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Corso RLS

Corso RLS. Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi e agli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25 luglio 2012 e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL 20.09.2012. Costi mancata prevenzione.

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Presentation Transcript


  1. Corso RLS Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi e agli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25 luglio 2012 e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL 20.09.2012

  2. Costimancataprevenzione

  3. Oggi il D.Lgs. 81/2008 impone che "ogni lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza propria e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." • Lo prescrive art. 20 D.Lgs. 81/2008 ma l'obbligo era imposto da: • Decreti precedenti (547/55 e 303/56 e D.Lgs. 626/94) • Codice penale (1930) e Codice civile (1942) • oltre che dalla ovvia civiltà dei comportamenti sociali Perche siamo qui ?

  4. E deve riguardare "tutti i rischi", con particolare riferimento a rischi specifici collegati alle diverse attivitaproduttive, mansioni, gestione di emergenze, situazioni anomale o impreviste, presenze di portatori di handicap, visitatori occasionali, ecc. CIASCUN LAVORATORE= diritto individuale ed inalienabile

  5. L'Evoluzionestorica dellanormativasulla salute esulla sicurezzasul lavoro (rif. Legislativi)

  6. A quando risale la 1.a Legge italiana per la tutela di Salute e Sicurezza sul lavoro ? • Fine 1800 ? • Primo decennio del 1900 ? • Periodo fascista (1923 -1943) ? • 1945- 1960 ? • Decreto 626 del 1994 Legislazione

  7. La prima normativa italiana per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro risale a prima dell'Unita d'Italia (1859, Legge sulle Miniere - Vittorio Emanuele II). Alcune importanti risalgono a fine 1800: Legge sulla assicurazione sugli Infortuni sul lavoro(l'INAIL di allora) ma non valeva per tutti i lavoratori, ma solo per alcuni settori industriali ad alto rischio infortuni >Altre Leggi su tutela lavoro donne e fanciulli. All'inizio del 1900 alcuni decreti su attivita ad alto rischio infortuni: Scavi, Lavori in sotterraneo,Ferrovie, Esplosivi. Legislazione italiana

  8. - fine 1800 e inizio 1900: prime norme settoriali • - 1930: Codice penale (art. 489 e 490) • - 1942 Codice civile (art. 2087 e 2050) • - 1948: Costituzione (art. 32, 41, altri) • - 1955: DPR 547 Prevenzione Infortuni • - 1956: DPR 303 Igiene del lavoro • - 1970: Legge 300 "Statuto dei lavoratori • - 1988: DPR 175 "Seveso" (oggi D.Lgs. 334/99) • - 1994: D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/2008) • - 2008: D.Lgs. 81, il cosiddetto "Testo Unico" Norme su salute e sicurezza sul lavoro (principali)

  9. Oggi, in Italia e in vigore ii D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" su salute e sicurezza sul lavoro 9.4.2008: • - ha sostituito ii precedente D.Lgs. 626/1994 • - è stato parzialmente aggiornato nel 2009 • - è affiancato da altre Leggi (es. Tutela maternità) • - e integrato da Decreti e Circolari attuative • - e integrato da "Accordi Stato-Regioni e altre • disposizioni Normativa generale

  10. art. 41 - L'iniziativa privata economica e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. • Art.32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita‘ .Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge. Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro e cura la formazione. COSTITUZIONE

  11. La tutela della salute e della sicurezza e fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita‘. prevale sugli interessi economici di impresa (v. ultimo es. ILVA) COSTITUZIONE

  12. Nel 1930 fu approvato il Codice penale, che pur modificato da allora, prevede ancora oggi: • Art. 1: reati e pene (applicabilità e soggetti) • artt. 437 e 451: prevenzione disastri/infortuni • art. 589: omicidio colposo • art. 590: lesioni personali colpose • altri CODICE PENALE

  13. - Art. 589 c. p.: Omicidio colposo: • “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. • Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni”. • - Art. 590 c. p., 1 comma: Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 300 euro”. Attenzione: le prescrizioni e le sanzioni siapplicano anche a noi tutti nei luoghi di vita !

  14. Risponde di lesione od omicidio Colposo il datore di lavoro, Dirigente, preposto che abbia (ad esempio) colposamente esposto ii lavoratore ad agenti nocivi in ambiente di lavoro. artt. 589 c.p. e 590 c.p.

  15. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro CODICE CIVILEart. 2087: tutela delle condizioni di lavoro

  16. Art. 9- Tutela della salute e dell'integritafisica "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica." Statuto del LavoratoriLegge 300/1970

  17. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro OBBLIGHI GENERAL! DEL LAVORATORE(art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/2008)

  18. II soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ii soggetto che, secondo ii tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell'unita produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l' organo di vertice medesimo. il DATORE DI LAVORO chi ?(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/ 9 aprile 2008)

  19. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’ organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’ attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Datore di Lavoro pubblico: chi è ?(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)

  20. Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa. Tra le misure generali di tutela ora vi è “l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” (art. 15 c. 1 lett. o) Il DIRIGENTE: chi è ?(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008)

  21. Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili • II datore di lavoro non puol delegare le seguenti attività: a)la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (articolo 28); b)la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi). Obblighi NON delegabili datore di lavoro - Art. 16

  22. Art. 16. Delega di funzioni • La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita'ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Obblighi delegabili datore di lavoro - Art. 16

  23. a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  24. d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ii responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinchèsoltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che ii espongono ad un rischio grave e specifico; I) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  25. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchèi lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino ii posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  26. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere al lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire al lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  27. o) consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR. p) elaborare il DVR, anche su supporto informatico consegnarne tempestivamente copia ai RLS; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; t) adottare le misure necessarie al fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione del luoghi di lavoro, nonchèper il caso di pericolo grave e immediato, Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  28. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei RLS. bb) vigilare affinchèi lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza prescritto giudizio di idoneità. Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18

  29. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto ha gli obblighi previsti dall'art. 19. Il preposto chi è?

  30. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinchèsoltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchèi lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino posto di lavoro o la zona pericolosa; OBBLIGHI del PREPOSTO(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)

  31. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione OBBLIGHI del PREPOSTO(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)

  32. RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; art. 2, comma 1, lettera f) • ASPP «addetto al servizio di prevenzione e protezione>: persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I); art. 2, comma 1, lettera g) RSPP E ASPP chi sono?

  33. Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. II servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'aziendali; Compiti del SPP

  34. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori ; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchèalla riunione periodica di cui all'art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. II SPP e' utilizzato dal datore di lavoro. Compiti del SPP

  35. "1. Il RLS e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. 2. In tutte le aziende, o unita produttive, e eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure èindividuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.).". RLS chi è?

  36. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS e eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchèil tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Compiti del RLS

  37. 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; Attribuzioni del RLS

  38. d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle M.P. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; Attribuzioni del RLS

  39. h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; (art 9 Statuto Lavoratori — Legge 300) i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 1) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita'; o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Attribuzioni del RLS

  40. 2. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta‘ riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale Attribuzioni del RLS

  41. 4. Il RLS riceve copia del documento DVR, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione 5. Il RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI 6. Il RLS e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI, nonche al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni di RLS per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP Attribuzioni del RLS

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