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FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE. Tutela della salute. Per tutelare la salute del lavoratore è necessario evitare ESPOSIZIONI ad AGENTI che possono creare DANNO fisico o psicologico. Tutela della salute. La tutela della salute dei lavoratori è un DOVERE

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FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

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Presentation Transcript


  1. FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

  2. Tutela della salute Per tutelare la salute del lavoratore è necessario evitare ESPOSIZIONI ad AGENTI che possono creare DANNO fisico o psicologico

  3. Tutela della salute La tutela della salute dei lavoratori è un DOVERE del datore di lavoro ed è un DIRITTO del lavoratore

  4. Programmazione attività normale e continuativa Organizzazione precisare ruoli, competenze, responsabilità Standardizzazione delle procedure d’intervento Consultazione e Partecipazione Formazione e Informazione

  5. L’evoluzione della sicurezza attraverso la normativa Prevenzione oggettiva Prevenzione soggettiva Prevenzione sistemica D.P.R. 547/55 D. Lgs. 626/94 D. Lgs. 81/08 T.U.

  6. Prevenzione oggettiva Basata sul principio Comando/Controllo • Nelle imprese: la gerarchia dell’impresa • Sulle imprese: gli organi di vigilanza

  7. Prevenzione oggettiva I limiti • Non è possibile disporre di un sistema di regole esplicite valide per ogni possibile situazione di rischio • Non è possibile sostenere i costi economici ed organizzativi totalmente generalizzati nelle imprese e sulle imprese • Non crea cultura ma solo obblighi

  8. Prevenzione soggettiva Con il D.lgs. 626 si passa all’individuazione di soggetti adeguatamente formati ed informati

  9. Prevenzione soggettiva I limiti • I soggetti indicati sono totalmente liberi di percepire i rischi, di rappresentarli cognitivamente, di valutarne le conseguenze e di agire in coerenza alle valutazioni • Ad ogni competenza acquisita dovrebbe corrispondere una responsabilità giuridica • Chi sa, sceglie, consapevole delle scelte, e si dovrebbe assumere le responsabilità • In realtà lo sviluppo solamente delle competenze individuali, nelle organizzazioni, presenta molti limiti

  10. Prevenzione sistemica Il D. lgs. 81 T.U. all’art. 30 indica modelli di organizzazione e di gestione per non lasciare alla sola individualità il compito della sicurezza

  11. Prevenzione sistemica Deve essere adottato ed efficacemente attuato un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi relativi a: • Rispetto degli standard tecnico-strutturali • Attività di valutazione dei rischi • Attività organizzative di emergenze e primo soccorso • Sorveglianza sanitaria • Informazione e formazione • Vigilanza sulle procedure di lavoro in sicurezza • Acquisizione di certificazioni • Verifiche dell’efficacia del sistema applicato

  12. Prevenzione sistemica (1) PLAN (2) DO P+D+C+A (4) ACT (3) CHECK

  13. Prevenzione Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro e l’esperienza tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

  14. Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia od infermità

  15. ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È ARTICOLATA COME SEGUE • Identificazione dei pericoli • Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali • Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo • Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario, • Decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare/limitare i rischi

  16. è una funzione della e della RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DEL DANNO POSSIBILE PER IL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO • DEL DANNO COSIDERATO • Frequenza e durata di esposizione • Probabilità di accadimento di un evento pericoloso • Possibilità di evitare o di limitare il danno RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO R = D (gravità danno) x P

  17. Tabella Scala delle probabilità (P)

  18. Tabella Scala dell’entità del danno (D)

  19. Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D P 4 3 2 1 1 2 3 4 D R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

  20. FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO RISCHIO ELETTRICO RISCHIO INCENDIO RISCHIO FISICO RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO legato a ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

  21. FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO IMPIANTI E LORO UTILIZZO UOMO RISCHIO AMBIENTE

  22. RAPPORTO RISCHIO-DANNO CAUSA EFFETTO RISCHIO DANNO INFORTUNIO CHIMICO FISICO MALATTIA PROFESSIONALE BIOLOGICO INFORTUNI MALATTIA ASPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

  23. Lesione fisica o alterazione dello stato di salute DANNO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea INFORTUNIO

  24. DANNO MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea Es: Asbestosi Saturnismo Ipoacusia Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinata quantità MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro Es: Stanchezza Insonnia

  25. DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa. I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto; con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di ciascun lavoratore. AZIONI NOCIVE Elementodeterminante MALATTIA PROFESSIONALE INOCCASIONEDILAVORO Elemento circostanziale INABILITÀ O MORTE Elementoconsequenziale Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.

  26. Il DPR 1124 del 30/06/1965, all’articolo 2, quando intende regolamentare l’oggetto da assicurare, stabilisce: L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni DEFINIZIONE DI INFORTUNIO: Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori; la menomazione può essere grave o permanente. CAUSA VIOLENTA Elementodeterminante INFORTUNIO INOCCASIONEDILAVORO Elemento circostanziale INABILITÀO MORTE Elementoconsequenziale

  27. L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S.

  28. I soggetti • Il lavoratore • Il datore di lavoro DL, i dirigenti e i preposti • Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del servizio di prevenzione e protezione • Il medico competente (MC) • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso

  29. Lavoratore • Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte, una professione • Sono equiparati il socio di cooperativa, gli studenti, i volontari

  30. Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa

  31. Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa

  32. Dirigente Nella scuola si identifica come dirigente il DSGA (direttore dei servizi generali amministrativi) ma sono identificati come dirigenti anche il vice-dirigente scolastico e altre figure che nell’ambito dell’organizzazione della scuola svolgano di fatto l’esercizio dei poteri direttivi

  33. Preposto Analogamente il Decreto definisce preposto colui che • sovrintende all’attività lavorativa • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute • controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori • esercita un funzionale potere d’iniziativa (art. 2 c. 1 lettera e)

  34. Preposto Nella scuola si identifica sicuramente il responsabile di laboratorio e palestra, ma anche altre figure che nell’ambito dell’organizzazione della scuola, esercitino di fatto funzionali poteri d’iniziativa previsti dal ruolo (es. insegnante o anche collaboratore scolastico che sovraintende l’attività di altri colleghi)

  35. Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Piramide della sicurezza Servizio di prevenzione Medico competente Rappresentante dei lavoratori

  36. SPPA Insieme di persone, sistemi e mezzi interni od esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

  37. Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo a) La natura dei rischi b) L’organizzazione del lavoro c) La descrizione degli impianti d) I dati del registro infortuni e malattie professionali e) Le prescrizioni degli organi di vigilanza IL SERVIZIO:

  38. Responsabile SPPA (RSPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32), designata dal DL, cui risponde, per coordinare il SPPA e la protezione dai rischi

  39. persona interna all’azienda (dipendente) esterno datore di lavoro = RSPP RSPP

  40. Addetto SPPA Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32) facente parte del SPPA

  41. L’addetto del pronto soccorso I compiti • Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso) • Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini • Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore) Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

  42. In tutte le aziende deve essere nominato L’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI I compiti • Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. • Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti • Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza • Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione specifica

  43. Medico competente Medico in possesso dei requisiti professionali (art. 38) che collabora con il DL alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti previsti dal T.U.

  44. RLS Persona eletta o designata dai lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

  45. D.L. (obblighi art.18) • Nomina il medico competente • Designa gli addetti antincendio e PS • Affida ai lavoratori compiti congrui • Fornisce i DPI • Garantisce l’accesso alle zone ad alto rischio solo alle persone formate • Richiede l’osservanza delle norme • Elabora il DVR • Consegna, su richiesta, il DVR al RLS

  46. D.L. (obblighi art.18) • Adotta misure tecniche per garantire la salute della popolazione ed il deterioramento dell’ambiente esterno • Comunica all’INAIL la situazione infortunistica • Munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori negli appalti • Adotta le misure necessarie per la lotta agli incendi • Consulta gli RLS sulle nomine di responsabili ed addetti SP e sulla valutazione dei rischi • Convoca la riunione periodica (art. 35)

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