di gestione degli impianti industriali più efficaci, efficienti ed avanzate in termini di costi/vantaggi per determinare valori limite di emissioni ed ottenere un elevato livello di tutela ambientale (ART 2.12 dir.IPPC); • 2) BREF BAT REFERENCE DOCUMENTS = documenti di riferimento relativi alle BAT per ciascun settore di attività coperto dalla dir. CE IPPC sprovvisti di efficacia vincolante , frutto dello scambio di info all’interno dell’IPPC BUREAU e redatti in base a linee guida della DG AMBIENTE. svolgono un importante ruolo di ausilio nel supportare le Autorità statali competenti nella procedura di rilascio dell’autorizzazione IPPC e fornendo info attendibili sulle BAT rappresentano un rilevante strumento guida per le performance ambientali.

  17. REGOLAMENTO CE 166/2006 • istituisce un registro UE (PRTR=POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER) sulle emissioni ed i trasferimenti di sostanze inquinanti eccedenti determinati limiti e conseguenza delle attività coperte dalla dir. CE IPPC( cfr. Allegati I e II Reg. CE 166/2006); • i dati vengono trasmessi dalle installazioni industriali agli Stati Membri che le inoltrano alla Commissione UE che, in cooperazione con la Agenzia Ambiente UE (EEA) gestisce il database PRTR; • il database PRTR e’ accessibile al pubblico gratuitamente on line e abroga sostituendolo il registro EPER istituito precedentemente dalla IPPC.

  18. La Normativa Seveso

  19. Legislazione rilevante • Direttive EC (Seveso II e Seveso III); • Legislazione Italiana (Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modifiche).

  20. GLI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE: LA NORMATIVA SEVESO • DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I” introduce la normativa applicabile alla prevenzione degli incidenti industriali e alla limitazionedelle loro conseguenze; -modificata ed abrogata dalla- • DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”: • obiettivo immutato rispetto alla SEVESO I = prevenzione incidenti rilevanti e limitazione loro conseguenze per uomo ed ambiente; • ambito applicativo tutti gli stabilimenti in cui sono presenti o possono essere generate sostanze pericolose di cui all’Allegato I.

  21. Definizioni rilevanti • sostanze pericolose => sostanze, miscele, preparazioni ex Allegato I, presenti come materie prime, prodotti o sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, comprese quelle che possono essere generate in caso di incidente; • Incidente rilevante => evento quale emissione, esplosione o incendio di grande entità che dia luogo a pericolo grave, immediato o differito per la salute umana/ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento.

  22. Normativa Seveso: considerazioni preliminari • Gli incidenti industriali hanno un costo economico ed ecologico; • Necessità prevenzione/adeguata reazione agli incidenti rilevanti come conseguenza degli incidenti industriali verificatisi (learning by doing) e di evitare “l’effetto domino”; • Esigenza riduzione danni e conseguenze negative incidenti industriali; • Instaurazione obblighi all’interno e all’esterno del sito industriale.

  23. DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II” OBBLIGHI DEL GESTORE: • ART 5: adozione misure necessarie a prevenire/limitare conseguenze/impatti incidenti rilevanti sull’ambiente e sulla salute umana; • ART 6: trasmissione notifica (contenente descrizione impianto, attività svolta e sostanze pericolose usate) alle Autorità competenti; • ART 7. redazione documento politica prevenzione incidenti rilevanti in base all’Allegato III; • ART 9: redazione rapporto sicurezza (All.II); • ART 11: predisposizione del piano emergenza interno che consenta la redazione del piano emergenza esterno da attuare in caso di incidente rilevante.

  24. Obblighi delle P.A. • Art. 11 redigere il piano di evacuazione esterna (basato su quello interno) e renderlo disponibile al pubblico; • Assicurare che siano adottate le misure di emergenza e di sicurezza; • Procedere ad ispezioni; • Determinare politiche urbanistiche e di sviluppo coerenti con la localizzazione e l’operatività dei siti interessati dalla Normativa Seveso; • Consentire la partecipazione del pubblico alle decisioni rilevanti; • Sanzionare i siti non in regola.

  25. Incidenti rilevanti ed effetto domino • Art. 8: le Autorità competenti devono individuare gli stabilimenti a maggior rischio di subire conseguenze degli incidenti rilevanti a causa della loro vicinanza con altri stabilimenti; • Art 8: obbligo facilitazione collaborazione e scambio info tra gli stabilimenti così individuati.

  26. DIRETTIVA CE 96/82 SEVESO II”:ALCUNE PRECISAZIONI • politica prevenzione incidenti rilevanti (ART 7 e Allegato III): contiene principi ed obiettivi di intervento generali, procedure di sicurezza e prassi di manutenzione; • rapporto di sicurezza (ART 9, Allegato II): prevede descrizione sito, attività e sostanze pericolose ed individuazione di rischi incidenti e metodi di prevenzione; • piano emergenza interno (ART 11, Alleg. IV): identifica persone responsabili, regole generali e norme comportamento da attuarsi all’interno dell’impianto in caso di incidente; • piano emergenza esterno (ART 11, Alleg. IV): elaborato dalle Autorità Pubbliche contiene norme di allarme, informazione e condotta da divulgarsi presso la popolazione interessata in caso di incidente rilevante.

  27. Normativa Seveso: obblighi in caso di incidente • Operatore: attuare piano di sicurezza e di emergenza (piani interni), informare immediatamente le P.A. e mantenerle aggiornate sugli sviluppi e le conseguenze dell’incidente; • Autorità Pubbliche: ricevere info dall’operatore, allertare la popolazione coinvolta; attuare piani emergenza esterni, monitorare le conseguenze e gli sviluppi dell’incidente.

  28. “SEVESO III” • In seguito ad alcuni importanti incidenti industriali connessi con l’uso di sostanze pericolose (Baia Mare-Romania, 2000 raccolta sterili; Enschede-Paesi Bassi, 2000 fabbricazione esplosivi; Tolosa, 2001 nitrato di ammonio) amplia l’ambito applicativo della “Seveso II” estendendolo alle attività di deposito e lavorazione nell’industria mineraria (smaltimento sterili), pirotecnici ed esplosivi e fertilizzanti e materiali petroliferi dal potere cancerogeno(Allegato Direttiva 2003/105).

  29. Il Reporting System EU sugli incidenti rilevanti • Il EU Commision’s Major Accident reporting System (MARS) è stato istituito in risposta alle disposizioni della legisl. Seveso II ed è finalizzato a ricevere e analizzare i dati sugli incidenti rilevanti coperti dalla normativa in esame; • Si articola in e funziona attraverso un Bureau (MAHBMajor Acc. Hazards Bureau) all’interno della Commissione UE-Istituto di Ricerca per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini; • Il ruolo del MAHB è di supporto tecnico e scientifico per la Commissione UE nelle misure volte al controllo degli incidenti industriali.

  30. Number of Ind. Accidents reported Source: European Commission reporting system

  31. Normativa Seveso: riflessioni conclusive • Alto livello di coinvolgimento delle Pubbliche Autorità • Devono redigere, promuovere ed attuare il Piano di evacuazione esterno sulla base delle info trasmesse dal gestore; • Necessità di bilanciare l’obbligo di informazione con il segreto industriale.

  32. LA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI

  33. CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI (I) • firmata nel 1992, l’UE ne è parte dal 1998 (Cfr. Decisione CE 98/685); • ambito applicativoincidenti industriali in grado di generare conseguenze transfrontaliere; • OBBLIGHI DELLE PARTI: • identificare le attività industriali pericolose svolte nella propria giurisdizione e le misure (piani di prevenzione e piani di emergenza) per prevenire/ridurre il rischio di incidenti e limitarne le conseguenze.

  34. CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI (II) • OBBLIGHI DELLE PARTI: b) informare le altre Parti delle attività e dei piani sub a); c) in caso di imminente pericolo di incidente industriale notificare tempestivamente gli Stati interessati e assicurare che i piani di emergenza siano attuati prontamente ed efficacemente per contenere i rischi; d) prestare assistenza alla parte richiedente in caso di incidente (mutua assistenza); e) partecipare attivamente attraverso i punti di contatto nazionali, i meeting annuali e lo scambio di info, alla cooperazione tecnico-scientifica con le altre Parti finalizzata a migliorare le performances di prevenzione/reazione incidenti industriali; f) garantire la partecipazione del pubblico interessato.

  35. La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti IndustrialiAlessandra BarrecaUniversità degli Studi di SienaELTa.barreca@unisi.it X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009

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