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Il sistema sanitario nazionale, la normativa regionale e l’organizzazione dei servizi

Il sistema sanitario nazionale, la normativa regionale e l’organizzazione dei servizi. L’evoluzione del sistema. TRENTA ANNI DI SSN. Unificazione istituzionale del governo locale. ANNI ‘80. Legge 833/1978. Compatibilità economica. ANNI ‘90. Aziendalizzazione. decreto legislativo 23

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Presentation Transcript


  1. Il sistema sanitario nazionale, la normativa regionale e l’organizzazione dei servizi L’evoluzione del sistema

  2. TRENTA ANNI DI SSN Unificazione istituzionale del governo locale ANNI ‘80 Legge 833/1978 Compatibilità economica ANNI ‘90 Aziendalizzazione decreto legislativo 23 dicembre 1992 n. 502 ANNI ‘00… Qualità e governo clinico decreto 229/99

  3. CONFRONTI INTERNAZIONALI SPESA PUBBLICA E PRIVATA (€ 2006) 3

  4. DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N. 229 Art. 19-ter Federalismo sanitario… • …. il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell’efficienza, dell’economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati. • 2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.

  5. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONElegge costituzionale n. 3 del 2001 Art. 117 [23] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ……… m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ……… Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

  6. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO REGIONI: - Organizzazione e gestione dei servizi - Responsabilità finanziaria • STATO: • Tutela della salute (concorrente) • Definizione e monitoraggio • livelli essenziali di assistenza • assicurati ai cittadini (esclusiva)

  7. INTESA STATO-REGIONI 23 MARZO 2005 Art. 6. obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario 2. A tal fine le Regioni: provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, coerentemente con l'obiettivo sull'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti a presentare per via informatica alla Regione, al Ministero dell'economia e delle finanze,al Ministero della salute, ogni tre mesi, una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi sopra indicati…. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

  8. INTESA STATO-REGIONI 23 MARZO 2005 Art. 9. Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verificadell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per laverifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Art.12. Tavolo di verifica degli adempimenti1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto….

  9. * * Modifica di classificazione Anno 2006

  10. LA SPESA SANITARIA

  11. spesa per livelli e sottolivelli di assistenza

  12. spesa per livelli e sottolivelli di assistenza ANNO 2005 Sicilia-Calabria Puglia-Campania Friuli V.G. Liguria-Lombardia Emilia R.-Toscana

  13. OGGI: • piano di rientro • - commissariamento • -razionalizzazioni • aumento aliquote fiscali • - aumento ticket DEFICIT >5% <5% SPESA FONDO SANITARIO A B C REGIONI

  14. PATTO PER LA SALUTE 2006/2009 28 settembre 2006 OGGETTO DEL PATTO: A fronte di intesa sul finanziamento del SSN adeguato ai costi di erogazione dei LEA, le Regioni si impegnano a mantenere l’equilibrio economico del sistema e, in caso contrario, ad accettare una limitazione dei propri poteri (piano di rientro, controllo preventivo degli atti, Commissariamento) ….il Nuovo Patto punta a rafforzare la capacità programmatoria e organizzativa delle Regioni promuovendo azioni incisive di miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni, che consentano di utilizzare l’ammontare di risorse stabilito in modo da accrescere la qualità e l’efficacia dei servizi e da assicurare una loro più equilibrata fruizione su tutto il territorio nazionale. Verrà rafforzato il sistema di monitoraggio circa l’erogazione effettiva dei LEA e il livello centrale, sia ministeriale che del coordinamento interregionale, svolgerà non solo una funzione di verifica ma, quando necessario, anche di supporto, servizio ed affiancamento per le Regioni.

  15. P.L. E RICOVERI PER ACUTI 2006 SAR MOL BZ ABR LAZ p.l. per acuti X1000 ab. Pesati TN CAL PUG VDA ITA VEN LOM CAM LIG SIC TOS BAS EMR FVG MAR PIE UMB t.osped. X1000 ab. Pesati

  16. INDICATORI DI APPROPRIATEZZA PER REGIONE PARTI CESAREI 2007

  17. INDICATORI DI APPROPRIATEZZA PER REGIONE RICOVERI PER ACUTI 2007

  18. PERCENTUALE FUGHE RICOVERI 2006

  19. INDICE DI CASE MIX ANNO 2007

  20. SPESA SANITARIA 2006

  21. LEGGE 42/2009 – FEDERALISMO FISCALE - autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; - attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà - determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica - superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni -fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni con minore capacità fiscale

  22. CON FEDERALISMO FISCALE (LEGGE 5 maggio 2009 , n. 42). Fondo perequativo DEFICIT FINANZIAMENTO PRECEDENTE SPESA COSTO STANDARD Quota decrescente Quota fissa Compartecipazione Regionale a Imposte nazionali A B Imposte regionali C REGIONI

  23. FINANZIAMENTO DEL SSN oggi Entrate Proprie 2% Regioni statuto Speciale 8% IRAP 35% Add. IRPEF 6% D.L. 56 49% DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 51% ass. territoriale Parte q.cap. secca Parte pesata Parte in % 44% ospedaliera Metà q.capitaria secca Metà pesata per età 5 % prevenzione q. capitaria secca REGIONI

  24. PARAMETRI DI PESATURA : • ETA’ • CRONICITA’ • INVALIDITA’ • MORTALITA’ • VARIABILI SOCIO ECONOMICHE • livello di istruzione • reddito ?

  25. FINANZIAMENTO DEL SSN con federalismo SISTEMA DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DEI COSTI STANDARD PER LIVELLI O MACROLIVELLI DI ASSISTENZA E NON PER SINGOLA PRESTAZIONE VALUTARE IN RELAZIONE AI FABBISOGNI STANDARD

  26. COSTO LIVELLO ASSISTENZA OSPEDALIERO SELEZIONE REGIONI CON SISTEMI OSPEDALIERI MIGLIORI INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI QUALITA’ DEI SISTEMI OSPEDALIERI INDIVIDUAZIONE COSTO STANDARD PER RICOVERO (LA/SDO) E TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE STANDARD (medie regioni selezionate) DETERMINAZIONE RICOVERI ATTESI PER REGIONE (t.o. x Popolazione pesata) RICOVERI ATTESI X COSTO STANDARD = COSTO FUNZIONE OSPEDALIERA PER REGIONE SOMMA REGIONI = COSTO NAZIONALE FUNZIONE OSPEDALIERA

  27. SULLA BASE DI UNA COMPOSIZIONE PERCENTUALE STANDARD FISSATA COME OBBIETTIVO, SI DETERMINA IL COSTO NAZIONALE DI CIASCUN LIVELLO DI ASSISTENZA A PARTIRE DAL COSTO OSPEDALIERO

  28. PER CIASCUN LIVELLO NON OSPEDALIERO SI INDIVIDUA IL PROCAPITE • MEDIO NAZIONALE: • SPECIALISTICA 271 • FARMACEUTICA 220 • DISTRETTUALE 322 • MEDICINA DI BASE 102 IL PROCAPITE VIENE PROIETTATO PER CIASCUNA REGIONE SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE PESATA SI DEFINISCE COSI’ IL COSTO STANDARD REGIONALE PER SINGOLO LIVELLO DI ASSISTENZA

  29. PARAMETRI DI PESATURA : • ETA’ • CRONICITA’ • INVALIDITA’ • MORTALITA’ • VARIABILI SOCIO ECONOMICHE • livello di istruzione • reddito ?

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