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Strategie di Difesa degli Interessi del Danneggiato Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

Strategie di Difesa degli Interessi del Danneggiato Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Istruzioni per l’uso Bologna, 2 marzo 2012. Questioni affrontate. I costi del sistema r.c. nella legislazione pre vigente. I costi del sistema mediazione civile.

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Strategie di Difesa degli Interessi del Danneggiato Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

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Presentation Transcript


  1. Strategie di Difesa degli Interessi del DanneggiatoAvv. Marco Bordoni del Foro di Bologna MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Istruzioni per l’uso Bologna, 2 marzo 2012

  2. Questioni affrontate • I costi del sistema r.c. nella legislazione pre vigente. • I costi del sistema mediazione civile. • Mediazione utopistica e la Mediazione reale: la rappresentanza in mediazione. • Mediazione utopistica e Mediazione reale: la proposta. • La Mediazione reale è una vera mediazione? • Possibili rimedi: la scelta dell’organismo. • Altri rimedi: la soluzione dei Giudici di Pace di Milano, citazione ed istanza di mediazione.

  3. I costi del sistema r.c. nella legislazione pre vigente. Nel sistema r.c. (r.c. - auto in particolare) i costi di gestione e del contenzioso sostenti dal danneggiato portatore di un diritto al risarcimento vengono scaricati sul responsabile attraverso il principio della risarcibilità dei costi di assistenza tecnica stragiudiziale e della soccombenza giudiziale (art. 91 c.p.c.) • Cass. Civ. 6 settembre 1999 n. 9.400 se le spese di assistenza stragiudiziale sono necessarie e giustificate, l’avvocato può inserirle nella sua nota spese e quindi farle rientrare in quel novero di spese processuali che poi richiederà alla fine del processo • Cass. Civ. del 27 gennaio 2003 n. 1191 Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13801 Sulle spese stragiudiziali affrontate in contenziosi connessi “non si può escludere in modo aprioristico che anche tali spese, sempre che costituente una conseguenza del fatto illecito secondo le comuni regole dell’accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto” • Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 11.606, che specificamente affronta il tema delle spese legali per quanto riguarda i danni da responsabilità civile auto.

  4. Cass. Civ. Sez. Unite. 11 novembre 2008 n. 26.973 “anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.) ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale e non ad un’agenzia infortunistica la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale, avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute”: • Cass. Civ. 24 gennaio 2010 n. 997 in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale … la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”. • Art. 91 c.p.c.(versione pre vigente) Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

  5. Cass. Civ. Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11.606 Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità. Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato. Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5.ul.co. legge 5 marzo 2001 n.57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cass.12 ott. 1998 n.11090 in Giust. Civ. 1999.I.422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.

  6. Principi informatori a sistema pre vigente • Assistenza stragiudiziale gratuita e assistenza giudiziale che segue la soccombenza per le vittime di sinistri stradali e di responsabilità civile titolari di un diritto risarcitorio effettivo • Relativa standardizzazione delle procedure di assistenza che consentono la riduzione degli oneri • Regime di preclusioni processuali via via aggravatosi (L. 990/69 art. 22, L. 57/01 art. 5, Codice delle Assicurazioni) con tempi certi per l’accesso alla tutela giudiziale • Costi accessori (medico legali, di accertamento tecnico) a carico del responsabile e del suo assicuratore

  7. I costi del sistema mediazione civile. Nel sistema a mediazione obbligatoria a fronte di un aumento certo delle spese di gestione, delle attività difensive, dei tempi di lavorazione, non si rinviene una esplicita indicazione sulla ricaduta dei costi • I costi di mediazione. Le indennità di mediazione. € 48,40 più… • Fino a Euro 1.000: Euro 65; • da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; • da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; • da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; • da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; • da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; • da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; • … Da ridurre di un terzo o di metà per le controversie a mediazione obbligatoria, da aumentare in presenza di proposta o raggiunta conciliazione.

  8. I costi di assistenza (non standardizzabili). Redazione dell’atto introduttivo, esame delle comunicazioni e degli atti avversari, partecipazione agli incontri di mediazione. In concomitanza con le condizioni di proponibilità di cui agli art. 145 e 148 del C.d.A. • Il dilatarsi dei tempi (art. 6 D.Lgsl 28/10) Art. 6 Durata 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. (In concomitanza con i termini di procedibilità di cui all’art. 145 C.d.A.) • L’aggravarsi dell’impegno della parte (problema della partecipazione personale)

  9. Deroga al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza • Art. 91 c.p.c. (nuova formulazione) “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92.” • Art. 92 c.p.c. comma 3 “se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.

  10. Deroga al principio di soccombenza (segue) Art. 13 D. Lgsl. 28/10 • Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. “si tratta di una vittoria che, dal punto di vista della condanna alle spese, è trattata peggio di una soccombenza integrale… qui ci troviamo in un universo rovesciato, ove chi vince è soggetto onerato delle spese” L. Dittrich Il procedimento di mediazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

  11. Sistema pre vigente Assistenza gratuita Accesso alla giustizia gratuito Standardizzazione della procedura stragiudiziale Nessun impegno per il danneggiato Tempi di accesso alla giustizia 2 – 6 mesi Mediazione Obbligatoria Assistenza a pagamento Accesso alla giustizia a pagamento Notevole attività difensiva Partecipazione personale agli incontri? Tempi di accesso alla giustizia: allungati di 4 mesi confronto fra sistemi: Ingiustizia è fatta! Conseguenze fisiologiche: rinuncia di massa da parte dei cittadini a fare valere i propri diritti. I dati rilevati da marzo a settembre 2011 evidenziano che a fronte di un volume di contenzioso per le materie obbligatorie di 150.000 cause il semestre, si sono registrati solo 33.000 ricorsi (- 78%). Simona Maria Paola Castagna, Mediazione Giuffrè, 2011

  12. Mediazione Utopistica e Mediazione Reale: la rappresentanza inMediazione • E’ possibile farsi rappresentare da un avvocato o da un altro soggetto in mediazione? • Decreto Legislativo 28/10 art. 3, comma 4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo. • Art. 11, comma 3 e 4 Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

  13. D.M. 18 ottobre 2010 n. 189 art. 7. C. 2: L’organismo può prevedere nel regolamento: a) Che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. • La rappresentanza contrattuale nel codice civile. Rappresentanza contrattuale • Art. 1389. Capacità del rappresentante e del rappresentato. Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato , per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato. • Art. 1392. Forma della procura. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. • Art. 1393. Giustificazione dei poteri del rappresentante. Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

  14. La rappresentanza processuale.Art. 77 c.p.c. (Rappresentanza del procuratore e dell'institore) Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e all'institore. • I manuali di mediazione in commercio, auspicando la presenza personale delle parti, non prendono posizione sulla validità della rappresentanza, limitandosi a raccomandare al mediatore, in questi casi, di “rimettersi alla valutazione delle parti” (es. Soldati – Bonsignori, tecniche e strumenti del procedimento di mediazione, il sole 24 ore, 2011)

  15. E’ risalente principio comunitario - dunque inconfutabilmente rilevante ai sensi dell’art. 60, commi 2 e 3 lettera c) della legge n. 69/2009 per l’interpretazione del decreto legislativo n. 28/2010 – quello per cui le parti hanno il diritto sia di farsi assistere sia di farsi rappresentare da un legale o da un terzo. Già la Commissione Europea, in seno alla Raccomandazione n. 98/257/CE del 30 marzo 1998 …. sancì il principio di rappresentanza per cui “la procedura non può privare le parti del diritto di farsi rappresentare o accompagnare da un terzo in qualunque fase dell procedura stessa”. L’unico dato ricavabile dal decreto ministeriale è che la presenza obbligatoria delle parti personalmente possa dipendere da quanto previsto a livello regolamentare da ciascun singolo organismo di mediazione. M. Bona, La contro-mediazione obbligatoria in r.c. auto e nella r.c. medico sanitaria, Maggioli, 2011

  16. Una eccezione: la procura della compagnia del responsabile in caso di indennizzo diretto • Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 9 febbraio 2012 est. Camerani) • Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 12 gennaio 2012 est. Caretti) • Giudice di Pace di Imola (ordinanza 21 dicembre 2011 est. Bettini) • Il Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 21 giugno 2011 est. Giurato) • Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 6 giugno 2011 est. Boni) • Giudice di Pace di Budrio (ordinanza 13 giugno 2011) est. Parenti • Giudice di Pace di Fidenza (sentenza 24 gennaio 2012 n. 34) • Secondo il Giudice di Pace di Chiavasso (ordinanza 14 novembre 2011 n. 1.469) Secondo il Giudice di Pace di Massa (ordinanza 26 settembre 2011) • Il Giudice di Pace di Torino (sentenza 10.842 del 28 novembre 2011 est. Polotti di Zumaglia). Nel caso il danneggiato contesti la validità della procura a partecipare alla mediazione si ritiene che la comparizione dell’assicuratore non sia valida.

  17. Mediazione utopistica e Mediazione reale: la proposta. • Effetti processuali della proposta (art. 91 c.p.c. art. 13 commi 1 e 2 D. Lgsl. 28-10) Art. 13 D. Lgsl. 28-10 • 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. • 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

  18. D. Lgsl. 28/10 art. 11 Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. • Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 art. 16, comma 4. L’importo massimo delle spese di mediazione: c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; • Circolare ministeriale 14 aprile 2011 A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

  19. Decreto Ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 art. 3 1.All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: a.«d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; In definitiva i mediatori non riescono a spiegarsi cos’è la “proposta” - Dovrebbe comunque essere formulata avendo riguardo agli interessi delle parti e non tanto alle questioni giuridiche poste…. Proposta e sentenza sono ontologicamente diverse e la loro corrispondenza non appare cosi naturale ed automatica… La novità dell’istituto non permette nuove considerazioni sulla reale e pratica portata di tali disposizioni” (Campanati, tecniche di procedura nella nuova mediazione, Maggioli 2011)

  20. La Mediazione Reale è una vera Mediazione? MEDIAZIONE UTOPISTICA • Facoltativa • Senza presa di posizione da parte del mediatore «amico delle parti» • Senza effetti sulla fase processuale concomitante o successiva MEDIAZIONE REALE • Obbligatoria • Mediatore incentivato a formulare una «proposta conciliativa» • Pesanti effetti sulla fase processuale concomitante o successiva

  21. Cade la maschera: la vera natura del procedimento di mediazione • Il verbale reca il testo della proposta conciliativa (nei casi di r.c. medica e di r.c.a. – si noti bene – inevitabilmente di tipo aggiudicativo, dunque molto vicina ad una sorta di proposta di decisione della controversia”) M. Bona. La contro-mediazione obbligatoria in r.c. auto e nella r.c. medico sanitaria, Maggioli, 2011 • “Un circuito paragiurisdizionale parallelo alla giurisdizione civile affidato ai mediatori, di cui viene proclamata l’imparzialità, come se si trattasse di veri e propri giudici. Ciò è manifestato con particolare evidenza dall’art. 18, che prevede l’istituzione facilitata presso ogni tribunale di organismi di conciliazione gestiti dagli ordini degli avvocati, i quali sono così elegantemente chiamati ad amministrare il proprio suicidio professionale ed economico. E che così stiano le cose è ulteriormente dimostrato da quella disposizione che punisce con la condanna alle spese e con un’ammenda la parte vittoriosa, quando abbia rifiutato una propostaconciliativa che poi venga per intero recepita nella pronuncia giudiziaria.

  22. Ora, se veramente si trattasse di mediazione o di conciliazione, una simile ipotesi sarebbe per definizione impossibile, poichè necessariamente la proposta conciliativa dovrebbe bilanciare i contrappos ti interessi, dando e togliendo a ciascuno qualcosa, per potere essere accettata da tutti i contendenti. Ciò fa bene intendere, invece, che il cd. mediatore imparziale, quando le parti non si accordano, non formula in realtà una proposta di conciliazione, ma di decisione della controversia. Solo in questo caso può accadere che nel giudizio successivo al rifiuto la sentenza corrisponda “interamentealcontenutodellaproposta”, e solo in questo caso la parte può reputare conveniente accettarla per evitare il rischio della condanna alle spese ed accessori.” Girolamo Monteleone, La mediazione forzata, 2010 In conclusione Il procedimento di cui al D. Lgsl. 28/10 non è affatto riconducibile alla tipologia della mediazione tradizionale, ma è un vero e proprio grado di giudizio preliminare a pagamento svolto da soggetti privati. La proposta conciliativa ha molte caratteristiche di una sentenza, ed è l’unico risultato che le parti possono ottenere quale prodotto del gravoso impegno economico e lavorativo richiesto

  23. Possibili rimedi: la scelta dell’organismo • D. Lgsl. 28/10 Art. 4 Accesso alla mediazione 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. • La scelta dell’organismo è l’unica risorsa che il danneggiato da sinistro responsabilità civile ha per tutelare i propri interessi. Si tratta di una decisione fondamentale. La scelta dovrà orientarsi sui seguenti criteri: • Scegliere un organismo che ammetta la rappresentanza del legale o di altra persona nel regolamento; • Scegliere un organismo che promuova la proposta di mediazione e che formuli proposte dettagliate e condivisibili, come unico possibile risultanza utile della procedura; • Scegliere un organismo i cui mediatori siano al corrente dei principi generali che regolano la r.c. auto;

  24. Una possibile minaccia: D. Lgsl. 28/10 art. 5 comma 5: Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. …La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. … • Una possibile contromisura: La disapplicazione della c.d. procedura di indennizzo diretto secondo i precetti affermati da C. Cost. 180/09. • Il problema del rapporto fra procedibilità dell’azione ex art. 5 D. Lgsl. 28/10 e proponibilità ex art. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni.

  25. Altri rimedi: atto di citazione e ricorso UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI XXX Atto di citazione – Istanza di Mediazione Il Sig. AnXXX residente a Castel San Pietro Terme (BO), via XXX. elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO) presso lo studio dell’Avv. Marco Bordoni (c.f. BRDMRC74L18A944V) etc… pec: avv.marcobordoni@pec.fastmail.it, premesso che • Di seguito ) ad oggi, nonostante le cennate richieste nessuna comunicazione e/o offerta è pervenuta da parte della compagnia XXX, che risulta perciò inadempiente agli obblighi contrattuali; a fronte dell’inadempimento di XXXil Sig. XXX si vede costretto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; Contestualmente il sig. XXX propone istanza di mediazione ex D. Lgsl. 28/ 2010 avanti alla Spett.le ADR XXX con sede in XXX, a cui il presente atto viene indirizzato in copia (in posta semplice raccomandata a.r.) quale formale istanza di attivazione del procedimento. Si allega alla presente, copia delle spese di attivazione del procedimento (per € 48,40, v. doc. all. n. 13) con espressa richiesta che tali spese (unitamente a quelle, vive e di assistenza, che si sosterranno in occasione degli incontri di mediazione), vengano considerate parte del danno risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della convenuta.

  26. Ai soli fini di detto procedimento si dichiara che il valore della presente vertenza è compreso entro la soglia di € 5.000,00 Tutto ciò premesso, come sopra rappresentato e difeso cita XXXX , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri 1 a comparire • avanti l’Ill.mo Giudice di Pace di XXX, all’udienza del (almeno 4 mesi dopo), ore di rito, o a quella successiva che verrà eventualmente fissata ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e con avvertimento che in difetto incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e si procederà in sua dichiarata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni • “Voglia l’Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la verificazione dell’evento dannoso, etc…. condannare quest’ultima al pagamento in favore dell’attore, delle somme relative all’indennizzo del danno subito, nella misura che risulterà dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria e in base alle condizioni di polizza, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, e maggiorata dei danni tutti conseguenti il ritardo, ivi comprese le spese (vive e legali) di attivazione e di gestione del procedimento di mediazione, nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F. • San Lazzaro di Savena, … Avv. Marco Bordoni

  27. «Quando da una parte non c’è niente di Ragione il giudizio di Salomone è altamente tendenzioso» Luigi Salvatorelli

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